Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 28 novembre 2016, n.50295

Deve essere annullata con rinvio la sentenza di condanna a carico di un uomo per il reato ex art. 570 c.p. atteso che è stata ingiustamente ignorata la valenza in termini di difficoltà oggettiva del sopraggiunto fallimento dell’azienda facente capo all’imputato.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. VI PENALE

SENTENZA 28 novembre 2016, n.50295

Ritenuto in fatto
 
1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19/11/2014, in riforma della pronuncia liberatoria del Tribunale di Torre Annunziata del 02/02/2010 ed in accoglimento dell’appello proposto dal Pg., ha condannato C.A. per la violazione di cui all’art. 570 cod. pen. consumata tra il (omissis) e la data della prima pronuncia.
A sostegno di tale determinazione il giudicante segnala che lo stesso C. si era impegnato in sede di separazione consensuale a versare l’importo complessivo di Euro 1.250 mensili per il mantenimento della famiglia, sicché le circostanze dedotte in merito alla situazione debitoria, che lo aveva condotto al fallimento prima ed a reperire una nuova, meno remunerativa attività successivamente, non consentivano di escludere l’elemento soggettivo del reato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
2. La difesa di C., ha proposto ricorso con il quale eccepisce vizio della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per aver desunto la prova dell’elemento psicologico dall’accettazione del versamento di un importo maggiore, senza considerare il lasso temporale tra tale accordo ed il sopraggiunto fallimento, attraverso un’argomentazione priva di logicità, ulteriormente posta in crisi dal comprovato comportamento adempiente per l’importo minore che l’interessato era stato in grado di versare, dopo il tracollo economico.
3. Si eccepisce inoltre violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla parificazione operata tra mancato adempimento e sottrazione dei mezzi di sussistenza, che solo integra il reato contestato, i cui estremi non risultano accertati in fatto, poiché il giudice di appello ha ritenuto integrata la fattispecie esclusivamente a seguito del mancato adempimento.
4. Si contesta da ultimo vizio della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riguardo all’immotivata esclusione dell’applicazione delle attenuanti generiche, fondata sulla valorizzazione dell’unico precedente risultante a carico dell’interessato.
 
Considerato in diritto
 
1. Il ricorso merita accoglimento, con riguardo al primo ed al secondo profilo, che assorbe l’ulteriore rilievo.
2. Premesso in diritto che il sovvertimento del giudizio assolutorio di primo grado deve essere giustificato dalla presenza di elementi di fatto o con la ricostruzione giuridica seguiti nella pronuncia del primo giudice, che devono essere specificamente individuati e valutati insostenibili dal giudice di appello (principio pacifico; da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 6817 del 27/11/2014, dep.17/02/2015, imp. S., Rv. 262524), deve preliminarmente osservarsi che tale analisi risulta del tutto assente nel caso di specie, ove il giudice di appello si è limitato a sostituire la propria valutazione a quanto espresso in primo grado, per di più fondando il proprio difforme giudizio su dati storici, ritenuti rilevanti, esaminati senza la doverosa considerazione nel loro naturale sviluppo temporale, erroneamente considerandoli verificati nel medesimo ambito cronologico.
In realtà risulta non aderente agli elementi di fatto la rilevanza attribuita, ai fini della considerazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, all’accettazione da parte del C. in sede di separazione del versamento dell’importo di Euro 1.250 mensili, posto che tale accordo venne concluso nel corso del 2003, mentre il registrato inadempimento risulta insorto ed oggetto di contestazione solo dal luglio 2006, epoca che si approssima a quella del sopraggiunto fallimento dell’azienda facente capo al ricorrente, la cui valenza in termini di difficoltà oggettiva, oltre che di preclusione di una volontaria mancata corresponsione è stata ingiustamente ignorata nella pronuncia impugnata.
Cosicché, se è vero che l’interessato non ha documentato di aver versato costantemente una somma ridotta, e prova a ritroso da tempi più recenti, e solo fino al febbraio 2010 l’intervenuto versamento di una parte della somma dovuta, lasciando immutato il precedente inadempimento, è pur vero che la condizione di difficoltà erroneamente trascurata dal giudicante, costituiva necessario oggetto della valutazione delle condizioni personali dell’interessato, al fine di verificare la persistenza e l’esigibilità dell’obbligo, che risulta invece superata con le illogiche argomentazioni richiamate.
3. Anche la denunciata violazione di legge risulta fondata.
Lo stato di bisogno degli aventi diritto al versamento dell’assegno di mantenimento è presunto con riferimento ai figli minori, e non può essere escluso neppure dallo spontaneo adempimento di terzi (da ultimo Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, P.C in proc. S, Rv. 261871), cosicché la mancata analisi sotto tale profilo non risulta idonea a viziare la decisione, posto che le allegazioni difensive non illustrano la presenza di un adempimento neppure parziale nell’arco temporale 2006-2010, documentando solo pagamenti successivi.
Per l’effetto risulta irrilevante la mancata analisi della differenza tra obbligo di mantenimento e di corresponsione dei mezzi di sussistenza, in relazione ai quali ultimi si assume possa profilarsi il reato contestato, in ragione della documentata omissione totale del versamento nell’arco temporale richiamato. Tuttavia non può superarsi il dato di fatto che, sulla base dell’imputazione, nella specie risulta contestato l’inadempimento anche riguardo all’assegno in favore del coniuge, e rispetto a tale parte dell’obbligo al fine di pervenire all’accertamento di responsabilità era necessario dimostrare che il mancato versamento avesse generato lo stato di bisogno del creditore (sul punto Sez. 6, n. 52393 del 26/11/2014, S., Rv. 261593), argomento non affrontato nella sentenza, che sul punto doveva, anche per effetto della natura sovvertitrice della precedente decisione, specificamente confrontarsi con quanto sul punto espresso dalla pronuncia di primo grado.
4. Conseguentemente si deve sui punti indicati disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame da parte del giudice del rinvio, individuabile in altra sezione della Corte territoriale, in esso assorbito anche l’ulteriore rilievo sulla misura della pena.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

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