CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 26 febbraio 2015, n. 3953

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21114/2013 proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1421/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 9/05/2012, depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Con sentenza in data 19.06.2012 la Corte di appello di Venezia, rigettando l’appello proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza in data 27.02.2006 di rigetto della domanda di risarcimento proposta dagli appellanti ai sensi dell’articolo 2051 c.c., nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) per i danni subiti in ragione di lire 64.537.964 da un immobile di loro proprieta’ in occasione di un incendio sviluppatori nella notte del (OMISSIS) nell’autoparco della (OMISSIS); ha, quindi, condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della (OMISSIS) s.p.a., nonche’ in favore delle compagnie assicuratrici (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.p.a., terze chiamate in garanzia della (OMISSIS).
2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) formulando un unico motivo.
La (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.
Va precisato che la relata di notifica del ricorso alle compagnie assicuratoci (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.p.a. risulta negativa in quanto il comune procuratore e domiciliatario “si e’ trasferito, non e’ noto il suo nuovo indirizzo nemmeno all’Ordine degli Avvocati”).
Non risulta che il procedimento notificatorio sia stato ripreso (cfr. Cass. Sez. Unite, 24 luglio 2009, n. 17352); non si ravvisa, peraltro, una situazione di litisconsorzio necessario.
3. Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
4. Con unico articolato motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., nonche’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (con riferimento al testo ante riforma del Decreto Legge n. 83 del 2012 conv. con modif. in Legge n. 134 del 2012, trattandosi di sentenza pubblicata il 19.06.2012).
Assume parte ricorrente che alcuni punti decisivi della controversia (gia’ evidenziati con l’atto di appello) – segnatamente con riguardo alla prevedibilita’ dell’incendio e all’insufficienza della vigilanza – non sarebbero stati adeguatamente presi in considerazione dalla decisione impugnata, la cui motivazione risulterebbe, per una parte, contraddittoria e per altra insufficiente, derivandone l’errata applicazione dell’articolo 2051 c.c..
4.1. Ritiene il relatore che i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione di principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilita’ da cose in custodia, secondo cui il nesso causale deve essere negato non solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per se’ prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per cio’ stesso imprevedibile (c.d. fortuito incidentale), ancorche’ dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. 25 febbraio 2007, n. 2563 ex multis).
In tale corretta prospettiva e’ stato, infatti, negato il fondamento dell’azione risarcitoria, per la considerazione che l’azione criminosa (lancio di bottiglie incendiarie all’interno dell’autoparco) posta in essere da ignoti criminali in ora notturna, in modo preordinato e presumibilmente con modalita’ atte ad escludere ogni sorveglianza, costituiva fatto estraneo alla sfera del custode di per se’ idoneo a dare impulso causale autonomo, con carattere di imprevedibilita’ e di assoluta eccezionalita’, all’incendio sviluppatosi nell’immobile destinato a piazzale pertinenziale allo stabilimento, tale da interrompere ogni nesso causale tra la combustione dei materiali presenti nel piazzale (cassette di plastica) e i danni provocati dalle fiamme all’immobile (OMISSIS).
4.2. Si rammenta che la disciplina positiva del ricorso per Cassazione e’ improntata al principio dell’indicazione analitica dei vari motivi che possono essere denunciati e, in particolare, tiene ben distinto quello della violazione di legge (dell’articolo 360 c.p.c., n. 3) da quello dell’omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione della decisione (n. 5 dello stesso articolo nel testo qui applicabile, ante novella del 2012). Il che comporta che la denuncia del vizio di violazione di legge deve avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o, con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di questa Corte e/o della dottrina prevalente (Cass. 11 aprile 2000, n. 8153); mentre quella del vizio di incongruita’ della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante, senza che tra i due momenti vi possano essere giustapposizioni.
Orbene, i suindicati principi risultano non osservati dagli odierni ricorrenti, giacche’ in termini di mera contrapposizione con la doppia decisione conforme – invero non consentita in sede di legittimita’ – e senza criticamente argomentare in ordine al denunciato contrasto della soluzione adottata nell’impugnata sentenza con le norme regolatrici della fattispecie, o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza, sollecitano una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito. In sostanza cio’ che gli odierni ricorrenti addebitano al giudice del merito non e’ di aver compiuto un’erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa disciplinata dall’articolo 2051 c.c. (ovvero di aver erroneamente interpretato la predetta disposizione codicistica), bensi’ di aver ritenuto inapplicabile la norma medesima alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, in ragione dell’errata valutazione delle risultanze istruttorie.
4.3. Escluso, dunque, un error in iudicando ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va rilevato come, sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, la censura risulta manifestamente infondata alla luce del principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, laddove censuri la ricostruzione e l’interpolazione del materiale istruttorio accolta dalla sentenza impugnata, deve evidenziare l’erroneita’ del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente piu’ significativi o di regole di giustificazione prospettate come piu’ congrue (Cass. 25 febbraio 2005. n. 3994).
Nel caso di specie la Corte di merito appare essere pervenuta alla decisione attraverso argomentazioni adeguate e frutto di una completa disamina delle risultanze processuali, segnatamente evidenziando, da un lato, l’imprevedibilita’ dell’atto criminale all’origine dell’incendio e la natura dell’immobile (piazzale aperto, utilizzato per la sosta, il carico e scarico degli autotreni e deposito cassette) per il quale “non era in concreto esigibile l’adozione di misure di prevenzione e sicurezza particolarmente sofisticate … (tanto piu’ che la particolare violenta del fatto superava i limiti di prevenzione richiesti a un soggetto privato”), dall’altro, l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione apprestati (risultando “l’area monitorata con un sistema di telecamere e controllata sistema di telecamere e controllata mediante servita di sorveglianza, affidati a guardie giurate, da ultimo rafforzati, esistendo anche un presidio continuo nella portineria dello stabilimento, con predisposizione di estintori …”), nonche’ la tempestivita’ dell’intervento di custodi e vigilanti, sebbene non risolutivo, attesa la violenza dell’incendio.
4.4. Gli argomenti di segno contrario svolti da parte ricorrente sono sostanzialmente ripetitivi di quelli implicitamente o esplicitamente disattesi dai giudici del merito e non introducono alcun elemento scardinante nel processo argomentativo della decisione impugnata. In particolare non si ravvisa alcuna contraddizione nell’avere delineato l’esistenza di un disegno intimidatorio ai danni della (OMISSIS), nel quale va inserito anche l’episodio di cui trattasi, e il riconoscimento del carattere di imprevedibilita’ e inevitabilita’ assegnato allo stesso episodio, avendo la Corte territoriale chiarito che l’atto criminoso di cui trattasi, per la sua assoluta gravita’ doveva ritenersi “non comparabile con gli avvertimenti e gli atti teppistici” che lo avevano preceduto.
Si rammenta che il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito al giudice di legittimita’, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una revisione del genere si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’ il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi deducibili in sede di legittimita’.
5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.
La circostanza che il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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