Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 luglio 2014, n. 15486 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta –...
Categoria: Cassazione civile 2014
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 23 luglio 2014, n. 16759. Quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità ammette che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro ai sensi dello art. 2054 secondo comma del codice civile
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 luglio 2014, n. 16759 Svolgimento del processo 1. Con citazione dinanzi al giudice di pace di ROMA DEL 9 GIUGNO 2003, D.S. , quale proprietario del ciclomotore condotto da D.R. , conveniva la conducente dell’auto Nissan Micra, S.M.S. e la assicuratrice FONDIARIA Sai,...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 24 luglio 2014, n. 16951. Se è vero che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, una situazione diversa si determina nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell'assegno.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 luglio 2014, n. 16951 Fatto e diritto Rilevato che: 1. Il Tribunale di Savona, con sentenza del 18 novembre – 25 novembre 2005, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra P.T. e Ba.An. e ha rimesso la causa in istruttoria per la...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 luglio 2014, n. 16971. In tema di spazi adibiti a parcheggi la speciale normativa urbanistica (art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e modificato dall'art. 9 della legge 23 aprile 1989, n. 122, ed art. 26, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) prescrive un vincolo pubblicistico che viene poi individuato con il provvedimento amministrativo che stabilisce la destinazione di una determinata area a parcheggio in misura proporzionale alla cubatura totale del fabbricato (1 mq per ogni 20 mc di costruzione) con un nesso pertinenziale tra gli spazi asserviti e l'intero edificio. Il diritto reale di uso spetta nei limiti in cui, secondo il rapporto stabilito dalla legge n. 765 del 1967, l'area sia gravata del vincolo di destinazione posto al servizio del fabbricato (e sia stata in effetti realizzata), non operando per gli spazi eventualmente in eccesso rispetto al suddetto rapporto proporzionale; gli atti compiuti dai privati sono affetti da nullità qualora siano compiuti in violazione di tale diritto.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 luglio 2014, n. 16971 Svolgimento del processo 1.- L.M. conveniva davanti al Tribunale di Palermo M.G. , esponendo che: era assegnataria, quale socia della cooperativa “La Carrubbella” s.r.l., unitamente al proprio fratello F. , di un lotto di terreno, sito nel fondo C. in territorio di (…),...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801. La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, determina una nullità che è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo solo ove la parte si sia costituita in giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801 Fatto e diritto Ritenuto che, pronunciando nel contraddittorio tra Z.G. ed il Condominio (…), il Tribunale di Padova, con sentenza in data 22 giugno 2010, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all’impugnazione della delibera di nomina dell’ing. M.S. amministratore del...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 luglio 2014, n. 16740. Non sono revocabili le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, quando risulti che, attraverso la rimessa, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma – senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento – ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice. Né la modalità del pagamento determina, di per sé, l'acquisizione della disponibilità della somma da parte del titolare del conto corrente, perché essa è soltanto contabile ed è priva di autonomia rispetto all'estinzione del debito da parte del terzo, né la violazione della par condicio creditorum.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 luglio 2014, n. 16740 Svolgimento del processo 1. La Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello proposto da Veneto Banca scpa (ora Veneto Banca Holding scpa e prima ancora Veneto Banca scarl) avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza con la quale era stata, a...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 luglio 2014, n. 16690. La responsabilità professionale dell'avvocato, configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell’attiivtà esercitata. Ne discende che la responsabilità del legale non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria “la verifica se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. Nella fattispecie ci è stata solo l'allegazione di un ipotetico danno (vendita di un'immobile che – al contrario – potrebbe essere stata anche vantaggiosa per il venditore, come adombrato dal controricorrente) ma non la dimostrazione che tale evento (ove qualificabile come danno) sia derivato direttamente dall'attività professionale
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 luglio 2014, n. 16690 Svolgimento del processo Nel 1985 l’ing. N.W. incaricava con mandato l’avv. S.I. a procedere al recupero del proprio credito per prestazioni professionali da lui rese in favore della Consedil e della Cooperativa edilizia Alba srl per la progettazione di una palazzina edilizia convenzionata....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 luglio 2014, n. 16649. Non può disporsi l’assegnazione parziale della casa familiare, a meno che l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile. La divisibilità dell'abitazione non conforme all'interesse dei minori è da ritenersi preminente
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 luglio 2014, n. 16649 Fatto e diritto Rilevato che: 1. Il Tribunale di Benevento, con Sentenza n.2146/2009, ha dichiarato la separazione dei coniugi M.E. e F.M. con condiviso dei figli En. , D. e V. e fissando la loro residenza presso la madre cui ha assegnato la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 luglio 2014, n. 16777. La parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione apposta su scrittura privata non riconosciuta e per la quale non sia necessario esperire querela di falso, può sì agire in via principale per far accertare tale non autenticità, ma questo accertamento dovrà essere effettuato secondo le ordinarie regole probatorie e non già, dunque, con l'applicazione della speciale procedura di verificazione prevista dagli articoli 214 segg. cpc per la differente ipotesi di disconoscimento incidentale in corso di causa
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 luglio 2014, n. 16777 Svolgimento del giudizio Nell’aprile 1998 C.P. conveniva in giudizio, avanti al tribunale di Taranto, M.C. ed il Banco di Napoli proponendo disconoscimento in via principale della sottoscrizione apparentemente apposta a suo nome su cinque effetti cambiari, poi risultati protestati dalla banca convenuta...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 luglio 2014, n. 16745. L'art. 345, terzo comma, cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi -la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. la valutazione di non indispensabilità della nuova produzione documentale, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 luglio 2014, n. 16745 Svolgimento del processo 1.- La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata in data 24.8.2006 e notificata in data 10.1.2007, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della s.r.l....