Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 dicembre 2017, n. 30985. La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente ad un ritardo notevole ed ingiustificato della contestazione disciplinare

La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente ad un ritardo notevole ed ingiustificato della contestazione disciplinare, ricadente ratione temporis nella disciplina dell’art. 18 st.lav., come modificato dall’art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 st.lav.

Sentenza 27 dicembre 2017, n. 30985
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20978-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 441/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 2/07/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ricorse al giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo per ottenere la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla (OMISSIS) s.p.a., oltre che la reintegra nel posto di lavoro, il tutto sulla base del rilievo che la contestazione dell’addebito gli era stata tardivamente formulata a distanza di circa due anni dall’avvenuta cognizione, da parte della datrice di lavoro, dei fatti di rilevanza disciplinare.
La domanda, introdotta in base al rito di cui alla L. n. 92 del 2012 (legge “Fornero”), fu accolta in fase sommaria, mentre venne rigettata dal giudice dell’opposizione, il quale mantenne, tuttavia, ferma la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento, limitandosi ad applicare la tutela indennitaria cosiddetta “debole” di cui all’articolo 18, comma 6 Statuto dei lavoratori.
Tale statuizione venne poi riformata in sede di gravame dalla Corte d’appello di Firenze (sentenza del 6.7.2015), che dispose la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ritenendo che il licenziamento era da considerare nullo per la mancanza della contestazione immediata, posto che l’inerzia di durata ragguardevole era significativa della rinunzia della parte datoriale e comportava l’estinzione del diritto potestativo di recesso.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.p.a. con quattro motivi deducendo, tra l’altro e per quel che qui interessa, la violazione degli articoli 7 e 18, comma 6, dello Statuto dei lavoratori, e lamentando l’erroneita’ dell’applicazione della tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria debole (L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 6) o al piu’ in luogo di quella indennitaria forte (articolo 18, comma 5, della citata legge).
Ha resistito con controricorso il lavoratore, il quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, al cui accoglimento si e’ opposta la Banca.
Con ordinanza n. 10159 del 21.4.2017 la Sezione Lavoro di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo rilevato come questione di massima importanza quella concernente l’individuazione della tutela applicabile in caso di tardivita’ della contestazione disciplinare per fatti ricadenti nella previsione della L. n. 300 del 1970, articolo 18 nel testo vigente a seguito dell’introduzione della L. n. 91 del 2012, articolo 1, comma 42 stante la non univocita’ del quadro giurisprudenziale al riguardo. In tale ordinanza si e’, infatti, posto in evidenza che si registrano al riguardo due diversi orientamenti: uno che nega il carattere sostanziale al vizio della intempestiva contestazione disciplinare, con conseguente applicazione della tutela indennitaria, e un altro che reputa, invece, l’immediatezza della contestazione alla stregua di un elemento costitutivo del licenziamento, la cui mancanza consente l’applicazione della tutela reintegratoria, anche nella vigenza del novellato articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che il ricorso della (OMISSIS) s.p.a. e’ articolato su quattro motivi, dei quali solo il terzo inerisce in modo specifico alla questione devoluta all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte.
1. Con tale motivo si sostiene la violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 6, in relazione all’articolo 12 disp. gen. ed ai principi in materia di rapporti tra la disciplina di legge generale e quella della legge speciale, oltre che della L. n. 300 del 1970, articolo 7 in relazione agli articoli 1175 e 1375 c.c. nonche’ agli articoli 1324, 1325 e 1418 c.c..

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