Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 29 dicembre 2017, n. 31231. In ordine alle acque ed impianti ed opere pubbliche

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Con il terzo motivo, in relazione all’articolo 111 Cost. e all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 12 e dell’articolo 1 preleggi e del principio tempus regit actum, nonche’ insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente deduce che in sede di rinvio era stata riproposta la questione della necessita’, Decreto Legislativo n. 79 del 1999, ex articolo 12 di assicurare un lasso di tempo di cinque anni tra la scadenza della concessione e l’attivazione della gara per l’individuazione del nuovo concessionario. Secondo la societa’ (OMISSIS), proprio la circostanza che il quinquennio, prescritto dalla disposizione a favore del concessionario uscente, non fosse in concreto riconoscibile per come si erano svolti gli eventi, costituiva uno degli aspetti di quel bilanciamento fra contrapposti interessi cui avrebbe dovuto dar seguito la Provincia prima di assumere il provvedimento di annullamento d’ufficio impugnato. Inconferente sarebbe il richiamo, nella sentenza gravata, al Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 37 giacche’, essendo in discussione le legittimita’ di un provvedimento risalente al 22 ottobre 2008, non sarebbe possibile, per il vaglio della sua legittimita’, assumere a riferimento disposizioni sopravvenute.

2. – I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.

Essi sono fondati, nei sensi di seguito precisati.

Occorre premettere che la sentenza n. 16850 del 2012 di queste Sezioni Unite, nell’accogliere il secondo motivo di ricorso per cassazione proposto dalla societa’ (OMISSIS) contro la pronuncia del Tribunale superiore n. 123/2011 del 21 novembre 2011, ha rimesso al giudice del rinvio di vagliare la legittimita’ del provvedimento in data 22 ottobre 2008, con cui la Provincia ha ripristinato la precedente scadenza del 2010, vaglio che era del tutto mancato nella prima decisione del TSAP, a causa dell’erroneo presupposto circa il carattere “vincolato” del provvedimento stesso.

Le Sezioni Unite hanno infatti rilevato che nella specie si e’ di fronte ad un provvedimento di annullamento d’ufficio, adottato per ovviare alla illegittimita’ sopravvenuta, a seguito della sentenza di illegittimita’ costituzionale n. 1 del 2008, del precedente provvedimento che aveva fissato al 31 dicembre 2020 la scadenza della concessione; sicche’ la Provincia “aveva bensi’ la facolta’ di provvedere nel senso in cui si e’ determinata, ma “sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati””; e cio’ in quanto “l’annullamento del provvedimento illegittimo non puo’ essere disposto per la sola esigenza di ristabilire la legalita’ dell’azione amministrativa, posto che tale interesse, pur rilevante, deve essere comparato con altri interessi posti a tutela della stabilita’ delle relazioni giuridiche, anche se basate su provvedimenti illegittimi”, l’annullamento d’ufficio essendo “un provvedimento discrezionale, che puo’ essere disposto quando sussistano ragioni di pubblico interesse all’eliminazione del provvedimento”.

Ora, il TSAP ha riconosciuto la necessita’ della previa ponderazione, da parte della P.A., dei contrapposti interessi sottesi alla rimozione di un assetto dato; e ha rilevato che – a fronte dell’interesse pubblico attuale al ripristino della legalita’ dell’azione amministrativa, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008, dichiarativa dell’illegittimita’ costituzionale della norma in base alla quale il termine finale della concessione era stato determinato, nel precedente provvedimento della Provincia in data 23 luglio 2007, al 31 dicembre 2020 – non vi era, in capo alla societa’ destinataria del provvedimento annullato, un legittimo affidamento ingenerato dalla P.A. (e, dunque, ad essa opponibile), essendo intercorso un breve lasso di tempo tra l’uno e l’altro provvedimento (circa quindici mesi), e meno ancora (appena sei mesi) tra il primo provvedimento e la sentenza (in data 18 gennaio 2008) della Corte costituzionale: periodo di tempo insuscettibile di rafforzare la convinzione sulla spettanza del bene della vita ottenuto e di determinare alcuna rilevante modificazione in termini di investimento o di gestione dell’impianto.

Si tratta tuttavia – e in cio’ risiede il vizio della sentenza impugnata – di una conclusione valutativa che il TSAP non ha tratto dall’analisi della motivazione del provvedimento impugnato, ma a cui e’ pervenuto operando direttamente il bilanciamento degli interessi contrapposti, cosi’ fornendo una giustificazione a posteriori alla soluzione adottata dalla Provincia, la quale era stata basata sul solo richiamo alla dichiarazione di illegittimita’ costituzionale ad opera della citata sentenza della Corte costituzionale.

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