cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 10 marzo 2016, n. 9954

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. l'(OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1925/2014 CORTE DI APPELLO DI CATANZARO del 08/04/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;

Sentite le conclusioni del P.G. dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

Udito il difensore, Avv. (OMISSIS) per le parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese;

Udito il difensore, Avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8/4/2015 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna a mesi due di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle parti civili pronunciata dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 571 cod. pen..

2. Ha proposto ricorso il difensore dell’imputata.

2.1 Con il primo motivo deduce la nullita’ della sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 604 cod. proc. pen. in relazione all’articolo 429 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), perche’ il decreto di citazione non conteneva la descrizione in forma chiara e precisa del fatto oggetto di imputazione e ometteva di indicare le persone offese.

Ha segnalato in particolare che sul motivo di appello riguardante la questione la Corte aveva omesso di pronunciarsi.

2.2. Con il secondo motivo deduce mancata correlazione tra imputazione e sentenza e mancanza di motivazione sul punto, in quanto la Corte aveva omesso di pronunciarsi sulla relativa doglianza contenuta nell’atto di appello.

Era onere dell’accusa descrivere il fatto indicando le punizioni ingiuste e sproporzionate e raffrontandole con i comportamenti ritenuti scorretti, mentre il Tribunale si era soffermato sul metodo di insegnamento.

La Corte aveva ignorato la censura.

2.3. Con il terzo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 571 cod. pen..

Si osserva che la norma presuppone mezzi leciti di correzione o di disciplina e ne punisce l’abuso.

Occorre dunque individuare l’uso lecito del mezzo, dovendosi escludere l’integrazione del reato nei casi in cui si contestino atti di modesta entita’, potendo comunque rientrare tra i mezzi leciti anche schiaffi di consistenza modesta in ben determinati contesti e in caso di necessita’.

Anche a voler ritenere provato un fatto connotato da un minimo esercizio di violenza, sarebbe stato comunque impossibile configurare un abuso.

Semmai si sarebbe potuto parlare di percosse o lesioni, peraltro non procedibili per difetto di querela.

Seguendo una linea interpretativa piu’ realistica, desumibile da pronunce della Corte di cassazione, il reato si sarebbe dovuto escludere in quanto lo scappellotto ricevuto dal minore nell’ambito di un rapporto educativo con l’insegnante e in quel peculiare contesto non si sarebbe potuto reputare esorbitante rispetto a leciti mezzi di correzione, in quanto per la sua modesta entita’ non avrebbe integrato neppure una semplice percossa.

In ogni caso lo scappellotto del professore non puo’ causare un pericolo di malattia nel corpo o nella mente necessario per la punibilita’ del fatto.

La malattia non va confusa con il mero stato di turbamento, tanto meno nell’ambito di un rapporto educativo e finalizzato alla correzione di comportamenti scorretti dell’alunno.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancanza, contraddittorieta’ e illogicita’ della stessa con riguardo alle prove dirette e a quelle contrarie, con travisamento delle prove.

La Corte aveva omesso di procedere ad una valutazione complessiva delle risultanze processuali, soffermandosi solo su quelle indicate dal primo Giudice, senza vagliare la credibilita’ e concludenza delle dichiarazioni delle denuncianti.

Non si era specificato quali bambini avessero subito alcune condotte e in quale contesto.

La Corte aveva escluso che potessero aver rilievo le testimonianze a discarico, tendenti a dimostrare che altri bambini e genitori non si erano mai lamentati.

Non era stata vagliata l’attendibilita’ delle persone offese, che avevano riferito di non aver constatato personalmente nulla, e la concludenza delle loro affermazioni, cio’ sebbene i testi di accusa non avessero parlato nell’esposto dei fatti poi riferiti in dibattimento e sebbene le stesse persone avessero detto cose diverse da quelle riferite in sede di sommarie informazioni in fase di indagini.

Le affermazioni della Corte in ordine alla valutazione di quanto dichiarato da (OMISSIS) e (OMISSIS) e in ordine ai riscontri acquisiti, rappresentati da altre dichiarazioni in varia guisa confermative, costituivano travisamento delle prove.

Si riportavano le notazioni critiche in merito formulate nell’atto di appello in ordine a varie testimonianze, riguardanti anche il predominante rilievo in concreto avuto da (OMISSIS), notazioni rimaste peraltro senza risposta.

La Corte aveva reso una motivazione illogica e contraddittoria, fra l’altro non considerando che le dichiarazioni di (OMISSIS) erano sostanzialmente de relato e che (OMISSIS) non aveva visto o constatato direttamente nulla, e non specificando perche’ altre dichiarazioni avrebbero avuto rilievo, a fronte del fatto che la conferma aveva riguardato voci.

Era mancata qualsiasi valutazione delle testimonianze di soggetti indicati dalla difesa, il cui contenuto veniva riassunto nel ricorso, illogicamente reputate dalla Corte ininfluenti a fronte del fatto che dei 32 bambini affidati all’imputata solo 6 avessero subito comportamenti abusanti o li avessero comunque raccontati ai genitori.

Venivano riportati passi dell’atto di appello contenenti argomenti di tipo logico, sui quali la Corte aveva omesso di pronunciarsi, segnalandosi fra l’altro che erano state ignorate le caratteristiche della personalita’ dell’imputata e quelle dell’ambiente in cui aveva espletato l’attivita’ e dunque le metodologie necessarie per disciplinare le scolaresche, fermo restando che solo quattro mamme si erano lamentate a fronte di un rilevante numero di bambini affidati alle sue cure e a fronte del fatto che il direttore della scuola e la coordinatrice avevano disposto attenta vigilanza.

Illogiche e contraddittorie erano risultate anche le valutazioni concernenti i riflessi delle condotte sull’equilibrio psicofisico degli alunni, a fronte delle censure cui erano state sottoposte, anche a mezzo di consulenza di parte, affidata ad esperto di chiara fama, i giudizi espressi da una psicologa per adulti che aveva sottoposto a controllo la minore (OMISSIS).

Sul punto la Corte aveva rilevato che poco importava che gli accertamenti tecnici non rispondessero a criteri strettamente scientifici, cosi’ incorrendo nel vizio di illogicita’.

Nulla era stato argomentato sul dolo, che pure aveva formato oggetto di motivo di appello in relazione alla concreta finalita’ dei comportamenti.

Nessuna motivazione era stata dedicata alla censura riguardante il trattamento sanzionatorio di cui era stato chiesto l’abbattimento massimo con le attenuanti generiche nella misura piu’ elevata.

Nessuna motivazione era stata infine spesa sulla richiesta di compensazione delle spese civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso riguardante l’asserita indeterminatezza dell’imputazione e’ inammissibile.

La nullita’ derivante dall’insufficiente enunciazione del fatto e’ da considerarsi relativa, per cui la relativa eccezione deve essere formulata entro il termine di cui all’articolo 491 cod. proc. pen. (Cass. Sez. U. n. 17 del 19/12/1997, Di Battista, sul punto non massimata; Cass. Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, C., rv. 257910; Cass. Sez. 5, n. 20739 del 25/3/2010, Di Bella, rv. 247590).

Nel caso di specie il ricorrente non ha neppure dedotto di aver presentato tempestiva eccezione e non ha dato conto di provvedimenti eventualmente adottati dal Tribunale sul punto.

Ne discende che la questione non avrebbe potuto essere sollevata per la prima volta in grado di appello, il che vale a rendere irrilevante la circostanza che sul punto la Corte territoriale non si sia espressa.

Va comunque rilevato che detta eccezione e’ stata formulata genericamente e che la stessa non considera che l’imputazione va intesa non in senso meccanicistico ma in relazione ad ogni profilo di fatto che venga in concreto posto a disposizione dell’imputato ai fini della sua difesa, risultando in concreto dalle stesse prospettazioni difensive che l’ambito della condotta illecita era stato fin dall’inizio correlato alle dichiarazioni rese da alcune mamme con riferimento al comportamento tenuto dall’imputata nei confronti di alcuni bimbi.

Inoltre l’imputazione non risulta formulata in modo da non consentire in concreto l’esercizio del diritto di difesa, a fronte del riferimento a taluni specifici comportamenti, qualificati come di per se’ esorbitanti e illeciti.

2. Parimenti inammissibile risulta il motivo di ricorso relativo al preteso difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza.

Va invero rilevato come la relativa eccezione, contenuta nei motivi di appello, risulti formulata in modo del tutto generico, peraltro non trovando riscontro nella motivazione delle sentenze di merito l’assunto secondo cui sarebbe stato solo stigmatizzato il metodo di insegnamento.

Al contrario si rileva agevolmente che, conformemente al tenore della contestazione, i Giudici di merito si sono soffermati su specifiche condotte attribuite all’imputata e ne hanno sottolineato l’illiceita’, in quanto di per se’ ingiuste, a prescindere dal fatto che le stesse fossero o meno dettate da finalita’ educative o correttive.

Poiche’ si tratta di censura manifestamente infondata, che concerne per giunta un profilo giuridico, e’ irrilevante la mancanza di motivazione della Corte territoriale sul punto (si rinvia a Cass. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, rv. 263157, per l’affermazione che e’ inammissibile il ricorso incentrato sull’omessa motivazione su motivo di appello ab origine manifestamente infondato).

3. Venendo all’esame del quarto motivo, si rileva come i rilievi difensivi in ordine alla valutazione delle prove risultino infondati e per taluni aspetti generici.

3.1. Premesso che le due sentenze, conformi nelle valutazioni e nelle conclusioni, possono essere lette sincronicamente, deve rilevarsi che il Tribunale ha esaminato le testimonianze, ponendo in luce sulla base di esse le condotte specificamente attribuibili all’imputata.

In particolare ha sottolineato che:

la teste (OMISSIS) aveva appreso da (OMISSIS) che la maestra (OMISSIS) aveva colpito alla testa una bimba; aveva inoltre rilevato reazioni anomale di sua figlia (OMISSIS), che la notte si agitava e non voleva andare a scuola e aveva inoltre sostenuto che una volta la maestra le aveva infilato una banana in bocca, costringendola a mangiarla, e in generale che la maestra faceva cantare i bambini dalle 14 alle 16, dando schiaffi se non lo facevano; aveva appreso dalla figlia che la maestra aveva vietato di raccontare quanto avveniva a scuola, prospettando che altrimenti sarebbe venuto un diavoletto che avrebbe fatto del male a mamma e papa’; anche l’altra figlia si era lamentata del fatto che la maestra le aveva tirato violentemente la coda;

la teste (OMISSIS) aveva appreso dalla figlia -la quale dopo aver iniziato il turno pomeridiano non voleva piu’ andare a scuola, mettendosi a piangere – che la maestra le aveva dato uno schiaffo, e aveva inoltre saputo di comportamenti anche piu’ gravi da altre mamme;

la teste (OMISSIS) aveva raccontato l’episodio in cui, essendosi ella recata a scuola per prelevare il figlio dell’amica (OMISSIS), la maestra si era rifiutata di consegnarglielo, negando poi di sapere chi fosse al telefono, nel corso di una telefonata di chiarimento con la (OMISSIS); aveva inoltre sostenuto che la propria figlia non voleva restare con la (OMISSIS);

la teste (OMISSIS) aveva confermato l’episodio narrato dalla (OMISSIS), aveva aggiunto di aver appreso dalla figlia undicenne che costei aveva visto la maestra dare una sberla ad un bambino, e aveva sostenuto di aver appreso da altre mamme che la maestra alzava le mani sui bambini;

la teste (OMISSIS) aveva sostenuto di aver per caso assistito ad un episodio nel quale la maestra aveva strattonato e tirato i capelli ad una alunna;

la teste (OMISSIS), madre di (OMISSIS) e di (OMISSIS), aveva narrato che la figlia una volta era tornata a casa con rossore ad una guancia e che la maestra, richiesta di spiegazioni in merito, l’aveva spinta fuori della porta; aveva ancora narrato che la maestra faceva stare i bimbi in cerchio e che se qualcuno si rifiutava lo picchiava; aveva aggiunto che una volta la maestra aveva tirato i capelli a (OMISSIS), la quale di seguito le aveva chiesto di non andare a scuola; inoltre aveva confermato il racconto relativo alla minaccia del diavoletto;

la steste (OMISSIS) aveva riferito di aver appreso da sua figlia che la maestra aveva fatto cantare i bambini per due ore di fila, al che la bimba non avrebbe piu’ voluto andare a scuola;

la teste (OMISSIS) aveva parlato di pressioni di tipo psicologico rivolte alla figlia, quali minacce per il caso in cui non avesse mangiato la frutta;

la teste (OMISSIS) aveva sostenuto di aver appreso del disagio venutosi a creare e di aver saputo da alcuni genitori che la maestra puniva i bambini che non cantavano in coro, facendoli stare con la lingua di fuori.

La Corte di appello d’altro canto, nel far proprie le valutazioni del Tribunale, nel complesso richiamate, ha rilevato che:

le dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano riguardato episodi nei quali la maestra aveva compiuto atti di abuso nei confronti dei bambini con colpi alla testa e tiro di capelli;

la teste (OMISSIS) aveva narrato con dovizia di particolari quanto accaduto alla figlia, avendo inoltre osservato, mettendosi dietro una porta, il comportamento della maestra;

la teste (OMISSIS) aveva in particolare confermato di aver parlato con la direttrice (OMISSIS), la quale le aveva riferito di problemi gia’ presentatisi in passato;

le testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano fornito dichiarazioni di tenore confermativo.

Ha aggiunto la Corte di appello che le dichiarazioni delle persone offese, costituitesi parti civili, erano particolarmente attendibili, posto che erano stati acquisiti riscontri costituiti dalle dichiarazioni di altri genitori non interessati dal punto di vista civilistico nel presente processo, oltre che da dichiarazioni di soggetti portatori semmai di interessi antagonisti, quali quelle della (OMISSIS), che aveva confermato, fra l’altro, il fatto delle lamentele dei genitori.

3.2. In tale prospettiva il motivo di ricorso incentrato sulla mancata valutazione dell’attendibilita’ delle dichiaranti a carico e sul fatto che le stesse avrebbero fornito una versione de relato risulta infondato.

Non solo sono state analiticamente esaminate le varie deposizioni, ma e’ stata formulata al riguardo con giudizio immune da vizi logici una valutazione di piena attendibilita’, suffragata dalle conferme dirette e indirette rivenienti dalle altre testimonianze e dal fatto certo che era stato manifestato dai genitori lo stato di disagio derivante dal comportamento della maestra.

D’altro canto i profili di inattendibilita’ e le asserite difformita’ rispetto a quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni sono stati prospettati in modo del tutto generico, sulla base del richiamo di semplici frammenti della deposizione, tali da non consentire alcun vaglio in ordine all’eventuale difformita’ del “significante” e da non rappresentare elementi idonei a disarticolare la valutazione operata dai Giudici di merito.

Ne’ potrebbe utilmente prospettarsi un travisamento della prova.

Tale vizio ricorre nel caso in cui sia utilizzata un’informazione decisiva che non esiste agli atti o in cui sia omessa la valutazione di una prova parimenti decisiva (Cass. Sez. 2, n. 318 del 21/12/2006, dep. nel 2007, Conte, rv. 235690).

Occorre comunque che l’errore accertato sia “idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilita’ della valutazione nel merito del risultato probatorio” (Cass. Sez. 6, n. 5146 del 16/1/2014, Del Gaudio, 258774; Cass. Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, rv. 237207).

Ma nel caso di specie non puo’ dirsi che i profili enucleati nel ricorso siano idonei a produrre un esito siffatto, a fronte della sostanziale conformita’ delle due valutazioni di merito e della mancata indicazione di elementi realmente capaci di introdurre nel ragionamento probatorio fratture decisive.

In concreto, a fronte dei rilievi formulati, non si spiega nel ricorso in che modo l’atteggiamento della (OMISSIS) nel corso della sua deposizione valga a suffragare la sua inattendibilita’ e in che misura sarebbe rilevante il fatto che la (OMISSIS) abbia parlato di certificazioni rilasciate dalla (OMISSIS), quando e’ comunque certo che quest’ultima aveva fatto dei colloqui, in qualita’ di psicoteraputica con la figlia della (OMISSIS); ma neppure si confuta la spiegazione fornita dalla (OMISSIS) a proposito del fatto di non aver parlato in sede di sommarie informazioni della minaccia riguardante “il diavoletto”.

Ne’ si tenta di spiegare perche’ mai non sarebbe rilevante la circostanza che talune mamme avessero condiviso la denuncia, pur non essendo state direttamente vittima degli episodi narrati.

Ed ancora non e’ specificamente dedotto il motivo per cui dovrebbe stigmatizzarsi che alcune mamme non abbiano parlato di gesti violenti, essendo stato per contro posto in luce dai Giudici di merito che le condotte illecite attribuite alla (OMISSIS) non avevano tutte il medesimo contenuto.

Privo di rilievo e’ altresi’ il fatto che l’imputata sia o meno parente di don (OMISSIS), direttore dell’istituto scolastico Vittorio Veneto, nel quale si sono svolti i fatti: la circostanza, che il Tribunale ha genericamente tratto da una testimonianza, non ha poi formato oggetto di alcuna specifica valutazione ai fini della corroborazione dell’accusa.

Non risulta invece confutato nel ricorso il ragionamento operato dalla Corte in ordine al valore delle conferme dirette e indirette rivenienti dalle varie deposizioni, espressive nel loro insieme di quello stato di disagio di cui ha parlato, come sottolineato dai Giudici di merito, anche una teste non incline ad assecondare la versione accusatoria, quale (OMISSIS).

Va del resto segnalato come ben possa costituire riscontro del narrato anche la circostanza che la persona offesa si fosse confidata con altri in epoca non sospetta, come nel caso di specie risulta avvenuto, secondo la ricostruzione, sul punto non oggetto di specifiche censure, fornita dal Tribunale e fatta propria dalla Corte territoriale.

Vuol dirsi cioe’ che l’immediato confronto con altri, avvenuto prima che la questione assuma rilievo piu’ generale, cosi’ da divenire oggetto di un diffuso sentire, costituisce elemento che vale a supportare l’attendibilita’ di chi racconti un episodio, trovando conferma nelle dichiarazioni di chi asseveri quell’iniziale confidenza.

Ne’ e’ stato funditus esaminato nel ricorso il tema della concreta attendibilita’ dei genitori in relazione al narrato dei bimbi e alla concreta corrispondenza di questo alla situazione da loro effettivamente vissuta.

D’altro canto non puo’ dirsi che siano stati raccontati solo episodi de relato, in quanto, come posto in luce dal Tribunale, sia la teste (OMISSIS) sia la teste (OMISSIS) hanno fatto riferimento non solo a quanto appreso ma anche a quanto direttamente constatato almeno in un’occasione.

E’ comunque sotto tale profilo generico il rilievo contenuto nel ricorso secondo cui in gran parte dei casi le testimoni avrebbero riferito di non aver assistito ad episodi di violenza o comunque illeciti, posto che comunque il racconto, come rilevabile dalla sentenza del Tribunale, si e’ sempre basato su episodi appresi dai bimbi, qualificati inoltre da specifiche reazioni degli stessi.

Inoltre alcuni racconti de relato hanno trovato a loro volta conferma in analoghi racconti di altri testi, come nel caso del riferimento al “diavoletto” e al comportamento tenuto dall’imputata in occasione del canto, non essendo stato in concreto prospettato alcun profilo di indebita suggestione reciproca.

Men che mai potrebbe affermarsi che le dichiarazioni de relato fossero riferibili in realta’ a mere “voci”, tali essendo gli assunti di cui non e’ nota l’origine e la provenienza e che circolano acriticamente in determinati ambienti: al contrario nel caso di specie e’ stato dato conto della fonte del narrato, sia che fosse costituita dal racconto dei bimbi o da quello di altre mamme, a loro volta investite della conoscenza dei fatti dai rispettivi figli.

3.3. E’ stato diffusamente segnalato nel ricorso che indebitamente era stata trascurata l’essenza della prova a discarico, costituita da un lato dalle molte testimonianze di altri genitori che avevano escluso l’esistenza di problemi tra la maestra e i rispettivi figli, o di soggetti incaricati di esercitare un controllo sulla maestra, e dall’altro dal rilievo di tipo logico, incentrato sulle caratteristiche dell’ambiente, sul fatto che a fronte di un nutrito numero di bimbi solo in pochi casi fossero stati denunciati problemi e ancora sul fatto che la maestra non avesse riportato alcun richiamo.

In realta’ si tratta di argomento infondato.

Sia il Tribunale sia la Corte territoriale hanno sul punto fornito una risposta logica, che non si presta a censure.

In particolare la Corte ha segnalato che “il non avere notato da parte di molti genitori comportamenti anomali, il non avere riferito tanti bambini delle modalita’ educative della maestra (OMISSIS), non ha alcun effettivo valore di controprova, atteso, quanto ai genitori, che gli stessi ben possono non essersi resi conto di nulla, soprattutto laddove i propri bambini non abbiano subito abusi o comunque non ne abbiano subito le conseguenze, considerato inoltre che e’ fatto notorio che le reazioni dei bambini dinanzi a comportamenti delle insegnanti sono diverse a seconda delle loro sensibilita’ ed eta’, cosi’ come e’ noto che non tutti i bambini raccontano in casa cio’ che avviene a scuola”.

Si tratta di rilievi che spiegano la contrapposizione tra i testimoni, senza che possano discenderne conseguenze trancianti in ordine all’attendibilita’ di coloro che hanno suffragato l’accusa.

Si deve in effetti considerare che non tutti i bimbi, soprattutto alla tenera eta’ di quelli interessati dalla presente vicenda, reagiscono allo stesso modo e inoltre che le condotte descritte non erano indistintamente rivolte contro tutti i bimbi, ma a seconda dei casi, in base alla ricostruzione dei Giudici di merito, si dirigevano contro taluno di essi, con la conseguenza che e’ ragionevole affermare che molti bimbi non avessero avvertito alcun motivo di peculiare disagio.

D’altro canto non costituisce un dato ineluttabile che i bimbi raccontassero in casa quegli episodi, fermo restando che deve necessariamente ammettersi, senza che cio’ sul piano logico valga a smentire l’assunto accusatorio, che la maestra si rendesse protagonista anche di comportamenti di altra natura, apprezzati dalla generalita’ dei genitori.

Non e’ dirimente, a fronte di cio’, che la Corte non si sia specificamente soffermata su alcuni rilievi di tipo logico, tutti in realta’ implicitamente superati dalla puntuale ricostruzione dei fatti fornita alla luce delle prove acquisite e debitamente valutate.

Cio’ vale in particolare per la mancanza di conferme da parte del personale incaricato di mirati controlli, posto che, per quanto esposto anche negli scritti difensivi, gli stessi erano stati introdotti al manifestarsi del disagio da parte di alcuni genitori e che comunque non e’ stato escluso che la maestra trascorresse con i bimbi dei periodi di tempo da sola.

Ma vale anche per l’ulteriore elemento che vorrebbe trarsi dalla compresenza di numerosi bimbi, presumibilmente scalmanati e tali da imporre misure correttive idonee: in realta’ si tratta di asserto del tutto ipotetico, per giunta in radice inidoneo a confutare la ricostruzione operata dai Giudici di merito sulla scorta delle testimonianze di cui hanno dato conto, indicative di specifiche condotte tenute dalla maestra al di fuori di contesti di peculiare e diffusa confusione.

Priva di consistenza logica e dunque non tale da disarticolare quella ricostruzione e’ anche l’osservazione basata sulla personalita’ della (OMISSIS) e sulla mancanza di richiami da costei riportati: si tratta in realta’ di censure che finiscono per risultare apodittiche, a fronte delle nitide osservazioni dei Giudici di merito in ordine alle condotte in concreto addebitabili all’insegnante.

Da cio’ discende che la ricostruzione si sottrae ai rilevati vizi e risulta idonea alla sussunzione del comportamento dell’imputata nella fattispecie di reato ipotizzata.

4. Venendo dunque all’esame del terzo motivo di ricorso che prospetta la violazione dell’articolo 571 cod. pen., deve rilevarsi che tale norma, per quanto qui interessa, si riferisce alla condotta di chi abusi dei mezzi di correzione o disciplina in danno di persona sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, purche’ ne derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.

4.1. Ai fini della valutazione della condotta deve tenersi conto che nel rapporto tra insegnante e bambini affidati alle sue cure assume predominante rilievo il profilo educativo, rispetto al quale il bambino deve essere considerato non destinatario passivo di una semplice azione correttiva ma titolare di diritti, a cominciare da quello alla propria dignita’, che implica in ogni caso un’azione volta a realizzare l’armonico sviluppo della sua personalita’ (si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 4904 del 18/3/1996, C., rv. 205033).

Cio’ preclude in partenza ogni strumento che faccia leva sulla violenza, pur orientata a scopi educativi (Cass. Sez. 6, n. 4904 del 1996, C., cit.).

In realta’ il perseguimento di una finalita’ correttiva o educativa e’ del tutto irrilevante, giacche’, proprio a fronte della peculiare qualita’ del destinatario del comportamento, deve considerarsi preclusa qualunque condotta che assuma in concreto il significato dell’umiliazione, della denigrazione, della violenza psicologica (Cass. Sez. 6, n. 34492 del 14/6/2012, V., rv. 253654), oltre che, come detto, della violenza fisica.

In tale prospettiva risulta all’evidenza erronea la prospettiva evocata nel ricorso circa la possibilita’ di far fronte anche ad uno scappellotto in situazioni particolari, che necessitino di un’azione volta a rafforzare la proibizione.

In ogni caso, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, anche al fine di legittimare una condotta incentrata – al piu’ – sull’uso di atti di minima violenza fisica o morale, occorrerebbe la concreta allegazione della situazione che l’abbia giustificata, non potendosi muovere dal presupposto che una condotta siffatta possa in generale supporsi legittima, salva prova del contrario.

In tale prospettiva risulta adeguata l’imputazione, che fa leva sull’individuazione di condotte illecite e comunque esorbitanti, e al tempo stesso corretta l’operata sussunzione della condotta nella fattispecie ipotizzata.

I Giudici di merito infatti, come rilevato in precedenza, hanno attribuito all’imputata condotte consistite nel sottoporre in taluni casi i bambini affidabile a violenza fisiche, consistite in schiaffi o sberle o nel tirare loro con forza i capelli, o a violenze psicologiche o ancora a condotte umilianti, come il minacciarli dell’arrivo del diavoletto, nel costringerli a cantare o a mangiare, nel farli stare con la lingua fuori.

Tutto cio’ deve considerarsi un abuso, riconducibile alla sfera di operativita’ dell’articolo 571 cod. pen., a prescindere dalla metodologia utilizzata e dalle finalita’ perseguite, dovendosi ritenere che un siffatto comportamento ecceda ampiamente il limite dell’educazione rispettosa della dignita’ del bambino – che implica pur sempre l’esercizio del potere disciplinare con mezzi consentiti e proporzionati -, e trasmodi invece in comportamenti afflittivi dell’altrui personalita’ (si rinvia ancora a Cass. Sez. 6, n. 34492 del 2012, V., cit., nonche’ a Cass. Sez. 6, n. 18289 del 16/2/2010, P.G., rv. 247367, secondo cui il reato di abuso di mezzi di correzione non ha natura di reato necessariamente abituale, sicche’ puo’ ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell’abuso ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell’incolumita’ fisica e della serenita’ psichica del minore che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l’evento, quale che sia l’intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo).

D’altro canto deve ribadirsi che non e’ stata neppure allegata la ragione del concreto ricorso a siffatta metodologia correttiva in rapporto a specifiche situazioni devianti, non potendosi far generico riferimento al numero dei bambini affidati e presupporre che si trattasse di bimbi scalmanati, tali da imporre sistemi rigorosi: deve dunque oggettivamente apprezzarsi il dato fenomenico ed ontologico, che si risolve nella rappresentazione di condotte abusive, destinate a manomettere in primo luogo la personalita’ morale delle vittime, fermo restando che i Giudici di merito sulla base delle testimonianze acquisite hanno ricondotto quei comportamenti a situazioni prive di concreto allarme, quale, ad esempio, quella del rifiuto di sottostare all’imposizione prolungata del canto.

4.2. I Giudici di merito hanno inoltre correttamente posto in luce come dalla condotta sia effettivamente derivato il pericolo di una malattia nel corpo o della mente.

Al riguardo va segnalato che “la nozione di malattia rilevante e’ piu’ ampia di quella relativa al reato di lesione personale, comprendendo ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato di ansia all’insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento (Cass. Sez. 3, n. 49433 del 22/10/2009, 8., rv. 245753; Cass. Sez. 6, n. 16491 del 7/2/2005, C., rv. 231452).

In concreto e’ stato posto in luce come i bimbi nei cui confronti erano state tenute le condotte segnalate avessero manifestato reazioni anomale, consistite nel rifiuto di recarsi a scuola, nel rifiuto di mangiare, nell’insonnia e nell’enuresi (sentenza della Corte a ff. 7 e 8).

Tali elementi, rappresentativi di concreto disagio, sono stati desunti dalle dichiarazioni delle mamme piuttosto che da valutazioni di consulenti, in tal senso giustificandosi l’affermazione, altrimenti illogica, dell’irrilevanza della rispondenza delle valutazioni della consulente di parte a criteri strettamente scientifici.

D’altro canto nel ricorso, pur deducendosi che il consulente dell’imputata aveva demolito le osservazioni formulate dalla consulente di una parte civile, non e’ stato in concreto dedotto alcunche’, per confutare l’assunto incentrato sul concreto riscontro di quel disagio, tradottosi in quelle manifestazioni esteriori, idoneamente descritte dalle testimoni escusse.

4.3. Ricostruito dunque l’elemento oggettivo del reato, e’ d’uopo rilevare come l’elemento soggettivo sia costituito dal dolo generico, non essendo richiesto un fine specifico, cioe’ un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volonta’ di realizzare la condotta di abuso (Cass. Sez. 6, n. 18289 del 16/2/2010, P.G., rv. 247368).

Nel caso di specie, la ricostruzione operata dai Giudici di merito e’ del tutto in linea con l’assunto della configurabilita’ del dolo, a fronte delle condotte tenute dall’imputata, espressione di violenza fisica o psicologica, a prescindere dalla concreta finalita’ perseguita e, si ribadisce, in assenza di qualsivoglia concreta prospettazione della peculiarita’ delle situazioni nelle quali quelle condotte erano state tenute.

In punto di penale responsabilita’ dell’imputata il ricorso va dunque respinto.

5. Da ultimo va rimarcato come con l’atto di appello fosse stato chiesto alla Corte territoriale di pronunciarsi in ordine alla compensazione delle spese nei confronti delle parti civili e di ridurre la pena.

Sotto il primo profilo la pretesa risultava del tutto priva di supporto e giustificazione adeguati, non comprendendosi perche’ mai, a fronte di una completa soccombenza, le parti civili dovessero essere esposte alla compensazione delle spese.

Ma con riguardo al trattamento sanzionatorio, deve prendersi atto della grafica mancanza di qualsivoglia risposta da parte della Corte territoriale, che ha del tutto eluso la richiesta, omettendo di motivare sul punto, a fronte di una pena comunque superiore al minimo edittale.

Limitatamente al trattamento sanzionatorio si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Infine, dovendosi confermare le statuizioni civili, e’ d’uopo altresi’ condannare la ricorrente a rifondere alle parti civili le spese di difesa del grado, liquidate come da dispositivo, tenendo conto della pluralita’ di esse e del corrispondente aumento della base tariffaria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta il ricorso nel resto.

Visto l’articolo 624 c.p.p., comma 2, dichiara l’irrevocabilita’ della dichiarazione di responsabilita’ penale.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalle parti civili, liquidate complessivamente in euro 4.900,00, oltre rimborso forfetario pari al 15%, IVA e CPA.

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