Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11027/2013 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 10/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2015 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata o in subordine inammissibilita’ e rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2289 del 23.11.2010 il Tribunale di Messina pronunciava la separazione personale dei coniugi (OMISSIS) (ricorrente nel 2008) e (OMISSIS) (sposatisi il (OMISSIS)), affidando ad entrambi le due figlie minori (nate l’una il (OMISSIS) e l’altra il (OMISSIS)), con domiciliazione presso la madre, disciplinando le modalita’ di frequentazione col padre, inclusa la necessita’ che gli incontri non avvenissero in presenza della nuova compagna dello stesso; disponendo che i canoni di locazione derivanti dall’immobile in comproprieta’ delle parti fossero versati alla (OMISSIS) ed imponendo al (OMISSIS) di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento delle figlie; inoltre, ai sensi dell’articolo 709 ter c.p.c., ammoniva entrambe le parti ad agevolare il rapporto delle bambine con l’altro genitore, scongiurando atteggiamenti che potessero ostacolare il corretto svolgimento delle modalita’ del loro affidamento o che potessero pregiudicare la loro serenita’ ed evitando che eventuali discussioni tra i coniugi avvenissero alla presenza delle minori.
Avverso la decisione del Tribunale proponeva appello principale la (OMISSIS) chiedendo la revoca dell’ammonizione a lei rivolta, l’affidamento esclusivo delle figlie e la conferma del sequestro giudiziario disposto nel corso del giudizio di primo grado. Il (OMISSIS) resisteva al gravame di controparte e, in via incidentale, avanzava richiesta di affidamento esclusivo a se’ delle figlie o, in subordine, la loro domiciliazione presso di lui. Inoltre, chiedeva l’adozione dei provvedimenti ex articolo 709 ter c.p.c., per garantire il sereno e regolare espletamento del suo diritto di visita delle figlie con condanna della (OMISSIS) ai danni, da liquidarsi in separata sede.
Con sentenza del 21.12.2012-10.01.2013 la Corte di appello di Messina rigettava l’appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto confermava, disponeva specifiche modalita’ di frequentazione del padre con le figlie e condannava la (OMISSIS) al pagamento, in favore della Cassa della ammende, della somma di euro 1.000,00, compensando la meta’ delle spese processuali del secondo grado e ponendo la restante parte a carico della medesima (OMISSIS).
La Corte territoriale osservava e riteneva anche che:
– era infondato il primo motivo del gravame principale, con cui la (OMISSIS) si era doluta dell’ammonizione ricevuta dal tribunale ai sensi dell’articolo 709 ter c.p.c.. Al riguardo l’appellante aveva evidenziato come, a fronte dei comportamenti del (OMISSIS) che avevano arrecato pregiudizio alle minori (inosservanza dei provvedimenti adottati nel corso del giudizio di primo grado in ordine al mantenimento, alla visita della prole, ai percorsi educativi disposti dal Tribunale), lei aveva tenuto un contegno collaborativo con gli ausiliari intervenuti in corso di giudizio, approdando ad una capacita’ di gestire civilmente il disaccordo con il coniuge, ed aveva sempre provveduto alle esigenze delle bambine. Dalle relazioni acquisite nel corso del giudizio di primo grado emergeva una situazione di conflittualita’ fra i coniugi con conseguente difficolta’ di comunicazione, situazione questa che aveva inevitabili ricadute sulla serenita’ delle minori. Inoltre, che da parte della madre vi fosse una sfiducia verso il ruolo paterno e che tale sfiducia avesse reso difficoltoso l’esercizio delle visite del genitore, era circostanza che risultava dalle medesime relazioni. Gia’ dalla lettura del libero interrogatorio della (OMISSIS) emergeva: “non consento che le bambine escano con il padre in quanto mi sono resa conto che Carla Maria, avendo sofferto molto per la separazione, preferisce stare col padre in casa e con la mia presenza”…”le bambine non hanno confidenza con loro (i parenti del marito) e non vorrei che se mio marito prelevasse le bambine per portarle dai suoi parenti, le nostre figlie potessero impaurirsi o comunque trovarsi a disagio in compagnia di persone fondamentalmente estranee”. Tale atteggiamento aveva avuto i suoi indubbi riflessi come risultava dalla relazione del 17.9.2009 dell’ASP di Messina: la tensione fra i coniugi condizionava il clima relazionale in cui erano avvenuti gli incontri fra padre e minori; la madre traduceva la sua sofferenza in termini di sfiducia verso il ruolo paterno del (OMISSIS). La relazione della ctu, Dott.ssa (OMISSIS), sottolineava la difficolta’ di comunicazione dei coniugi, auspicando che entrambi si sforzassero per non sminuire la figura dell’altro genitore agli occhi delle bambine. Gia’ quanto sopra evidenziato giustificava il mantenimento del provvedimento dell’articolo 709 ter c.p.c.. Andava anzi aggiunto che gli elementi offerti dalla prova testimoniale acquisita in appello rafforzavano ulteriormente la necessita’ di un intervento correttivo con ricorso agli strumenti previsti dall’articolo 709 ter c.p.c.;
– anche il secondo motivo di impugnazione della (OMISSIS), inerente al disposto affidamento condiviso della prole, era infondato. Il Tribunale aveva operato una corretta valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del procedimento, giungendo alla conclusone dell’idoneita’ educativa di entrambi i coniugi verso la prole. L’affidamento condiviso non poteva ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualita’ esistente tra i’ coniugi, poiche’ avrebbe altrimenti avuto un’applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Le relazioni dell’ASP e della Dott.ssa (OMISSIS), ctu nominato nel corso del giudizio di primo grado, avevano evidenziato l’idoneita’ educativa di entrambi i genitori, l’interesse degli stessi per la cura e il benessere delle bambine, il loro buon rapporto con la prole.
Correttamente il Tribunale aveva messo in risalto che le eventuali inadempienze sul piano economico del genitore non erano ostative al riconoscimento dell’affidamento condiviso in assenza di ulteriori elementi (disinteresse o mancato esercizio del diritto di visita). Gli atti del procedimento di primo grado avevano piuttosto evidenziato una difficolta’ economica del (OMISSIS), che il Tribunale aveva anche considerato nella determinazione dell’assegno mensile di mantenimento delle figlie ridotto da euro 700,00 ad euro 400,00. Che il (OMISSIS) non avesse a cuore l’educazione delle figlie e si disinteressasse di loro non era sostenibile ne’ alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado, ne’ alla luce della prova testimoniale offerta nel corso del giudizio di appello che aveva evidenziato, invece, i tentativi del padre di instaurare e mantenere un rapporto continuativo con le figlie, tentativi spesso frustrati dall’atteggiamento ostruzionistico materno. La (OMISSIS) aveva articolato una prova per testi diretta e un interrogatorio formale nella memoria non autorizzata del 16.10.2012, volta a dimostrare le manchevolezze del (OMISSIS) nell’educazione e nella cura della prole, prova non ammissibile sia perche’ contenuta in uno scritto non autorizzato, sia perche’ vertente su fatti o circostanze temporalmente anteriori alla proposizione dell’appello o all’assegnazione della causa in decisione avvenuta all’udienza del 28.5.2012, o comunque non specificamente articolate su fatti successivi alla predetta assegnazione in decisione, fatta eccezione per alcune circostanze irrilevanti (ad es. punti 4 e 5 dell’articolato); andava anche puntualizzato che la prova contraria chiesta nella memoria del 16.10.2012, cioe’ dopo l’ammissione della prova diretta articolata dalla parte appellata, era inammissibile sia perche’ tale memoria non era stata autorizzata, sia per il principio della infrazionabilita’ della prova testimoniale. Le accuse rivolte al (OMISSIS) nell’atto di appello (violazioni economiche e disinteresse verso la prole, arbitri nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari e cattive capacita’ relazionali) o erano infondate (ad es. disinteresse verso la prole) o erano irrilevanti ai fini dell’affidamento condiviso (ad es. le eventuali violazioni economiche) o di scarsa valenza ai fini della limitazione dell’esercizio della potesta’ (la dedotta cattiva capacita’ relazionale dell’appellato al momento in cui si recava presso il domicilio delle figlie per portale con se’, oppure la dedotta scarsa collaborazione del (OMISSIS) con le figure professionali intervenute nel giudizio di primo grado), posto che agli inconvenienti lamentati (specie per quanto atteneva alla lamentata inosservanza dell’orario relativo all’esercizio del diritto di visita) idoneo correttivo era rappresentato dalla misura prevista dall’ari. 709 ter c.p.c., applicata dal Tribunale anche nei confronti del (OMISSIS). Andava, inoltre, aggiunto che l’affidamento delle minori anche al padre non si era risolto in un pregiudizio per la prole o in scelte arbitrarie da parte del (OMISSIS);
– con l’appello incidentale il (OMISSIS) aveva chiesto l’affidamento esclusivo in suo favore delle minori o la domiciliazioni delle stesse presso di se’. In ogni caso, l’appellante incidentale aveva chiesto l’adozione di ulteriori provvedimento ex articolo 709 ter c.p.c., e segnatamente la condanna della moglie al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. L’appello incidentale era infondato nella parte in cui tendeva alla riforma della sentenza che aveva disposto l’affidamento condiviso. Era sufficiente richiamare quanto gia’ evidenziato in merito ai presupposti dell’affidamento condiviso e alla idoneita’ genitoriale di entrambi i coniugi emergente dalle relazioni redatte dal consulente nominato in primo grado e dai servizi sociali dell’ASP e del Comune di Messina, che erano richiamate nella sentenza di primo grado. Il (OMISSIS) aveva dedotto che l’ostruzionismo della (OMISSIS) all’esercizio del suo diritto di visita verso la prole si era accentuato nel corso del giudizio di appello, tanto che il Tribunale per i minorenni di Messina aveva dichiarato la (OMISSIS) decaduta dalla potesta’ genitoriale;
– che la (OMISSIS) avesse ostacolato il diritto di visita del (OMISSIS) verso la prole, anche dopo essere stata ammonita dal Tribunale ex articolo 709 ter c.p.c., era circostanza che poteva ritenersi acquisita alla luce della prova orale assunta nel corso del giudizio di appello. Era sufficiente richiamare la deposizione di (OMISSIS), che aveva riferito che le minori non avevano mai pernottato presso il fratello, che nell’estate del 2011 le bambine non erano state presso il (OMISSIS), che dal febbraio 2012 e per un periodo prolungato di circa tre – quattro mesi il fratello non aveva potuto prendere le bambine perche’ queste non venivano portate alla scuola materna presumibilmente nei giorni in cui lui avrebbe dovuto prenderle. La circostanza relativa al mancato esercizio del diritto-dovere del padre di tenere con se’ le minori per 10 giorni consecutivi nell’estate del 2011 era stata confermata anche da (OMISSIS), nipote del (OMISSIS), la quale aveva anche confermato le difficolta’ dello zio nel prendere le bambine presso la scuola materna. E nella stessa direzione si ponevano le dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS). Ora i testi apparivano pienamente attendibili sia sotto il profilo della loro credibilita’ soggettiva che sotto il profilo della intrinseca affidabilita’ del narrato. Alcune delle cose riferite erano state apprese de relato dal (OMISSIS), altre erano state constatate direttamente dai testi (vedi le circostanze relative alle ferie dell’estate 2011 riferite dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS)). Andava anche rimarcato che le circostanze riferite de relato non erano state apprese a seguito di confidenze occasionali o in circostanze singolari, ma si trattava di fatti appresi in virtu’ di una vicinanza duratura fra il (OMISSIS), fonte dell’informazione, e i testimoni (due erano parenti, uno era la madre della attuale compagna dell’appellante incidentale, altro testimone era un’amica di vecchia data), vicinanza che aveva consentito ai testimoni medesimi un’acquisizione esaustiva degli aspetti problematici del rapporto fra i coniugi in merito ai rapporti del padre con le figlie;
– il provvedimento del Tribunale per i minorenni di decadenza della (OMISSIS) dalla potesta’ genitoriale non aveva quale conseguenza automatica quella dell’abbandono della scelta dell’affidamento condiviso, per l’opzione verso l’affidamento monogentoriale, e cio’ per due ordini di ragioni: a) non risultava che il provvedimento (pubblicato il 4.12.2012) fosse definitivo o che fosse provvisoriamente esecutivo, in assenza di una declaratoria di efficacia immediata ex articolo 741 c.p.c., comma 2; b) il provvedimento non evidenziava circostanze sostanzialmente diverse da quelle emerse nel corso del presente giudizio (fatta eccezione per un comportamento non collaborativo con i servizi sociali posto in essere dalla (OMISSIS) nel corso del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni);
– andava, dunque, confermato il provvedimento del tribunale che aveva disposto l’affidamento della bambine, con loro domiciliazione presso la madre, ad entrambi i genitori, pur dovendosi nel provvedimento impugnato meglio specificare il diritto-dovere paterno di visita delle figlie;
– le difficolta’ relazionali delle parti andavano corrette con gli strumenti di cui all’articolo 709 ter c.p.c.. Tale norma lasciava ampia discrezionalita’ al giudice sia sulla scelta del trattamento sanzionatorio, fornendo diversi strumenti alternativi (l’ammonimento, il risarcimento all’altro genitore, il risarcimento a favore del minore o la condanna ad una ammenda amministrativa), sia sulla necessita’ o meno di disporre sanzioni. Preso atto del fatto che l’ammonimento ex articolo 709 ter c.p.c., nei confronti della (OMISSIS) si era rivelato di pressoche’ totale inefficacia, era necessario adottare una misura piu’ incisiva che consentisse di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra i coniugi in vista della piena attuazione della bigenitorialita’ La sanzione invocata dal (OMISSIS) (il risarcimento del danno in proprio favore) appariva eccessiva, apparendo piu’ congrua la condanna della (OMISSIS) a pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa in favore della cassa delle ammende, sanzione che andava quantificata in euro 1.000,00. Tale sanzione, allo stato, poteva avere una funzione disincentivante rispetto alla commissione di ulteriori violazioni;
– il provvedimento di cui all’articolo 709 ter c.p.c., di irrogazione della sanzione pecuniaria poteva essere adottato anche d’ufficio proprio per la sua funzione di tutela dell’interesse dei minori.
Avverso questa sentenza, notificata il 12.02.2013, la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi (di cui il terzo suddiviso in tre parti), e notificato il 12.04.2013 al PG presso il Giudice a quo ed al (OMISSIS), che il 14.05.2013 ha resistito con controricorso e depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso la (OMISSIS) denunzia:
1. “Travisamento dei fatti – Violazione e falsa applicazione di legge – Vizio di motivazione – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5) – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto articolo 360, n. 3 – Violazione di norme di diritto sotto il profilo di cui all’articolo 360, comma 1, n. 4. E ancora: la violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 4, come sostituito dalla Legge n. 74 del 1987, articolo 8, e degli articoli 737, 738 e 742 bis c.p.c.; Violazione degli articoli 384 e 394 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3). Nullita’ della sentenza”.
Si duole che, nonostante l’applicabilita’ in appello del rito camerale, scevro da particolari formalismi, non le sia stato consentito di contestare e controdedurre agli articolati istruttori di controparte tramite le deduzioni istruttorie dedotte nelle depositate note, anche se non autorizzate, e che, quindi, la pronuncia si sia fondata esclusivamente sulla produzione ex adverso effettuata, in violazione pure del principio del contraddittorio.
2. “Violazione e/o falsa applicazione di legge; omessa contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, illogicita’ manifesta.”.
La ricorrente si duole del rigetto del suo motivo d’appello e premesso pure che in primo grado al (OMISSIS) era stato espressamente “consigliato” che la relazione tra lui e le figlie al momento fosse privilegiata ed esclusiva, consiglio poi in sentenza trasformato in specifica disposizione limitativa delle frequentazioni a lui consentite, la ricorrente si duole che le sia stato impedito di dimostrare che il coniuge non si fosse attenuto all’impartita prescrizione e che, comunque, non siano stati apprezzati e/o valorizzati i riscontri di tale inosservanza.
3. “Alterata percezione dei fatti – violazione e falsa applicazione di norme di diritto; vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.
La (OMISSIS), premesso anche che nell’appello incidentale il (OMISSIS) le aveva addebitato un atteggiamento “alienante” indicatore di una sintomatologia definibile PAS (Patologia da Alienazione Parentale), e cio’ infondatamente, perche’ dalla disposta serie di analisi ed esami era risultata la sua perfetta capacita’ materna, e premesso altresi’ che nessuna prova era emersa del fatto che lei avesse scientemente ostacolato le visite del padre alle bambine, dato anche che sul punto le deposizioni erano state solo de relato e collidevano con i prodotti certificati medici attestanti le ragioni delle assenze scolastiche delle figlie e con il contenuto delle relazioni degli assistenti sociali, si duole che, invece, le siano state attribuite influenze e responsabilita’ negative, senza nemmeno esaminare e valutare i documenti da lei esibiti in primo grado a sostegno della domanda.
3/2″Violazione e falsa applicazione deh”articolo 2697 c.c., degli articoli 116 e 244 c.p.c., e degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., nonche’ di vizi della motivazione dell’impugnata sentenza; articolo 360 c.p.c., n. 3; difetto di motivazione; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia articolo 360 c.p.c., n. 5″. La ricorrente ribadisce l’invalidita’ e l’inutilizzabilita’ delle deposizioni testimoniali “de relato”.
3/3. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 116 e 244 c.p.c., e dell’articolo 2697, nonche’ di vizi della motivazione dell’impugnata sentenza; articolo 360 c.p.c., n. 3; difetto di motivazione; articolo 360 c.p.c., n. 5. Illogicita’ manifesta”. La ricorrente ribadisce la censura avverso il rigetto del suo motivo d’appello, dolendosi che sul punto impugnato, inerente all’impartita ammonizione, siano rimaste inascoltate le sue ragioni di gravame e sia stata anzi ravvisata una nuova ragione per confermare l’ammonizione in questione, costituita dal pregiudizio indotto alle minori con la sua sfiducia nel coniuge. Al riguardo, premesso che le e’ stato attribuito un contegno oppositivo alle frequentazioni paterne, anche successivo all’impartito ammonimento ed atto a giustificare a suo carico le sanzioni ex articolo 709 ter c.p.c., assume che esso e’ stato correlato soltanto alle discontinue frequenze scolastiche delle minori, senza considerare che non solo le assenze erano giustificate da malesseri delle bambine, ma che il (OMISSIS) fruiva della facolta’ alternativa di prelevare le figlie dall’abitazione materna e di ivi riaccompagnarle e senza altresi’ comparare il suo contegno con quello del coniuge che, a differenza di lei, si era sottratto al percorso di sostegno familiare a cui entrambi, secondo il Tribunale, avrebbero dovuto sottoporsi, non aveva fatto fronte se non in minima misura all’obbligo di mantenimento della prole e nel complesso si era dimostrato affettivamente ed economicamente carente. Conclusivamente assume che la Corte di Appello ha fatto riferimento a dati precedenti, che non solo non erano stati dedotti, ma che stravolgono il tema della sua impugnazione, cosi pure travalicando i limiti di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Sottolinea ancora che praticamente l’opposta sentenza, lungi dall’esaminare la precisa doglianza sul punto, si affida a delle congetture anche collidenti sia con gli esiti valutativi degli Ausiliari, che con le ragioni della domanda espressamente formulata.
4. “Travisamento dei fatti – violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 360, n. 3, vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5). violazione degli articoli 709 e 115 c.p.c., in relazione agli articoli 2697 e 2043 c.c.”.
La ricorrente si duole sia per l’an che per il quantum, che, con intento punitivo e d’ufficio, le sia stata ulteriormente inflitta la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00. Sottolinea che sia in dottrina che in giurisprudenza e’ stata affrontata la questione interpretativa del se il legislatore, nel prevedere una condanna al risarcimento dei danni in favore del figlio minore e/o dell’altro genitore nei casi di gravi inadempienze, di violazioni dei doveri genitoriali ovvero di comportamenti ostacolanti le modalita’ dell’affidamento, abbia inteso introdurre un’ipotesi a se’ stante di c.d. danno punitivo ovvero abbia semplicemente fatto richiamo alla disciplina sostanziale del codice civile (e, quindi, alla responsabilita’ civile ex articolo 2043 c.c.) nonche’ al danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c.) e che questa distinzione e’ rilevante per le consequenziali ricadute pratiche che comporta, tenuto conto che, nel danno punitivo (volto alla realizzazione di finalita’ pubblicistiche di deterrenza e punizione), viene sanzionata, ex se, la condotta lesiva (prescindendo dal pregiudizio subito, in concreto, dal danneggiato), attribuendosi rilievo, ai fini dell’an debeatur, all’elemento soggettivo o alla gravita’ della condotta e, rispetto al quantum, al patrimonio del danneggiarne; mentre, nel danno non patrimoniale, occorre dare prova del danno subito e, successivamente, quantificare l’entita’ del ristoro in base alle conseguenze che ne sono derivate (c.d. danno conseguenza). Aggiunge che le sanzioni risarcitorie contemplate nell’articolo 709 ter c.p.c., comma 2, nn. 2 e 3, non sono qualificabili in termini di condanne punitive, sganciate dal concetto di responsabilita’ di cui all’articolo 2043 c.c.. Invero, e’ la norma stessa ad apporre l’attenzione sul danno e non sulla condanna come nel caso di “punitive domages”, tenuto conto, peraltro, che tale istituto e’ incompatibile con l’ordinamento italiano, dove, infatti, la responsabilita’ civile ha il compito precipuo di eliminare le conseguenze di un danno e non gia’ quello di punire il responsabile civile. Il potere del giudice e’ quindi legittimato alle condizioni sostanziali e processuali proprie della responsabilita’ civile: ossia la domanda della parte interessata ex articolo 112 c.p.c., e la sussistenza dei requisiti ex articolo 2043, ossia il fatto doloso o colposo, il nesso di causalita’ ed il danno ingiusto: fermo restando che l’istante deve fornire la prova del danno se vuole ottenere una pronuncia di condanna in suo favore. L’ammonizione ha invece la diversa funzione di indurre l’adempimento del genitore da ammonire, ma nel caso sia prima che dopo l’adozione del provvedimento ammonitivo nulla e’ emerso a suo carico sotto il profilo del comportamento e delle prove.
5. “Violazione dell’articolo 360 comma 1 numero 2 c.p.c., per violazione delle norme in tema di liquidazione delle spese ex articolo 91 c.p.c. e ss., in relazione al di 140/12; illogicita’ manifesta e travisamento dei fatti.”.
La (OMISSIS) contesta sia la sussistenza della sua soccombenza parziale, assumendo che la pronuncia d’appello e’ totalmente aderente a quella di primo grado, e sia l’importo in concreto liquidato a titolo di spese processuali. Tutti i motivi del ricorso non hanno pregio.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi aventi carattere di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata, sicche’ nel caso, quale quello di specie, che la sentenza si articoli in piu’ capi, e’ necessario anche che l’atto contenga l’esatta individuazione dell’oggetto dell’impugnazione, ossia del capo o dei capi che si intendono sottoporre al giudizio di legittimita’.
Alla luce di questo principio, il ricorso della (OMISSIS), esaminato alla luce del suo integrale contenuto, va inteso come volto ad impugnare soltanto i capi della sentenza d’appello sfavorevoli alla ricorrente, inerenti ai provvedimenti sanzionatoli ed alle spese processuali del secondo grado. Cio’ emerge specificamente dai motivi del ricorso, successivi al primo, incentrato invece sull’attuata valutazione delle prove ed il cui esame per ritenersi dotato di attuale e concreto interesse giuridico e, dunque, ammissibile, va posto in rapporto alle impugnate statuizioni di merito sui provvedimenti sanzionatoli e solo nei limiti in cui l’impugnazione di esse sia ammissibile in questa sede.
Quanto ai provvedimenti sanzionatoli, i giudici d’appello hanno statuito la conferma dell’ammonizione che, ai sensi dell’articolo 709 ter c.p.c., comma 2, n. 1, il giudice di primo grado anche nella sentenza conclusiva aveva impartito ad entrambe le parti, ed hanno ulteriormente imposto a carico soltanto della (OMISSIS) ed a favore della cassa delle ammende, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00, prevista dal n. 4 della medesima disposizione, addebitandole di avere ostacolato il corretto svolgimento delle disposte modalita’ dell’affidamento condiviso delle figlie delle parti. Sul controverso tema della ricorribilita’ per cassazione dei provvedimenti sanzionatori contemplati dall’articolo 709 ter c.p.c., comma 2, che a) individua la competenza del giudice del procedimento in corso, per la soluzione di controversie insorte fra i genitori in ordine all’esercizio della potesta’ genitoriali o alle modalita’ dell’affidamento dei figli; b) conferisce al giudicante la facolta’ di condannare al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico; c) consente altresi’ l’irrogazione di sanzione amministrativa nei confronti di quest’ultimo; d) stabilisce infine che “i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari” (comma 1), questa Corte ha gia’ argomentatamente e condivisibilmente affermato in primo luogo che quest’ultima prescrizione, la quale trova giustificazione nella diversa natura dei provvedimenti di cui nel procedimento in questione puo’ essere sollecitata l’adozione (modalita’ di esercizio di potesta’ genitoriale, modalita’ dell’affidamento, ammonimento, condanna al risarcimento del danno, irrogazione di sanzione pecuniaria) deve essere interpretata nel senso che essa contiene un richiamo a quei mezzi di impugnazione che siano nel concreto adottabili, secondo le regole ordinarie, tenendo conto della “specifica tipologia di provvedimenti dipendente dalla loro natura, contenuto e finalita’” (cfr. Cass. n. 18977 del 2013; n. 21718 del 2010). Anche alla luce di questa premessa, si’ e’ del pari argomentatamente gia’ affermata la non ricorribilita’ in questa sede di legittimita’, dell’ammonimento, privo dei caratteri della decisorieta’ e definitivita’, e la ricorribilita’ dell’irrogazione della sanzione pecuniaria, che, invece, questi due caratteri presenta (cfr, Cass. n. 21718 del 2010; cass. n. 18977 del 2013). A questo condiviso orientamento va data continuita’, per cui deve riaffermarsi l’inammissibilita’ delle censure che involgono specificamente la statuizione di conferma della misura ammonitiva, contenute nel secondo motivo del ricorso e nel terzo, con riguardo a tutte le relative articolazioni, nonche’, per quanto gia’ detto, delle doglianze involte dal primo motivo del ricorso, incentrate sulle regole processuali di acquisizione delle prove nei procedimenti camerali contenziosi, in tesi violate, oltre che sulla valutazione delle risultanze istruttorie, e funzionali ad ottenere la non consentita cassazione in questa sede di quella statuizione.
Peraltro, anche il quarto motivo del ricorso, che involge l’inflitta sanzione pecuniaria, pur deducibile, appare per altro verso inammissibile; esso, infatti, si sostanzia nell’illustrazione in censure non pertinenti rispetto al decisum, in quanto attengono alle misure risarcitorie previste dall’articolo 709 ter c.p.c., comma 2, nn. 2 e 3, e non la misura sanzionatoria, prevista dal n. 4, della medesima disposizione normativa, che i giudici d’appello hanno, invece, applicato nei confronti della ricorrente, nel contempo rigettando la domanda del (OMISSIS) di attribuzione a se’ del risarcimento ex n. 3, della norma in questione.
Anche il quinto motivo del ricorso non merita favorevole apprezzamento, risolvendosi in parte in critiche smentite dalla decisione, che in effetti reca anche lievi modifiche reputate atte ad agevolare le frequentazioni paterne, e per il resto in rilievi appuntati sul liquidato quantum, generici, privi di autosufficienza ed ancorati a richiami di regole normative e tabellari, gia’ in tesi non aderenti al valore della controversia ed alla tipologia contenziosa del giudizio d’appello, seppure di rito camerale. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione, data anche la natura delle controverse questioni e gli interessi coinvolti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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