Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II
sentenza 20 febbraio 2014, n. 4081

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 32221/2007 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PIACENZA, depositato il 09/10/2007; (R.G. Vol. 631/06);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – I sigg.ri (OMISSIS) hanno impugnato, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, il provvedimento del Tribunale di Piacenza, in data 26 aprile 2006, che ha deciso definitivamente sul compenso dovuto al Dott. (OMISSIS) per l’attivita’ svolta in qualita’ di curatore dello scomparso (OMISSIS).
1.1. – Con decreto del 4 marzo 2005, su richiesta degli odierni ricorrenti, il Tribunale di Piacenza aveva nominato il Dott. (OMISSIS) curatore speciale di (OMISSIS), scomparso in occasione dello tsunami che aveva colpito il sud-est asiatico il (OMISSIS).
Con decreto del 30 ottobre 2005, dopo il ritrovamento della salma di (OMISSIS), era dichiarata la cessazione della curatela e l’immissione degli eredi nel possesso dei beni.
In data 5 maggio 2006, lo stesso Tribunale liquidava al Dott. (OMISSIS), a titolo di compenso per l’attivita’ svolta, l’importo di euro 372.444,00 per competenze e di euro 11.682,00 per rimborso spese, ponendoli a carico degli eredi pro quota.
1.2. – Contro il predetto provvedimento, i sigg.ri (OMISSIS). Proponevano opposizione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170, censurando che fossero stati, loro addebitati i compensi delle attivita’ svolte dal professionista in qualita’ di amministratore delle societa’ del gruppo facente capo allo scomparso. Rilevavano gli opponenti che le predette attivita’ erano state svolte in esecuzione di delibere assembleari, con le quali 3.1 dott. (OMISSIS) era stato nominato membro del consiglio di amministrazione, con attribuzione del relativo compenso.
Si lamentava, in definitiva, la duplicazione dei compensi liquidati al curatore-amministratore a carico sia delle societa’ amministrate sia degli eredi dello scomparso.
I sigg.ri (OMISSIS) assumevano inoltre l’erroneita’ del calcolo degli onorari, in riferimento agli articoli 2233 e 2389 c.c., articolo 52 disp. att. c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 50, 52 e 275.
Nel giudizio di opposizione si costituiva il Dott. (OMISSIS) ed insisteva per la conferma del provvedimento impugnato.
1.3. – Con decreto depositato il 10 ottobre 2007, il Tribunale di Piacenza respingeva l’opposizione proposta dagli eredi (OMISSIS), osservando, in sintesi: a) che era legittimo, ai fini della liquidazione del compenso al curatore quale ausiliario del giudice, il ricorso alle tariffe professionali dei dottori commercialisti, in mancanza delle tabelle ministeriali; b) che era congruamente motivata l’entita’ del compenso liquidato, in considerazione della “peculiare natura e complessita’ delle attivita’ svolte dal curatore, tali da richiedere un impegno continuativo e qualificato, in relazione alla pluralita’ e diversita’ di interessi patrimoniali e rapporti economici facenti capo allo scomparso (OMISSIS)”.
1.3.1. – In riferimento a quest’ultimo profilo, il Tribunale sottolineava la rilevante attivita’ imprenditoriale svolta da (OMISSIS), noto industriale che ricopriva la carica di consigliere di amministrazione di un numerose e importanti societa’, con migliaia di dipendenti.
Il Tribunale evidenziava, quindi, che “la gestione e la conservazione del patrimonio dello scomparso ad opera del curatore” aveva avuto ad oggetto “le partecipazioni azionarie e di quote di (OMISSIS)” nelle societa’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.a., (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a..
L’attivita’ svolta dal curatore, proseguiva il Tribunale, aveva riguardato “anche le numerose proprieta’ immobiliari dello scomparso, i conti correnti, i titoli e i rapporti bancari facenti a lui capo, valutati dal curatore, come da documentazione allegata, in via approssimativa per difetto, non avendo il Tribunale autorizzato l’inventario dei beni, in circa 36.250.000,00 di euro”.
1.3.2. – A proposito della contestata liquidazione del compenso riguardante l’attivita’ di amministrazione della (OMISSIS) s.p.a., il Tribunale affermava trattarsi di attivita’ svolta dal Dott. (OMISSIS) nell’ambito della curatela, come ausiliario del giudice, e cio’ giustificava l’attribuzione di uno specifico compenso dal quale, peraltro, era stato scomputato il compenso gia’ versato al medesimo Dott. (OMISSIS) dalla societa’, in modo da non determinare duplicazioni. Doveva poi ritenersi corretta l’assunzione a parametro del compenso spettante ad un direttore generale di media impresa, secondo le indicazioni contenute nelle tariffe professionali dei dottori commercialisti: il Dott. (OMISSIS) non si era limitato a ricoprire formalmente la carica di amministratore di societa’, ma aveva svolto attivita’ decisionale equiparabile, appunto, a quella di direttore generale, come confermato dalla circostanza che la (OMISSIS) s.p.a., nel periodo di riferimento, non aveva conferito tale incarico ad altri.
Quanto alle ulteriori contestazioni degli opponenti circa l’imposizione a loro carico, pro quota, del pagamento del compenso, il Tribunale osservava che dovevano ritenersi corretti gli elementi posti alla base della liquidazione contenuta nel provvedimento impugnato, anche attraverso il richiamo ai prospetti redatti dal curatore. Dai documenti e dagli atti della curatela emergevano, infatti, i dati oggettivi relativi alle numerose partecipazioni societarie detenute dallo scomparso, ai proventi da queste ricavati ed ai conti correnti, mentre non sembrava decisiva la circostanza, prospettata dagli opponenti, che le predette disponibilita’ avrebbero potuto essere affidate a gestori professionali. Secondo il Tribunale tale rilievo, per un verso, confermava la complessita’ dell’attivita’ svolta dal curatore, di gestione e conservazione del compendio societario, patrimoniale e finanziario dello scomparso, e, per altro verso, giustificava la maggiorazione del compenso riconosciuta nel decreto di liquidazione opposto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52.
2. – Avverso la predetta decisione gli eredi di (OMISSIS) propongono ricorso straordinario per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste, con controricorso, il Dott. (OMISSIS).
I sigg.ri (OMISSIS) hanno depositato memoria in prossimita’ dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso deve essere accolto con riferimento al primo, al terzo e al quarto motivo, nei termini di seguito precisati.
1.1. – Si deve premettere che l’attivita’ svolta dal resistente Dott. (OMISSIS), pur presentando profili di peculiarita’, configura attivita’ di gestione e conservazione dei beni della persona scomparsa, riconducibile al paradigma della curatela prevista e disciplinata dall’articolo 48 c.c..
La ratio dell’istituto, di applicazione relativamente scarsa, consiste nell’approntare gli strumenti necessari alla “conservazione del patrimonio”, determinandosi, con la scomparsa, una situazione di quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, senza immissione neppure temporanea degli eredi nel possesso dei beni, ne’ liberazione o sospensione delle obbligazioni assunte nei confronti dello scomparso (ex plurimis, Cass., sez. lav., sentenza n. 1253 del 2005).
La nozione di conservazione del patrimonio si declina innanzitutto, e centralmente, come assunzione di tutte le misure necessarie ad evitare la distruzione della ricchezza, conseguente allo stato di incertezza che si determina nei rapporti giuridici che fanno capo allo scomparso, la’ dove gli strumenti per raggiungere lo scopo non possono che essere individuati in funzione sia della complessita’ dei rapporti patrimoniali facenti capo allo scomparso, sia del contesto economico di riferimento.
Se, infatti, l’interesse tutelato in via principale e diretta dall’articolo 48 c.c., e’ quello dello scomparso, su tale interesse deve, in concreto, modularsi l’intervento protettivo, come conferma l’ampiezza della formula di legge che conferisce al giudice un esteso potere decisionale, legittimandolo a “dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio”.
In definitiva, il contenuto dell’attivita’ svolta dal curatore e le scelte dell’autorita’ giudiziaria che lo conformano devono essere coerenti con la finalita’ esclusivamente conservativa dell’istituto, di modo che il patrimonio non subisca pregiudizio, per effetto della momentanea assenza del titolare. Cio’ significa che, pur non configurandosi come intrinsecamente dinamica, la conservazione del patrimonio dello scomparso puo’ implicare la “gestione” di attivita’ economiche anche molto complesse.
1.2. – Venendo all’esame del caso controverso, si deve ritenere che l’attivita’, complessa e impegnativa, svolta dal Dott. (OMISSIS) durante la scomparsa di (OMISSIS) ((OMISSIS)) sia riconducibile alla curatela, anche per la parte in cui e’ consistita nella partecipazione alle societa’ che facevano capo all’imprenditore scomparso.
Il curatore e’ stato infatti autorizzato dal giudice competente ad occuparsi direttamente delle societa’ del gruppo, e, a seguito di tali autorizzazioni, l’assemblea dei soci della (OMISSIS) s.p.a. lo ha nominato amministratore, e lo ha regolarmente retribuito per l’attivita’ svolta.
2. – La circostanza e’ valorizzata dai ricorrenti al fine di contestare, con il primo motivo di ricorso, l’operato del Tribunale di Piacenza nella direzione della violazione e falsa applicazione degli articoli 48 e 2389 c.c..
Si assume, da un lato, che erroneamente il Tribunale avrebbe operato una interpretazione “iperestensiva” della funzione del curatore, fino a ritenerla compatibile con quella di amministratore di societa’, e, dall’altro lato, che la corresponsione del compenso da parte della societa’, per l’attivita’ svolta dal curatore in seno ad essa, avrebbe esaurito ogni obbligo economico connesso al predetto incarico.
I ricorrenti formulano il corrispondente quesito di diritto, ex articolo 366-bis cod. proc. civ., nei seguenti termini: “… se costituisca violazione del combinato disposto degli articoli 48 e 2389 c.c., ritenere che il curatore dello scomparso – nell’esercizio delle funzioni riferite al proprio ufficio – possa essere considerato ipso facto anche amministratore delle societa’ delle quali lo scomparso era socio, e se per tale ritenuta automatica immedesimazione questi debba maturare compensi maggiori rispetto a quelli che gli sono stati attribuiti in forza di specifica deliberazione assembleare”.
2.1. – La doglianza e’ parzialmente fondata.
2.1.1.- Il primo profilo di censura e’ infondato, in ragione delle considerazioni gia’ svolte circa la possibilita’ che l’istituto di cui all’articolo 48 c.c., assuma una conformazione complessa, in particolare nelle ipotesi in cui il giudice competente abbia autorizzato il curatore a compiere particolari attivita’ di gestione, ritenute necessarie alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa. In proposito si deve evidenziare la convergenza delle scelte effettuate dall’autorita’ giudiziaria, in merito all’ampiezza della curatela, con quelle degli organi societari, che hanno deciso in piena autonomia di avvalersi dell’attivita’ del curatore.
In ogni caso, poiche’ l’attivita’ in oggetto e’ stata autorizzata dal Tribunale, risulta smentito in radice il rilievo dei ricorrenti secondo cui il curatore dello scomparso sarebbe stato considerato “ipso facto” anche amministratore delle societa’.
2.1.2. – Il secondo profilo di censura e’, invece, fondato.
Il dato pacifico, dello svolgimento da parte del Dott. (OMISSIS), nello stesso periodo e contesto, di attivita’ plurime riconducibili alla curatela, imponeva una specificazione delle ragioni di quantificazione dei compensi, onde evitare una inammissibile duplicazione degli stessi.
Il tempo e le risorse professionali impiegate dal curatore nell’attivita’ di amministrazione di societa’ non possono essere retribuiti anche come attivita’ di curatela “generica”, e quindi gravare sugli eredi pro-quota, come invece disposto dal Tribunale. Si tratta, infatti, di attivita’ che e’ stata retribuita direttamente dalla societa’, cioe’ dal soggetto che l’ha ricevuta come prestazione svolta al posto dello scomparso, sicche’ l’ulteriore liquidazione, con relativa imposizione agli eredi pro quota, risulta priva di giustificazione, oltre che all’evidenza non motivata.
Nell’accoglimento della censura indicata, deve ritenersi assorbito il secondo motivo di ricorso.
3. – Con il terzo motivo di ricorso, gli eredi (OMISSIS) prospettano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2233 c.c., articolo 52 disp. att. c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 50 e 275.
Lamentano i ricorrenti che la liquidazione dei compensi al curatore sia stata effettuata prendendo a base di calcolo le tariffe professionali dei dottori commercialisti, e non in via equitativa, secondo il criterio dell’attivita’ effettivamente svolta – come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 275, fino all’approvazione delle tabelle ministeriali indicate dall’articolo 50 del citato regolamento -, nonche’ in carenza del prescritto parere dell’ordine professionale.
I ricorrenti formulano in proposito il seguente quesito di diritto: “… se costituisca violazione del combinato disposto dell’articolo 2233 c.c., articolo 52 disp. att. c.p.c., ed anche del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 50 e 275, ritenere che i compensi maturati dal professionista per l’attivita’ svolta come curatore dello scomparso debbano essere determinati dal giudice sulla base delle tariffe professionali dei dottori commercialisti, e non piuttosto secondo l’equo apprezzamento del giudice dell’attivita’ effettivamente svolta e comunque previamente acquisendo il necessario parere dell’associazione professionale di appartenenza del professionista stesso”.
3.1. – La doglianza e’ parzialmente fondata.
Il richiamo alla tariffa professionale dei dottori commercialisti ha costituito, nel caso di specie, la base di calcolo alla quale il Tribunale di Piacenza ha fatto riferimento nell’ambito della valutazione equitativa, tenuto conto della qualita’ dell’attivita’ svolta dal curatore, le cui caratteristiche appaiono chiaramente riconducibili a quelle tipiche della professione richiamata.
Tuttavia, nella prospettiva della liquidazione equitativa, come assunta dal Tribunale di Piacenza, era necessaria l’acquisizione del parere dell’associazione professionale di appartenenza, richiesta dall’articolo 2233 c.c., comma 1, per la liquidazione del compenso del professionista in tutti i casi in cui il relativo compenso non sia stato pattuito tra le parti e nemmeno possa essere determinato sulla base di tariffe o di usi.
4. – Con il quarto motivo, gli eredi (OMISSIS) censurano il provvedimento di liquidazione del compenso al curatore per violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, nonche’ sotto il profilo motivazionale.
Nella sostanza, i ricorrenti si dolgono che il Tribunale abbia disposto la maggiorazione degli onorari liquidati al curatore, in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, comma 1, che consente, “per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita’ e difficolta’”, l’aumento degli onorari fino al doppio.
Si assume che tale operazione, a fronte peraltro di compensi in se’ particolarmente elevati, sarebbe priva di logica e contrasterebbe con il disposto dell’articolo 52 citato: una volta escluse le attivita’ svolte dal Dott. (OMISSIS) quale amministratore delle societa’ del gruppo (OMISSIS) s.p.a., gia’ retribuite dagli organi societari, la rimanente attivita’ di curatela non presentava complessita’ tale da legittimare l’aumento dei compensi.
In ogni caso, secondo i ricorrenti, la maggiorazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, presupponeva la liquidazione degli onorari nella misura massima richiesta, diversamente da quanto nella specie avvenuto.
Limitatamente a tale profilo, i ricorrenti hanno formulato il quesito di diritto nei termini seguenti: “… se costituisca violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, ritenere che gli onorari dovuti al curatore dello scomparso per l’attivita’ svolta possano essere aumentati dal Tribunale secondo quanto disciplinato dalla citata norma, anche allorquando il Tribunale abbia ritenuto di non dovere determinare gli onorari dello stesso curatore nella misura massima richiesta, e comunque senza dare motivazione alcuna della prescritta eccezionalita’”.
4.1. – La doglianza e’ parzialmente fondata.
L’argomento sviluppato dai ricorrenti, secondo cui soltanto le prestazioni rese nell’ambito dell’attivita’ di amministrazione societaria avrebbero potuto costituire attivita’ di eccezionale complessita’ ed importanza, ai fini della disposta maggiorazione, non e’ condivisibile.
Non vi sono ragioni per escludere che l’esercizio della curatela possa richiedere prestazioni di eccezionale importanza e complessita’ da parte dell’ausiliario, a prescindere dall’esercizio di attivita’ societaria, essendo al contrario plausibile che, a fronte di un patrimonio ingente e diversificato, l’ausiliario sia tenuto ad un’attivita’ tecnicamente assai impegnativa e assorbente dal punto di vista temporale. Risulta in ogni caso dirimente la considerazione che il riconoscimento della maggiorazione “costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione”, e che, se congruamente motivato, e’ insindacabile in sede di legittimita’ (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 20235 del 2009).
Nondimeno, nel caso in esame il provvedimento impugnato presenta un evidente deficit motivazionale nella parte in cui applica la maggiorazione agli onorari complessivamente considerati, e dunque non distingue quelli riconosciuti per le attivita’ di curatela in senso stretto, da quelli riguardanti le attivita’ svolte dall’ausiliario direttamente all’interno delle societa’ del gruppo imprenditoriale facente capo allo scomparso. Soltanto i primi, infatti, potrebbero in astratto essere aumentati, richiedendosi comunque una congrua motivazione riguardo alla eccezionale importanza e complessita’, mentre le attivita’ svolte in ambito societario devono ritenersi escluse da ulteriori valutazioni dell’autorita’ giudiziaria, a pena di duplicazione dei relativi compensi.
Il rilievo rende evidente che il provvedimento impugnato, nella parte in cui applica la maggiorazione all’intero complesso di prestazioni rese dall’ausiliario, risulta privo di motivazione.
4.1.1. – Quanto, infine, alla violazione di legge prospettata dai ricorrenti in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, va osservato che, poiche’ la liquidazione degli onorari e’ stata effettuata in via equitativa, assumendo a parametro di riferimento le tariffe professionali dei dottori commercialisti, non esisteva una “misura massima degli onorari” al cui preventivo riconoscimento fosse subordinata l’applicazione della maggiorazione.
5. – Le spese di lite, anche del giudizio di legittimita’, saranno regolate dal giudice del rinvio, individuato nel Tribunale di Piacenza, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso come da motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Piacenza, in persona di diverso magistrato.

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