Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 29 dicembre 2017, n. 31231. In ordine alle acque ed impianti ed opere pubbliche

In ordine alle acque ed impianti ed opere pubbliche.

Sentenza 29 dicembre 2017, n. 31231
Data udienza 19 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 7736 del 2016 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

REGIONE UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, subentrata alla PROVINCIA di TERNI, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/16 del Tribunale superiore delle acque pubbliche depositata il 19 febbraio 2016;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 dicembre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Salvato Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. – La s.p.a. (OMISSIS) – titolare di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal fiume (OMISSIS), per la quale la Provincia di Terni, con provvedimento del 23 luglio 2007, aveva determinato la durata fino al 31 dicembre 2020, in applicazione della proroga disposta dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 485, – ha impugnato davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche l’ulteriore provvedimento del 22 ottobre 2008, con cui la stessa Provincia aveva ripristinato la precedente scadenza del 31 dicembre 2010, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008, dichiarativa dell’illegittimita’ costituzionale della disposizione suddetta.

La domanda di annullamento dell’atto, della quale la Provincia di Terni, costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza, e’ stata respinta con sentenza del 21 novembre 2011.

2. – La s.p.a. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 4 ottobre 2012, n. 16850, hanno accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il quarto, rigettato il primo ed il terzo; hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato al causa al TSAP, in diversa composizione.

2.1. – Con il primo e il terzo motivo di ricorso la s.p.a. (OMISSIS) si doleva che il Tribunale superiore delle acque pubbliche avesse disconosciuto la possibilita’ e anzi la doverosita’, da parte della Provincia di Terni, di stabilire come scadenza della concessione in questione una data diversa e piu’ lontana nel tempo, rispetto a quella del 31 dicembre 2010, che invece e’ stata fissata con il provvedimento oggetto della domanda di annullamento.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamentava che il Tribunale superiore delle acque pubbliche avesse considerato il provvedimento del 22 ottobre 2008 come appartenente al novero di quelli sostanzialmente vincolati e avesse quindi escluso ogni esigenza di un preavviso procedimentale, mentre avrebbe dovuto riconoscerne invece la natura eminentemente discrezionale ed escludere che la Provincia di Terni fosse tenuta ad adottarlo.

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