Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 novembre 2024| n. 30341. La Suprema Corte ha ribadito che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per stabilire quale rito (ordinario o speciale) debba essere applicato all'atto di opposizione, occorre fare riferimento al titolo che ha fondato la domanda monitoria.
Non hanno alcuna rilevanza eventuali errori di qualificazione del titolo da parte del ricorrente, né successive diverse qualificazioni operate dall'opponente o dal giudice.
Infatti, la domanda monitoria, una volta proposta, definisce i termini della controversia e il rito applicabile per la sua decisione, sulla base della qualificazione data dal ricorrente.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, poiché la corte di merito, pur avendo il ricorrente optato per il rito ordinario, aveva erroneamente ritenuto applicabili le norme del rito speciale in ragione della prevalenza di questioni locatizie, dichiarando inammissibile l'opposizione in quanto tardiva.






