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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6395. In tema di mutuo di scopo è nullo il contratto se, alla data della stipula, lo scopo era già realizzato. Il mutuo di scopo è lecito fintanto che la realizzazione dello scopo da esso prevista è possibile al momento della conclusione del contratto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6395 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 marzo 2015, n. 5105. Il negozio rappresentativo, compiuto dal rappresentante senza poteri non e’ invalido ne’ inefficace, ma semplicemente in itinere o in stato di pendenza

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 marzo 2015, n. 5105 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 dicembre 2014, n. 27531. Per quanto concerne la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito, essa deve ritenersi consentita : sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell'art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. È la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall'ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa (art. 1941 terzo comma c.c.).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  30 dicembre 2014, n. 27531 Svolgimento del processo Nel 2001 C.G. e Co.Fr. proposero opposizione avverso il precetto notificato loro dal Banco di Napoli s.p.a. in relazione alle fideiussioni prestate a garanzia del mutuo ipotecario concesso alla Coop. Torremaione s.c.a r.l. sostenendo che le stesse avessero perso efficacia...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 settembre 2014, n. 19282. In tema di mutuo fondiario è lecito il negozio stipulato per onorare debiti pregressi verso la banca mutuante.Tra le finalità di un'operazione di credito fondiario rientra anche quella dell'utilizzazione delle somme ottenute per estinguere un debito precedente verso la stessa banca concedente il finanziamento, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, un uso distorto dello strumento del mutuo fondiario

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 settembre 2014, n. 19282 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2014, n. 18325. In materia di contratti bancari, e' da escludere che la violazione dell'onere della forma scritta si abbia con la stipulazione per iscritto di clausole del contratto di mutuo fondiario e dell'atto di erogazione e quietanza

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2014, n. 18325   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 maggio 2014, n. 11265. Al riguardo, va esclusa già solo in astratto la configurabilità di un'eccessiva onerosità sopravvenuta nel caso di mutuo riferito, pure solo in parte, a valuta non nazionale, quand'anche dalle peculiari caratteristiche dell'ECU: in tal caso, l'alea di un contratto che, a norma dell'art. 1467 cod. civ., comma secondo, non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari normali fluttuazioni del mercato; in simile ipotesi, infatti, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, rendendo il contratto di mutuo, sotto tale profilo, aleatorio in senso giuridico, e non solo economico, sotto il (mero) profilo della convenienza. il mutuo in ECU è pienamente valido come contratto aleatorio per espressa e libera volontà delle parti, che hanno deciso di riferirsi a quello come equiparato ad una valuta estera, ove non sia adeguatamente contestato (come non lo è, nella specie, per quanto detto), che la volontà stessa sia stata viziata

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 maggio 2014, n. 11265 Svolgimento del processo 1. Con sentenza n. 3217 del 12.2.08 il tribunale di Roma ha definito l’opposizione dispiegata da B.R. in merito all’esecuzione immobiliare n. 96992, ai suoi danni intentata dall’INCE, cui sono succeduti la Banca Popolare di Novara ed il Banco Popolare...