Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 7 novembre 2017, n. 26338. La sanzione disciplinare inflitta all’avvocato non è legittima se al legale non è stata data la possibilità di difendersi senza rispettare le regole basilari dell’equo processo

La sanzione disciplinare inflitta all’avvocato non è legittima se al legale non è stata data la possibilità di difendersi senza rispettare le regole basilari dell’equo processo

Sentenza 7 novembre 2017, n. 26338
Data udienza 4 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22263-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata in data 25/07/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1) Con sentenza 30 settembre 2014 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere infliggeva all’incolpato la sanzione disciplinare della radiazione, perche’ responsabile di violazioni del codice deontologico connesse a reati nei confronti di una compagnia assicuratrice, di clienti, di un altro avvocato.
L’incolpato proponeva ricorso al Consiglio Nazionale forense denunciando nullita’ del giudizio e della decisione perche’ emessa senza la presenza dell’avvocato e del suo difensore; persistente pendenza del giudizio penale; prescrizione dell’azione.
Il Consiglio Nazionale Forense con sentenza 25 luglio 2016 dichiarava inammissibile il ricorso perche’ riteneva che la procura rilasciata per l’impugnazione non fosse rispettosa del disposto di cui all’articolo 83 c.p.c..
L’incolpato ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 settembre 2016 e illustrato da memoria.
Il Consiglio dell’Ordine non ha svolto attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) Il CNF ha rilevato che l’atto allegato al ricorso era costituito da “nomina a difensore di fiducia” dell’avvocato del ricorrente, (il medesimo che ha ora sottoscritto il ricorso per cassazione), che non recava il conferimento del potere di impugnazione.
Ha tuttavia reputato che questa nomina, pur considerata equivalente alla procura, fosse da ritenere una procura mancante, perche’ redatta su foglio autonomo non congiunto materialmente all’atto cui si riferiva.
Ha quindi ritenuto che il ricorso, sottoscritto soltanto dal difensore privo di procura speciale, fosse inammissibile.
A tal fine ha ricordato che davanti al CNF il ricorso e’ ammissibile soltanto se rispettoso delle forme di cui all’articolo 83 c.p.c. e quindi se sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata dopo la decisione del Consiglio dell’Ordine e prima della proposizione del ricorso.
3) Il ricorso soddisfa il requisito della esposizione sommaria dei fatti, perche’, oltre a riportare integralmente la breve sentenza impugnata, che verte su unica questione processuale, ne individua inequivocabilmente nella trattazione il passaggio determinante.
Parte ricorrente evidenzia che l’atto di nomina era allegato all’atto di impugnazione e recava la data del 2 ottobre 2014, la stessa riportata nel ricorso, cui era allegato anche il provvedimento disciplinare impugnato.
Sostiene che la pretesa di materializzazione con “incollatura” poteva ritenersi un “eccesso formale”, risultando peraltro inequivocabile la volonta’ di impugnare, anche perche’ l’incolpato aveva partecipato all’udienza.
3.1) Il ricorso e’ fondato.
La stessa sentenza del CNF ha evidenziato che l’atto di nomina del difensore che aveva sottoscritto il ricorso recava data (2 ottobre) successiva alla decisione del COA impugnata (31, recte 30 settembre 2014) e ha pertanto concentrato i rilievi formali sulla circostanza che il foglio separato contenente la procura non fosse congiunto materialmente.
Tuttavia non e’ contestabile che i tre atti (pronuncia disciplinare, ricorso al CNF e procura) fossero stati congiuntamente depositati e si trovassero all’esame del Consiglio. Risulta inoltre che alla stessa udienza fosse presente l’incolpato per insistere nel ricorso.
A fronte di tali circostanze, il rilievo formale si risolveva in un vizio da equiparare a una sorta di errore materiale, sussistendo la certezza della data e del riferimento alla pronuncia impugnata (specialita’) e l’inequivocabile certezza della provenienza degli atti dalla parte ricorrente.
La procura era quindi da ritenere esistente e il ricorso poteva essere esaminato nel merito.
3.2) Giova ricordare che proprio in tema di giudizio disciplinare forense le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che “a norma dell’articolo 182 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46 ed applicabile alla fattispecie “ratione temporis”, il giudice e’ tenuto – ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullita’ della procura al difensore – a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullita’ della procura “ad litem” al difetto di rappresentanza processuale”.

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