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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1347. In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l’imponibile contributivo va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull’esercizio dell’attività. La limitazione dell’imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova dunque fondamento nell’art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l’art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, conseguendone il rigetto del ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nell’imponibile contributivo di un ingegnere elettronico i redditi a lui derivati dalle attività di consulente nell’elaborazione dati e di amministratore di una società automobilistica

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO  sentenza  26 gennaio 2016, n. 1347 Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Roma, l’ing. M. ha chiesto dichiararsi nei confronti della INARCASSA che egli non era obbligato al pagamento di alcuna somma in favore della resistente, neppure a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, annullando o dichiarando...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2239. La parte che contesta la veridicità e l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed è onerata della relativa prova che, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 4 febbraio 2016, n. 2239 Ritenuto in fatto C.L. conveniva lavanti al Tribunale di Firenze B.C. e M.M. , quest’ultima quale esercente la potestà sul figlio minore B.S. , per sentire dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 26 febbraio 2004 di B.P. , che aveva istituito...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 19 gennaio 2016, n. 864. La causa di forza maggiore che può giustificare la inottemperanza del contribuente all’onere di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”, entro 18 mesi dall’acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell’immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dei requisiti delle non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA sentenza 19 gennaio 2016, n. 864 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente – Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere – Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere – Dott. CRUCITTI...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 febbraio 2016, n. 2316. Il rinvenimento di reperti archeologici (c.d. sorpresa archeologica) nel corso dell’esecuzione di un appalto pubblico costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che impedisce la prosecuzione dei lavori in adempimento di doveri imposti dalla legge e senza discrezionalità alcuna da parte del committente, con la conseguenza che la sospensione in tal caso disposta dalla stazione appaltante, non costituendo sospensione discrezionale per ragioni di interesse pubblico, non consente all’appaltatore di richiedere, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del capitolato generale del Ministero dei Lavori pubblici approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, lo scioglimento del contratto ove la sospensione superi i termini ivi stabiliti e, in caso di rifiuto da parte del committente, di ottenere l’indennizzo dei maggiori oneri sopportati; la sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante ex art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, per la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non può protrarsi illimitatamente, giacché si fonda sulla condizione della temporaneità dell’ostacolo sopraggiunto e sulla prospettiva di una ripresa dei lavori in un tempo ragionevole; nell’ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione dei lavori, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell’appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all’appaltatore è accettabile solo al momento della ripresa dei lavori; e tuttavia, considerata la distinzione operabile tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, resta salva la facoltà dell’appaltatore, una volta formulata tempestivamente la riserva, di precisare l’entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale, anche con riferimento al periodo precedente la formulazione della riserva

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  5 febbraio 2016, n. 2316 Ritenuto in fatto  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Cooperativa Costruttori soc. coop a r. l. – in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese (ATI) tra la medesima, la società F.lli Cervellati s.p.a. e la società Il Progresso s.r.l....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 febbraio 2016, n. 4888. E’ legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l’istanza di rinvio dell’udienza, per impedimento dei difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un’infermità con stato febbrile (nella specie virosi respiratoria) e ad indicare una prognosi di quattro giorni senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare l’abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell’ impedimento, non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute. Nella specie, – rilevata la mancata nomina di un sostituto e l’assenza di qualsiasi giustificazione a riguardo – la Corte di merito si è posta nell’alveo di legittimità da ultimo richiamato laddove – senza vizi logici – ha rilevato la inidoneità della attestazione medica, che si limitava a prolungare di tre mesi il periodo di convalescenza dei difensore istante, senza attestare o comunque giustificare l’incompatibilità di tale periodo con la possibilità di comparire ed assolvere al mandato difensivo. Né vizio logico può essere ravvisato rispetto alla decisione di accoglimento di precedente istanza, anche in considerazione delle diverse indicazioni temporali e della prossimità all’intervento operatorio rispetto al quale la convalescenza era giustificata

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  5 febbraio 2016, n. 4888 Ritenuto in fatto  1. Con sentenza del 17.4.2015 la Corte di appello di Firenze – a seguito di gravame interposto dall’imputato S.V. avverso la sentenza emessa il 25.10.2012 dal Tribunale di Viareggio – ha confermato detta decisione con la quale l’imputato è stato...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 febbraio 2016, n. 2291. Al fine di integrare il presupposto oggettivo dell’azione di manutenzione del possesso di cui all’art. 1170 c.c., costituito dalla molestia non è sufficiente il solo pericolo astratto, ma occorre, invece, che questo si concreti in un pericolo serio e concreto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  5 febbraio 2016, n. 2291  Svolgimento del processo  1. Il 29/10/2004 C.A. , N.M.F. , G.G. , Ca.Iv. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara dell’11/27 agosto 2003 che aveva rigettato la loro domanda di manutenzione nel possesso del mappale 265, asseritamente turbato dall’avvenuta apertura da...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 gennaio 2016, n. 1314. A seguito della presentazione della domandata parte del terzo creditore di ammissione di credito ipotecario a valere sui beni come innanzi confiscati ai sensi dell’art. 12-quinquies l. 356/1992 – nel risolvere il conflitto di competenza tra il tribunale e la Corte di assise, individuata come giudice dell’esecuzione giacchè giudice che aveva emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo – si è affermato, da un lato, che il giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca prevista dal comma 199 della l. 24 dicembre 2012, n. 228 è il tribunale delle misure di prevenzione presso l’autorità giudiziaria che ha disposto la confisca stessa e non già il giudice dell’esecuzione di cui all’art. 665 c.p.p. e, dall’altro, che competente a conoscere la domanda proposta dal terzo creditore in buona fede, titolare di garanzia reale sul bene confiscato, è il tribunale delle misura di prevenzione presso l’autorità giudiziaria che ha disposto la confisca stessa.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 gennaio 2016, n. 1314 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente Dott. BONITO Francesco M. – rel. Consigliere Dott. MAZZEI Antonella – Consigliere Dott. CASA Filippo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 13 gennaio 2016, n. 1006. Pur in presenza di un ricorso inammissibile e privo di motivi relativi al trattamento sanzionatorio, è stata applicata d’ufficio la legge sopravvenuta più favorevole che ha interessato l’art. 73 co. 5 del Dpr 309/90, ed è stata annullata senza rinvio la sentenza impugnata, pronunciata prima della modifica legislativa, essendo nel frattempo maturato il termine massimo di prescrizione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 13 gennaio 2016, n. 1006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D’ISA Claudio – Presidente Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere Dott....