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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 marzo 2016, n. 4938. Alla nozione generale di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c. non è coessenziale il fine di lucro, ovvero la necessità che l’attività sia svolta in modo tale che i ricavi eccedano i costi, giacché è sufficiente il cosiddetto “metodo economico”, ossia che i ricavi siano quanto meno pari ai costi (cfr. Cass. 24.3.2014, n. 6835, secondo cui lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo)). Dall’altro, che la figura dell”organismo di diritto pubblico”, di cui all’art. 3, 26 co., del dec. lgs. n. 163/2006, ricorre quando il soggetto è dotato di personalità giuridica (requisito personalistico), la sua attività è finanziata in prevalenza dalle pubbliche amministrazioni o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (requisito dell’influenza dominante) e – il che rileva in special modo in questa sede – le sue finalità non hanno carattere industriale o commerciale (requisito teleologico). Sulla scorta dell’operata duplice puntualizzazione si rappresenta che l’attività di trasporto pubblico urbano ed interurbano è appieno ascrivibile alla previsione di cui all’art. 2195, n. 3, c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 marzo 2016, n. 4938 Svolgimento del processo L’”Agenzia delle Entrate” notificava al “Gruppo Torinese Trasporti – G.T.T.” s.p.a. trentaquattro ordinanze – ingiunzioni di pagamento; si era acclarato, con riferimento agli anni 2002 e 2003, che la s.p.a. ingiunta, in violazione dell’art. 53, 9 co., del dec. lgs....

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 25 marzo 2016, n.12603. Il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 25 marzo 2016, n.12603 Ritenuto in fatto C.M. il (omissis) si costituì e venne sottoposto a fermo perché indiziato del delitto di omicidio volontario. Il 19 settembre 2014 nominò difensore di fiducia l’avv. Salvatore Suriano. Con ordinanza del 22 settembre 2014, il G.i.p. del Tribunale di Catania convalidò il...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 marzo 2016, n. 5621. In ipotesi di danno da ritardato esercizio dei poteri amministrativi, la P.A. deve essere ritenuta responsabile dei danni sofferti qualora la dilatazione dei tempi dell’istruttoria sia dovuta all’adozione di provvedimenti illegittimi, successivamente annullati, a meno che risultino fatti positivamente accertati tali da escludere ogni possibile rimprovero ad essa, anche sotto il profilo della colpa generica, ovvero siano dedotte cause di giustificazione. Qualora sia dedotta la responsabilità dell’amministrazione per il tardivo rilascio di un’autorizzazione amministrativa, avvenuto dopo l’annullamento per violazione di legge di uno o più provvedimenti di diniego, intervenuti a distanza di anni dall’istanza originaria, la sussistenza ab initio dei presupposti per l’ottenimento del provvedimento può risultare dal fatto oggettivo del suo stesso rilascio, infine avvenuto sulla base della situazione originariamente sussistente

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 22 marzo 2016, n.5621 Ritenuto in fatto M.M. agì in giudizio nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno per ottenere il risarcimento dei danni (indicati in Euro 619.000,00) subiti in conseguenza del tardivo rilascio dell’autorizzazione a gestire un’autoscuola in (omissis) , richiesta nel 1983 e ottenuta, in via...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 marzo 2016, n. 9954. Ai fini della sussistenza del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, il perseguimento di una finalità correttiva o educativa è del tutto irrilevante, giacché, proprio a fronte della peculiare qualità del destinatario del comportamento, deve considerarsi preclusa qualunque condotta che assuma in concreto il significato dell’umiliazione, della denigrazione, della violenza psicologica oltre che della violenza fisica

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 marzo 2016, n. 9954 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere Dott. DE...