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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 20 maggio 2014, n. 2555. In materia di accesso ai documenti amministrativi, il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990, va contemperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva. Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro, ovvero di quelle obbligate in solido con le medesime, per preservare in tal modo l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. In via generale, pertanto, deve ritenersi prevalente la tutela alla necessità di riservatezza delle suddette dichiarazioni contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni nei confronti dei lavoratori, i quali devono essere posti in grado di collaborare con le autorità amministrative e giudiziarie, nonché di presentare esposti e denunce senza temere possibili ritorsioni nell'ambiente di lavoro in cui vivono

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 20 maggio 2014, n. 2555 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8877 del 2013, ex art. 116 del codice del processo amministrativo, proposto dal Ministero del lavoro e...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 maggio 2014, n. 2649. Dal confronto tra l'art. 9, del d.P.R. n. 327/2001, recante "Vincoli derivanti da piani urbanistici" e l'art. 10, recante "Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali", si evince come sia prevista una espressa norma di chiusura ("Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici") solo all'interno del citato art. 9, riferendosi quindi esclusivamente ai vincoli derivanti da piani urbanistici generali. Non è pertanto condivisibile la ricostruzione che miri ad un'artificiosa scissione delle procedure di adozione dello strumento urbanistico a seconda che si verta nella fase principale o in quella di variante. A fronte della realizzazione di una singola opera pubblica, è pertanto corretta la procedura di variante semplificata allo strumento urbanistico, vertendosi in una fattispecie che, non incidendo sull'assetto generale del PRG, non andava sottoposto agli adempimenti procedimentali tipici del diverso livello generale

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 maggio 2014, n. 2649 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello n. 4445 del 2013, proposto da Ma. Ch., Gi. Ro., Ma. Ro.e Fi. Ro., rappresentate e difese dagli avv.ti...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 14 febbraio 2014, n. 722. La differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste essenzialmente in ciò: che le misure di sicurezza impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti; al contrario il semplice avviso orale – ossia quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3, co. 4, D. Lgs. n. 159/2011 – non comporta alcun vincolo, consistendo soltanto nella intimazione di tenere «una condotta conforme alla legge». Nulla di più o di meno quindi di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini. Ne deriva che l’avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni (previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell’autorità di p.s.) non può essere considerato di per sé una “misura di prevenzione” e non dà luogo all’applicazione dell’art. 120 del codice della strada

  Consiglio di Stato Sezione III Sentenza 14 febbraio 2014, n. 722 Fatto e diritto 1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada, emesso sul presupposto che l’interessato aveva ricevuto un “avviso orale” ai sensi della...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 1126 del 10 marzo 2014. L'omessa o tardiva impugnazione preclude la risarcibilità di danni

Consiglio di Stato sezione III sentenza n. 1126 del 10 marzo 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA (…) FATTO e DIRITTO 1.- Le società ricorrente e Ricorrente 2 si erano rivolte al T.A.R. di Latina, con ricorso notificato il...