Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 giugno 2015, n. 12717 Svolgimento del processo Cr.Va. e S.L. convennero in giudizio l’Azienda ASL Roma (…) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il fatto che il loro primo figlio era nato morto, assumendo che ciò era dipeso dalla condotta dei sanitari dell’Ospedale di...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 giugno 2015, n. 12732. La repressione degli illeciti disciplinari (nel caso dei Notai) incide sulla sfera giuridica della persona fisica destinataria del provvedimento, fino a intaccarne il diritto di continuare a svolgere una data attività lavorativa [tant’è che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, ciò può dar luogo a “controversie su diritti di natura civile”, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione: cfr. Konig c. Germania, 28 giugno 1978, §§ 87-95. Il potere disciplinare non si esercita secondo la consueta tecnica del provvedimento amministrativo che attua la sintesi solidaristica tra interesse generale e interesse particolare, ma in maniera immediata e diretta sulla posizione del soggetto incolpato, secondo un modulo simile a quello penalistico. La fase giurisdizionale che ne può seguire non ha ad oggetto, infatti, il controllo dell’uso legittimo di un potere altrimenti insindacabile nelle sue scelte di merito amministrativo, ma l’accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria esercitata, accertamento che, una volta richiesto dalla parte percossa dal provvedimento o da quella titolare del potere d’azione, coinvolge un interesse pubblico indisponibile
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 giugno 2015, n. 12732 Svolgimento del processo Dalla sentenza impugnata si ricava che con due distinte delibere adottate il 9.11.2005 e il 22.10.2008 il Consiglio notarile dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, stabiliva di sottoporre a controllo ed analisi l’attività di tutti i...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 giugno 2015, n. 25316. Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, attese la formulazione delle norme e la ratio della disciplina, anche comunitaria, in materia, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 giugno 2015, n. 25316 Ritenuto in fatto Con sentenza del 7 maggio 2014 la Corte di appello di Cagliari, riqualificato il fatto contestato a M.S. non più come violazione dell’art. 73, comma 1, dei d.p.r. n. 309 dei 1990, attenuato ai sensi del comma 5 della medesima...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 giugno 2015, n. 25364. Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria (art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689), la condotta dei datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. Peraltro, in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la produzione all’ente erogatore di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire indebitamente contributi previdenziali integra il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., anziché quello di truffa aggravata, qualora l’ente assistenziale non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 giugno 2015, n. 25364 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26.10.2011 il Tribunale di Teramo dichiarò M.N. responsabile dei reato di cui all’art. 640 comma 2 cod. pen. in danno dell’ I.N.P.S. e lo condannò alla pena di anni 1 di reclusione ed € 309,00 di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 giugno 2015, n. 25230. La truffa c.d. contrattuale, quale è quella per cui si procede, è un reato di danno che si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento dei bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Danno che non solo deve avere contenuto economico, ma deve consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale. Va, infatti, osservato che la truffa è un reato che prevede, come elementi costitutivi, due requisiti: il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente e il danno da parte dei soggetto leso: solo quando entrambi questi due elementi si sono verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta ingannatrice (alla quale sono riconducibili causalmente i due suddetti eventi) si è completamente realizzata. Nei casi tipici in cui l’oggetto materiale dei reato è costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è stato indicato in quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione dei patrimonio della parte offesa. Nel caso in esame, tuttavia, il raggiro è stato realizzato attraverso l’uso di una carta postepay ricaricabile che consente il versamento di denaro su una carta propria o di terzi. Il conseguimento dei profitto da parte dei soggetto truffatore si è verificato nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata. Detto versamento ha infatti realizzato contestualmente l’effettivo conseguimento dei bene da parte dell’agente, che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. La competenza territoriale va quindi radicata nel luogo ove è stato effettuato il versamento
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 giugno 2015, n. 25230 Rilevato in fatto 1. Con sentenza resa in data 3 ottobre 2013, il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, investito dei giudizio nei confronti di A.M. imputato del reato di truffa, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia, nella...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 18 giugno 2015, n. 25756. La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata quando – anche in base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge n. 654 dei 1975 – l’azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità, non essendo comunque necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno – e quindi a suscitare – il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, anche perché ciò comporterebbe l’irragionevole conseguenza di escludere l’aggravante in questione in tutti i casi in cui l’azione lesiva si svolgesse in assenza di terze persone
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 18 giugno 2015, n. 25756 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 9 novembre 2012 del Tribunale di Cremona, confermata dalla Corte d’appello di Brescia il 19 novembre 2013, M.G. era condannata alla pena di giustizia per il reato di atti persecutori, aggravato dalla finalità di discriminazione...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 giugno 2015, n. 25799. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Pertanto, la “mera contiguità compiacente”, la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, dei sodalizio mafioso, non qualificano la condotta del partecipe.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 giugno 2015, n. 25799 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 9 dicembre 2013 la Corte di Appello di Palermo confermava quella pronunciata il 14 febbraio 2013 dal GUP del Tribunale della sede e con essa la condanna alla pena di anni cinque di reclusione di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 giugno 2015, n. 24431. La condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell’art. 595 c.p.p.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I PENALE sentenza 8 giugno 2015, n. 24431 La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il 18 luglio 2013 il Giudice di pace di Roma, chiamato a giudicare una fattispecie diffamatoria, dichiarava la sua incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all’art. 595...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 giugno 2015, n. 11545. Non è ritualmente sollevata l’eccezione di prescrizione attraverso il deposito, insieme all’atto di costituzione in giudizio (muto sul punto) di documentazione medica in cui si parla di prescrizione del diritto azionato. L’eccezione processuale deve essere formulata in modo esplicito e chiaro sì da rendere possibile la replica della controparte
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 giugno 2015, n. 11545 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. TRICOMI Irene –...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 maggio 2015, n. 11204. Il licenziamento per motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva è scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 maggio 2015, n. 11204 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Irene...