cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 14 gennaio 2016, n. 1314


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente

Dott. BONITO Francesco M. – rel. Consigliere

Dott. MAZZEI Antonella – Consigliere

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

CORTE ASSISE APPELLO CATANIA;

nei confronti di:

TRIBUNALE CATANIA;

(OMISSIS) SPA;

AGENZIA NAZ. PER L’AMM.NE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI;

con l’ordinanza n. 1/2015 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 07/04/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

sentite le conclusioni del PG Dott. Aurelio Galasso, il quale ha chiesto di indicare la competenza del Tribunale di Catania.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Presso la terza sezione penale del Tribunale di Catania, da parte della (OMISSIS) SpA procuratore speciale della (OMISSIS) s.r.l., in relazione alla sentenza n. 738/2009 pronunciata il 16.3.2009 dal Tribunale di Catania, passata in giudicato il 4 ottobre successivo, con la quale (OMISSIS) e’ stato condannato per il reato di cui della Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies, ed e’ stata disposta la confisca delle societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.” e ” (OMISSIS) s.n.c.”, veniva depositata domanda ai sensi della Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 199 e ss., di ammissione di credito ipotecario a valere sui beni come innanzi confiscati ai sensi della Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies, con la sentenza innanzi richiamata.

La domanda veniva rimessa dal tribunale alla Corte di assise di Catania, individuata come giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 665 c.p.p., comma 4, giacche’ giudice che aveva emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (sentenza del 7.1.2011, modificativa di quella di prime cure e divenuta definitiva il 2.12.2012) e dalla corte detta restituito al giudice rimettente per ragioni contrarie al riconoscimento della sua competenza, comunque, al piu’, da individuare nella corte di assise di appello in quanto riformata la pronuncia in primo grado.

Con provvedimento interno del 28 maggio 2014 la terza sezione del tribunale rimetteva gli atti, invocandone le determinazioni quanto alla trattazione dell’incidente in executivis, al Presidente il quale, con atto del 5 giugno successivo, li restituiva, indicando come giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 665 c.p.p., comma 4, esplicitamente richiamato, la Corte di assise di appello cui gli atti venivano pertanto rimessi.

2. La Corte in tal modo da ultimo investita, con ordinanza del 16 marzo 2015, preso atto del contrasto negativo di competenza, ai sensi degli articoli 28 e 30 c.p.p., investiva la Corte di Cassazione per la soluzione del conflitto e con argomentata quanto lodevolmente chiara motivazione, osservava: la (OMISSIS) SpA, nella qualita’ di procuratore speciale della (OMISSIS) s.r.l., agisce quale terzo creditore ipotecario in buona fede, ai sensi della

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 199, per l’ammissione di crediti rinvenienti da mutui concessi alle due societa’, ” (OMISSIS) s.r.l.” e ” (OMISSIS) s.n.c.”, nel 1998 e nel 1996 ed in parte rimasti inadempiuti, mutui garantiti da ipoteche sui beni confiscati con la sentenza di condanna pronunciata il 16.3.2009, n. 738/2009, dal Tribunale di Catania, sez. 3, a carico di (OMISSIS), effettivo titolare di essi; la norma appena richiamata, la Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 199, come e’ noto, stabilisce che, entro un dato termine, i titolari di crediti tutelabili ai sensi della novellata disciplina (sono quelli indicati nel precedente comma 198), a pena di decadenza sono tenuti a proporre domanda di ammissione del credito ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 58, comma 2, (c.d. codice antimafia) al “giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca”; il successivo co. 200 disciplina la procedura di ammissione ed in tale contesto stabilisce al secondo periodo che “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 666 c.p.p., commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9”; la questione che si pone nella fattispecie concreta e’ data dalla individuazione, certamente non agevole, di tale giudice dell’esecuzione, genericamente indicato dal comma 199, il quale, ai sensi del comma successivo, il comma 200, corrisponde alla domanda di ammissione, applicando, sul piano processuale, le disposizioni dell’articolo 666 c.p.p.; la legge quindi, giova ribadirlo, usa la formula “giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca”, giudice certamente diverso da quello di cui all’articolo 666 c.p.p., comma 1, esplicitamente non richiamato dal comma 200, che viceversa richiama l’intero articolo 666 c.p.p., ad esclusione proprio dei commi 1 e 7; l’esclusione del richiamo all’articolo 666 c.p.p., comma 1, esclude pertanto che il legislatore abbia inteso individuare il “giudice dell’esecuzione” che ammette il credito del terzo in buona fede in quello del procedimento di esecuzione di cui all’articolo 665 c.p.p. e segg., di guisa che occorre seguire altre soluzioni interpretative e valorizzare l’espressione compiutamente inserita nella norma, “il giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca”; di qualche utilita’ puo’ essere la recente pronuncia delle ss.uu. civili della corte suprema, la n. 10532 del 2013, la quale indica il giudice dell’esecuzione nel tribunale delle misure di prevenzione e “cio’ perche’ – annotano le ss.uu. civili u’ in materia di misure di prevenzione il giudice dell’esecuzione e’ lo stesso tribunale che ha disposto la confisca; appunto il tribunale-misure di prevenzione…….. conclusione… avallata anche dal comma 203, che fa riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca”; di qui la conclusione che non puo’ individuarsi il giudice dell’esecuzione nella fattispecie in esame nella Corte di assise di appello di Catania giacche’ non individuabile tale giudice, indicato dal comma 199 cit., in applicazione delle regole generali di cui all’articolo 665 c.p.p. e segg., ma di quelle speciali rispetto ad esse introdotte con la Legge n. 228 del 2012.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’articolo 28 c.p.p., poiche’ due organi giurisdizionali, in funzione di giudici dell’esecuzione, hanno rifiutato di prendere in esame una istanza di ammissione del credito vantato dal terzo in buona fede ai sensi della procedura di cui alla Legge n. 228 del 2012, commi 199 e segg., e del richiamato Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 58, comma 2, (c.d. codice antimafia), determinando una situazione di stallo processuale al quale occorre porre rimedio.

3.1 La prima questione interpretativa posta dal conflitto in esame attiene all’applicabilita’ o meno della disciplina portata dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, commi 191 e segg., alla fattispecie in esame, posto che parte istante ha proposto domanda ai sensi del comma 198, ai sensi del quale, legittimati ad essa sono i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194, il quale, a sua volta, fa riferimento esplicito ai beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione. La disciplina introdotta dai commi citati, inoltre, richiama esplicitamente il procedimento per la tutela dei terzi nel procedimento di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 58, comma 2, anch’esso quindi esplicitamente destinato alla confisca di prevenzione, mentre il conflitto denunciato fa riferimento alla tutela del terzo creditore ipotecario su bene confiscato all’esito di processo penale conclusosi con la condanna dell’imputato, accusato del reato di cui alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies.

La questione va risolta nel senso dell’applicabilita’ alla confisca disposta all’esito della richiamata condanna della disciplina di cui alla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, commi 198 e segg., e tanto afferma la corte sulla base dei seguenti argomenti.

Il provvedimento ablatorio per il quale e’ causa, appare utile ribadirlo perche’ premessa necessaria del sillogismo logico a sostegno della decisione, risulta adottato come sanzione accessoria inflitta a carico di imputato condannato ai sensi del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 quinquies, convertito nella Legge 7 agosto 1992, n. 356, sanzione accessoria imposta dal comma 1, del successivo articolo 12 sexies, della stessa legge. Ebbene, il comma 4 bis, di tale articolo (l’articolo 12 sexies appunto) aggiunto dalla Legge 13 febbraio 2001, n. 45, articolo 24, e da ultimo sostituito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 190, esplicitamente ed inequivocabilmente statuisce che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dall’articolo 12 sexies, commi da 1 a 4, eppertanto anche alle confische, come quella per cui e’ causa, ordinate ai sensi dell’articolo precedente (l’articolo 12 quinquies) ancorche’ non riconducibili alla tipologia dei provvedimenti di prevenzione. La proposta lettura ermeneutica delle norme si qui richiamate trova poi conferma sistematica nella circostanza che la novella integrativa della disciplina di rigore riconducibile all’articolo 12 sexies, ed in particolare la sostituzione del comma 4 bis, il quale esplicitamente richiama la disciplina di prevenzione regolata in via generale dal c.d. codice antimafia (Decreto Legislativo n. 159 del 2011), sia stata affidata alla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 190, e cioe’ al comma introduttivo di quella particolare disciplina articolata per la tutela del terzo creditore ipotecario di bene confiscato con finalita’ di prevenzione.

Tanto, peraltro, annota la Corte, in sintonia con l’intento perseguito dal legislatore, non da oggi, di pervenire per il terzo creditore titolare di diritti su beni confiscati (sequestrati) ad una disciplina unitaria non soltanto in relazione alla materia della prevenzione ma, altresi’, a tutte quelle tipologie di provvedimenti ablatori ispirati alla medesima esigenza di contrasto della criminalita’ organizzata.

3.2 Tanto premesso puo’ ora piu’ agevolmente provvedersi alla regolamentazione del conflitto, sostanzialmente seguendo le condivisibili argomentazione del giudice rimettente.

Il terzo creditore ipotecario, nella concreta fattispecie in esame, agisce ai sensi della Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 199, norma questa applicabile per la tutela dei crediti indicati nel precedente comma 198, che indica il giudice competente a ricevere la domanda nel “giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca”, giudice certamente diverso dal giudice dell’esecuzione disciplinato in via generale dal procedimento di esecuzione di cui all’articolo 665 c.p.p. e segg., posto che il successivo comma 200, come opportunamente posto in evidenza dal giudice rimettente, stabilisce che la relativa procedura si svolga nelle forme previste dall’articolo 666 c.p.p., commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, eppertanto esplicitamente espungendo dal richiamo il comma che, nell’articolo detto (l’articolo 666 c.p.p.), individua il giudice dell’esecuzione competente in via generale nella materia esecutiva penale. E quindi, se il giudice dell'”esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca” non puo’ essere il giudice di cui all’articolo 666 c.p., comma 1, rimane il giudice delle misure di prevenzione, giudice peraltro indicato da tutte le norme richiamate dall’articolo 12 sexies, comma 4 bis, (il comma 190, che l’ha introdotto, il comma 194, che indica l’ambito della materia trattata, il comma 198, ed infine il comma 199, che richiama in via generale la materia della confisca di prevenzione di cui al c.d. codice antimafia).

Appare utile, infine, il richiamo a Cass., ss.uu. civili n. 10532/2013 che, delibando una questione civile nella quale si poneva analoga questione di individuazione concreta del giudice dell’esecuzione indicato dal comma 198 cit., sono pervenute alla conclusione che tale giudice sia il tribunale delle misure di prevenzione.

3.3 In conclusione il conflitto dedotto va risolto indicando il giudice competente a conoscere la domanda proposta dal terzo creditore ipotecario ai sensi della Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 198, di cui in premessa, nel Tribunale delle misure di prevenzione di Catania, perche’ disposta la confisca dedotta nel procedimento di cui al conflitto dall’autorita’ giudiziaria etnea e cio’ in applicazione dei seguenti principi di diritto:

Il “giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca” di cui alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 199, e’ il tribunale delle misure di prevenzione presso l’autorita’ giudiziaria che ha disposto la confisca stessa e non gia’ il giudice dell’esecuzione di cui all’articolo 665 c.p.p.”;

“competente a conoscere la domanda proposta ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 198 e segg., dal terzo creditore in buona fede, titolare di garanzia reale sul bene confiscato in applicazione del combinato disposto degli articoli 12 quinquies e sexies, e’ il tribunale delle misura di prevenzione presso l’autorita’ giudiziaria che ha disposto la confisca stessa, giacche’ in tali sensi statuito dall’articolo 12 sexies cit., comma 4 bis, come sostituito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 190, che richiama le disposizioni in materia di confisca di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 a loro volta richiamate dal comma 199 legge anzidetta”.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *