Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2018, n. 271. Le procedure seguite dalle società in house providing per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario.

Le procedure seguite dalle società in house providing per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sentenza 9 gennaio 2018, n. 271
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 860-2017 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) che le rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 180/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/06/2016 R.G.N. 623/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 180/2016 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia n. 457/2015 emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda, proposta dai lavoratori in epigrafe indicati, con mansioni di tecnici addetti alla manutenzione degli impianti utilizzati per il controllo del traffico aereo di proprieta’ (OMISSIS) spa, in servizio presso la (OMISSIS) srl, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere giuridicamente considerati dipendenti di (OMISSIS) spa, con conseguente sottoposizione al piu’ favorevole CCNL applicato presso tale ultima societa’.
2. A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha rilevato che: 1) sussisteva l’interesse ad agire dei ricorrenti ravvisabile anche nelle ipotesi in cui l’incertezza giuridica riguarda l’individuazione del vero datore di lavoro; 2) l’eventuale nullita’ dell’appalto cd. in house, intercorso tra (OMISSIS) spa e (OMISSIS) srl, comunque non avrebbe inciso sui rapporti di lavoro tra l’appaltatore e i propri dipendenti; 3) al limite, un non corretto affidamento in house avrebbe potuto essere elemento sintomatico della non genuinita’ dell’appalto, rilevante anche sotto il profilo lavoristico; 4) nella fattispecie in esame la mancata produzione dello statuto di (OMISSIS) non consentiva di valutare, sotto questo profilo, la correttezza della contrattazione in house; 5) con riguardo, invece, al disposto di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 1, non vi era stata la allegazione e la prova “dell’unicita’ di organizzazione dei servizi, dell’ingerenza del committente nella organizzazione dell’appalto” o rispetto “alla gestione effettiva del rapporto di lavoro in capo ad (OMISSIS)” o che “l’esercizio del potere datoriale fosse in capo ad (OMISSIS)”; 6) non vi era stata, poi, da parte dei ricorrenti, su cui incombeva il relativo onere probatorio, la dimostrazione di un’assenza di rischio di impresa da intendersi questo, da un punto di vista economico, nel senso cioe’ che non sia ravvisabile solo se l’organizzazione consista nel mero reperimento della forza lavoro ed il corrispettivo sia impostato sui costi unitari del personale e non su altro; 7) carente era stata anche la allegazione e la prova in ordine Sd un esercizio di codatorialita’ da parte di (OMISSIS) spa e di (OMISSIS) srl.

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