Cassazione 4

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

sentenza 7 gennaio 2015, n. 33

Svolgimento del processo

1. Il Comune di Catania propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, n. 258/18/12, pubblicata il 22 novembre 2012, con la quale essa rigettava l’appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di F.S. relativa a quattro avvisi di accertamento, inerenti alla Tarsu/Tia per gli anni 2001-04, veniva accolta. In particolare la CTR osservava che l’appello dell’ente impositore non era fondato, e che la sentenza gravata era ben motivata. Inoltre si trattava solo di garage in cui la presenza dell’uomo era sporadica e l’uso ne era marginale, sicché gravava sul Comune l’onere di fornire la prova che rifiuti urbani venissero prodotti in quella struttura. S non ha svolto alcuna difesa.

Motivi della decisione

2.Con il primo e secondo motivo, che vengono esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62 e 63 D.lgs. n. 507/93, oltre che vari vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che la mera occupazione del garage comportava il pagamento della tassa, a prescindere dalla effettiva produzione di rifiuti, che comunque erano presunti, attese che il detentore inevitabilmente li determina per il solo fatto che usa o possa usare la struttura. Ciò si verifica a maggior ragione quando egli non abbia denunziato il possesso del garage, o comunque la variazione, come nel caso in esame. Né B. aveva promosso il procedimento amministrativo necessario per escludere in ipotesi l’idoneità in concreto del garage alla produzione di rifiuti, la cui eventuale mancanza semmai doveva essere provata in ogni caso solamente dalla contribuente, che tuttavia non ne aveva assolto l’onere.

Preliminarmente va rilevato che la formulazione della censura mediante l’indicazione di più doglianze nella specie non la rende inammissibile, alla luce del principio, secondo cui L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso stesso, se dall’articolazione del medesimo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato, come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 4036 del 20/02/2013, Sent. n. 24553 del 2013).

Ciò premesso, il motivo è fondato. Infatti in virtù degli artt. 62 e 64 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (V. pure Cass. Ordinanza n. 18022 del 24/07/2013, Sent. n. 17634 del 2004). Com’è noto, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti, corse nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 7654 del 16/05/2012). Del resto in tale materia, gravava sulla contribuente B. l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, e addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 775 del 14/01/2011, n. 4766 del 2004). Peraltro era emerso che mai B. aveva provveduto a presentare la denunzia della detenzione del garage al Comune ai fini della Tarsu, né un’eventuale variazione ex art. 76 comma 1 D.Lgs. n. 507/93.

Perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giusto ridicamente corretto od adeguato su tale punto.

3. Col terzo motivo il ricorrente denunzia omesso esame di una questione decisiva per il giudizio attinente alla sottoposizione del garage all’imposizione Tarsu per il solo fatto della sua detenzione, sicché veniva violato l’art. 62, comma 1 D.lgs. n. 507/93, e pertanto scattava la soggezione automatica alla tassazione a tal fine.

La censura, che ha pregio, tuttavia rimane assorbita dal motivo testé esaminato.

Dunque la decisione impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto neppure su tale punto.

4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto di quello in opposizione di S. avverso gli avvisi di accertamento.

4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del doppio grado tra le parti, avuto riguardo alla natura della questione giuridica trattata, nonché all’esito del processo in sede di merito, favorevole al contribuente, mentre le altre successive appaiono irripetibili, avuto riguardo anche alla mancata resistenza dell’intimato. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio. Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma degli artt. 13, comma 1-bis Dpr. n. 115/02, e 1 com. 17 L. n. 228/12.

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