Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 27 luglio 2015, n. 32714

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 18/12/2014 del Tribunale del riesame di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito per i ricorrenti l’avv. (OMISSIS) che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/12/2014 il Tribunale di Napoli ha respinto l’appello cautelare proposto nell’interesse dei sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso l’ordinanza del 18/07/2014 di quello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni immobili loro sequestrati nell’ambito del processo per vari reati urbanistici, edilizi e ambientali, definito con sentenza di condanna dell’8/04/2014 con la quale era stata anche ordinata la demolizione delle opere abusive e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

A fondamento della decisione il Tribunale ha richiamato giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale deve escludersi che abbia effetti restitutori immediati la sentenza non irrevocabile di condanna che non disponga la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, a meno che non siano cessate le esigenze cautelari, e che la tale cessazione non puo’ piu’ essere messa in discussione dopo la sentenza di condanna che, come nel caso in esame, accerti la persistente sussistenza del “periculum” in considerazione del fatto che le opere sono state costruite abusivamente in zona sismica e sottoposta a vincolo paesistico e che gli imputati hanno piu’ volte violato i sigilli portando avanti i lavori.

2. Per l’annullamento dell’ordinanza ricorrono la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) eccependo, per il tramite del difensore di fiducia, violazione di legge e vizio di motivazione.

Deducono, al riguardo, che i principi di cui si e’ dotato il Tribunale presuppongono l’esistenza di un provvedimento restitutorio del quale si sostiene la non immediata esecutivita’. Circostanza, quest’ultima, ben diversa da quella in esame poiche’ la sentenza di condanna nulla dispone sulla sorte dei beni in sequestro che quindi avrebbero dovuto essere immediatamente restituiti in considerazione della funzione endo-procedimentale del sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato.

4. A norma dell’articolo 323 c.p.p., commi 3 e 4, “se e’ pronunciata sentenza di condanna gli effetti del sequestro permangono quando e’ stata disposta la confisca delle cose sequestrate. La restituzione non e’ ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’articolo 316”.

La portata della norma e’ chiara nella parte in cui consente il mantenimento del sequestro solo in caso di confisca, non potendo piu’ essere apprezzata la persistenza delle ragioni cautelari di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1, che ne avevano giustificato l’emissione.

Questa Suprema Corte, del resto, salvo una pronuncia isolata di cui oltre si dira’, ha sempre affermato che, in tema di reati edilizi, il sequestro preventivo ha, per sua natura e finalita’, carattere provvisorio e cautelare e non puo’ quindi essere mantenuto dopo la sentenza di condanna, sia perche’ questa interrompe la permanenza, che caratterizza i suddetti illeciti; sia perche’ la eventuale reiterazione della condotta vietata da luogo ad altra ipotesi di reato; sia perche’ il provvedimento perde efficacia con la pronuncia della suddetta decisione (Sez. 3, n. 8444 del 16/07/1993, D’Antuono, Rv. 194985; Sez. 3, n. 476, del 11/02/1997, Di Bari, Rv. 207341; Sez. 3, n. 38 del 14/11/2002, Ammaturo, Rv. 222876; Sez. 3, n. 3633 del 15712/2010, Chiappetta, Rv. 249156).

Nemmeno l’ordine di demolizione giustifica il mantenimento del sequestro (Sez. 3, n. 27943 del 19/05/2009, Pezza, Rv. 244562; Sez. 3, n. 45674 del 21/10/2003, Cotena, Rv. 226860, Sez. 3, n. 699 del 18/02/1999, Parisi, Rv. 213278, che ha precisato che mantenendo il sequestro del manufatto abusivo oltre la condanna definitiva si verrebbe a privare ingiustamente il proprietario del potere di ottemperare spontaneamente alla demolizione disposta dal giudice; Sez. 3, n. 12288 del 27/09/2000, Cimaglia, Rv. 218007).

Esiste, come ricordato, una sola pronuncia di segno contrario, secondo la quale solo l’irrevocabilita’ della sentenza di condanna determina la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro preventivo di un manufatto edilizio abusivo, diversamente la non definitivita’ della sentenza ne impedisce la restituzione, salvo che le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate (Sez. 3. n. 6462 del 14/12/2007, Oriente, Rv. 239289).

Secondo tale pronuncia, non si puo’ trarre dalla norma di cui all’articolo 323 c.p.p., comma 3, la convinzione che, quando non sia disposta la confisca, il bene debba essere comunque restituito anche se la sentenza di condanna non e’ ancora definitiva, “giacche’, nelle ipotesi di non definitivita’ della pronuncia di condanna, subentra la regola generale di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 3. Questa norma dispone infatti che le cose sequestrate per finalita’ cautelari debbano essere restituite allorche’ siano venute meno le esigenze che hanno determinato l’imposizione del vincolo. Quindi con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari puo’ essere restituito solo se alla data della pronuncia della sentenza di condanna non definitiva siano venute meno le esigenze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva. La cessazione della permanenza alla quale, per i reati edilizi, talvolta si e’ fatto riferimento per giustificare la restituzione del bene al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 8444 del 1993; n. 711 del 1997) non rileva trattandosi, come e’ stato rilevato dalla dottrina, di un effetto meramente formale della sentenza che non fa venire meno il pericolo che la libera disponibilita’ del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati anche se della stessa specie. La cessazione della permanenza non fa venir meno di per se’ il pericolo che possa essere reiterato l’abuso edilizio, giacche’ il sequestro cautelare puo’ essere disposto non solo per evitare l’aggravamento del medesimo reato ma anche l’agevolazione di altri reati anche se della stessa specie. Pertanto la cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per se’ idoneo a fare ritenere cessate le esigenze cautelari. Nelle decisioni piu’ recenti questa sezione, ai fini dell’individuazione del momento in cui il bene sequestrato per abusi edilizi debba essere restituito, sia pure incidentalmente e senza approfondire la questione, ha fatto riferimento alla sentenza definitiva (cfr. Cass. n. 12288 del 2000; 45674 del 2003)”.

Il Collegio non condivide tale principio sul duplice rilievo che: a) il dato testuale e’ chiaro nella parte in cui subordina il mantenimento del sequestro preventivo alla disposta confisca delle cose sequestrate e non piu’ alle esigenze cautelari di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1; b) costituirebbe un inutile sacrificio, in caso di beni non confiscabili nemmeno in astratto, dilazionarne l’inevitabile restituzione al passaggio in giudicato della sentenza.

Infatti, le volte in cui (compresa quella citata nell’ordinanza impugnata) questa Suprema Corte ha sostenuto la non immediata esecutivita’ dei provvedimenti restitutori in caso di sentenza di condanna con la quale non e’ stata disposta la confisca, i beni sequestrati erano potenzialmente assoggettabili a confisca, sopratutto nei casi in cui l’omessa confisca e’ stata oggetto di impugnazione (Sez. 2, n. 5380 del 10/01/2015, Puruficato, Rv. 262283; Sez. 1, n. 8533 del 09/01/2013, Zhugri, Rv. 254927; Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009, Armenise, Rv. 245473, citata nell’ordinanza impugnata).

Deve percio’ essere riaffermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di reati edilizi, il sequestro preventivo perde efficacia con la sentenza di condanna non definitiva ed i beni devono essere restituiti all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e emessa del 18/07/2014 del Tribunale di Napoli ed ordina la restituzione del bene in sequestro all’avente diritto.

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