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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 35192. Per la configurabilità della continuazione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2015, n. 35192 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2014, il G.i.p. del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da S.E. , volta all’applicazione della continuazione tra i reati di omesso versamento dell’IVA con riferimento agli anni...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 luglio 2015, n. 32782. Il giudice può ricostruire la situazione reddituale del soggetto che richiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche mediante presunzioni, ma deve individuare ogni elemento rilevante, motivando adeguatamente la propria decisione attraverso il riferimento al tenore di vita e alle condizioni personali o familiari dell’istante

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 luglio 2015, n. 32782 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. ZOSO Liana Maria T – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 settembre 2015, n. 35820. In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi. Nel caso di specie l’udienza per la discussione dell’appello proposto dall’imputato risulta essere stata fissata ai sensi dell’art. 599 c.p.p. e cioè nelle forme dell’udienza in camera di consiglio, in relazione alla quale la partecipazione delle parti e dei loro difensori al giudizio è solo eventuale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 settembre 2015, n. 35820 La Corte osserva in fatto ed in diritto: 1. Con sentenza del 18 settembre 2013 la Corte di appello di Milano confermava quella pronunciata dal Tribunale della stessa sede, in composizione monocratica, con la quale C.G., all’esito di giudizio abbreviato, era stato condannato...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 luglio 2015, n. 32601. Pur essendo l’art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. di applicazione generale (e, dunque applicabile anche al processo inerente al reato di cui all’art. 385 cod. pen.), ciò non interferisce sul potere del giudice investito della cognizione della regiudicanda inerente alla condotta di evasione di valutare la sussistenza o meno di esigenze cautelari

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 24 luglio 2015, n. 32601   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 luglio 2015, n. 32383. Non integra il delitto di furto (articolo 624 cod. pen.), ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (articolo 392 cod. pen.), l’appropriazione della cosa mobile altrui … finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso e in assenza del fine di profitto. Ipotesi di furto per l’avvocato che si appropriadi fascicoli condivisi con gli associati

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 luglio 2015, n. 32383 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMO Maurizio – Presidente Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere Dott. CAPUTO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17215. In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’onere per il conduttore, di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, ancorché non espressamente previsto da detta norma, deve ritenersi conseguente alla logica dell’istituto, atteso che al conduttore é consentito di sciogliersi dal contratto solo se ricorrano gravi motivi e il locatore deve poter conoscere tali motivi già al momento in cui il recesso é esercitato, dovendo egli assumere le proprie determinazioni sulla base di un chiaro comportamento dell’altra parte del contratto, anche al fine di organizzare una precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso stesso . Pur non avendo il conduttore l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova perché queste attività devono essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore – si tratta pur sempre di recesso “titolato”, per cui la comunicazione del conduttore non può prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo. La disposizione dell’art. 27 comma ultimo L. n. 392 del 1978, che consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi motivi, è applicabile anche ai contratti di locazione contemplati dall’art. 42 stessa legge, ivi inclusi quelli conclusi in qualità di conduttore da un ente pubblico territoriale. La scelta di recedere non può prescindere dall’apprezzamento dell’attività esercitata dal conduttore, quale indicata dall’art. 27, oppure contemplata direttamente o indirettamente nell’art. 42 citato, con la conseguenza che, ove la scelta di recedere sia operata da un ente pubblico, non può prescindersi dal profilo delle attività e dei compiti ad esso affidati – è altrettanto certo che la qualificazione pubblicistica del conduttore, una volta che lo stesso si sia avvalso dello strumento privatistico, non consente di ritenere che la legittimità del recesso sia apprezzata, dando rilievo esclusivamente alle determinazioni perseguite dal soggetto pubblico, seppure nell’adempimento delle sue funzioni

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2015, n. 17215 Svolgimento del processo Con sentenza n.155 del 2010, il Tribunale di Tempio Pausania, sez. distaccata di Olbia – decidendo sulle opposizioni proposte dalla ASL n. X di Olbia avverso i decreti ingiuntivi n. 450 e 451/2008 di pagamento di canoni di locazione emessi...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 luglio 2015, n. 15272. In tema di separazione personale, in caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale, l’ammontare dell’assegno di mantenimento non dev’essere sempre e comunque proporzionale al canone di mercato dell’immobile che il coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta, ancorché decorosa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 21 luglio 2015, n. 15272 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 agosto 2015, n. 17301. Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui allo stesso art. 2, comma 37 possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore”. Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è concluso che deve “escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nei contratti di utenza

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 agosto 2015, n. 17301 I fatti 1. Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 938 del 26 novembre 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Petilia Policastro, che aveva accolto la domanda di B.A. nonché degli altri intimati...