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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 gennaio 2015, n. 640. La tassatività dell’elencazione degli atti impugnabili nel contenzioso tributario non va riferita tanto ai singoli atti nominativamente indicati, ma piuttosto all’individuazione di "categorie" di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  16 gennaio 2015, n. 640 Svolgimento del processo P.A. impugnò davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per conto dell’Agenzia delle dogane per il recupero della sauna – definita nella stessa cartella “Dogane, IVA relativa alle importazioni”...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2015, n. 3. L'errore di fatto che puo' dare luogo alla revocazione di una sentenza consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verita' risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cui verita' e' inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; il suddetto errore inoltre non puo' riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilita' sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessita' di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 gennaio 2015, n. 709. L'art. 366 cod. proc. civ., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. n. 183/2011, applicabile ratione temporis trattandosi di ricorso notificato il 24 Luglio 2014) stabilisce che "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione". Da quest'ultima disposizione si evince che la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, mentre ove questo secondo requisito sussista (come nel caso di specie), si deve ritenere che invece il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 gennaio 2015, n. 709 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta infondatezza del ricorso e ha concluso per il suo rigetto. Il ricorso è stato fissato...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2015, n. 10. Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dalla Legge n. 859 del 1965, articolo 34, a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 gennaio 2015, n. 642. Nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti

Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 16 gennaio 2015, n. 642 Considerato in fatto S. s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone l’avviso col quale, ritenuta l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2000 ed accertato pertanto induttivamente il reddito per l’anno in questione, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato Euro 665.612,08 per...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2015, n. 2. Deve sussistere un vincolo di "necessita' diretta", anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo e nello specifico programma, cosi' che non possa essere considerata sufficiente a legittimare la stipulazione del contratto a tempo determinato la semplice qualifica tecnica o artistica del personale, correlata alla produzione di spettacoli o programmi televisivi o radiofonici. In tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo (Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, comma 2, lettera e), come modificato dalla Legge 23 maggio 1977, n. 266), ha ribadito che non solo e' necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneita' e della specificita', ma e' indispensabile, altresi', che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessita' diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicche' non puo' considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY Paola...