Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 5 gennaio 2018, n. 113. La conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto

La conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Sentenza 5 gennaio 2018, n. 113
Data udienza 22 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/11/2016, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale della medesima citta’ in data 14/06/2013, che aveva affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con riferimento al reato di cui al capo C) della rubrica (articoli 81 cpv., 110 e 648 c.p.), con esclusione dei beni di cui al punto 5 e, per i primi due imputati, anche di quelli di cui al punto 6; che, per l’effetto, riconosciute le attenuanti generiche e ed applicata la continuazione, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni due di reclusione ed Euro 900,00 di multa, (OMISSIS) alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, (OMISSIS) alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa; che, infine, aveva assolto gli imputati dai reati di cui ai capi A), B), e C) – con riferimento ai beni di cui al punto 5 e, per (OMISSIS) e (OMISSIS), anche di cui al punto 6) – nonche’ al capo D) della rubrica, per non avere gli imputati commesso il fatto.
2. Avverso la suddetta decisione ricorrono per cassazione, a mezzo dei propri difensori, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), questi ultimi due con unico atto di ricorso ad essi comune, chiedendone l’annullamento.
Posizione (OMISSIS) e (OMISSIS).

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