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Suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione I

SENTENZA 1 luglio 2014, n. 28222

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza in data 30.10.2012 la Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 27.06.2011 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani all’esito di giudizio abbreviato, appellata da C.G. , ha derubricato nel reato di lesioni volontarie aggravate continuate il delitto di tentato omicidio ascritto in rubrica all’imputato e ha rideterminato in anni 2 mesi 4 di reclusione e Euro 400 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, la pena allo stesso inflitta, revocando le pene accessorie e confermando nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado. La dinamica dell’episodio delittuoso in cui si collocano i reati ascritti all’imputato è stata ricostruita dai giudici di merito nei termini seguenti.

Verso le 19.45 del (omissis) C.V. , trasportato a volto scoperto a bordo del ciclomotore condotto dal fratello e odierno imputato C.G. , che indossava un casco giallo, intercettava in piazza (omissis) , frequentata da numerosi passanti, il cittadino albanese T.G. (col quale aveva litigato la sera del giorno precedente, ricevendo da questi un pugno in volto che gli aveva cagionato un trauma contusivo e una ferita lacero contusa) che procedeva a piedi, esplodendo nei confronti di quest’ultimo alcuni colpi con una pistola cal. 9, illegalmente detenuta e portata in luogo pubblico, mancando l’obiettivo e attingendo invece alla spalla sinistra un altro cittadino albanese (A.N. ) presente in loco; l’inseguimento del T. proseguiva per alcune centinaia di metri fino alla (omissis) , dove questi veniva raggiunto e bloccato dai fratelli C. ; a questo punto G. colpiva l’albanese col casco, mentre V. puntava la pistola in direzione del ginocchio sinistro della vittima designata, sparando un colpo che il T. riusciva a deviare e che attingeva una giovane donna albanese – G.D. – presente nei paraggi.

I reati che la sentenza del GUP aveva ritenuto integrati a carico dell’imputato, in concorso col fratello, erano, oltre a quelli concernenti la violazione della disciplina delle armi, quelli di tentato omicidio di A.N. e di lesioni personali volontarie di G.D. , entrambi ascritti a titolo di aberratio ictus e aggravati dalla premeditazione, oltre a quello di lesioni in danno di T.G. , per i quali veniva irrogata in primo grado la pena di anni 8 di reclusione.

2. La sentenza d’appello, dopo aver ritenuto infondate le doglianze di natura processuale sollevate dalla difesa dell’imputato con riguardo all’inutilizzabilità e alla nullità delle dichiarazioni della parte offesa T.G. , valorizzava l’attendibilità delle dichiarazioni stesse e dell’individuazione fotografica degli aggressori nelle persone dei fratelli C. , operata senza titubanze nell’immediatezza del fatto, previa descrizione dei soggetti che la parte lesa già conosceva di vista, con la precisazione che il conducente del ciclomotore si era tolto il casco nel momento in cui l’aveva utilizzarlo come arma impropria per colpirlo; rilevava che il racconto del T. aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni di P.V. e in quelle di un’amica della ragazza ferita per errore, che aveva assistito alla sparatoria confermandone la dinamica, nonché nella circostanza che subito dopo il fatto l’imputato si era reso irreperibile; svalutava l’alibi difensivo introdotto dal prevenuto col supporto delle dichiarazioni sospette della convivente e di una cugina della stessa, evidenziando il ritrovamento di un promemoria riportante la cronologia dei movimenti del C. la sera del fatto, funzionale a una ricostruzione preconfezionata degli eventi, nonché la natura intempestiva dell’alibi allegato soltanto in data 1.09.2010 mentre in sede di interrogatorio di garanzia il C. si era avvalso della facoltà di non rispondere (alibi ritenuto peraltro inidoneo a superare la compatibilità della partecipazione del C. all’aggressione, durata solo qualche minuto, col fatto di aver trascorso il resto della serata insieme alla convivente).

La Corte territoriale escludeva tuttavia che fosse stata raggiunta la prova certa della volontà omicida in capo a C.V. , contraddetta dalla circostanza, riferita dallo stesso bersaglio dell’azione criminosa T.G. , che lo sparatore aveva puntato la pistola in direzione del suo ginocchio, non riuscendo ad attingerlo per l’immediata reazione della vittima che ne aveva spostato il braccio armato, così che l’azione lesiva doveva ritenersi animata dall’intento di gambizzare la persona offesa, e non di ucciderla, come confermato anche dal fatto che lo sparatore si era dato successivamente alla fuga senza insistere nel proposito delittuoso. Sulla scorta della riqualificazione del reato in quello meno grave di lesioni volontarie, nonché del ruolo meno rilevante dell’imputato rispetto a quello del fratello e dell’assorbimento della detenzione dell’arma da sparo nel relativo porto illegale, la sentenza d’appello rideterminava la pena inflitta a C.G. partendo dalla base di anni 1 mesi 6 di reclusione e Euro 300 di multa per la violazione degli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, individuata come la più grave, aumentata ex art. 81 capoverso cod. pen. di mesi 8 e Euro 100 per ciascuno dei tre reati satellite di lesioni personali (in danno di T. , A. e G. ), e infine ridotta di 1/3 per la scelta del rito abbreviato.

3. Ricorre per cassazione C.G. , a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di gravame.

3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 63, 64, 197 bis, 351 e 362 del codice di rito, deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria alle ore 23.00 del 23.05.2010 dalla persona offesa T.G. , sui cui contenuti si fondava l’accusa a carico dell’imputato.

Il ricorrente rileva che alle 22.50 del medesimo giorno la p.g. aveva proceduto a escutere la teste G.D. , la quale aveva riferito di aver visto il T. , da lei indicato come vittima designata dell’agguato, estrarre un coltello allorché uno degli aggressori gli aveva puntato contro la pistola e tentare con lo stesso di colpire quest’ultimo; la p.g. era dunque a conoscenza, nel momento in cui aveva sentito il T. a sommarie informazioni, che costui era indagabile per il reato di detenzione e porto del coltello, connesso a quelli oggetto di indagine per l’aggressione da lui subita, con la conseguenza che il teste avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie difensive e gli avvisi preliminari di cui agli artt. 64 e 197 bis del codice di rito, prescritti a pena di inutilizzabilità assoluta delle sue dichiarazioni ex art. 63 comma 2 cod.proc.pen., e che non erano esclusi dalla concorrente qualità di persona offesa del teste.

3.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 143, 144 e 146 del codice di rito, deducendo la nullità delle dichiarazioni del T. sotto il profilo che le stesse erano state rese con l’assistenza di un interprete di lingua albanese, D.H. , nei cui riguardi non risultava se esistessero cause di incapacità o incompatibilità a svolgere l’incarico, stante l’assenza degli avvisi a tal fine previsti dalla legge, così da pregiudicare la garanzia di una fedele traduzione in lingua italiana di quanto riferito dal teste nella propria lingua; rileva che la natura patologica dell’inutilizzabilità discendente dall’acquisizione della prova con modalità affette da nullità ne impediva la sanatoria per effetto della scelta del rito abbreviato.

3.3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione all’art. 81 del codice penale, deducendo l’assenza di una contestazione, nel capo d’imputazione, relativa alle presunte lesioni personali subite da T.G. , che non era stato attinto da alcun colpo d’arma da fuoco, con conseguente illegittima applicazione del relativo aumento di pena pari a mesi 8 di reclusione e Euro 100 di multa.

 

Considerato in diritto

 

1. I primi due motivi di ricorso, che ripropongono altrettante eccezioni di violazione della legge processuale che sono già state esaminate e respinte con argomentazioni puntuali e giuridicamente corrette dalla sentenza impugnata, sono infondati e devono essere rigettati.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’eventuale possesso di un coltello, da parte del T. , al momento dell’aggressione subita ad opera dei fratelli C. , sarebbe comunque scriminato dal timore della vittima di essere aggredita in conseguenza delle minacce di morte ricevute la sera precedente, nonché dalla legittima necessità di difendersi insorta a seguito dell’agguato in cui il T. era caduto la sera del (omissis) .

Dal testo della sentenza d’appello risulta che la circostanza relativa al porto del coltello, astrattamente idoneo a integrare, nell’ipotesi di assenza di un giustificato motivo, la contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, non poteva ritenersi probatoriamente accertata, in quanto le dichiarazioni di G.D. (invocate dal ricorrente) non avevano trovato conferma in quanto riferito da altra testimone (vedi alla pag. 5 della sentenza impugnata, comprensiva delle note in calce); in ogni caso, sempre dalla lettura della sentenza, emerge che la G. aveva dichiarato che il T. aveva estratto il coltello, a scopo di difesa, soltanto dopo che erano stati esplosi due colpi d’arma da fuoco nei suoi confronti (che non l’avevano attinto solo grazie alla prontezza della reazione della vittima, che aveva deviato la mano armata di C.V. ), di tal che la ricorrenza quantomeno di una palese causa di giustificazione era idonea a escludere la indagabilità del T. per la suddetta ipotesi contravvenzionale, con conseguente utilizzabilità delle sue dichiarazioni rese in qualità di persona offesa dai reati ascritti al ricorrente.

La ritenuta insussistenza, da parte della sentenza impugnata, dei presupposti per applicare alle dichiarazioni del T. il disposto degli artt. 63 e 64 del codice di rito risulta giuridicamente corretta, alla stregua del principio affermato da questa Corte (Sez. 2 n. 51732 del 19/11/2013, Rv. 258109), secondo cui l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dal soggetto che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini postula l’originaria esistenza di precisi indizi di reità a suo carico, che non può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali nei suoi confronti.

La questione di inutilizzabilità sollevata dal ricorrente è peraltro giuridicamente infondata anche sotto il profilo dell’assenza di qualsiasi connessione o collegamento – diverso da quello della mera comunanza della fonte di prova rappresentata dalle dichiarazioni della G. , comunque irrilevante agli effetti dell’insorgenza degli obblighi di garanzia stabiliti dall’art. 64 cod.proc.pen., posto che il caso previsto dall’art. 371 comma 2 lett. c) del codice di rito non rientra tra le ipotesi di testimonianza c.d. assistita, disciplinate dall’art. 197 bis – dell’ipotetica violazione dell’art. 4 legge n. 110 del 1975 addebitabile al T. coi delitti ascritti al ricorrente nel presente giudizio, rispetto ai quali la persona offesa era del tutto estranea ed è stata legittimamente sentita dagli inquirenti in qualità di persona informata sui fatti, soggetta alle ordinarie regole di acquisizione e di valutazione della prova testimoniale di cui al 1 comma dell’art. 192 cod.proc.pen. (Sez. 2 n. 45566 del 21/10/2009, Rv. 245630, che ribadisce l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1282 del 9/10/1996, Rv. 206846).

3. Anche la doglianza relativa alla pretesa nullità dell’incarico conferito all’interprete di lingua albanese che aveva assistito il Tahir in occasione della verbalizzazione delle sue dichiarazioni, per omessa formalizzazione degli avvisi in ordine alla sussistenza di eventuali cause di incapacità o incompatibilità all’ufficio (peraltro prospettate dal ricorrente in termini meramente congetturali), è stata correttamente rigettata dal giudice d’appello, che ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto per cui – versandosi in ipotesi di nullità relativa – la stessa doveva essere eccepita, a pena di decadenza, entro i termini di cui all’art. 182 comma 2 del codice di rito (Sez. 1 n. 20864 del 14/04/2010, Rv. 247406), e la relativa deduzione era definitivamente preclusa dalla scelta del rito abbreviato, nel quale manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e alla risoluzione delle questioni preliminari (nelle quali rientrano quelle concernenti le nullità indicate nell’art. 181: art. 491 comma 1 del codice di rito).

4. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato nei termini che seguono.

Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che l’imputato è stato condannato, in concorso col fratello, per tre distinti titoli di reato (pagina 16 della motivazione), unificati sotto il vincolo della continuazione, costituiti dal porto illegale della pistola calibro 9 utilizzata da C.V. , dalle lesioni personali aggravate in danno di G.D. e dal tentato omicidio di A.N. (successivamente derubricato dalla Corte d’appello nel reato di lesioni personali aggravate in danno di quest’ultimo), ritenendo tali due ultimi fatti caratterizzati – entrambi – da aberratio ictus monolesiva ex art. 82 (comma 1) cod. pen. (pagine 13-14): il GUP non ha pertanto ritenuto integrata alcuna fattispecie autonoma di lesioni personali (o di tentato omicidio) nei confronti di T.G. , vittima designata dell’azione delittuosa ma pacificamente non attinta dai colpi di pistola che erano diretti contro di lui (e che hanno invece colpito per errore gli altri due soggetti), tanto che non ha applicato alcun aumento di pena ai sensi e per gli effetti dell’ari:. 82 comma 2 cod. pen. (che prevede un aumento di pena fino alla metà qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta).

L’operato del GUP appare conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui nella lettura dell’art. 82 cod. pen. il concetto di ‘offesa’ deve essere inteso nel senso di lesione materiale, sicché quando la vittima designata del reato è rimasta illesa, mentre è stata offesa una terza persona, si verte in ipotesi di aberratio ictus monolesiva secondo lo schema legale del primo comma dell’art. 82 (Sez. 1 n. 12556 del 14/10/1992, Rv. 191096) – e non già plurilesiva ai sensi del secondo comma della norma (ipotesi che si verifica invece quando entrambi i soggetti, vittima designata e terzo, siano stati materialmente offesi dalla condotta unitaria dell’agente) – con conseguente realizzazione di un unico reato doloso di cui il colpevole deve rispondere come se lo avesse commesso in danno della persona che voleva offendere.

Sul punto relativo all’insussistenza di un (quarto) reato di lesioni (o meglio di tentate lesioni) personali in danno di T.G. , in presenza di impugnazione del solo imputato e in ossequio all’effetto devolutivo dell’appello, si era dunque formato il giudicato; di tal che l’aumento di pena applicato per la prima volta per tale titolo dalla Corte d’appello, nell’ambito della rideterminazione complessiva della pena conseguente alla riqualificazione in termini di lesioni personali (anziché di tentato omicidio) dell’episodio di aberratio ictus monolesiva in danno di A.N. , deve essere eliminato: al relativo scomputo può procedere direttamente questa Corte in sede di annullamento senza rinvio, risolvendosi in una mera operazione aritmetica scevra di qualsiasi contenuto valutativo, in quanto la sentenza impugnata ha esattamente quantificato l’aumento di pena, inibito dal divieto di reformatio in peius, nella misura di mesi 5 giorni 10 di reclusione e Euro 66,67 di multa (mesi 8 e Euro 100, ridotti di 1/3 ex art. 442 cod.proc.pen.), che vanno detratti dal totale di anni 2 mesi 4 e Euro 400, pervenendo alla pena finale per i residui reati giudicati di anni 1 mesi 10 giorni 20 di reclusione e Euro 333,33 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni personali in danno di T.G. perché il fatto non sussiste e per l’effetto ridetermina la pena per i reati residui in anni uno mesi dieci giorni venti di reclusione e Euro 333,33 di multa; rigetta nel resto il ricorso.

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