Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 18 febbraio 2015, n. 3184

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f.
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione
Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4238/2014 proposto da:

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’ o rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Il 1.07.2013 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia dispose la sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense dell’avvocato (OMISSIS), tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia per rispondere dei reati di cui agli articoli 476 e 485 c.p..
L’impugnazione avverso tale provvedimento proposta dall’avvocato (OMISSIS) e’ stata accolta dal Consiglio Nazionale Forense che, con decisione depositata il 21.11.2013, ha revocato l’irrogata misura cautelare per mancanza dello “strepitus fori”, precisando che la valutazione discrezionale rimessa al consiglio dell’Ordine circa l’opportunita’ di procedere alla sospensione cautelare immediata dell’avvocato sottoposto a giudizio penale deve essere sorretta da circostanze oggettive che integrino il clamore suscitato dalle imputazioni penali in una dimensione di effettiva propagazione all’esterno dell’ambito giudiziale, non potendo ritenersi rilevanti, ai fini della irrogazione della misura cautelare, ne’ la gravita’ delle accuse ne’ l’ipotesi che i fatti possano avere una – non attuale bensi’ – futura diffusione.
Avverso la decisione del CNF ricorre il COA di Venezia con due motivi. Il (OMISSIS) ha presentato deduzioni scritte ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 66.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Col primo motivo, deducendo violazione dell’articolo 43 Regio Decreto 1578/1933, malgoverno dei principi che informano il provvedimento cautelare ed errata configurazione del presupposto dello “strepitus fori”, il Consiglio ricorrente precisa che l’articolo 43 citato, pur annoverando tra i suoi presupposti applicativi lo “strepitus fori”, non richiede in via esclusiva l’attualita’ di tale evento, potendosi legittimare il provvedimento cautelare anche quale mezzo di prevenzione del clamore che ragionevolmente puo’ conseguire alla conoscenza diffusa di una vicenda penale che coinvolga il professionista.
La censura e’ infondata.
L’istituto della sospensione cautelare – a differenza della sospensione sanzione (o pena disciplinare), pur configurata nelle norme del R.D.L. del 1933 – trova le sue ragioni proprio nella esigenza di elidere lo “strepitus fori” che puo’ conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista ed assegna al Consiglio dell’Ordine locale il potere di valutare la sua opportunita’, in un’ottica di concreta valutazione dello “strepitus fori” e di bilanciamento tra le ragioni di tutela della immagine di integrita’ morale della categoria e le ragioni del professionista.
Secondo la giurisprudenza di queste sezioni unite, la sospensione cautelare di un avvocato dall’attivita’ professionale si legittima quando essa sia motivata non solo con riferimento alla gravita’ delle imputazioni penali elevate a carico del professionista (pur dovendosi prescindere da ogni giudizio sulla loro fondatezza) ma anche con riguardo allo “strepitus fori” – da accertarsi in concreto, ad esempio sulla base di articoli di stampa apparsi sui quotidiani – che abbia le caratteristiche dell’attualita’. In particolare la citata giurisprudenza (v. SU n. 19711 del 2012) ha precisato che lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso tra la commissione dei fatti penalmente rilevanti e l’adozione della misura cautelare in sede disciplinare, ovvero nell’ipotesi di procedimento disciplinare avviato da tempo, giacche’, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva e’ proprio l’attualita’ dello “strepitus fori”, anche se verificatasi dopo molto tempo dall’accadimento dei fatti e/o dall’inizio del procedimento disciplinare.
Deve pertanto a fortiori escludersi che possa valere a sostenere la sospensione in parola uno “strepitus fori” non concreto ed attuale ma solo “ragionevolmente” previsto ovvero solo astrattamente collegato all’esistenza del processo penale o di una particolare fase di esso.
Col secondo motivo, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, il Consiglio ricorrente sostiene la illogicita’ e contraddittorieta’ della decisione impugnata per avere il CNF ritenuto solo potenziale ed ipotetico la “strepitus fori” pur avendo dato atto che il procedimento penale a carico del (OMISSIS) era giunto alla fase dibattimentale, che e’ pubblica, con conseguente “plausibilita’” della diffusa conoscenza dei fatti.
La censura e’ inammissibile.
Il Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b, convertito in Legge n. 134 del 2012, ha sostituito la previsione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”) nei seguenti termini: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
La nuova formulazione della norma, ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 3, si applica “alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (cioe’ alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012, e, nella specie, la sentenza impugnata e’ stata depositata il 13.01.2014).
Queste sezioni unite (v. SU n. 8053 del 2014, ma anche, proprio in riferimento a disciplinare a carico di avvocato, SU n. 9032 del 2014-), interpretando il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile nella specie, hanno affermato che il testo rinnovato dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, determinerebbe un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ai fini della ammissibilita’ del vizio in questione, il ricorrente deve indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” – testuale o extratestuale – da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”.
Tanto premesso, e’ da evidenziare che nella specie il Consiglio ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un fatto (tanto meno circostanziando il fatto ed evidenziandone il carattere decisivo) bensi’ la illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione. E’ peraltro da precisare che, anche in riferimento al precedente testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (prevedente espressamente il vizio di insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione), la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ aveva affermato che la logicita’ della motivazione – nella particolare accezione di coerenza tra le varie articolazioni di essa – si estrinseca nella mancanza di contraddittorieta’, da valutarsi non astrattamente ma secondo il principio di congruenza reale, posto che non ogni apparente contraddittorieta’ e’ suscettibile di infirmare la motivazione, ma soltanto quella che si verifica quando le ragioni esposte per giustificare l’accoglimento o il rigetto delle pretese fatte valere in giudizio siano tra loro inconciliabili al punto da impedire l’individuazione della ratio decidendi, dovendo invece escludersi il vizio quando, ad onta di una formale ed esteriore contraddittorieta’, questa non incida sulla sostanza del decidere e non impedisca di individuare l’iter logico seguito dal giudice. Nella specie pertanto, anche sotto il vigore del vecchio testo del n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., una contraddittorieta’ tra diverse parti della motivazione avrebbe potuto configurarsi solo se nella medesima sentenza impugnata si fosse ritenuto ipotizzabile uno strepitus fori su base presuntiva, cioe’ non necessariamente da accertare nella sua attualita’ e sulla base di fatti concreti e specifici ma desumibile dal fatto che il procedimento penale a carico dell’avvocato, giunto alla fase dibattimentale, rendeva per cio’ solo “plausibile” che fossero ormai di pubblico dominio i fatti addebitati al professionista.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 2.200,00 di cui euro 200 per esborsi oltre spese forfetarie e accessori di legge, dandosi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis

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