Cassazione 10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 3 marzo 2015, n. 4230

Ritenuto in fatto

Con ricorso del 26 gennaio 2005 B. F. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza di conversione del pignoramento emessa nell’ambito di un procedimento esecutivo nel quale, tra l’altro, era fatto valere il credito di Italfondiario s.p.a. per £ 171.133,46 per sorte e interessi in forza di mutuo fondiario stipulato il 27 aprile 1995 e di E 9.370,50 a titolo di spese di esecuzione. Il tribunale di Rieti, con sentenza del 6 marzo 2008, ha accolto in parte l’opposizione e ha determinato, ai fini della conversione del pignoramento, l’importo del credito di Italfondiario in £ 3.993,76 per sorte e interessi affermando che: 1) il c.t.u. aveva applicato correttamente il tasso di interessi corrispettivi indicato nell’estratto conto fino al 30 giugno 2000 e in misura dei 7 % fisso per il periodo successivo, non essendo possibile quantificarlo diversamente a causa dell’artificiosità e della mancanza di chiarezza della clausola contrattuale, calcolando allo stesso tasso anche gli interessi moratori; 2) del pari correttamente il c.t.u. aveva calcolato gli interessi moratori soltanto sulle rate scadute, escludendo quelli sulle rate a scadere e quelli sugli interessi perché, da un lato, la notifica dei precetto determina la risoluzione del contratto, e dall’altro, per i mutui fondiari successivi al 1 ° gennaio 1994, data di entrata in vigore del t.u.b., che ha abrogato la previsione dell’anatocismo previsto dall’art. 38 del r.d. n. 646 del 1905, vige il generale divieto di cui all’art. 1283 c.c.
Avverso la sentenza del tribunale di Rieti Italfondiario propone ricorso articolato in quattro motivi ai quali resiste la F.. Entrambe le parti hanno presentato memorie

Motivi della decisione

Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e vizio di motivazione la società ricorrente sostiene che erroneamente il giudice del merito avrebbe ritenuto, in contrasto con la dottrina, che la mancata riproposizione nel t.u.b. di cui al d.lgs n. 385 del 1993 delle previsioni normative che ammettevano l’anatocismo anche nei mutui fondiari ne escluderebbe l’applicazione ai mutui contratti dopo il 1 gennaio 1994 tenendo anche presente che la delibera dei Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 9 febbraio 2000 consentirebbe per i finanziamenti contratti dopo il 1 ° luglio 2000 la produzione di interessi sugli interessi.

Con il secondo motivo, deducendo altro profilo degli stessi vizi denunciati col primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso il calcolo degli interessi moratori sull’intera somma mutuata successivamente alla notificazione dei precetto e comunque su quelli corrispettivi scaduti da almeno sei mesi.

I motivi, che prospettano questioni connesse, possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere respinti.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Cass. n. 1140012014; 20449/2005) che con l’entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), secondo il quale qualsiasi ente bancario può esercitare operazioni di credito fondiario la cui provvista non è più fornita attraverso il sistema delle cartelle fondiarie, la struttura di tale forma di finanziamento ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sottrazione al divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 cod. civ., rinvenibili nel carattere pubblicistico dell’attività svolta dai soggetti finanziatori (essenzialmente istituti di diritto pubblico) e nella stretta connessione tra operazioni di impiego e operazioni di provvista. Ne consegue che l’avvenuta trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, comporta l’applicazione delle limitazioni di cui al citato art. 1283 cod. civ. e che il mancato pagamento di una rata di mutuo non determina più l’obbligo (prima normativamente previsto) di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi, dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario.

Inoltre, come affermato dalle sezioni unite (Cass. n. 1263912008) la risoluzione dei contratto di mutuo (nella specie conseguente alla notifica dell’atto di precetto) obbliga il mutuatario al pagamento integrale delle rate già scadute e alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall’art. 1224, primo comma, cod. civ..

Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che la sentenza impugnata non ha escluso il pagamento degli interessi moratori mentre la questione del pagamento degli interessi corrispettivi dovuti per i sei mesi anteriori alla notifica del precetto, non risulta essere stata proposta nel giudizio di merito.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1284 c.c. e vizio di motivazione sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del merito, la clausola contrattuale che prevedeva il meccanismo di determinazione del tasso di interesse variabile, in misura ultralegale non era né artificiosa né poco chiara rinviando a indici obbiettivamente e sicuramente individuabili.

Il motivo è inammissibile perché richiede alla Corte una diversa interpretazione di clausole contrattuali che è valutazione riservata al giudice dei merito, nella specie sinteticamente ma congruamente e correttamente motivata.

Con il quarto motivo, lamentando la violazione degli articoli 495, 615, 617 e 512 c.p.c e vizio di motivazione la ricorrente afferma che il giudice dell’esecuzione, insorta controversia sull’ammontare della somma da determinare ai fini della conversione del pignoramento, dovrebbe rimetterne la soluzione al procedimento ex art. 512 c.p.c. e non avviare il procedimento per la cognizione dell’opposizione.

Il motivo è infondato.

Il rilievo secondo cui in caso di conversione del pignoramento il debitore possa proporre opposizione non esclude che sia ammissibile anche la proposizione dell’opposizione agli atti

esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione (cass. n. 6733 del 2011). Il ricorso deve in conclusione essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese con E 7.590,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge

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