Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 24 luglio, n. 3927. Sussiste la giurisdizione del G.A. nelle controversie aventi ad oggetto la graduatoria redatta a conclusione della procedura concorsuale indetta per la costituzione di rapporti parasubordinati, involgendo detto contenzioso valutazioni discrezionali (comparazione di titoli con attribuzione di punteggi e graduatoria finale) da parte dell'Amministrazione procedente nel conferimento degli incarichi. Nel caso in cui il rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione sia qualificabile come rapporto di lavoro (rectius: di parasubordinazione), le controversie attinenti alla fase che precede la stipula della convenzione o del contratto, ove si riferiscano all'esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, rientrano nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, quale giudice naturale dell’esercizio del potere pubblicistico, che deve essere esercitato nel rispetto della normativa che disciplina tale attività amministrativa e che si sostanzia nella valutazione dei titoli e delle eventuali incompatibilità dei candidati e che culmina nella formazione della graduatoria. Al contrario, le controversie attinenti, una volta stipulata la convenzione o il contratto, allo svolgimento (o alla risoluzione) del rapporto di lavoro rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto stesso, da ricondurre nell'ambito della categoria della parasubordinazione, attribuisce al lavoratore veri e propri diritti soggettivi.

CONSIGLIO DI STATo sezione V SENTENZA 24 luglio 2014, n.3927 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 38 del 2014, proposto da:  Rosanna Alagia, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Lacerra, con domicilio eletto presso l’avv. Biagio Sole in Roma, via Salaria, 290; contro Regione Basilicata, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Roberto Brancati, con domicilio eletto...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 giugno 2014, n. 3115. Al fine di valutare un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, appare necessaria una visione d'insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all'attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione. Proprio in quanto sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la programmazione del territorio, la verifica dell'attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all'uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d'uso dei manufatti realizzati. Ciò perché è proprio la formulazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 che impone di affermare che integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards. Come già affermato dalla giurisprudenza di merito il concetto di "opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia" dei terreni deve essere, dunque, interpretato in maniera "funzionale" alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all'Amministrazione nonché l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il Comune), al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards compatibile con le esigenze di finanza pubblica.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 19 giugno 2014, n. 3115 LOTTIZZAZIONE ABUSIVA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3733 del 2010, proposto da: Du.Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 luglio 2014, n. 3909. La condanna penale riportata dallo straniero per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 non è ostativa all'accoglimento della domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro dal medesimo intrattenuto, la quale, di conseguenza, deve essere nuovamente esaminata dall'Amministrazione competente.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 22 luglio 2014, n. 3909   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2236 del 2011, proposto da: Kh.Am., rappresentato e difeso dall’avv. El.Za., con domicilio eletto presso la...