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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3852. Illegittimo il licenziamento per mancato superamento di prova quando quest'ultima non sia individuabile in relazione al tipo di lavoro svolto, nemmeno per relationem. E al tempo stesso l'ex prestatore ha diritto a percepire solo cinque mensilità se a stretto giro trovi altra occupazione ben retribuita

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 25 febbraio 2015, n. 3852 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. GHINOY Paola – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 febbraio 2015, n. 3953. Non scatta la responsabilità del custode per i danni patiti da terzi nel caso in cui la catena causale degli eventi sia innescata da un fatto esterno «eccezionale» e «imprevedibile».

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 26 febbraio 2015, n. 3953 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810. Rischia una sanzione pecuniaria il genitore che ostacoli il diritto dell'altro coniuge di far visita ai figli

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 12 marzo 2015, n. 4965. La Corte rimette la causa al Primo Presidente, affinché ne valuti l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: se, nel caso in cui il regolamento edilizio determini solo la distanza fra le costruzioni, in assenza di qualunque indicazione circa il distacco delle stesse dal confine, il principio della prevenzione deve ritenersi operativo, non ostandovi alcun divieto di costruire in aderenza o sul confine, o se, invece, allorquando i regolamenti edilizi comunali stabiliscano una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione debba intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, dell'operatività del criterio cosiddetto “della prevenzione”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II ORDINANZA 12 marzo 2015, n. 4965 Fatto e diritto – D.G.V. , proprietaria di un fondo edificato in comune di Ottaviano, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Gu.Do. , proprietario di un terreno confinante su cui era stata realizzata una costruzione che l’attrice lamentava essere stata eretta...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3844. Demansionamento escluso se il rallentamento dell'attività è dovuto alla nuova organizzazione Affinché possa invocarsi una dequalificazione del lavoratore, l'eventuale minore inattività deve perdurare per un periodo di tempo apprezzabile in quanto potenzialmente produttivo di quelle conseguenze negative che la legge vuole scongiurare, ovvero la mortificazione anche personale del dipendente ed il mancato esercizio delle competenze in precedenza acquisite

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 25 febbraio 2015, n. 3844 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. TRIA Lucia...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716. L’apprezzamento in ordine alla eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché in ordine alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se fondato, a norma dell’art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’effettivo interesse del creditore all’adempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito. In particolare, poi, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, è da escludersi che il giudice debba valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come, prima facie, sembrerebbe indicare l’art. 1384 cit. – sostenendosi, per contro, che tale interesse deve essere vagliato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., e 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa. La lettera dell’art. 1384 cod. civ. – impiegando il verbo "avere" all’imperfetto–ha inteso riferirsi soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...