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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 settembre 2015, n. 17366. Le gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, come quelle poste a base del licenziamento oggetto di causa, doveri che sorreggono la stessa esistenza del rapporto, quali sono quelli imposti dagli art. 2104 e 2105 cod. civ. e, specificamente, quelli derivanti dalle direttive aziendali – la cui vigenza equivale per un soggetto preposto ad una filiale di istituto di credito, quanto all’onere di conoscerle, alle norme di comune prudenza ed a quelle del codice penale – comportano che, ai fini della legittimità del provvedimento irrogativo di un licenziamento disciplinare, non è necessario indicarle nel codice disciplinare, così come è sufficiente la previa contestazione dei fatti che implichino la loro violazione, anche in difetto di un’esplicita specificazione delle norme violate. Il comportamento del lavoratore subordinato, consistente nella mancata effettuazione, anche parziale, della prestazione lavorativa è in contrasto con il principio della sinallagmaticità delle prestazioni, sicché assume rilievo sotto il profilo disciplinare senza necessità di espressa previsione nel relativo codice. In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 1 settembre 2015, n. 17366 Svolgimento del processo Con sentenza del 15/5 – 8/6/2012 la Corte d’appello di Napoli – sezione lavoro, riformando la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato il 29/9/2005 dalla Unicredit s.p.a....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 31 agosto 2015, n. 17350. In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con Delibera 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Delibera 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  31 agosto 2015, n. 17350 Svolgimento del processo La sentenza attualmente impugnata accoglie l’appello principale dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 680/2005 e respinge l’appello incidentale di G.L., per l’effetto: 1) in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta tutte le domande proposte originariamente da G.L.;...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 settembre 2015, n. 35784. Non può farsi luogo al differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen. quando il condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ai necessari interventi sanitari e l’infermità da cui è affetto è curata con terapia medica, non risolutiva, ma regolarmente effettuata in regime di detenzione. Nel caso di specie laa motivazione finale dei Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto sussistente anche la condizione ostativa della pericolosità del condannato quale esponente di spicco della criminalità organizzata campana, costituisce argomentazione ultronea, atteso che l’accertamento della condizione aggiuntiva di non pericolosità dei condannato prevista dall’art.147 ult.comma cod.pen. è richiesta solo in caso di ritenuta sussistenza dei presupposti previsti dall’art.147 comma 1 n.2 cod.pen. per il differimento facoltativo della esecuzione della pena, presupposti esclusi dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 settembre 2015, n. 35784 Ritenuto in fatto R.E., detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo per i delitti di omicidio volontario e violazione della legge sulle armi aggravati ai sensi dell’art.7 legge n.203 del 1991, presentava istanza di differimento facoltativo della pena per grave infermità ai sensi dell’art.147...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 luglio 2015, n. 32714. In tema di reati edilizi, il sequestro preventivo perde efficacia con la sentenza di condanna non definitiva e i beni devono essere restituiti all’avente diritto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 luglio 2015, n. 32714 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere Dott. ANDRONIO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 luglio 2015, n. 32352. La valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali non deve avvenire con riferimento alla sola coerenza interna del racconto, dovendosi tenere conto di ogni altra circostanza che possa influire su tale valutazione. In ordine, poi, alla cd. Carta di Noto, non sussiste alcun obbligo di seguirla nell’esame dei minorenni, non avendo alcun valore normativo, contenendo meri suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni del minore e la sua protezione psicologica; con la conseguenza che la sua inosservanza non comporta nullità dell’esame. Infine, la determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati sessuali nei confronti di minori deve tener conto dell’intensità della violazione della libertà morale e fisica, del turbamento psichico cagionato, delle conseguenze sul piano psicologico e dell’incidenza del fatto sulla personalità della vittima

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 luglio 2015, n. 32352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. GENTILI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 agosto, n. 35786. Il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato e qualora ciò, comunque faccia, si determina la nullità del procedimento che, se pure assoluta, è di ordine generale e deve, quindi, essere eccepita nei motivi di appello o, comunque, essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado. Infatti, l’applicazione dell’art. 102 cod. proc. pen. concerne la sostituzione del difensore nel mandato alle liti e nella rappresentanza processuale ma non comporta la possibilità di sostituzione di quest’ultimo nell’esercizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l’”intuitus personae” ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  31 agosto, n. 35786 Ritenuto in fatto 1. L.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 158/14, pronunciata il 10 gennaio 2014 e depositata il 7 febbraio 2014. La decisione impugnata ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente per il riciclaggio di un...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 luglio 2015, n. 32534. L’errata interpretazione da parte della Corte di cassazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (nella specie essendo intervenuta rivalutazione delle prove orali senza il riesame dei testi davanti alla Corte d’appello, che aveva affermato la colpevolezza dell’imputato), non rientra tra le ipotesi per le quali è esperibile il rimedio del c.d. ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 luglio 2015, n. 32534 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente Dott. CARCANO Domenico – Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. BASSI...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 luglio 2015, n. 14905. È legittima la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi dall’esercizio dell’attività professionale inflitta all’avvocato che, per rimediare all’intervenuta prescrizione per il proprio assistito del diritto al risarcimento del danno derivatole da un sinistro stradale, utilizzi un altro avviso di ricevimento relativo ad altro sinistro. Lo hanno affermato le sezioni Unite civili respingendo il ricorso del legale

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 16 luglio 2015, n. 14905 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. MAZZACANE Vincenzo...