Rito opposizione: titolo domanda monitoria
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Rito opposizione: titolo domanda monitoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 novembre 2024| n. 30341. La Suprema Corte ha ribadito che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per stabilire quale rito (ordinario o speciale) debba essere applicato all'atto di opposizione, occorre fare riferimento al titolo che ha fondato la domanda monitoria.

Non hanno alcuna rilevanza eventuali errori di qualificazione del titolo da parte del ricorrente, né successive diverse qualificazioni operate dall'opponente o dal giudice.

Infatti, la domanda monitoria, una volta proposta, definisce i termini della controversia e il rito applicabile per la sua decisione, sulla base della qualificazione data dal ricorrente.

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, poiché la corte di merito, pur avendo il ricorrente optato per il rito ordinario, aveva erroneamente ritenuto applicabili le norme del rito speciale in ragione della prevalenza di questioni locatizie, dichiarando inammissibile l'opposizione in quanto tardiva.

Rimessione in termini: diligenza della parte
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Rimessione in termini: diligenza della parte

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30324 del 25 novembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.

La rimessione in termini è un istituto che consente alla parte di essere "riammessa" a compiere un atto processuale (come il deposito di documenti) che ha tardivamente compiuto, a condizione che il ritardo sia dipeso da una causa a lei non imputabile.

La Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione dell'imputabilità dell'impedimento, occorre fare riferimento allo sforzo di diligenza che era ragionevolmente richiesto alla parte.

In altre parole, il giudice deve valutare se la parte ha agito con la dovuta diligenza per evitare il ritardo, tenendo conto delle circostanze concrete del caso.

Nel caso specifico, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza che aveva addebitato alla parte il ritardo nel deposito telematico di documenti, effettuato il giorno dopo quello di scadenza, sebbene fosse festivo, in una situazione di obiettiva interruzione dei servizi telematici nei due giorni precedenti.

La Corte ha ritenuto che, in tale situazione, il ritardo non fosse imputabile alla parte, che aveva agito con la dovuta diligenza, tenuto conto dell'interruzione dei servizi telematici e della festività del giorno di scadenza.

Danno non patrimoniale: la prova dell’aspetto relazionale
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Danno non patrimoniale: la prova dell’aspetto relazionale

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30461 del 26 novembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti.

Il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve valutare rigorosamente, sul piano della prova, sia l'aspetto interiore del danno (il cosiddetto danno morale), sia il suo impatto sulla vita quotidiana del soggetto leso (il danno alla vita di relazione, inteso come danno dinamico-relazionale).

Oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Tale sofferenza, nella sua realtà naturalistica, può manifestarsi in concreto attraverso entrambi gli aspetti essenziali sopra citati, che costituiscono danni diversi e autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova previsti dalla legge

Espropriazione crediti: competenza se P.A. con Avvocatura
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Espropriazione crediti: competenza se P.A. con Avvocatura

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30434 del 26 novembre 2024, ha chiarito un importante aspetto relativo alla competenza territoriale nell'espropriazione di crediti presso terzi.

In particolare, la Corte ha precisato che il criterio di competenza previsto dall'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. (ossia il luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) si applica solo quando il debitore esecutato è una pubblica amministrazione che per legge si avvale del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato.

Tuttavia, tale criterio non si applica se la competenza è altrimenti individuata da una disposizione speciale, come ad esempio nel caso in cui la legge preveda un diverso foro competente in base a specifici elementi di collegamento.

La Corte ha inoltre precisato che l'art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica, non può essere considerata una disposizione speciale ai fini della determinazione della competenza territoriale nell'espropriazione di crediti presso terzi.

In sintesi, la Corte di Cassazione ha chiarito che il criterio di competenza previsto dall'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. si applica solo in specifici casi (debitore P.A. con patrocinio obbligatorio Avvocatura dello Stato e assenza di diversa disposizione speciale), mentre in altri casi la competenza territoriale può essere individuata in base a diversi elementi di collegamento o a specifiche disposizioni di legge.

Mancata ammissione prova: vizio della sentenza
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Mancata ammissione prova: vizio della sentenza

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30410 del 26 novembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di onere della prova e ammissione di mezzi istruttori.

La Corte ha affermato che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio richiesto da una parte costituisce un vizio della sentenza se il giudice, pur a fronte dell'offerta di prova, fonda la sua decisione sull'inosservanza dell'onere probatorio previsto dall'articolo 2697 del codice civile.

In altre parole, se una parte ha offerto di provare un fatto rilevante per la decisione attraverso un mezzo istruttorio (come ad esempio la prova testimoniale) e il giudice non ammette tale prova, la sentenza che poi rigetta la domanda di quella parte per mancata prova del fatto è viziata.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione di un giudice d'appello che aveva rigettato la domanda di un ricorrente volta a ottenere un contributo di autonoma sistemazione in seguito a un sisma, ritenendo non provata la sua dimora abituale nell'immobile inagibile, nonostante il ricorrente avesse richiesto di provare tale circostanza tramite testimonianze, richiesta che era stata implicitamente rigettata.

La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che il giudice non può rigettare una domanda per mancata prova se la parte aveva offerto di fornire tale prova attraverso un mezzo istruttorio che è stato ingiustificatamente negato

Ricognizione debito da terzi con legittimazione
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Ricognizione debito da terzi con legittimazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2024| n. 29078.

La ricognizione di debito e la promessa di pagamento possono provenire da un soggetto terzo rispetto al debitore, purché legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata.

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il riconoscimento di debito nella dichiarazione formulata, in seno a una proposta transattiva, per conto del debitore, da una società sua mandataria, non essendo stata dedotta la carenza di potere rappresentativo.

Gli effetti della risoluzione del contratto
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Gli effetti della risoluzione del contratto

La Cassazione con l'Ordinanza dell'8 novembre 2024 la n. 28838 ha affermato che ai sensi dell’art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l’”accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall’altro contraente

Al fine di evitare la presunzione di rinuncia in appello
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Al fine di evitare la presunzione di rinuncia in appello

Secondo la Corte di Cassazione con l'ordinanza dell'8 novembre 2024 la n. 28802 in tema di appello, al fine di evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 cod. proc. civ., è necessario riproporre le domande e le eccezioni non accolte in primo grado; tale riproposizione, pur potendo avere luogo in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse e, dunque, in maniera libera da forme, deve tuttavia essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese dinanzi al primo giudice

Complanarità teleologica: ammissibilità nuova domanda
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Complanarità teleologica: ammissibilità nuova domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 novembre 2024| n. 28873.

Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità". Tale diritto deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione che, in un giudizio promosso per la risoluzione di un contratto di compravendita, aveva ritenuto tardiva la domanda subordinata di annullamento del contratto per vizio della volontà formulata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.

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Impugnazione inammissibile se parte adiuvata rinuncia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2024| n. 28907.

L'interventore adesivo dipendente non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poste a suo carico. Pertanto, la sua impugnazione è inammissibile qualora la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole. L'interventore non è legittimato ad impugnare in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. qualora il debitore non sia stato inerte per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto.

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dagli eredi di un lavoratore deceduto in un infortunio sul lavoro, intervenuti nel processo instaurato dalla curatela fallimentare della società datrice di lavoro nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, avendo la curatela dichiarato di voler fare acquiescenza alla pronuncia d'appello.