CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 23 luglio 2014, n. 16759

 
 

Svolgimento del processo

 
 

1. Con citazione dinanzi al giudice di pace di ROMA DEL 9 GIUGNO 2003, D.S. , quale proprietario del ciclomotore condotto da D.R. , conveniva la conducente dell’auto Nissan Micra, S.M.S. e la assicuratrice FONDIARIA Sai, e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali relativi all’incidente avvenuto in (omissis) alle ore 18,10 del (omissis) , sostenendo la responsabilità esclusiva del conducente dell’auto che non aveva osservato il segnale di stop che dava la precedenza al motorino.
Si costituiva la sola S. , restando contumace l’assicuratore, e contestava il fondamento della domanda deducendo che il ciclomotore aveva effettuato un veloce sorpasso di una fila di veicoli fermi per consentire la manovra di svolta dell’auto, che veniva a collisione con il ciclomotore. Con comparsa di intervento si costituiva anche D.R. , conducente del motorino, che chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La causa era istruita con produzioni documentali, lo interpello della S. e consulenza medico legale sulla persona di D.R. . restava contumace lo assicuratore.
2. con sentenza del 6 settembre 2004 il giudice di pace, ritenuto il pari concorso delle colpe, liquidava a D.R. i danni non patrimoniali nella misura di Euro 1.244,28 oltre interessi, mentre rigettava la domanda per danni proposta dal proprietario del motorino D.S. in quanto non provata.
3. contro la decisione proponevano appello i D. sia per il concorso di colpa che per la ridotta o la esclusa riparazione dei danni, si costituiva l’assicuratrice FONDIARIA SAI chiedendo il rigetto dello appello, restava contumace la S. .
4. Il Tribunale di ROMA con sentenza del 9 maggio 2007, rigettava l’appello proposto da D.S. nei confronti di S.M.S. e della FONDIARIA SAI; condannava D.S. a rifondere alla ASSICURAZIONE le spese del grado, condannava S.M.S. e la Fondiaria a pagare in solido a D.R. la somma di Euro 69,63, oltre interessi come in motivazione; compensava tra la S. e le controparti le spese del giudizio di appello.
5. Contro la decisione hanno proposto ricorso per cassazione D.R. e S. affidato a tre motivi; non resistono le controparti.

 

Motivi della decisione

 

6. Il ricorso che per ratione temporis è soggetto al regime dei quesiti non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in punto di diritto.
6.1. Sintesi dei motivi del ricorso.
Nel primo motivo si deduce il vizio della motivazione su fatto controverso e decisivo, ai sensi dello art. 360 n. 5 c.p.c., e l’error in iudicando per violazione e falsa applicazione dello art.2054 secondo comma e.e. in relazione allo art.360 n.3 c.p.c..
IL quesito di diritto a ff 8 del ricorso, recita: “in ipotesi di collisione al crocevia, determinata dalla mancata cessione del diritto di precedenza definitivamente acclarata, nella specie per la presenza del segnale di stop, è consentito al giudice non ritenere una colpa esclusiva in capo al conducente gravato dal relativo obbligo, e quindi dare applicazione allo art.2054 comma secondo del codice civile, non derogandovi pertanto pur nella peculiarità della dinamica, ove difettino circostanze tali da indurre in colpa, sia pure a titolo presuntivo,il conducente del veicolo favorito, ed il giudice si limiti così appena a rilevare, richiamando allo scopo la detta norma, che il quadro probatorio non consente di stabilire se lo scontro fosse prevedibile od evitabile da parte del soggetto cui spettava la precedenza?”.
AL FF 8 del ricorso la indicazione del fatto controverso viene indicato nella circostanza del sorpasso ad opera della ciclomotorista della fila dei veicoli fermi per consentire il passaggio dell’autovettura e nella velocità tenuta nello eseguire tale sorpasso.
Nel secondo motivo si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 comma primo in relazione allo art. 360 n. 3 c.p.c. ed il quesito di diritto a ff 12 del ricorso recita: “In tema di illecito extracontrattuale il giudice di appello che provveda alla riliquidazione delle somme risarcitorie liquidate, cui non ha provveduto il giudice di primo grado, è tenuto in vista di un completo ristoro quale è quello previsto dagli artt. 2043, 1223 e 2056 c.c. a considerare anche la svalutazione intervenuta tra la prima sentenza e la seconda, a meno che soltanto vi sia rinuncia espressa o tacita dello interessato”.
Nel terzo motivo si deduce error in procedendo per omessa pronuncia in violazione dello art.112 c.p.c. ed il quesito di diritto a ff 15 recita:
“proposta ritualmente in giudizio una domanda,il giudice anche di appello, che omette di pronunciarvisi incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato”.
7. Confutazione in diritto.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in relazione al motivo proposto, che ripete pedissequamente il primo motivo di appello, mentre avrebbe dovuto contestare la ratio decidendi chiaramente espressa dal giudice del riesame ai ff 3 a 4 della motivazione, dove si afferma che “quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall’altro, il giudice di legittimità ammette che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell’altro ai sensi dello art. 2054 secondo comma del codice civile” e si aggiunge il corretto riferimento a specifico precedente di CASS. 24 GIUGNO 1997 N.5635.
Il quesito non contiene in sé una corretta sintesi della diversa analisi della valutazione delle prove in relazione alle condotte antagoniste, e dunque non considera che il fatto controverso le attinge contestualmente rendendo giustificato il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado. VEDI sul punto la recente CASS 1 FEBBRAIO 2011 N.2327.
Il secondo motivo propone un quesito formulato in termini astratti, posto che si trova nel ricorso proposto da entrambi i danneggiati, di cui uno si è visto negare il diritto al risarcimento per mancanza di prova, e per questo aspetto il motivo è inammissibile in quanto non considera la ratio decidendi che glielo nega, mentre è infondato in relazione alla posizione della D.R. sul rilievo che invece il TRIBUNALE accoglie il motivo di gravame sul credito di valore e sulla liquidazione per aggiornamento al tempo della seconda pronuncia. Ma il quesito per questa parte è infondato, posto che non censura la chiara ratio decidendi espressa nei punti 3 e 3.1 della sentenza del tribunale che riconosce un appannaggio di Euro 69,63, aggiungendo che il danno da ritardato adempimento dovrà essere computato con i criteri stabiliti dal giudice di pace, che non hanno formato oggetto di impugnazione anche sulla ulteriore somma di Euro 69,63.
Inammissibile infine il terzo motivo, che pone un quesito generico ed astratto, e non conforme alla chiara e congrua motivazione data dal giudice dello appello che ha considerato l’intero devolutum e le ragioni a sostegno.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla per le spese non avendo svolto difese le controparti.

 

P.Q.M.

 
Rigetta il ricorso.

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