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In base all’articolo 670 c.p.p., il giudice dell’esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullita’ del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare, deve pregiudizialmente verificare la validita’ del suddetto titolo e, accertata l’esecutivita’, e’ tenuto ad esaminare autonomamente l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 175 c.p.p. (da ultimo, Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251).
Come gia’ rilevato dalla Sezione rimettente, il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato sia quando sostiene l’applicabilita’ al caso in esame della disciplina introdotta dalla L. n. 67 del 2014, evocando gia’ nell’intestazione l’istituto della rescissione del giudicato di cui all’articolo 625-ter c.p.p., sia quando censura il provvedimento impugnato per avere omesso di considerare i vizi che avevano portato all’esecuzione delle notifiche all’imputata mediante consegna al difensore ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4.
Le Sezioni Unite hanno gia’ statuito che l’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’articolo 625-ter c.p.p., si applica solo ai procedimenti nei quali e’ stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’articolo 420-bis c.p.p., come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’articolo 175 c.p.p., comma 2, nel testo previgente (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992).
Quanto all’esecuzione delle notifiche ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, il ricorrente si limita ad enunciare la illegittimita’ del verbale di vane ricerche e del decreto di irreperibilita’ dell’imputata, senza in alcun modo motivarlo; subito dopo, menzionando il tema della effettiva conoscenza del processo da parte della (OMISSIS) e del mantenimento del suo rapporto con il difensore, dimostra che le censure sono strettamente connesse alla tesi – che, appunto, deve essere respinta – dell’applicabilita’ della nuova disciplina della L. n. 67 del 2014.
In effetti, secondo la disciplina precedente, la effettiva conoscenza da parte dell’imputato contumace del procedimento e della sentenza emessa nei suoi confronti non costituiva condizione per la celebrazione del processo e per il passaggio in giudicato della sentenza, in presenza di rituali notifiche rispettivamente del decreto che disponeva il giudizio e dell’estratto contumaciale ai sensi dell’articolo 548 c.p.p., comma 3; il tema era interamente trasferito sull’istituto della restituzione nel termine per impugnare.
In definitiva, la rituale notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna e il decorso del termine per proporre impugnazione avevano determinato l’irrevocabilita’ della sentenza di condanna, con conseguente corretto rigetto da parte del giudice dell’esecuzione della istanza di declaratoria di non esecutivita’ ex articolo 670 c.p.p..
3. Come sottolineato dalla Sezione rimettente, sulla questione di diritto sopra enunciata sussiste un contrasto giurisprudenziale risalente nel tempo e reiteratosi.
3.1. L’opinione largamente maggioritaria nella giurisprudenza della Cassazione e che e’ stata seguita dal Tribunale di Monza con l’ordinanza impugnata afferma che, in conseguenza dell’inapplicabilita’ alla istanza di restituzione nel termine della disciplina dettata per le impugnazioni, in caso di ricorso all’invio a mezzo posta debba farsi riferimento, per valutarne la tempestivita’, alla data di ricezione del plico da parte della cancelleria.
In particolare, affermano questo principio Sez. 6, n. 43088 del 27/09/2016, Bodlli, Rv. 268302; Sez. 5, n. 32148 del 15/01/2016, Raviola, Rv. 267493; Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, Livisianu; Sez. 1, n. 6726 del 20/01/2014, Grembi, Rv. 259416; Sez. 1, n. 25185 del 17/02/2009, Ben Kassi, Rv. 243808; Sez. 2, n. 35339 del 13/06/2007, Bari, Rv. 237759.
3.2. Tale orientamento si basa sull’interpretazione letterale del termine “presentazione”, che non permetterebbe di ritenervi compreso l’invio dell’istanza tramite spedizione postale.
A sostegno di questa interpretazione “ontologica” vengono menzionate le norme sulle impugnazioni: gli articoli 582 e 583 c.p.p. distinguono espressamente tra “presentazione dell’impugnazione” e “spedizione dell’atto di impugnazione”; nel primo caso e’ descritta la contemporanea presenza “fisica” di chi presenta l’impugnazione o di un suo incaricato e del cancelliere e la consegna “materiale” dell’atto di impugnazione al cancelliere, cui consegue la sottoscrizione dell’atto da parte di quest’ultimo prima dell’unione agli atti del procedimento (articolo 582 c.p.p., comma 1); nel caso della spedizione, l’impugnazione viene “proposta” e non “presentata” (cfr. articolo 583 c.p.p., comma 1) e, ovviamente, non esiste una contemporanea presenza fisica tra chi propone l’impugnazione e il cancelliere.
3.3. Anche la previsione dell’articolo 121 c.p.p. (“In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito in cancelleria”) viene menzionata come norma generale che, da una parte, conferma che la “presentazione” di un atto si realizza, appunto, “mediante il deposito in cancelleria”, dall’altra che, quando la norma particolare non prevede particolari modalita’ di “presentazione” dell’atto, deve farsi riferimento a quelle dettate dall’articolo 121 c.p.p. cit..
Tra le pronunce sopra menzionate, richiama tale norma Sez. 1, n. 25185 del 17/02/2009, Ben Kassi, Rv. 243808, secondo cui la tesi opposta contrasta con il combinato disposto dell’articolo 121 c.p.p. e dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis, norme dalle quali si evincerebbe “in maniera inequivocabile” che la richiesta di restituzione nel termine per la proposizione dell’appello deve essere presentata, a pena di decadenza, mediante deposito in cancelleria nel termine di legge; l’assunto secondo cui sarebbe sufficiente la spedizione nel termine tramite posta sarebbe priva di fondamento normativo e dissonante con le predette disposizioni codicistiche. Menziona il combinato disposto dell’articolo 121 c.p.p. e articolo 175 c.p.p., comma 2-bis anche Sez. 2, n. 35339 del 13/06/2007, Bari, Rv. 237759.
Che l’articolo 121 c.p.p. costituisca norma generale vincolante, in mancanza di diversa specificazione normativa, per la forma con cui una parte puo’ rivolgersi ad un giudice per una determinata finalita’ e’ stato confermato dalle Sezioni Unite con riferimento all’opposizione proposta avverso le ordinanze adottate de plano dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 667 c.p.p., comma 4, (in questo caso, peraltro, il codice di rito non utilizza il termine “presentazione”). Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, Caspar Hawke, Rv. 220577, sul presupposto che l’opposizione non ha natura di mezzo di impugnazione, bensi’ di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio, ha statuito che essa deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, mediante deposito da effettuarsi, a norma dell’articolo 121 c.p.p., esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha deciso. La sentenza osserva che la disposizione dell’articolo 121 c.p.p. cit. deve essere interpretata in senso letterale, poiche’ non esiste alcuna ragione giuridica o logica per riferirla alla mera sede giudiziaria ed a qualsiasi ufficio ivi esistente, compresa la Procura della Repubblica. In particolare l’espressione “cancelleria” da un lato esclude la segreteria della Procura e dall’altro deve essere intesa, in assenza di altra specificazione legislativa, non come qualsiasi cancelleria ma soltanto quella dell’ufficio al quale appartiene il giudice che procede.
3.4. Partendo dal concetto “ontologico” di presentazione e dall’individuazione dell’articolo 121 c.p.p. come norma espressione di una regola generale, si osserva che, quando il legislatore vuole ammettere un mezzo di proposizione con trasmissione a distanza lo prevede espressamente.
Le ipotesi normativamente previste di possibile proposizione mediante trasmissione a distanza sono quelle concernenti le impugnazioni e la presentazione della querela.
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