Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 20 gennaio 2016, n. 2347
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. COSTANZO Angel – rel. Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Ann – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2198/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 10/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO COSTANZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PINELLI Mario Stefano Maria che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza n. 1919/2014 emessa dalla terza sezione penale della Corte di Appello di Catania il 1007/2014 ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (articolo 388 c.p., comma 2) e, accogliendo l’appello dell’imputato, ha dichiarato non doversi per mancanza di valida querela. A questa conclusione la Corte e’ pervenuta ritenendo che (OMISSIS), amministratore del condominio (via (OMISSIS)) danneggiato dalla condotta attribuita all’imputato, avesse sporto querela non valida poiche’ privo della procura speciale richiesta dagli articoli 336 e 122 c.p.p.. In particolare, ha evidenziato che nel numero sette del verbale di assemblea del condominio del 30/10/2006 e’ scritto “l’assemblea, per le opere realizzate dal condomino (OMISSIS), per le ulteriori eventuali azioni da intraprendere si riserva di attendere le risultanze delle attivita’ peritali che verranno svolte domani 31 ottobre, conferendo ogni piu’ ampio mandato all’amministratore per la miglior tutela del condominio stesso”, osservando che una tale generica delega, peraltro nell’attesa della summenzionata attivita’ istruttoria, non vale a costituire una procura speciale.
2. Nel ricorso presentato nell’interesse della parte civile (OMISSIS) si chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata lamentando inosservanza e erronea applicazione della legge (articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione agli articolo 75 c.p.p., articolo 36 cod. civ. e articoli 336 e 122 cod. proc. pen., assumendo che la Delib. in giudizio. Anche dell’assemblea del condominio sopra richiamata valga idoneamente a conferire all’amministratore del condominio il potere di tutelare gli interessi del condominio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Poiche’ il condominio degli edifici non e’ un soggetto giuridico dotato di una personalita’ distinta da quella dei suoi partecipanti ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini, la volonta’ di presentare querela per un fatto lesivo di uno di questi interessi comuni deve esprimersi attraverso tale strumento di gestione collegiale. L’amministratore esplica, come mandatario dei condomini, soltanto le funzioni esecutive, amministrative, di gestione e di tutela dei beni e servizi a lui attribuite dalla legge, dal regolamento di condominio o dall’assemblea, ex articolo 1130 c.c. e articolo 1131 c.c., comma 1, e esclusivamente nell’ambito di queste ha la rappresentanza dei condomini e puo’ agire in giudizio. Anche quando concerne un fatto lesivo del patrimonio condominiale, la querela non rientra tra gli atti di gestione dei beni o di conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio e, poiche’ costituisce un presupposto della validita’ del promovimento dell’azione penale e non un mezzo di cautela processuale o sostanziale e il relativo diritto compete in via strettamente personale alla persona offesa dal reato, deve escludersi che – in assenza dello speciale mandato previsto dagli articoli 122 e 336 c.p.p. – tale diritto possa essere esercitato da un soggetto diverso dal suo titolare. Ne deriva che – per essere valida – la presentazione di una querela in relazione a un reato commesso in danno del patrimonio condominiale richiede uno specifico incarico conferito all’amministratore dall’assemblea dei condomini (Cass. pen.: sez. 2, n. 6 del 19/11/2000, dep. 2001, rv. 2185262§; sez. 5, n. 6197 del 26/11/2010, dep. 2011, rv 249259).
2. nel caso in esame neanche risulta che si fosse formata una volonta’ del condomini di promuovere querela. Infatti, la delibera sopra richiamata esprime una volonta’ ipotetica(per le eventuali azioni da intraprendere), condizionata a dati ancora da acquisire (si riserva di attendere le risultanze delle attivita’ peritali) e generica e programmatica (conferendo ogni piu’ ampio mandato all’amministratore per la miglior tutela del condominio stesso), non ancora la specifica volonta’ di perseguire penalmente l’autore del fatto lesivo degli interessi del condominio e di incaricare l’amministratore di sporgere querela. Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Leave a Reply