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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 marzo 2014, n. 4892. In tema di imposta sulle successioni, il vincolo di pertinenzialità che qualifica la "ruralità" dei fabbricati a fini fiscali e, segnatamente, a quelli della tassazione di registro e sulle successioni secondo il più favorevole criterio del "valore automatico" di cui all'art. 8 legge n. 880 del 1986, va ricondotto alla nozione di pertinenza fornita, in via generale, dall'art. 817 cod. civ. secondo cui "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa". Ne deriva, dunque, che l'effettiva e concreta destinazione della cosa al servizio ed ornamento dell'altra debba essere considerata una relazione implicante oltre che aspetti oggettivi anche aspetti soggettivi, riferibili alla volontà dell'avente diritto, e non può essere di per sé esclusa dalla sola ricorrenza di circostanze di rilievo eminentemente formale, quali la distinta iscrizione in catasto della pertinenza o l'autonoma indicazione dei fabbricati nella denunzia di successione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  3 marzo 2014, n. 4892 Svolgimento del processo 1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria n. 64/06/10, depositata il 14 giugno 2010, con la quale essa, in sede di giudizio di rinvio dalla Corte...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 5 marzo 2014, n. 5087. Ai fini della disciplina del possesso e dell'usucapione, l'azienda, quale complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 5 marzo 2014, n. 5087 Svolgimento del processo 1. Con atto di citazione del 19 luglio 1997, B.F. , premesso di essere unico erede dello zio B.F. senior, fu M. , deceduto il (omissis) , nel cui asse ereditario era compresa un’azienda farmaceutica in (…), da lui gestita...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2858. In tema di vendita e' configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata e' completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando e' assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. Nella specie, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, l'immobile era idoneo ad essere usato per la destinazione (negozio) pattuita, seppure per dimensioni ridotte rispetto alla superfice dell'immobile: il che esclude l'assoluta inidoneita' del bene ad essere adibito all'uso per il quale era stato acquistato, essendo nella specie configurabile piuttosto un minore sfruttamento dell'immobile suscettibile eventualmente di azione di risarcimento del danno derivante dalla mancanza delle qualita' promesse (articolo 1497 cod. civ.), che pero' soggiace ai termini di prescrizione e di decadenza prescritti dall'articolo 1495 cod. civ.; addirittura, a stregua di quanto ancora affermato dal ricorrente, e' stato possibile adeguare l'immobile ed ottenere le necessarie licenze per rendere l'immobile utilizzabile per l'intera superficie sfruttabile: gli oneri sostenuti avrebbero potuto assumere rilevanza sempre sotto il profilo risarcitorio di cui si e' detto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 febbraio 2014, n. 2858 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Luisa – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott....