Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 15 settembre 2017, n. 42043. Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis

Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla data di spedizione della richiesta

Sentenza 15 settembre 2017, n. 42043
Data udienza 18 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. SAVANI Piero – Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. ROCCHI Giaco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata in (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 02/07/2015 del Tribunale di Monza e avverso la ordinanza del 31/07/2015 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, i provvedimenti impugnati e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Componente Dott. ROCCHI Giacomo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Tribunale di Monza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 marzo 2014, il Tribunale di Monza, nella contumacia dell’imputata, assistita da un difensore d’ufficio, condannava (OMISSIS) alla pena di giustizia per il reato di cui alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423, articolo 2. La sentenza diveniva irrevocabile per mancata impugnazione il 30 settembre 2014.
2. Con atto spedito con plico raccomandato il 20 marzo 2015, pervenuto nella cancelleria il 31 marzo 2015, il difensore della (OMISSIS) proponeva ricorso ai sensi dell’articolo 670 c.p.p. al Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo la declaratoria di non esecutivita’ della sentenza e, comunque, avanzando richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell’articolo 175 c.p.p..
Con ordinanza del 2 luglio 2015, il Tribunale di Monza, previa emenda di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, rigettava la domanda di declaratoria di non esecutivita’ della sentenza e dichiarava inammissibile l’istanza di restituzione nel termine.
Quanto alla domanda proposta in via principale, il Tribunale rilevava che l’imputata era stata correttamente dichiarata contumace, non essendo comparsa senza addurre impedimento dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio. Tale notifica, cosi’ come quella dell’estratto contumaciale della sentenza, era stata ritualmente effettuata presso lo studio del difensore ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, in conseguenza della irreperibilita’ dell’imputata nel domicilio eletto.
Non poteva trovare applicazione la disciplina introdotta dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, in ragione della norma transitoria dettata dall’articolo 15-bis.
D’altro canto, l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza era tardiva: l’imputata aveva avuto notizia certa del provvedimento il 22 febbraio 2015 (l’ordinanza contiene un errore materiale, indicando il 22 febbraio 2014) a seguito della notifica a mani proprie dell’ordine di esecuzione e contestuale sospensione emesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 5; l’istanza era stata depositata nella cancelleria del Tribunale solo il 31 marzo 2015, quindi oltre il termine di trenta giorni fissato dall’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis (l’ordinanza contiene un ulteriore errore materiale, indicando il 31 marzo 2014).
3. L’imputata presentava alla Corte di appello di Milano “istanza ex articolo 175 e 625-ter c.p.p.”, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Monza nonche’ la declaratoria di non esecutivita’ della sentenza di condanna e la rinnovazione degli atti e delle notificazioni non validamente eseguiti nel procedimento penale.
Con ordinanza del 31 luglio 2015, la Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile l’istanza, affermando che la decisione del Tribunale poteva essere impugnata solo con il ricorso per cassazione.

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