Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 novembre 2016, n. 47300

Via libera alla confisca dei beni nella disponibilità della consulente del lavoro, amministratore di una Srl contabile, che evade il fisco.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 10 novembre 2016, n. 47300

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 30/07/2015 del Tribunale del riesame di Mantova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Carlo Renoldi;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 16/05/2015 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Mantova dispose, nei confronti di (OMISSIS), il sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca, dell’immobile sito nel comune di (OMISSIS), censito al Catasto del predetto Comune al foglio n. (OMISSIS), particella n. (OMISSIS), sub. n. (OMISSIS); della quota del 49% del capitale sociale della (OMISSIS) S.r.l., simulatamente ceduta dall’indagata alla sorella (OMISSIS) in data 20/01/2015; nonche’ delle proprieta’ immobiliari e mobiliari o delle altre utilita’ nella disponibilita’ dell’indagata anche per interposta persona fisica o giuridica, da indicarsi a cura del Pubblico ministero in sede di esecuzione della misura, fino alla concorrenza dell’importo di 669.478,65 Euro.

1.1. Secondo quanto riportato nel provvedimento genetico, a seguito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia tributaria di Mantova nei confronti di (OMISSIS), esercente l’attivita’ di consulente del lavoro presso lo studio contabile (OMISSIS) S.r.l., con sede in (OMISSIS), e compendiati nella C.N.R. prot. n. 647003/14 datata 12/11/2014, era emerso che costei, per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, aveva omesso di dichiarare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi ammontanti a 1.575.158,60 Euro, con conseguente evasione IRPEF per complessivi 669.478,65 Euro.

Dagli accertamenti svolti erano, infatti, risultate numerose operazioni di accredito su conti correnti e carte di credito intestati alla (OMISSIS), nonche’ numerosi bonifici e versamenti in contanti da parte di svariati soggetti; operazioni di cui l’indagata non aveva saputo fornire valida giustificazione e delle quali non aveva mai indicato l’esistenza nelle dichiarazioni annuali IRPEF.

In particolare, era emersa l’esecuzione di bonifici a favore della (OMISSIS), negli anni 2009-2012, di provviste provenienti dai conti correnti intestati alla (OMISSIS) S.r.l., del cui del consiglio di amministrazione ella era componente; compensi che, in assenza di una qualsiasi giustificazione da parte dell’interessata, erano stati ritenuti dalla Guardia di Finanza come somme corrisposte per il ruolo di amministratore da lei svolto nell’ambito della predetta societa’, come tali assoggettabili a dichiarazione quali “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” ex articolo 50, comma 1, lettera c-bis), T.U.I.R..

Inoltre, la Guardia di Finanza aveva accertato versamenti di denaro in favore di rapporti bancari e conti correnti riconducibili alla (OMISSIS), senza che tali operazioni avessero trovato corrispondenza nelle scritture contabili; sicche’ era stato fondatamente ritenuto trattarsi di compensi professionali non fatturati, come tali assoggettabili a dichiarazione quali “redditi di lavoro autonomo” ex articolo 53, comma 1, T.U.I.R..

Infine, era risultato l’accreditamento, in favore dell’indagata, di somme di denaro provenienti da servizi di casino’ e sale-gioco online, che essendo qualificabili come “vincite” o “premi” derivanti da giochi o scommesse o prove di abilita’ o di sorte, erano state ritenute assoggettabili a dichiarazione quali “redditi diversi” ex articolo 67, comma 1, lettera d), T.U.I.R..

1.2. A fronte della accertata disponibilita’, in capo alla (OMISSIS), della somma di 1.575.158,60 Euro, da lei non riportata nelle dichiarazioni annuali IRPEF, con conseguente evasione della relativa imposta, pari a 669.478,65 Euro, ella fu conseguentemente indagata: A) per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 per avere indicato, al fine di evadere le imposte sui redditi, nella dichiarazione annuale IRPEF 2010, relativa all’anno di imposta 2009, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, avendo conseguito ed omesso di dichiarare redditi per 729.429,98 Euro derivanti da versamenti, bonifici e accrediti su conti correnti e carte di credito a lei intestati a titolo di compensi quale amministratore della (OMISSIS) S.r.l. di (OMISSIS) (MN), compensi per attivita’ professionali non fatturate e vincite realizzate tramite casino’ e sale-gioco online, in tal modo determinando una evasione dell’imposta ai fini IRPEF per 311.385,97 Euro, con un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione pari a 24.756,00 Euro; B) per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 per avere indicato, al fine di evadere le imposte sui redditi, nella dichiarazione annuale IRPEF 2011, relativa all’anno di imposta 2010, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, avendo conseguito ed omesso di dichiarare redditi per 443.644,68 Euro, derivanti da versamenti, bonifici e accrediti su conti correnti e carte di credito a lei intestati a titolo di compensi quale amministratore della predetta societa’, compensi per attivita’ professionali non fatturate e vincite realizzate tramite casino e sale-gioco online, in tal modo determinando una evasione dell’imposta ai fini IRPEF per 188.212,31 Euro, con un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione pari a 22.970,00 Euro; C) per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 per avere indicato, al fine di evadere le imposte sui redditi, nella dichiarazione annuale IRPEF 2012, relativa all’anno di imposta 2011, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, avendo conseguito ed omesso di dichiarare redditi per 185.089,71 Euro derivanti da versamenti bonifici e accrediti su conti correnti e carte di credito a lei intestati a titolo di compensi quale amministratore della menzionata societa’ compensi per attivita’ professionali non fatturate e vincite realizzate tramite casino e sale-gioco online, in tal modo determinando una evasione dell’imposta ai fini IRPEF per 78.012,25 Euro, con un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione pari a 31.469,00 Euro; D) per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 per avere indicato, al fine di evadere le imposte sui redditi, nella dichiarazione annuale IRPEF 2013, relativa all’anno di imposta 2012, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, avendo conseguito ed omesso di dichiarare redditi per 216.994,23 Euro derivanti da versamenti, bonifici e accrediti su conti correnti e carte di credilo a lei intestati a titolo di compensi quale amministratore della indicata societa’, compensi per attivita’ professionali non fatturate e vincite realizzate tramite casino e sale-gioco online, in tal modo determinando una evasione dell’imposta ai fini IRPEF per 91.868,12 Euro, con un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione pari a 34.220,00 Euro.

1.3. Riscontrato, nei confronti della indagata, un consistente fumus commissi delicti in relazione alle menzionate fattispecie ed individuato il profitto confiscabile nel valore dell’imposta evasa sottratta all’Erario, il Giudice per le indagini preliminari ritenne sussistenti i presupposti per l’adozione del sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato ex articolo 322-ter cod. pen., individuando alcuni beni rientranti nella disponibilita’ dell’indagata, sui quali costei poteva, quindi, esercitare poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprieta’.

Quanto alla quota del 49% del capitale sociale della (OMISSIS) S.r.l. ceduta dall’indagata alla sorella (OMISSIS) in data 20/01/2015, il giudice della cautela ritenne che la cessione avesse carattere simulato e che, pertanto, (OMISSIS) conservasse, di fatto, la piena disponibilita’ delle stesse. Cio’ in considerazione dei rapporti di parentela intercorrenti tra le parti ed ha avuto riguardo al fatto che, in base alla memoria a firma di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), clienti dello studio professionale della (OMISSIS), la sorella Deborah risultava essere collaboratrice dell’indagata nell’attivita’ professionale svolta dallo studio (OMISSIS) e considerato, infine, che la cessione delle quote era avvenuta dopo che l’indagata era stata resa edotta degli accertamenti in corso da parte della Guardia di Finanza.

Quanto all’immobile sito in (OMISSIS), l’indagata risultava averne acquistato i 500/1000 in data 30/12/2003, con atto pubblico ai rogiti del Notaio (OMISSIS) di Mantova.

2. In data 19/05/2015 personale del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Guardia di Finanza di Mantova procedette al sequestro dei suddetti beni, facendo presente che la quota di proprieta’ dell’immobile sito in San Giorgio (al cui interno veniva svolta l’attivita’ della (OMISSIS) S.r.l.) era stata ceduta da (OMISSIS), con atto redatto in data 26/03/2015 dal notaio (OMISSIS), ai genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), al prezzo di 53.682,49 Euro.

2.1. Con atto depositato in data 24/06/2015 (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) sollecitarono al giudice per le indagini preliminari procedente la revoca del sequestro preventivo, rilevando che sia l’immobile che le quote sociali della (OMISSIS) S.r.l. non erano piu’ nella disponibilita’ di (OMISSIS) e che gli atti di compravendita erano stati stipulati in buona fede.

I genitori dell’indagata, in particolare, rappresentarono di avere acquistato la quota dell’immobile della figlia per liberarla da un precedente sequestro conservativo disposto, nei suoi confronti, dal Tribunale di Mantova nell’ambito del procedimento civile n. 5852/2013 R.G.; che per liberare l’immobile avevano versato 30.000,00 Euro su un libretto di deposito giudiziario, provenienti in parte da fondi familiari ed in parte da un finanziamento richiesto da (OMISSIS) e che si erano accollati la parte residua del mutuo ipotecario contratto dalla figlia per l’acquisto dell’immobile per 23.682,49 Euro.

(OMISSIS) riferi’ che la sorella, affetta da grave ludopatia, resasi conto della inopportunita’ di mantenere posizioni di responsabilita’ nell’ambito della societa’, aveva accettato di dimettersi da amministratore e di cedere le sue quote e che, dal momento che le dimissioni da amministratore della sorella erano avvenute prima della sua iscrizione nel registro degli indagati, ella aveva acquistato le quote in buona fede, per tentare di salvare la societa’ con il proprio lavoro.

2.2. Con decreto in data 6/07/2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Mantova rigetto’ l’istanza di revoca del sequestro preventivo.

Quanto alla quota del 49% del capitale sociale della (OMISSIS) S.r.l., il giudice procedente ribadi’ sostanzialmente gli argomenti posti a fondamento del provvedimento genetico, avuto riguardo ai rapporti di parentela intercorrenti tra la cedente e la cessionaria, essendo stati acquisiti elementi in grado di corroborare l’ipotesi accusatoria circa la piena conoscenza, da parte della stessa (OMISSIS), sia della gestione della contabilita’ dell’attivita’ professionale della sorella, sia degli esiti della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza in epoca immediatamente precedente alla cessione, essendo emerso che ella collaborava con la sorella indagata nell’attivita’ professionale svolta dallo studio (OMISSIS).

Quanto poi alle somme di denaro percepite dall’indagata e non riportate nelle dichiarazioni annuali IRPEF, il giudice per le indagini preliminari sottolineo’ che non si trattava solo di somme provenienti da vincite, e quindi in qualche modo riconducibili ad una asserita e grave ludopatia, come invece ipotizzato dal (OMISSIS), ma anche di compensi di altra natura.

Quanto poi al fatto che la quota di proprieta’ dell’indagata, pari a 500/1000 dell’immobile sito nel comune di (OMISSIS), fosse stata effettivamente ceduta ai genitori, come risultante dall’atto di compravendita 26/03/2015 trascritto il 3/04/2015, il Giudice ritenne che l’acquisto da parte dei genitori fosse finalizzato a “mettere in salvo il patrimonio immobiliare dell’indagata”, anche rispetto al contenzioso con l’Ottica (OMISSIS), secondo quanto da essi dichiarato nella richiesta di revoca di sequestro, ove avevano fatto espresso riferimento alla loro “volonta’ di porre al riparo la figlia da altri problemi di origine meramente civilistica (…) nella totale inconsapevolezza dell’indagine penale in corso”.

Sul punto, tuttavia, il giudice rilevo’ che la verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza si era conclusa nel novembre 2014 e che il suo esito, relativo alle somme di denaro percepite e non dichiarate dal 2009 al 2012, era certamente a conoscenza sia della sorella (OMISSIS), che collaborava nell’ambito della attivita’ dello studio (OMISSIS), sia del padre, socio della medesima societa’.

Infine, il giudice per le indagini preliminari pose in luce che l’allegazione secondo cui la cessione sia delle quote societarie che della proprieta’ di 1/2 dell’immobile fosse finalizzata a ripianare i debiti contratti dall’indagata, affetta da grave ludopatia, non sarebbe stata provata in alcun modo, emergendo dalla C.N.R. Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza che la (OMISSIS) avesse percepito somme, anche di considerevole importo, provenienti da vincite, ma non potendo dagli atti ricavarsi concreti elementi in grado di affermare che la stessa fosse debitrice verso altri soggetti, al di fuori dell’amministrazione finanziaria e dell’Ottica (OMISSIS).

3. Con atto depositato il 17/07/2015 (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero appello avverso il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, chiedendo la revoca del decreto di sequestro preventivo. A fondamento dell’impugnazione gli appellanti dedussero: l’insufficienza della prova in ordine alla cessione delle quote della (OMISSIS) S.r.l. e alla sussistenza di una “perpetuata signoria” di (OMISSIS) sulle stesse; l’illegittima inversione dell’onere della prova; l’illogicita’ della motivazione in ordine alla compravendita dell’immobile e l’omessa o comunque non corretta motivazione in ordine alla buona fede di (OMISSIS) e (OMISSIS).

3.1. Con ordinanza del 30/07/2015 il Tribunale del riesame di Mantova rigetto’ la richiesta di riesame presentata, nell’interesse dei ricorrenti, avverso il decreto di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

Secondo il Tribunale, infatti, dovevano condividersi le ragioni poste dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento del decreto di rigetto dell’istanza di revoca, riconducibili all’assenza di buona fede in capo ai congiunti, chiaramente animati dall’intento di aiutare l’indagata a sottrarsi alla contingente situazione di difficolta’, ovvero con il “precipuo scopo di sottrarre i beni della congiunta da qualsiasi aggressione da parte di terzi”. Circostanza, quest’ultima che sarebbe stata esplicitata dagli stessi istanti, i quali, nella richiesta di revoca del sequestro, avrebbero fatto espresso riferimento alla loro “volonta’ di porre al riparo la figlia da altri problemi di origine meramente civilistica”.

3. A mezzo del proprio difensore fiduciario, (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro articolati motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la violazione dell’articolo 1110 cod. civ., articolo 321 c.p.p., comma, articolo 322-ter cod. pen., articolo 321 c.p.p., comma 3, per omessa motivazione.

Dopo aver ricordato che il ricorso per cassazione e’ possibile, in caso di misure cautelari reali, solo per violazione di legge, i ricorrenti rilevano come secondo l’orientamento di questa Corte debbano ricondursi a tale nozione anche i vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Cio’ in quanto di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, verrebbe a mancare un elemento essenziale dell’atto, considerata l’esistenza di un obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Nel caso di specie, la motivazione sarebbe veramente apparente non essendo stato spiegato per quale motivo la cessione delle quote sociali e della quota della casa gia’ di proprieta’ di (OMISSIS) sarebbe stata in realta’ simulata; ne’ in cosa consisterebbe la signoria di costei sui predetti beni, non essendo stata dimostrata ne’ una sua partecipazione agli utili della societa’, ne’ alcuna attivita’ propria dell’amministratore. Cio’ che all’evidenza comporterebbe la violazione dell’articolo 321 cod. proc. pen., articolo 322-ter cod. pen. e articolo 125 cod. proc. pen., comma 3, per omessa motivazione.

Sotto altro profilo, si deduce la violazione dell’articolo 1110 cod. civ., non essendo stata ipotizzata alcuna modalita’ di possesso, da parte di (OMISSIS), della quota della casa o della quota della societa’.

La costruzione accolta dal Tribunale del riesame, dunque, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che in caso del sequestro preventivo di beni formalmente intestati a terzi avrebbe sempre chiesto un accertamento particolarmente rigoroso, ritenendo necessaria la dimostrazione, in termini di qualificata probabilita’, che l’intestazione dei beni sia fittizia e che la proprieta’ effettiva degli stessi sia dell’indagato, il quale ne abbia la sostanziale disponibilita’.

Nella specie, sarebbe stata acquisita la prova documentale dell’acquisto della casa di civile abitazione da parte dei genitori dell’indagato, che il prezzo era stato effettivamente pagato dagli istanti, i quali lo avevano depositato a mezzo di assegno circolare su un libretto postale a garanzia del pagamento di un futuro credito di terzi nei confronti della figlia; ed ancora che gli acquirenti pagherebbero, tuttora, le rate del mutuo acceso sull’immobile e riceverebbero il canone di locazione, con estromissione completa di (OMISSIS). Circostanze che il Tribunale non avrebbe in alcun modo valutato.

A sostegno dell’impugnazione i ricorrenti citano una pronuncia di questa Sezione della Corte (sentenza n. 10194 del 2015), nella quale si e’ affermato che per “disponibilita’” deve intendersi la relazione effettuale dell’indagato con il bene, caratterizzata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprieta’, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato; poteri di fatto esercitabili direttamente ovvero a mezzo di altri soggetti, i quali a loro volta, possono detenere la cosa nel proprio interesse (detenzione qualificata) o nell’interesse altrui (detenzione non qualificata).

In ogni caso, la possibilita’ di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale, imporrebbe una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilita’, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilita’ da parte dell’indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione (Sez. 6, n. 27340 del 16/04/2008, P.M. in proc. Cascino, Rv. 240573; Sez. 2, n. 5657 del 28/01/2014, P.M. in proc. Scozzaro, Rv. 258210).

3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen., rilevando come sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale abbiano da un lato valutato dei meri indizi e dall’altro lato omesso l’esame delle prove e dei mezzi di prova dedotti dalle parti.

Dopo aver posto in luce come alcune pronunce di questa Corte abbiano affermato la necessita’ di un percorso motivazionale rispettoso dell’articolo 192 cod. proc. pen., i ricorrenti rilevano come l’esigenza di una lettura ancor piu’ rigorosa della normativa in questione deriverebbe dalle regole sul giusto processo e dalle regole imposte dalla Corte EDU in materia di misure afflittive, avuto riguardo ai pesanti effetti che, per lungo tempo, graverebbero, in conseguenza dei provvedimenti ablativi, sul patrimonio degli stessi.

Nella specie, dunque, sarebbe stato violato l’articolo 192 cod. proc. pen., comma 2, non essendo state valutate le prove di segno opposto dedotte dai ricorrenti e segnatamente: quella dell’effettivo pagamento dell’immobile da parte dei proprietari, la prova della signoria sull’immobile da parte dei proprietari, quella dell’intestazione dell’immobile ai terzi (e della relativa trascrizione) ben prima del provvedimento di sequestro.

3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. e articolo 2471 cod. civ. in relazione alla valutazione della posizione di (OMISSIS).

L’ordinanza impugnata avrebbe argomentato che (OMISSIS) non poteva non conoscere i risultati dell’indagine fiscale nei confronti della figlia (OMISSIS) in quanto socio della (OMISSIS) S.r.l..

In realta’ egli avrebbe una quota minimale della societa’; e non essendo amministratore della stessa, le sue conoscenze della situazione aziendale avrebbero dovuto essere altrimenti dimostrate, essendo emerso unicamente che l’uomo aveva avuto contezza delle condizioni economiche della figlia in relazione ad una vertenza di stampo prettamente civilistico, e non in relazione ad una indagine della finanza.

A cio’ si aggiunga che la parte preponderante dell’evasione contestata a (OMISSIS) deriverebbe da attivita’ come il gioco d’azzardo, le quali nulla avrebbero a che vedere con l’attivita’ imprenditoriale della (OMISSIS) S.r.l., sicche’ anche sotto tale profilo la sua conoscenza dei fatti sarebbe stata illogicamente presunta.

3.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’articolo 321 cod. proc. pen. e articolo 322-ter cod. pen., articolo 125 cod. proc. pen., comma 3, per omessa motivazione in relazione alla posizione di (OMISSIS).

Sia il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che quello del Tribunale ignorerebbero la posizione di (OMISSIS), proprietaria di 1/4 dell’immobile sequestrato, la quale sarebbe stata coinvolta sostanzialmente perche’ familiare dell’indagata; e cio’ in violazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui l’appartenenza ad un gruppo familiare non sarebbe sufficiente a ritenere il carattere fittizio della intestazione.

Inoltre, diversamente dal marito e dalla figlia (OMISSIS), (OMISSIS) non sarebbe socia della (OMISSIS) S.r.l., ne’ lavorerebbe con la figlia indagata e con gli altri congiunti, ne’ vi sarebbero elementi alla stregua dei quali affermare che ella abbia potuto avere conoscenza dell’indagine fiscale compiuta nei confronti di (OMISSIS). Pertanto, la motivazione dell’ordinanza impugnata, per quanto riguarda la sua posizione, sarebbe “del tutto carente”, venendo totalmente ignorata la sua specificita’. Dal fascicolo processuale, infatti, risulterebbe unicamente un suo coinvolgimento indiretto in una causa civile in cui era parte la figlia (OMISSIS), nell’ambito della quale, insieme al marito (OMISSIS), aveva prestato una garanzia.

4. Con requisitoria scritta depositata in data 22/04/2016 il Procuratore generale ha chiesto l’integrale rigetto dei ricorsi.

Dopo aver premesso che per disponibilita’ del bene da parte dell’indagato deve intendersi “la relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprieta’ (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950), cosicche’ i beni, se anche siano formalmente intestati a terzi estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilita’ dell’indagato quando essi, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientrino nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche’ il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi” (Sez. 3, n. 15210 del 8/03/2012, Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015), il Tribunale, condividendo le osservazioni del Giudice per le indagini preliminari, avrebbe correttamente motivato il rigetto dell’appello assumendo la natura simulata della cessione ed escludendo la buona fede dei ricorrenti, in quanto la stessa sarebbe stato finalizzata unicamente a sottrarre il patrimonio alle conseguenze pregiudizievoli dell’indagine penale, di cui essi sarebbero stati “pienamente a conoscenza”. Ed avendo il Tribunale di riesame motivato la disponibilita’, da parte dell’indagata, dei beni sequestrati sulla base di elementi fattuali specifici, il percorso argomentativo offerto, non meramente apparente, sarebbe dunque non censurabile in sede di legittimita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Preliminarmente va ribadito che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali puo’ essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, nella subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione (cfr., nell’ambito del medesimo procedimento, le precedenti pronunce di questa Corte: Sez. 2, n. 1437 del 9/01/2014, P.M. c. Bongiovanni; Sez. 2, n. 1438 del 9/01/2014, P.M. c. Cali).

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). In tale caso, difatti, considerato l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto, sicche’, in definitiva, la motivazione mancante o meramente apparente finisce per integrare gli estremi della violazione di legge di cui all’articolo 125 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40731 in data 11/07/2006, Magrone e altro, Rv. 235758).

7.2. Sempre in premessa giova rilevare come ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all’articolo 322-ter c.p., non occorre provare, diversamente dal caso del sequestro preventivo ordinario, il nesso di pertinenzialita’ del bene rispetto al reato, essendo assoggettabili a confisca beni che si trovino nella disponibilita’ dell’indagato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (cfr. tra le tante Sez. 6, n. 11902 del 27/01/2005, Baldas, Rv. 231234). Profitto del reato che, nei reati tributari, e’ costituito da “qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e puo’, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario” (cosi’ Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036).

Il sequestro preventivo diretto alla confisca per equivalente, dunque, puo’ ricadere su beni che, comunque, si trovino nella disponibilita’ dell’indagato, indipendentemente da qualunque collegamento con il reato.

Quanto al concetto di “disponibilita’”, l’orientamento di questa Corte Suprema non si presenta uniforme e, tuttavia, ritiene il Collegio di condividere la tesi secondo cui la nozione di disponibilita’ non puo’ essere limitata alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va estesa, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorche’ il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (v. Sez. 1, n. 11732 del 9/03/2005, De Masi ed altro, Rv. 231390). Viene, dunque, in rilievo, e legittima il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la interposizione fittizia, vale a dire quella situazione in cui il bene, pur formalmente intestato a terzi, sia nella disponibilita’ effettiva dell’indagato o condannato. Peraltro, secondo la Suprema Corte e’ sempre necessaria la dimostrazione, da parte della Pubblica Accusa, della non corrispondenza tra la situazione effettiva e l’intestazione formale (v. Sez. 2, n. 17287 del 23/03/2011, Tondi, Rv. 250488).

8. Tanto premesso in termini di inquadramento generale, giova rilevare come i ricorrenti abbiano censurato l’ordinanza impugnata per carenza di motivazione in ordine alla natura simulata delle cessioni dei beni sequestrati ai familiari, essendo gli stessi, secondo la prospettazione difensiva, non piu’ nella disponibilita’ dell’indagata e considerata, sotto un concorrente aspetto, la buona fede degli stessi.

Nel caso in esame ritiene nondimeno il Collegio che il provvedimento impugnato non possa in alcun modo considerarsi come affetto da assoluta mancanza della motivazione, ne’ che quest’ultima possa dirsi meramente apparente; e che, pertanto, le censure dell’apparato motivazionale volte a configurare eventuali profili di incoerenza o finanche di illogicita’, finiscano per sconfinare in ambiti nei quali il sindacato di legittimita’ deve ritenersi precluso.

Il Tribunale del riesame, infatti, ha sottolineato, peraltro alla stregua di un percorso inferenziale assolutamente non illogico, che entrambe le cessioni realizzate da (OMISSIS), sia quella delle quote della (OMISSIS) S.r.l., sia quella dei 500/1000 dell’immobile sito in (OMISSIS) (al cui interno la predetta societa’ aveva la propria sede), non potevano che avere carattere simulato, siccome finalizzate a preservare due importanti cespiti dalle azioni esecutive dell’Amministrazione finanziaria nonche’ dalle iniziative cautelari degli organi giudiziari.

A sostegno di tale ricostruzione, i giudici hanno sottolineato, in primo luogo, il dato cronologico, costituito dalla esecuzione di entrambe le operazioni negoziali – la prima il 20/01/2015 e la seconda il 26/3/2015 -subito dopo l’espletamento delle verifiche fiscali da parte della Guardia di Finanza, dalle quali erano emerse numerose violazioni della disciplina tributaria, finanche di rilievo penale, trasfuse in una nota recante la data del 12/11/2014.

Si opina, da parte dei ricorrenti, che tale circostanza, benche’ certamente nota a (OMISSIS) (cio’ che, invero, non e’ contestato da alcuno), sarebbe stata sconosciuta ai suoi familiari, i quali, dunque, sarebbero stati, all’atto dell’acquisto, in una condizione di “buona fede”, la quale impedirebbe l’intervento cautelare.

Tuttavia, ancora una volta, alla stregua di un ragionamento in ipotesi controvertibile ma di certo ne’ inesistente ne’ apparente, il Tribunale ha posto in luce, quanto alla cessione delle quote societarie, che (OMISSIS) svolgeva un’attivita’ professionale all’interno dello studio di consulente del lavoro della sorella e che, tale condizione, considerati i frequenti contatti ed il rapporto inevitabilmente stretto con la congiunta, consentiva di affermare, pur con la fluidita’ e provvisorieta’ proprie dell’accertamento cautelare, l’effettiva conoscenza della situazione di esposizione dell’indagata; sicche’ per un verso dovesse escludersi, in capo alla stessa (OMISSIS), la non conoscenza di tale situazione e, per altro verso, dovesse conseguentemente affermarsi la sua consapevole partecipazione all’operazione simulata. Tanto piu’ che la condizione di ludopatia che, secondo la Difesa, avrebbe giustificato l’estromissione dell’indagata dalla compagine sociale, pur costantemente evocata dei ricorrenti, non ha mai trovato alcuna forma di riscontro, tale non potendo certo ritenersi il dato, pur oggettivamente emergente, che ella abbia conseguito delle vincite dal gioco, peraltro mai dichiarate al Fisco.

Quanto, poi, all’acquisizione dell’immobile da parte dei genitori dell’indagata, la quale sarebbe avvenuta in cambio di una somma di denaro versata a garanzia dell’esito di una causa civile intentata nei confronti della figlia, i giudici della cautela hanno posto in rilievo, accanto alla gia’ rilevata prossimita’ temporale rispetto alla verifica compiuta dal Nucleo di polizia tributaria, come la giustificazione addotta dagli stessi ricorrenti, secondo cui l’operazione sarebbe stata volta a salvare il patrimonio della figlia da “altri problemi di natura civilistica”, non abbia trovato alcun riscontro, attesa l’inesistenza di ulteriori debiti oltre a quelli oggetto della causa civile e a quelli nei confronti dell’Erario. E tenuto conto, altresi’, della posizione di socio della (OMISSIS) S.r.l. rivestita da (OMISSIS), che unitamente al rapporto parentale e alla frequentazione con l’indagata, gli aveva verosimilmente consentito di venire a conoscenza della verifica fiscale e dei risultati dell’accertamento. Conoscenza che, ovviamente, veniva ritenuta assolutamente probabile anche nei confronti di (OMISSIS), madre dell’indagata, coniuge convivente di (OMISSIS) e madre di (OMISSIS), responsabile della parallela operazione simulata.

Ed alla stregua del complesso degli elementi indiziari piu’ sopra indicati, i giudici hanno, dunque, ritenuto che i beni oggetto delle menzionate transazioni ricadessero “nella sfera degli interessi economici” dell’indagata, si’ da poterne affermare la disponibilita’.

Un percorso argomentativo, come si vede, logicamente coerente, il quale, benche’ funzionale alla rappresentazione di un quadro ricostruttivo certamente suscettibile di ulteriori approfondimenti investigativi e di indispensabili sviluppi in sede dibattimentale, deve ritenersi, nondimeno, del tutto rispondente agli standards motivazionali richiesti nella materia cautelare reale, collocandosi, dunque, le dedotte censure in un ambito sottratto allo spettro cognitivo del giudice di legittimita’.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere, dunque, rigettati con condanna dei ricorrenti alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

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