Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 novembre 2016, n. 47307

Reato di impedito controllo per l’amministratore della società che ostacola le verifiche del socio non amministratore.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 10 novembre 2016, n. 47307

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/10/2015 della Corte d’appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDIA Delia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del 4 giugno 2013, con la quale il Tribunale della stessa citta’ ha condannato (OMISSIS) alla pena di legge, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti ed applicata la continuazione fra i reati di cui all’articolo 2625 c.c., comma 2, (capo A) (per avere, quale amministratore della societa’ “(OMISSIS) s.r.l.”, impedito ed ostacolato lo svolgimento delle attivita’ di controllo e di verifica amministrativa della societa’ e di informazione e consultazione legalmente attribuite al socio non amministratore (OMISSIS), con le condotte descritte nella contestazione) e di cui all’articolo 388 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, e articolo 81 c.p., comma 2, (capo B) (per avere, nella medesima qualita’ sopra delineata, al fine di sottrarsi dagli obblighi civili derivanti dall’ordinanza emessa ex articolo 700 c.p.c., in data 28 ottobre 2008 dal Tribunale di Salerno – con la quale gli veniva ordinato di far consultare al socio (OMISSIS) i libri sociali, contratti ed altri documenti -, compiuto gli atti fraudolenti precisati nel capo d’imputazione).

2. Ricorre avverso la sentenza (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge penale in relazione all’articolo 2625 c.c., comma 2, e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello richiamato acriticamente e per relationem il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado ed omesso di rispondere alla specifica doglianza mossa nell’appello, con la quale si evidenziava che il “socio ostile” avrebbe potuto supplire all’inerzia dell’amministratore chiedendo l’ostensione dei documenti al collegio sindacale in carica. Il ricorrente rileva altresi’ che il reato oggetto di contestazione e’ incentrato sul danno casualmente collegato alla condotta di impedimento di un ostacolo, che costituisce il momento consumativo dal quale decorrono i termini per la proposizione della querela. Sotto diverso aspetto, pone in luce che il reato non e’ configurabile quando – come appunto nel caso di specie – sia previsto ed operante il collegio sindacale, che puo’ surrogarsi nella ostensione documentale, nonche’ quando la condotta serbata dall’amministratore sia stata meramente omissiva, in quanto l’incriminazione sanziona una condotta necessariamente attiva.

2.2. Violazione di legge penale in relazione all’articolo 388 c.p., e articolo 2 c.p., per avere la Corte errato nel ritenere l’inottemperanza da parte dell’amministratore di dare esecuzione al provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., sussumibile sotto l’indicata incriminazione, nella formulazione vigente al momento di commissione del reato (id est nel 2009). Per altro verso, il ricorrente evidenzia che, nella specie, fanno comunque difetto gli atti simulati o fraudolenti al fine di sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti dal provvedimento dell’autorita’ giudiziaria, avendo l’imputato posto in essere una condotta soltanto omissiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ destituito di fondamento sotto ogni profilo dedotto e va pertanto rigettato.

2. Con il primo motivo il ricorrente si duole della ritenuta integrazione del reato di cui all’articolo 2625 c.c., comma 1.

2.1. Tale disposizione sanziona “gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita’ di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali alle societa’ di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”. La disposizione si correla e, dunque, garantisce effettiva tutela al diritto sancito dall’articolo 2476 c.c., comma 2, – dei soci che non partecipino all’amministrazione ad “avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”, dunque i libri e le scritture indicate nell’articolo 2478 c.c..

A tale proposito, occorre rilevare che, con la riforma del diritto societario ad opera del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, (Riforma organica della disciplina delle societa’ di capitali e societa’ cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366), nel riscrivere e rinnovare la disciplina della societa’ a responsabilita’ limitata, il legislatore ha ampliato il diritto di controllo del socio come delineata nell’articolo 2476 c.c., ed, in particolare, ha riconosciuto al socio e’straneo all’amministrazione della societa’ il diritto di accedere alle informazioni relative alla gestione ed amministrazione e dunque di esercitare un controllo personale e diretto sull’operato degli amministratori. Nella relazione Relazione illustrativa del decreto legislativo si legge “particolarmente significativa e’ inoltre la disciplina della responsabilita’ degli amministratori e la tutela in proposito riconosciuta dai soci nell’articolo 2476 c.c., essa s’impernia sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della societa’, ad ogni socio e’ riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l’amministrazione della societa’”.

D’altra parte, va rilevato come il disposto dell’articolo 2476 c.c., comma 2, non preveda alcuna limitazione o condizione all’esercizio del diritto di ispezione del socio ulteriore da quella che si tratti di “soci che non partecipano all’amministrazione”. Detta facolta’ si correla alla facolta’ per i singoli soci, riconosciuta dall’articolo 2476 c.c., comma 3, di esercitare in forma individuale l’azione di responsabilita’ verso gli stessi amministratori. La stretta relazione fra diritto di ispezione ed esercizio dell’azione di responsabilita’ e’ confermata dalla citata Relazione nella quale, dopo avere dato atto del diritto del socio di accesso ai libri e documenti sociali, si osserva “da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilita’ e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarita’ (articolo 2476, comma 3). Si tratta anche qui di una disciplina che corrisponde alla prospettiva secondo cui viene accentuato il significato contrattuale dei rapporti sociali”.

Sulla scorta di quanto sopra l’intestatario di una quota della societa’ a responsabilita’ limitata che non ricopra funzioni gestorie/amministrative in seno alla societa’, indipendentemente dalla quota sociale detenuta, e’ titolare iure proprio di un vero e proprio diritto potestativo ad avere pieno accesso a tutti gli atti concernenti l’amministrazione sociale, venendo pertanto ad assolvere ruolo fondamentale nella governace della societa’.

Come questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire, il reato proprio dell’articolo 2625, comma 1, non tutela in via generale la partecipazione del socio alla vita societaria ed alle deliberazioni della societa’, ma e’ volto a presidiare in modo specifico le funzioni di controllo dal medesimo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della societa’, con la conseguenza che non ogni attivita’ societaria, cui venga impedito al socio di partecipare, puo’ configurare violazione della norma di cui all’articolo 2625 c.c., essendo necessario che l’impedimento attenga in modo specifico alle funzioni di controllo di regolarita’ della gestione (Sez. 5 n. 15641, del 27/02/2015, P.M. di Frosinone nei confronti di D’Itri, non massimata).

In considerazione dell’inequivoco dato testuale dell’articolo 2625 c.c., comma 1, si deve ritenere che detta norma, la’ dove sanziona l’impedimento o l’ostacolo all’attivita’ di controllo del socio mediante l’occultamento documentale od altri artifici, postuli una condotta necessariamente attiva dell’amministratore della societa’, attuata mediante la distrazione o distruzione dei documenti sociali ovvero mediante l’impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno.

2.2. Di tali coordinate ermeneutiche hanno fatto corretta applicazione i Giudici della cognizione la’ dove, dopo avere attentamente ricostruito i fatti oggetto del procedimento dando atto delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico della Procura Dott.ssa (OMISSIS), dell’Avv. (OMISSIS) (difensore della persona offesa (OMISSIS)) e del Prof. (OMISSIS) (giurista d’impresa e consulente del medesimo) (v. pagine 2 e seguenti della sentenza in verifica) -, hanno evidenziato che, come contestato sub capo a), l’imputato impediva scientemente, tramite apposizione di ostacoli e l’elaborazione di artifici, l’esercizio, da parte del (OMISSIS), dei poteri ispettivi conferitigli dall’articolo 2476 c.c., comma 2. In particolare, la Corte ha evidenziato che – come testimoniato dal consulente tecnico del pubblico ministero – (OMISSIS) non si limitava a negare l’accesso agli atti relativi alla gestione sociale, come formalizzato con la nota scritta del 19 settembre 2008 di indisponibilita’ ad esibire i documenti richiesti, ma ometteva altresi’ di compilare i libri contenenti i verbali delle assemblee dei soci fino al 30 marzo 2007, di pubblicare i bilanci d’esercizio del 2006 e 2007, pur regolarmente approvati, di annotare nel verbale d’assemblea del 19 febbraio 2008 l’avvenuto mutamento dell’oggetto sociale della “(OMISSIS) s.r.l.”, disposto con una decisione unilaterale dell’amministratore (OMISSIS) senza previo assenza dei soci. Cio’ allo scopo di occultare le operazioni compiute dall’imputato al fine di assicurare un finanziamento indiretto alla ” (OMISSIS)” facente capo al medesimo, in danno della societa’ “(OMISSIS)” e dei suoi soci (v. pagine 4 e 5 della sentenza).

Siffatte condotte venivano commesse dall’imputato in violazione degli specifici obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili, a lui facenti capo quale amministratore della societa’, nonche’ in chiara ostruzione al legittimo esercizio dei poteri di controllo riconosciuti in capo al socio non amministratore dall’articolo 2676 c.c., comma 2. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, (OMISSIS) non si limitava, dunque, a negare al (OMISSIS) l’ostensione della documentazione contabile e societaria tenendo un contegno meramente passivo, ma poneva in essere una serie di condotte attive volte all’occultamento di parte dei documenti richiesti ovvero all’alterazione fraudolenta dei libri sociali.

2.4. D’altra parte, non puo’ condividersi l’obiezione difensiva secondo la quale la fattispecie incriminatrice in oggetto non sarebbe integrabile nel caso in cui la societa’ sia dotata di un collegio sindacale, in quanto in tale caso il socio avrebbe la possibilita’ di rivolgersi a detto collegio per ottenere l’accesso a tutta la documentazione richiesta all’amministratore.

Come si e’ sopra osservato sub paragrafo 2.1, il socio non amministratore e’ titolare di un vero e proprio diritto potestativo ad avere pieno accesso ai libri e documenti concernenti la gestione e l’amministrazione della societa’. Il potere ispettivo del socio non amministratore prescinde completamente dalla circostanza che la societa’ sia dotata o meno di collegio sindacale. Anzi, nel nuovo impianto normativo in materia di societa’ a responsabilita’ limitata, non e’ richiesta l’esistenza di detto collegio sindacale proprio perche’ a ciascuno socio e’ affidato il diritto di esercitare un controllo penetrante – “diffuso” – sull’operato degli amministratori, quale efficace strumento a tutela della corretta gestione della societa’. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, il diritto del socio non amministratore all’ostensione della contabilita’ e degli altri libri sociali ha carattere inderogabile da parte dell’amministratore anche in presenza del collegio sindacale.

2.5. Infine, quanto all’obiezione difensiva concernente la mancanza di un danno rilevante ai fini del secondo periodo dell’articolo 2625 c.c., comma 1, i Giudici di merito hanno congruamente argomentato come, in capo al (OMISSIS), sia ravvisabile il danno prescritto dall’incriminazione, in quanto cagionato dalle due operazioni finanziarie che coinvolgevano le societa’ “(OMISSIS) s.r.l.”, la ” (OMISSIS)”, la ” (OMISSIS) s.r.l.” e la ” (OMISSIS)”; in particolare, dalla prima, con la quale fu realizzato un finanziamento indiretto ed ingiustificato di 626.823 Euro a favore della ” (OMISSIS)”, con violazione della volonta’ espressa dei soci (v. pagine 4 e seguenti e 9 della sentenza).

D’altronde, come ha chiarito questa Suprema Corte, il diritto di querela per il reato di impedito controllo spetta a tutti i soci che abbiano subito un danno patrimoniale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato immediatamente determinato dal comportamento degli amministratori ovvero indirettamente causato dal pregiudizio recato al patrimonio sociale dallo stesso comportamento (Sez. 5, n. 38393 del 16/04/2012, Baldoni, Rv. 253354).

2.6. Tirando le fila del ragionamento sopra svolto, si puo’ dunque affermare che l’ipotesi delittuosa prevista dall’articolo 2625 c.c., comma 1, – nel sanzionare la condotta dell’amministratore della societa’ che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedisca o comunque ostacoli lo svolgimento delle attivita’ di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali alle societa’ di revisione -, postula una condotta necessariamente attiva tesa ad intralciare le funzioni di controllo della regolarita’ della gestione; in particolare, il delitto e’ integrato allorche’ l’amministratore non si limiti a negare l’ostensione della documentazione contabile e societaria, ma ponga in essere operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari.

Il delitto di impedito controllo di cui all’articolo 2625 c.c., comma 1, e’ integrato anche nel caso in cui la societa’ sia dotata di un collegio sindacale, atteso che l’articolo 2476 c.c., comma 2, non prevede alcuna limitazione o condizione all’esercizio del diritto di ispezione dei soci diversa ed ulteriore da quella che si tratti di “soci che non partecipano all’amministrazione”, diritto strettamente correlato alla facolta’, riconosciuta ai singoli soci dall’articolo 2476 c.c., comma 3, di esercitare in forma individuale l’azione di responsabilita’ verso gli stessi amministratori; ne discende che il diritto all’ostensione della contabilita’ e degli altri libri sociali del socio non amministratore ha carattere inderogabile da parte dell’amministratore anche in presenza del collegio sindacale.

3. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso concernente il reato di cui al capo B).

3.1. Dopo avere dato atto dei motivi d’appello ed in risposta alle doglianze ivi sollevate, la Corte distrettuale ha richiamato per relationem la sentenza di primo grado ed ha, quindi, illustrato le ragioni in fatto ed in diritto sulla scorta delle quali abbia ritenuto integrato il reato di cui all’articolo 388 c.p.. In particolare, il Collegio d’appello ha correttamente rilevato come tale incriminazione non possa ritenersi esclusa dalla possibilita’ del socio di acquisire i dati richiesti consultando le banche dati, essendo quest’ultimo titolare di un diritto potestativo pieno all’ostensione dei libri e documenti societari, salva l’ipotesi di una richiesta meramente emulativa, insussistente nella specie (v. pagine 9 e 10 della sentenza).

Giuridicamente ineccepibile e’ dunque la decisione con la quale si e’ ritenuta integrare il reato di cui all’articolo 388 c.p., l’inosservanza al provvedimento ex articolo 700 c.p.c., del 28 ottobre 2008 (col quale veniva ordinato allo (OMISSIS) di far consultare al socio (OMISSIS) i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione), la’ dove l’imputato non si limitava a negare l’accesso ai documenti richiesti, ma attuava condotte fraudolente, di natura commissiva e non meramente omissiva, per intralciare l’attivita’ ispettiva del socio, condotte fraudolente iniziate gia’ prima dell’avvio della procedura d’urgenza, col deposito del ricorso da parte del (OMISSIS) il 1 aprile 2008, e proseguite sino al sequestro dei documenti disposto dalla Procura.

3.2. Ne’ v’e’ materia per sostenere che, prima della riforma con L. 15 luglio 2009, n. 94, articolo 21, la violazione del provvedimento ex articolo 700 c.p.c., teso ad ordinare l’ostensione dei libri e della documentazione sociale non fosse sanzionabile ai sensi dell’articolo 388 c.p..

Come questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire pronunciandosi nel suo piu’ ampio consesso, il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’articolo 388 c.p., comma 2, non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell’obbligato: l’articolo 388 c.p., non tutela, difatti, l’autorita’ in se’ delle decisioni giurisdizionali, ma l’esigenza costituzionale di effettivita’ di giurisdizione e la sanzione non segue una mera trasgressione all’ordine del giudice, bensi’ l’ostacolo all’effettiva possibilita’ di una sua esecuzione (Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937).

3.3. D’altra parte, e’ pacifico che, fra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari la cui inosservanza e’ penalmente sanzionata dall’articolo 388 c.p., comma 2, rientrano anche i provvedimenti di urgenza emessi a norma dell’articolo 700 c.p., purche’ attinenti alla difesa della proprieta’, del possesso o del credito (Sez. 2, n. 31192 del 16/04/2014, Castiglione, Rv. 259829).

Ora, non e’ revocabile in dubbio che l’ordinanza ex articolo 700 c.p.c., de qua rientri fra i provvedimenti a tutela della proprieta’ e del credito, in quanto volta ad assicurare protezione, per un verso, al diritto di proprieta’ sulle quote sociali; per altro verso, al diritto di credito, insito – quantomeno in astratto – nello status di socio, di vedersi attribuire allo scadere di ogni esercizio sociale, sotto forma di dividendo, gli utili maturati nello svolgimento dell’attivita’ sociale, destinato a divenire concreto ed esigibile con la formalizzazione con delibera assembleare.

3.4. Deve dunque essere ribadito il principio secondo il quale integra il reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 2, la condotta dell’amministratore che, in violazione del provvedimento di sequestro giudiziario delle quote dei soci accomandanti di una societa’ gestita dall’imputato, opponga al custode giudiziario una condotta ostruzionistica – in particolare omettendo di consegnare i documenti contabili ed amministrativi – e cosi’ impedisca la ricostruzione dell’entita’ del patrimonio sociale, trattandosi di comportamento elusivo di un obbligo non coattivamente eseguibile (Sez. 6, n. 2267 del 12/03/2014 – dep. 16/01/2015, Agosta, Rv. 261796).

4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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