Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2018, n. 271. Le procedure seguite dalle società in house providing per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario.

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9. Tale assunto e’ conforme agli arresti giurisprudenziali di legittimita’ (cfr. in termini Cass. 13.7.1998 n. 6860; Cass. 7.10.2000 n. 13388) ove e’ stato precisato che l’onere della prova, per potere essere dichiarato dipendente dell’asserito reale datore, e’ in capo al lavoratore.
10. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono parimenti infondati.
11. Con essi, in pratica, si deduce che, per il solo fatto della presenza di un affidamento diretto tra due societa’ private in regime di house providing, con insussistenza di una sostanziale alterita’ soggettiva tra le due persone giuridiche, non si possa ravvisare un appalto genuino ne’ una effettiva duplicita’ di titolarita’ della organizzazione imprenditoriale ex articolo 2094 c.c..
12. Le censure non sono condivisibili perche’ il decisum della Corte Distrettuale e’ conforme ai principi affermati in sede di legittimita’ (cfr. Cass. n. 3196/2017; Cass. Sez. Un. n. 24591/2016), applicabili anche alla fattispecie in esame, sia essa inquadrabile come appalto in house providing ovvero come affidamento Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad impresa collegata.
13. La societa’ di capitale con partecipazione pubblica, infatti, non muta la sua natura di soggetto privato solo perche’ un organismo pubblico, sia pure in forma di societa’ legale come l'(OMISSIS) spa, ne possegga in tutto o in parte le azioni, in quanto il rapporto tra societa’ e soggetto pubblico e’ di assoluta autonomia non essendo a quest’ultimo consentito incidere unilateralmente sulla svolgimento del rapporto medesimo e sull’attivita’ della societa’ di capitale mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della societa’.
14. Del resto, la societa’ appaltatrice non perde la qualita’ imprenditoriale perche’ le norme speciali, volte a regolare la costituzione della societa’, la partecipazione pubblica al suo capitale e la designazione dei suoi organi, non possono incidere sul modo in cui essa opera nel mercato, ne’ possono comportare il venir meno delle ragioni di tutela dell’affidamento di terzi contraenti contemplate dalla disciplina civilistica (cfr. Cass. n. 3196/2017).
15. Ne’ la eventuale divergenza causale rispetto allo scopo lucrativo appare sufficiente ed escludere che, laddove sia stato adottato il modello’ societario, la natura giuridica e le regole di organizzazione della partecipata restino quelle di una societa’ di capitali disciplinato in via generale dal codice civile, rilevando non il tipo di attivita’ esercitata (funzioni e compiti svolti ex lege) ma la natura del soggetto, ai fini della applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.
16. Infine, la mancanza di una disciplina legislativa specifica per le due societa’ in questione ((OMISSIS) spa e (OMISSIS) srl), con deroga espressa delle norme del codice civile, fa si’ che il fenomeno resti regolato da due normative coesistenti: quella pubblicistica che regola la partecipazione del soggetto pubblico (con la possibilita’ di nominare i componenti degli organi sociali e di avvalersi degli strumenti di diritto societario) e quella privatistica che attiene al funzionamento della societa’, con un rapporto di autonomia tra le due persone giuridiche.
17. Affermata, pertanto, la autonomia e la struttura privatistica della societa’ collegata e/o partecipata, ne discendono due corollari.
18. Il primo attiene alla individuazione del giudice competente in ordine al reclutamento del personale da parte delle societa’ a controllo pubblico.
19. Il secondo riguarda il sindacato sull’accertamento delle vicende dei rapporti lavorativi di dette societa’ e la individuazione della normativa applicabile.
20. Con riferimento al primo, le Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo Cass. Sez. Un. 27.3.20017 n. 7759; Cass. Sez. Un. 1.12.2016 n. 24591) hanno affermato il principio di diritto per cui le procedure seguite dalle societa’ cosiddette in house providing per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario.
21. Circa il secondo deve statuirsi, conseguentemente, che le vicende dei rapporti di lavoro del suddetto personale sono regolate dal diritto del lavoro privato e a tale regolamentazione deve aversi riguardo per valutare anche gli aspetti funzionali ed estintivi dei rapporti medesimi, oltre che quelli genetici.
22. Venendo, pertanto, alla fattispecie in esame – escluso che la sussistenza di un appalto in house o di un affidamento Decreto Legislativo n. 163 del 2006 ad impresa collegata possano di per se’ comportare la unicita’ di titolarita’ dell’organizzazione produttiva comune alle due societa’, per quanto sopra detto in ordine all’autonomia dei rapporti tra organismo pubblico da un lato e societa’ collegata o partecipata dall’altro- l’indagine deve essere svolta avendo riguardo alle regole processuali e sostanziali privatistiche regolanti il fenomeno dei meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarita’ del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione.
23. Sotto questo profilo la Corte territoriale ha rilevato la carenza di allegazione (e di prova) sia con riguardo al requisito della unicita’ di organizzazione dei servizi, dell’ingerenza del committente nella organizzazione dell’appalto e della gestione effettiva del rapporto di lavoro in capo ad (OMISSIS), sia con riferimento all’assenza del rischio di impresa in capo a (OMISSIS) srl.
24. Si tratta di una interpretazione operata dal giudice di appello rapportata al contenuto e alla ampiezza della domanda giudiziale che e’ assoggettabile al controllo di legittimita’ limitatamente alla valutazione della logicita’ e congruita’ della motivazione (cfr. Cass. 8.8.2006 n. 17947; Cass. 6.2.2006 n. 2467). Inoltre, va rimarcato che anche l’accertamento circa la sussistenza e la idoneita’ di una prova offerta a rendere verosimile il fatto allegato costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente e logicamente motivato.
25. Tali vizi non sono, pero’, ravvisabili nelle coerenti, corrette ed esaustive argomentazioni della Corte Distrettuale che ha escluso, nel caso concreto, i sintomi della illiceita’ dell’appalto tra le due societa’ precisando anche l’irrilevanza, a tal fine, della sostituzione del management di (OMISSIS) srl da parte di (OMISSIS) spa, lo spostamento delle funzioni dall’una all’altra societa’ (evento fisiologico in ambito di societa’ collegate) ovvero la circostanza che i lavoratori delle due compagni operassero negli stessi turni, dovuta alla connessione delle reciproche attivita’; e’ stato, poi, specificato dai giudici di seconde cure che i ricorrenti non avevano reiterato, come era loro onere, le istanze istruttorie testimoniali di cui al primo grado.26. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
27. In considerazione della assoluta novita’ della questione relativa ai rapporti tra (OMISSIS) spa e (OMISSIS) srl, trattata per la prima volta in sede di legittimita’, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita’. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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