Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 29 dicembre 2017, n. 31227. Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorita’ non statuale

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All’avvocato (OMISSIS) veniva contestata, a seguito di esposto del sig. (OMISSIS) la violazione degli articoli 6,8 e 36 canone 1, C.N.F. poiche’, senza aver ricevuto alcun specifico mandato, si sarebbe occupato di questioni esorbitanti rispetto all’incarico professionale effettivamente ricevuto (avente per oggetto soltanto la valutazione delle eventuali iniziative da adottare al fine di addivenire alla divisione di alcuni beni immobili attraverso l’impugnazione di due delibere societarie), predisponendo una nota spese concernente onorari asseritamente dovuti in relazione a tale attivita’, comprendente anche questioni non ricomprese nell’incarico ricevuto.
Veniva anche contestata la violazione degli articoli 6,8 e 43, comma 2, C.N.F. poiche’, in relazione alla citata attivita’ professionale, avrebbe richiesto al cliente il pagamento di somme non soltanto non dovute, ma anche eccessive, in quanto calcolate sul valore dell’intero patrimonio immobiliare, oggetto di possibile divisione e non – come invece avrebbe dovuto fare – sulla quota di pertinenza del sig. (OMISSIS). Veniva respinta, con ordinanza n. 11.7.2017 n. 17115, l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’abrogato codice deontologico forense, nonche’ del nuovo codice deontologico forense, nonche’ illogicita’ e contraddittorieta’ della decisione del CNF nella parte in cui dichiara di condividere interamente le conclusioni del COA di Bergamo e per aver considerato “non dovuto” anche il compenso per l’attivita’ svolta su incarico asseritamente effettivamente ricevuto e non, come erroneamente qualificato, “abusivo”; con il secondo motivo deduce violazione di legge per illogicita’ e sviamento di potere con riferimento ai principi richiamati nella sentenza impugnata in tema di applicazione delle tariffe forensi, censurando il criterio di calcolo applicato dal COA per valutare e sanzionare la condotta dell’incolpato; deduce col terzo motivo violazione di legge in relazione al principio di tipicita’ degli illeciti e sanzioni disciplinari ed ai criteri applicativi della nuova disciplina prevista dal nuovo codice deontologico forense; con l’ultimo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla proporzionalita’ della sanzione irrogata a suo carico dagli organi disciplinari.
2. I motivi che precedono sono inammissibili nella parte in cui censurano sostanzialmente la sentenza, sia pure sotto il profilo formale della violazione di legge, per un vizio motivazionale cancellato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile anche alle decisioni d’appello del CNF che come quella all’esame sono state pubblicate dopo l’11 settembre 2012 (Cass. sez. un. nn. 8053 s. del 2014).
In relazione al primo motivo non sussiste contraddittorieta’ della motivazione della sentenza, neppure sotto il profilo della motivazione perplessa, quando si parla di “competenze non dovute”, non avendo il CNF confuso i piani delle diverse contestazioni, nei due capi di incolpazione, dei fatti aventi ad oggetto, rispettivamente, l’aver svolto attivita’ professionale oltre i limiti del mandato ed avere richiesto competenze, per l’attivita’ intra-mandato, non corrispondenti ai criteri delle tariffe forensi (cfr pag. 15 sentenza).
In relazione al secondo motivo va osservato che, nell’ottica della sentenza, ha valore rafforzativo il richiamo alle tariffe e ai criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004 e alla relativa giurisprudenza, avendo il CNF affermato l’eccessivita’ delle competenze richieste mediante l’uso scorretto dello scaglione corrispondente all’intero valore della controversia, dovendo applicarsi criteri diversi ai fini della determinazione del valore della causa (cfr pag. 21 sentenza).
In relazione al terzo e quarto motivo la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ affermato che i Consigli locali dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, cosi’ in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformita’ o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la piu’ diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi (Cass. sez. U, Sentenza n. 9097 del 03/05/2005).

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