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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438. La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 92, co. 2°, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta». In caso di compensazione parziale delle spese di lite, poi, «è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali […] quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura». E per individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice «dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità […] sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 25 febbraio 2016, n. 3734. Dichiarata l’inammissibilità della domanda di sospensione della condanna alla stop all’esercizio della professione per otto mesi comminata ad un avvocato prima dal Consiglio dell’Ordine e poi dal Consiglio nazionale forense

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 25 febbraio 2016, n. 3734 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Primo Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 febbraio 2016, n. 3533. Precisata l’esatta applicazione del disposto dell’art. 36, comma 4-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, norma che prescrive, per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, che la cartella di pagamento contenga, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella stessa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 febbraio 2016, n. 3533 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 marzo 2016, n. 8648. In tema di impugnazioni, la previsione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, articolo 32, per la quale, il Giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale; il che implica che quest’ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto D.Lgs. n. 274 del 2000, articolo 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all’articolo 544 cod.proc.pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione il D.Lgs. n. 274 del 2000, articolo 2, che prevede l’estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al Giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine, ed inoltre che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione ai sensi dell’articolo 548 cod.proc.pen., comma 2, articolo 585 cod.proc.pen., comma 1, lett. b) e comma 2,

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 marzo 2016, n. 8648 Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata ordinanza del 7 luglio 2015 il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da T.B. e S.R. avverso la sentenza del Giudice di pace di Chiavari del 23 luglio 2014 che li aveva condannati...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 marzo 2016, n. 8614. Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere. Qualsiasi condotta di volontario allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, in difetto di previa autorizzazione da parte della competente A.G., vale ad integrare il reato previsto e punito dall’art. 385 cod. pen., comportando la lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice al rispetto dell’autorità delle decisioni giudiziarie, a tale riguardo non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, né la durata o la distanza dello spostamento, né i motivi alla base della determinazione dei soggetto agente, ove pure riconducibili al deterioramento del rapporto con i familiari conviventi, trattandosi di situazione ad esempio ovviabile mediante la richiesta di mutamento del domicilio della restrizione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 marzo 2016, n. 8614 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 14.02.2014 la Corte di Appello di Napoli riconosceva ad U.A.C. la circostanza attenuante di cui all’art. 385 co. 4 cod. pen., con conseguente riduzione a mesi due di reclusione della pena inflitta dal Tribunale monocratico della stessa...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 marzo 2016, n. 8610. E’ nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 marzo 2016, n. 8610 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 maggio 2014 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 20 novembre 2012, ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflitta a R.R.E. per il reato...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 febbraio 2016, n. 3655. Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente. Se, dunque, l’onere di comunicazione previsto dall’art. 126 bis comma 2 c.d.s. è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo – in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissione dello stesso nella circolazione – all’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, appare evidente che il “proprietario” al quale deve essere rivolto l’invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non anche la diversa persona che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti proprietaria solo al momento della notificazione dell’infrazione “primaria”, per avere acquistato il veicolo in epoca successiva alla commissione di tale infrazione. Il soggetto che sia divenuto proprietario del veicolo solo in data successiva alla commissione della violazione che comporti la decurtazione di punti, pertanto, non può essere considerato legittimo destinatario dell’invito alla comunicazione delle generalità del conducente; sicché nei suoi confronti non sorge alcun obbligo di comunicazione sanzionabile ai sensi del menzionato art. 126 bis c.d.s., non potendo il medesimo rispondere dell’errore commesso dall’autorità procedente nella consultazione dei pubblici registri.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 febbraio 2016, n. 3655 Svolgimento del processo C.C. proponeva opposizione avverso il verbale dell’8-11-2008, con il quale gli agenti della Polizia Provinciale di Bologna gli avevano contestato la violazione dell’art. 126 bis c.d.s., per avere omesso di comunicare le generalità del conducente dell’auto di sua proprietà incorso,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 febbraio 2016, n. 5774. In tema di misure cautelari, il nuovo termine di 30 giorni di deposito dell’ordinanza decisoria previsto dall’articolo 309, comma 10, del Cpp, come modificato dalla legge 47/2015, non si applica alle motivazioni relative a decisioni prese prima dell’8 maggio 2015 – data di entrata in vigore della disposizione ­ e depositate solo dopo il decorso di 30 giorni.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 febbraio 2016, n. 5774 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. BONITO Francesco M.S. – Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere...