Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 2 marzo 2016, n. 4182

Fatto e diritto

Rilevato che:
1. Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 333/2013, pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 544/2011 del Giudice di Pace di Rieti, emessa nel giudizio di opposizione di D.V.M. al decreto ingiuntivo n. 404/2010, relativo al pagamento, in favore di F.M.R., della somma di 4.285,00 euro, a titolo di rimborso del 50% delle spese scolastiche sostenute dalla F. negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 per il figlio D.V.E. , ha dichiarato la competenza del giudice di pace non solo ad emettere il decreto ingiuntivo ma anche a conoscere il giudizio di opposizione.
2. Nel merito il Tribunale ha respinto l’opposizione e ha rilevato che l’ordinanza presidenziale, emessa nel giudizio di separazione e con la quale è stato disposto che il D.V. contribuirà al rimborso delle spese straordinarie scolastiche nella misura del 50%, non ha efficacia di titolo esecutivo, perché la misura del contributo relativo alla singola spesa non è ovviamente determinata a priori, con la conseguenza della ammissibilità del ricorso monitorio che quantifichi e documenti l’effettivo esborso.
3. Nel caso in questione, ha rilevato poi il Tribunale, non risulta prescritto dall’ordinanza presidenziale che le spese scolastiche siano concordate fra i genitori mentre potrà controvertersi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sulla necessarietà di tali spese, profilo questo che il D.V. non ha affatto contestato. Allo stato pertanto, secondo il Tribunale, l’obbligo del rimborso può essere fondato, automaticamente, sul solo dato obiettivo dell’anticipazione della spesa che non è stato contestato dal D.V..
4. Ricorre per cassazione D.V.M. deducendo: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 7 c.p.c., in relazione all’art. 155 c.c.; incompetenza per materia; violazione dell’art. 155 c.c.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c.; incompetenza per territorio.
5. Si difende con controricorso F.M.R. e deposita memoria difensiva.
Ritenuto che:
6. Con il primo motivo di ricorso il D.V. rileva che in base all’art. 155 c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all’istruzione sono assunte di comune accordo tra i coniugi ovvero, in caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Nel caso in esame la F. ebbe a prospettare la opportunità di iscrivere il figlio in una scuola privata al fine di consentirgli il recupero del ritardo scolastico. Il D.V. si oppose a tale proposta e la F. invece di rivolgersi al giudice della separazione decise unilateralmente di procedere all’iscrizione del figlio presso la scuola privata da lei prescelta e di rivolgersi quindi al giudice di pace, del tutto incompetente a emettere qualsiasi provvedimento nella materia de qua, per ottenere la condanna del marito al rimborso della metà della spesa già effettuata. In base a tali rilievi il D.V. contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui non è in nessun modo prescritto che le spese scolastiche straordinarie debbano essere concordate fra i genitori mentre al più può controvertersi in ordine alla loro necessarietà. A sostegno dell’infondatezza della motivazione del Tribunale il ricorrente cita la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la natura di titolo esecutivo, riconosciuta dall’art. 189 c.p.c. all’ordinanza presidenziale, riguarda le obbligazioni già definite in tale provvedimento, come il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli, ma non anche le spese che devono essere affrontate e potranno essere quantificate solo in futuro. Nella specie dunque il credito, secondo il ricorrente, non era né liquido né esigibile e ciò avrebbe dovuto indurre al rigetto della richiesta ingiunzione.
7. Il motivo è inammissibile. Né il Tribunale né la stessa controricorrente hanno ritenuto che l’ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione potesse costituire da sola titolo esecutivo al fine di ottenere il rimborso della quota della spesa straordinaria. Proprio in questa prospettiva la F. ha adito il giudice di pace per ottenere, previa documentazione della spesa effettuata, il decreto ingiuntivo che, se non opposto, avrebbe consentito il definitivo accertamento del diritto al rimborso e la possibilità di procedere in via esecutiva in caso di mancato pagamento. La giurisprudenza di legittimità esclude che esista un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondano al “maggiore interesse” dei figli. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. civ. sezione VI-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015). È evidente quindi che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all’interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all’utilità per i figli. Una tale opposizione non è stata posta in essere dal D.V. , come ha rilevato il Tribunale nella sua motivazione, che non è stata impugnata con il motivo di ricorso per cassazione che pertanto deve ritenersi inammissibile.
8. Non può attribuirsi rilievo alla contestazione del ricorrente circa la inaccoglibilità della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi di credito illiquido e inesigibile. Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore (Caso. civ. sezione I, n. 11316 del 23 maggio 2011). Ne deriva l’ammissibilità della azione monitoria e la legittimità dell’emanazione del decreto salva la possibilità per il coniuge dissenziente di far valere le proprie ragioni di dissenso nel giudizio di opposizione.
9. Con il secondo motivo di ricorso il D.V. insiste nel riproporre l’eccezione di incompetenza per territorio e implicitamente l’eccezione di incompetenza per materia. Il tribunale ha chiarito che la formulazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell’art. 18 cod. proc. civ. (Cass. civ. n. 13202 del 16 giugno 2011). Nella specie, ha rilevato il tribunale, mancando la contestazione della competenza con riguardo al foro generale delle persone fisiche, l’eccezione deve considerarsi tamquam non esset, con conseguente radicamento del giudice ordinario da individuare secondo il valore della causa (Cass. civ. sezione I, n. 16793 del 17 luglio 2009 e n. 18240 del 22 agosto 2006 secondo cui la competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione consensuale circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario, va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale, cfr. anche Cass. civ. sezione I, n. 6297 del 19 marzo 2014 e Cass. civ. sezione VI-3 ord. n. 20303 del 25 settembre 2014).
Il motivo consiste pertanto nella mera riproposizione delle eccezioni fatte valere nel giudizio di merito senza alcuna contestazione in ordine alle motivazioni che hanno portato il Tribunale di Rieti al loro rigetto. Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso.
10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue poi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.200,00 Euro, di cui 200,00 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Al sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

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