Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 22 maggio 2014, n. 2649

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 4445 del 2013, proposto da Ma. Ch., Gi. Ro., Ma. Ro.e Fi. Ro., rappresentate e difese dagli avv.ti Fr. Se.e Ma. Sa., ed elettivamente domiciliate, unitamente ai difensori, presso l’avv. Ma. in Roma, , come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Comune di Sant’Arpino, Provincia di Caserta, Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, n. 1127 del 26 febbraio 2013, resa tra le parti e concernente la realizzazione del prolungamento di via … al congiungimento di via ….

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2014 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l’avvocato Re. La. su delega degli avvocati Fr. Se.e Ma. Sa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4445 del 2013, Ma. Ch., Gi. Ro., Ma. Ro.e Fi. Ro. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, n. 1127 del 26 febbraio 2013 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalle stesse, unitamente a Ma. Ro. contro il Comune di Sant’Arpino, la Provincia di Caserta e la Regione Campania per l’annullamento della delibera n.3/2011 con cui il consiglio comunale di Sant’Arpino ha approvato il progetto per la realizzazione del prolungamento di via … fino al congiungimento di via …, nonché di ogni atti presupposto, connesso e conseguente; nonché, con motivi aggiunti, per l’annullamento della deliberazione n. 171 del 21.10.2011 e del decreto n. 93 dell’11.11.2011, con cui la Giunta Provinciale di Caserta ed il Presidente della Provincia di Caserta hanno approvato la proposta di varante allo strumento urbanistico generale del Comune di Sant’Arpino relativa al progetto di prolungamento di via … fino al congiungimento di via …, nonché di ogni atti presupposto, connesso e conseguente.

Il giudice di prime cure, riassunte in modo sostanziale le censure contenute in ricorso e tese ad impugnare la delibera n. 3 del 2011 con cui il Consiglio comunale di Sant’Arpino aveva approvato il progetto per la realizzazione del prolungamento di via … fino al congiungimento di via …, ha ritenuto non fondate le doglienze sia in ordine ai rilievi di carattere formale-procedimentale che a quelli di carattere contenutistico-sostanziale, ritenendo condivisibile l’operato della pubblica amministrazione.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie originarie censure.

Nel giudizio di appello, in assenza di costituzione delle controparti intimate, alla pubblica udienza del 4 marzo 2014, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Osserva il Collegio come la sentenza gravata abbia valutato il complesso delle censure proposte riconducendole sostanzialmente a due diversi ordini di doglianze, esaminando quindi congiuntamente i diversi motivi seguendo la detta ottica di semplificazione.

Sebbene le parti appellanti abbiano riproposto, anche in secondo grado, una disamina delle ragioni di censura molto articolata, evidenziando la sommarietà dell’esame condotto dal T.A.R., ritiene il Collegio di condividere pienamente la scelta motivazionale del primo giudice, sia per la sua congruenza con il canone di sinteticità degli atti, sia perché del tutto congrua al tipo di impugnativa che, al di là della frammentazione delle questioni, ben si presta alla compattazione delle censure, come effettivamente avutasi nel primo giudizio.

3. – Venendo alle questioni di merito e seguendo la condivisibile articolazione del T.A.R., possono essere congiuntamente valutate tutte le doglianze riguardanti di profili di carattere formale e procedimentale sul modus di azione dell’amministrazione. In tale contesto, vanno inquadrati il primo motivo (error in iudicando; violazione della legge regionale n. 16 del 2004; violazione della deliberazione di giunta regionale n. 635 del 2005 e n. 627 del 2005; violazione del PRG; violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; violazione del giusto procedimento di legge; sviamento; eccesso di potere; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; contraddittorietà), il secondo motivo (error in procedendo; error in iudicando; violazione degli artt. 42, 97 e 111 della Costituzione, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 3 del c.p.a., dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001; difetto di motivazione; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; violazione della legge regionale n. 16 del 2004 e n. 9 del 1983; violazione della deliberazione di giunta regionale n. 635 del 2005 e n. 627 del 2005), il terzo motivo (error in iudicando; violazione dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 2006; violazione del PRG; gli artt. 42 e 111 della Costituzione, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 12 della legge regionale n. 3 del 2007; violazione del giusto procedimento di legge; sviamento; eccesso di potere; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; contraddittorietà) e il quarto motivo (dove si riportano, in relazione alla funzione devolutiva, i motivi quinto e sesto del ricorso in prime cure). Si tratta di censure che riguardano la mancata acquisizione dei parerei dovuti secondo la normativa vigente, la non corretta osservanza delle previsioni previste dalla legge regionale per l’adozione di varianti al P.R.G. e le carenze progettuali rilevanti in rapporto al triplice livello di progettazione stabilito dalla normativa in tema di opere pubbliche.

3.1. – Le censure sono tutte infondate e possono essere esaminate congiuntamente.

Il T.A.R. ha correttamente evidenziato come, nel caso in esame, il Comune abbia seguito la procedura di variante semplificata allo strumento urbanistico, essendo nel caso in esame in questione la realizzazione di una singola opera pubblica, come disciplinata dall’art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 che prevede: “Quando l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all’articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti” (relativi all’approvazione del progetto preliminare o definitivo, da parte del consiglio comunale, la quale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico, come prevede il comma 2 del citato art. 19).

La proposta ricostruzione della parte appellante, che mira peraltro ad una artificiosa scissione delle procedure di adozione dello strumento urbanistico a seconda della circostanza che si verta nella fase principale o quella di variante, non è quindi condivisibile.

È invece condivisibile l’osservazione del primo giudice quando pone in evidenza le differenze tra il contenuto dell’art. 9, recante “Vincoli derivanti da piani urbanistici” e quello dell’art. 10, recante “Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali”, evidenziando come sia prevista una espressa norma di chiusura (“Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici”) solo all’interno del citato art. 9, riferendosi quindi esclusivamente ai vincoli derivanti da piani urbanistici generali, fattispecie qui concretamente non verificatasi.

La detta ricostruzione trova maggior conforto proprio dalla posizione delle parti appellanti, che si dolgono altresì della pretesa inosservanza del triplice livello di progettazione proprio delle opere pubbliche, e vale a confermare la circostanza che si verta non in tema di intervento urbanistico livello generale ma solo in un ambito di mera variazione dello stesso e quindi in una fattispecie che, non indicendo sull’assetto generale del PRG, non andava sottoposto agli adempimenti procedimentali tipici del diverso livello generale.

Peraltro, anche le censure relative alle carenza sulle modalità progettuali si riducono a valutazioni di carattere contenutistico del tutto inconferenti, come si vedrà nel motivo di cui a seguito.

Le doglianze vanno quindi respinte.

4. – Viene ora in rilievo quella che il T.A.R. ha definito la seconda serie di censure, di carattere contenutistico – sostanziale e rimessa al quinto motivo di doglianza (dove si riportano il quarto, il quinto e il settimo motivo di primo grado). Si tratta di doglianze che coinvolgono gli aspetti dispositivi dei provvedimenti, evidenziando l’incongruenza delle scelte operate dal punto di vista motivazionale in relazione all’assetto urbanistico, alla funzionalità dell’intervento di prolungamento della strada rispetto allo scopo perseguito e all’omessa valutazioni dell’intervento oppositivo degli appellanti.

4.1. – Le doglianze, anche qui valutabili cumulativamente, vanno respinte.

Va preliminarmente ribadito il limite entro il quale può esplicarsi il sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche. È, infatti, del tutto pacifico in giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 25 novembre 2013 n. 5589) che le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che esse risultino inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, esse risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate.

Nel caso in esame, non appare che l’operato amministrativo possa essere gravato di un tale rilievo di illegittimità.

Essa ha l’esplicito fine di realizzare un miglioramento complessivo alle condizioni viarie e di traffico nella zona interessata, dove il miglioramento è dato dal fatto stesso di prevedere un’ulteriore ingresso, senza che rilevi il dato dimensionale, su cui insiste molto l’appello, della sua larghezza o la presenza di un’altra via di accesso. Inoltre, il Comune ha fornito una adeguata motivazione, tramite le precise controdeduzioni del responsabile del procedimento, alle osservazioni formulate dagli appellanti, e dalle quali emerge sia l’adeguatezza del sistema di informazione e partecipazione utilizzato, ma soprattutto il rapporto di adeguatezza delle giustificazioni date rispetto alla scelta urbanistica come pure sulla natura del tratto di strada al momento utilizzato.

5. – L’appello va quindi respinto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Nulla per le spese processuali, stante la mancata costituzione delle controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 4445 del 2013;

2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

Marzio Branca – Presidente FF

Sandro Aureli – Consigliere

Fabio Taormina – Consigliere

Diego Sabatino – Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 22 maggio 2014.

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *