Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 febbraio 2024| n. 3787.
In relazione alla denunzia di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c. p. c., la motivazione apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste quando il testo della motivazione pur esistendo in senso materiale, non contenga una effettiva esposizione delle ragioni che hanno portato alla decisione. Più precisamente quando le argomentazioni adottate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico sviluppato dal giudicante alla base del decisum, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Oppure, allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in questo modo, impossibile ogni accertamento sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, e ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la motivazione e riconoscerla come giustificazione del decisum.