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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 7 dicembre 2015, n. 24809

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29760/2014 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) ((OMISSIS) – STUDIO LEGALE), che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8035/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2014 R.G.N. 581/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 ottobre 2014, la Corte d’Appello di Roma, pronunziando in sede di reclamo Legge n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 58, riformava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) Societa’ Cooperativa, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimatogli dalla Societa’ datrice a motivo del comportamento negligente ed irriguardoso dallo stesso tenuto nello svolgimento del servizio di accompagnamento, quale accudiente, delle vetture letto n. 5 e 6 aggregate al convoglio in servizio sulla tratta da (OMISSIS).

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’erroneita’ della valutazione complessiva, operata dai giudici della fase di urgenza e di opposizione, delle condotte comunque accertate, escludendo che le stesse fossero scusabili o riconducibili ad esemplificazioni rinvenibili, nel codice disciplinare di cui al CCNL applicabile, tra quelle per le quali e’ contemplata la sanzione conservativa, anche in considerazione del carattere non vincolante delle previsioni collettive stante l’origine legale della nozione, ammissiva, pertanto, del libero apprezzamento del giudice.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il (OMISSIS) affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Societa’.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi su cui il ricorrente articola la proposta impugnazione sono volti a censurare l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nel pervenire al convincimento in ordine alla configurabilita’ nella specie di una ipotesi di giusta causa di recesso, censura fondata sulla ritenuta non conformita’ a diritto della considerazione unitaria del comportamento tenuto dall’odierno ricorrente, viceversa articolato in una pluralita’ di condotte che, atomisticamente valutate, sarebbero risultate punibili, alla stregua del codice disciplinare recato dal CCNL applicabile, con sanzioni di tipo conservativo.

Su questa base, infatti, il ricorrente, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli articoli da 54 a 58 del CCNL per i dipendenti della Compagnia Internazionale Carrozze Letto e del Turismo del 16.4.2003, lamenta l’erroneita’ di tale valutazione complessiva operata dalla Corte territoriale per non essere questa consentita, con riguardo agli addebiti mossi, da nessuna previsione del codice disciplinare applicabile, risultando essa, anche alla luce degli orientamenti di questa Corte, per cio’ stesso illegittima, come tale deve ritenersi in ragione del suo prescindere dalla considerazione delle caratteristiche soggettive della condotta addebitata, rilevanti sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalita’ del provvedimento.

Con il secondo motivo, posto sotto la rubrica “Violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4”, la medesima censura, relativa alla non conformita’ a diritto della valutazione unitaria delle condotte addebitata, viene svolta con riferimento alla previsione di cui alla su estesa rubrica nel testo novellato dalla Legge n. 92 del 2012, applicabile alla fattispecie che nel far riferimento al “fatto contestato”, per sancirne in caso di insussistenza e o di punibilita’ con sanzione conservativa ai sensi della disciplina collettiva, avvalorerebbe la tesi della necessita’ di una valutazione “singulatim” di ciascuna condotta.

I due motivi, che, per connessione, vengono qui trattati congiuntamente, devono ritenersi entrambi infondati alla stregua dell’orientamento di questa Corte, di cui lo stesso ricorrente mostra piena consapevolezza (vedi la citazione a pag. 15 del ricorso di Cass. 7.10.2013, n. 22791 e Cass. 2.3.2011, n. 5095), per il quale il giudice deve, stante l’inderogabilita’ della disciplina dei licenziamenti, comunque verificare, anche prescindendo dalle previsioni del contratto collettivo, aventi natura meramente esemplificativa, la riconducibilita’ del fatto addebitato alla nozione di giusta causa di cui all’articolo2119 c.c., stabilendo, anche in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalita’, se questo sia di entita’ tale da legittimare il recesso, tenendo conto altresi’ dell’elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore.

A tale stregua il giudice del merito e’ tenuto a valutare il comportamento, pur articolato in una pluralita’ di condotte (la cui compresenza, peraltro, non puo’ dirsi ininfluente ai fini della considerazione della portata dell’inadempimento), fatto oggetto di unitaria contestazione ai fini della verifica, in relazione alle caratteristiche oggettive e soggettive dello stesso, della permanenza del vincolo fiduciario ovvero della perdurante possibilita’ per il datore di affidamento sull’esattezza dell’adempimento delle prestazioni future, il che e’ quanto nella specie e’ puntualmente avvenuto, ravvisandosi nella motivazione della sentenza una valutazione rispondente a tali canoni che, nel suo percorso logico-giuridico, per essersi le censure del ricorrente appuntate sulla mera metodologia della stessa, risulta sottratta a qualsiasi impugnazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio di legittimita’ che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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