Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 novembre 2016, n. 47265

Nel confermare la condanna per violenza sessuale a danno dell’ex amante la cassazione inserisce tra gli atti che fanno scattare la violenza sessuale anche il “succhiotto”.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 10 novembre 2016, n. 47265

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. DI NICOLA Paola – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/11/2014 della Corte di appello di L’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Balsamo Antonio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito, per l’imputato, l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 27/11/2014 della Corte di appello di L’Aquila che, in parziale riforma di quella del 02/07/2013 del Tribunale di Chieti, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all’articolo 660 c.p., commesso il (OMISSIS), perche’ estinto per prescrizione, ha assorbito i delitti di sequestro di persona di cui all’articolo 605 c.p., contestati ai capi E e G della rubrica, in quelli di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis c.p., contestati ai capi D ed F della medesima rubrica, ha riunito sotto il vincolo della continuazione i fatti oggetto di regiudicanda con quelli giudicati con sentenza del 08/10/2009 di quella medesima Corte, perche’ analoghi e consumati nello stesso periodo di tempo, e, ritenuto piu’ grave il delitto di violenza sessuale di cui al capo A della odierna rubrica, ha rideterminato la pena complessiva nella misura di sei anni e due mesi di reclusione, confermando nel resto l’affermazione della sua responsabilita’ per i reati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate commessi ai danni di (OMISSIS) (con cui aveva avuto una relazione extraconiugale), l’esclusione della minore gravita’, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la condanna al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituita parte civile.

1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica in punto di ribadito giudizio di credibilita’ della persona offesa.

Lamenta, al riguardo, che la Corte di appello ha affrontato e risolto in modo superficiale le critiche proposte avverso il giudizio di attendibilita’ della persona offesa, senza alcun vaglio critico e rigoroso delle dichiarazioni di quest’ultima. Non v’e’ dubbio, prosegue, che la testimonianza resa dalla persona offesa non necessita dei riscontri esterni previsti dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, e tuttavia la sua credibilita’ e’ soggetta ad una valutazione piu’ penetrante di quella riservata al testimone indifferente.

Nel caso di specie erano stati sottoposti alla Corte di appello alcun spunti critici (la possibile reazione della donna alla volonta’ dell’uomo di troncare la loro relazione; i messaggi dalla stessa inviati all’imputato; il fatto che il parcheggio del centro commerciale nel quale l’imputato avrebbe iniziato le condotte violente costituiva luogo di appuntamento durante la relazione clandestina; la genericita’ dei riferimenti spazio-temporali forniti dalla vittima in sede di descrizione dei fatti, le sue contraddizioni), che la Corte stessa ha superato mediante l’apodittico richiamo alla sentenza di primo grado.

1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione degli articoli 43 e 609-bis c.p., e vizio di motivazione mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica in relazione alla natura sessuale del “succhiotto” che, aggiunge, aveva praticato sul collo della donna senza alcuna intenzione diversa che non fosse quella di apporre un “marchio” visibile a chiunque fosse interessato ad una relazione con lei.

Contesta, in particolare, il malgoverno dei principi in tema di elemento soggettivo del reato di violenza sessuale che impongono che si accerti, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, sia la natura sessuale dell’atto, sia l’effettiva consapevolezza di tale natura, sopratutto quando, come nel caso di specie, esso non attinge zone erogene e non puo’ nemmeno essere univocamente interpretato come sessuale se non alla stregua delle specifiche circostanze del fatto, circostanze sulle quali la Corte territoriale non si e’ adeguatamente soffermata. Tanto piu’ che, conclude, non e’ mai emerso, dalle risultanze probatorie, l’effettivo dissenso della vittima.

1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione dell’articolo 609-bis c.p., comma 3, e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti in termini di minore gravita’.

Contesta, in particolare, il metro di giudizio utilizzato dalla Corte territoriale (la reiterazione delle condotte), la cui insufficienza e correttezza e’ stata bocciata da questa Corte di legittimita’. Con riferimento agli ulteriori parametri del danno psichico subito dalla vittima e dell’entita’ della violazione della sua liberta’ sessuale e di movimento, lamenta l’insufficienza della motivazione che astrae dalla natura degli atti sessuali (uno solo dei quali costituito da un rapporto completo), dall’eta’ adulta della vittima che aveva gia’ avuto una relazione con lui e dalla mancanza di prove in ordine all’entita’ del danno.

Manca insomma una valutazione globale e congiunta di tutte le componenti dei fatto.

1.4.Con il quarto motivo eccepisce l’omesso esame della doglianza relativa all’eccessiva severita’ del trattamento sanzionatorio.

1.5.Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione dell’articolo 438 c.p.p., comma 5, e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della riduzione della pena per il giudizio abbreviato, erroneamente negata dal primo giudice con motivazione (le finalita’ di economia processuale) avallata dalla Corte di appello che non ha minimamente considerato la rilevanza istruttoria del tema difensivo (la credibilita’ della persona offesa) che con esse di intendeva scandagliare.

1.6. Con il sesto motivo, eccepisce ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione dell’articolo 62-bis c.p., e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche illegittimamente e ingiustamente negate sul rilievo della reiterazione delle condotte che, invece, deduce, si riferiscono ad un medesimo contesto temporale.

1.7.Con il settimo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), il vizio di omessa motivazione in ordine alla censura relativa alle statuizioni civili.

1.8. Con l’ottavo ed ultimo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione degli articoli 81 cpv., 132 e 133 c.p., e vizio di motivazione illogica in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Lamenta, in particolare, che la Corte di appello ha quantificato la pena per i reati-satellite nella misura complessiva di un anno di reclusione senza alcuna motivazione (per i fatti oggetto della diversa sentenza) ed in modo contraddittorio per gli altri episodi di palpeggiamento e baci sul seno cui e’ stata attribuita la medesima valenza, sul piano sanzionatorio, di quelle ben piu’ invasive dei rapporti completi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ fondato per quanto di ragione.

3. Il primo motivo e’ generico e totalmente infondato.

3.1.Sul tema della attendibilita’ della persona offesa vittima di reati sessuali, il Collegio deve ribadire il costante insegnamento di questa Suprema Corte (peraltro noto anche all’imputato) secondo il quale, in generale, la testimonianza della persona offesa, perche’ possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilita’ (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214) ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, e’ sorretta da una presunzione di veridicita’ secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilita’, non puo’ assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso (salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza) (cosi’, da ultimo, Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, Rv. 260064; nello stesso senso, Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830, secondo le quali “in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve percio’ limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilita’ fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza”).

3.2.Vero e’ che la testimonianza della persona offesa, sopratutto quando portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un piu’ penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilita’ soggettiva e l’attendibilita’ intrinseca del racconto (Sez. u, 41461 del 2012, cit.), ma cio’ non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilita’ della testimonianza stessa (espressamente vietata come regola di giudizio) e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, (con violazione del canone di giudizio imposto dall’articolo 192 c.p.p., comma 1).

3.3.In tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l’apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima.

3.4.In questi casi, dunque, la deposizione della persona offesa puo’ essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilita’ soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il piu’ delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilita’, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; nello stesso senso anche Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 – dep. 14/01/2015, Pirajno, Rv. 261730, che ha ulteriormente precisato che e’ necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo cosi’ l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa).

3.5. Tanto premesso, osserva il Collegio che:

3.5.1. la valutazione di attendibilita’ della persona offesa trae decisivo alimento, nel caso di specie, anche dalle circostanze che condussero all’arresto in flagranza dell’imputato che qualche giorno dopo l’ultimo dei fatti per i quali si procede aveva nuovamente avvicinato la persona offesa con atteggiamenti e modalita’ del tutto simili a quelli oggetto di testimonianza nell’ambito del presente processo;

3.5.2. Di tale decisivo argomento, non citato nell’atto di appello, l’imputato non fa menzione nemmeno nell’odierno ricorso;

3.5.3. La Corte di appello ha inoltre correttamente sottolineato che l’imputato non ha mai fornito la prova (per esempio mediante l’allegazione dei relativi tabulati) della trasmissione, da parte della persona offesa, di SMS nei suoi confronti (affermazione non contraddetta in questa sede);

3.5.4. Piu’ in generale la tesi difensiva della falsa denuncia in reazione alla allegata decisione dell’imputato di troncare la relazione extraconiugale con la vittima e’ intrinsecamente contraddetta dalla stessa eccezione che alimenta il secondo motivo perche’, come ha ben evidenziato la Corte di appello, non si puo’ predicare la volonta’ di chiudere il rapporto senza creare un cortocircuito logico, prima ancora che giuridico, con la tesi che i “succhiotti” erano stati dati per lasciare un “marchio” sul collo della donna visibile a tutti quale segno tangibile del “possesso” da parte dell’uomo;

3.5.5. La tesi della volonta’ di chiudere il rapporto e’ altresi’ estrinsecamente contraddetta dal comportamento tenuto dall’imputato in occasione del suo arresto che smentisce, sul piano logico, la volonta’ di recedere dal rapporto con la vittima;

3.5.6. Le deduzioni difensive sulle incertezze mostrate dalla persona offesa in sede di testimonianza sono del tutto generiche (come lo erano gia’ in sede di appello) e attingono inammissibilmente anche al materiale probatorio estraneo al testo della motivazione (cui l’imputato fa ancora riferimento per ribadire la propria volonta’ di troncare la relazione extraconiugale).

3.5.7. La valutazione di attendibilita’ della persona offesa e’ stata dunque correttamente condotta dai Giudici di merito che non meritano le censure infondatamente sollevate dal ricorrente avendo fatto buon governo delle norme e dei principi elaborati sul punto da questa Suprema Corte.

4. E’ totalmente infondato il secondo motivo di ricorso.

4.1. L’imputato e’ accusato di aver procurato un “succhiotto” al collo della persona offesa (capo A, commesso il (OMISSIS)), di averla palpeggiata sul seno e sulla zona pubica e di aver avuto un rapporto sessuale completo con la donna (capo D, commesso il (OMISSIS)), di averla nuovamente palpeggiata sul seno e sulla zona pubica e baciata sul collo (capo F, commesso il (OMISSIS)).

4.2. L’imputato circoscrive le proprie censure alla natura sessuale del “succhiotto”, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, lasciando fuori dal “thema decidendum” la qualificazione degli altri atti oggetto di contestazione.

4.3. Sul punto sono necessarie alcune puntualizzazioni.

4.4. Il reato di cui all’articolo 609-bis c.p., presidia il diritto dell’individuo di compiere atti sessuali in assoluta autonomia e liberta’, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno. La liberta’ sessuale, quale espressione della personalita’ dell’individuo, trova la sua piu’ alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilita’ assoluta dei diritti dell’uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (articolo 2 Cost.), e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario (articolo 3 Cost., comma 2).

4.5. La liberta’ di disporre del proprio corpo a fini sessuali e’ dunque assoluta e incondizionata e certamente non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l’altra persona possa essersi prefissa. L’assolutezza del diritto tutelato non tollera, nella chiara volonta’ del legislatore, possibili attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall’articolo 609-bis c.p., per qualificare la penale rilevanza della condotta.

4.6. Coerentemente alla natura del bene tutelato e alla centralita’ della persona offesa, unica titolare del diritto, nessun dolo specifico (al fine di), ne’ alcun movente esclusivo (al solo scopo di) hanno il compito selettivo di tipizzare l’offesa. Qualsiasi valorizzazione di questi atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della liberta’ sessuale a chi la viola.

4.7. L’atto, percio’, deve poter essere definito “sessuale” sul piano obiettivo, senza attingere alle intenzioni dell’agente. Se, percio’, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l’atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, Rv. 236964; Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007, Polifrone, Rv. 237294).

4.8. E’ necessario e sufficiente che l’imputato sia consapevole della natura “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria; tale natura preesiste alla volonta’ dell’agente, non e’ da questi creata, ne’ conformata. Essa appartiene all’elaborazione scientifica ma e’ anche espressione della cultura di una determinata comunita’ in un determinato momento storico e puo’ variare da regione a regione, da Paese a Paese, secondo i costumi e le usanze locali; il medesimo gesto puo’ non avere ovunque la stessa valenza sessuale, presso alcuni popoli potrebbe non averne affatto (cfr. Sez. 3, n. 25112 del 2007, cit., in ordine al bacio russo).

4.9. Il sesso evoca l’eros, ne e’ per certi versi sinonimo. Si puo’ dunque sostenere che la natura sessuale dell’atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioe’ a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell’agente. Tale valutazione oggettiva costituisce il necessario presupposto del diritto alla liberta’ sessuale dell’individuo, ne definisce anche contenuto e ampiezza, conformandone, ad un tempo, l’oggetto mediante l’incessante osmosi con la scienza ed i mutevoli costumi sociali.

4.10. Secondo la scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica e in base al comune sentire, i genitali, i glutei ed il seno oggettivamente esprimono, piu’ di ogni altra parte del corpo ed in modo piu’ naturale, diretto ed esplicito, la sessualita’. Il loro volontario toccamento esprime, con rara immediatezza, la natura “sessuale” del gesto, sicche’, indipendentemente dalle intenzioni del suo autore (del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del reato), quando cio’ avvenga senza il consenso di chi lo subisce o con l’inganno, viola il diritto dell’individuo di scegliere liberamente se (e con chi) condividere questa parte di se’ ed integra il delitto di cui all’articolo 609-bis c.p..

4.11. Anche altre condotte hanno valenza sessuale con la stessa dirompente evidenza: la masturbazione, il petting, i rapporti orali, vaginali, anali, esprimono di per se’ la propria natura sessuale e con essa il diritto di porli in essere e/o di condividerli con chi si vuole ed in assenza di condizionamenti di sorta.

4.12. In alcuni casi, invece, la valutazione circa la natura “sessuale” dell’atto puo’ essere esclusa dalla consuetudine, dal particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o dalla natura dei rapporti che intercorrono con il suo autore o dalla natura della prestazione (si pensi ai casi di assistenza alle persone non autosufficienti, agli atti medici, ai gesti d’affetto genitoriale, ai baci sulle guance dati in segno di affetto o di saluto); si tratta di situazioni che vanno valutate caso per caso e con estremo rigore al fine di escludere ogni ragionevole dubbio sul punto (Sez. 3, n. 10248 del 12/02/2014, Rv. 258588; Sez. 3, n. 37935 del 02/07/2004, Annunziata, Rv. 230041; si veda pure, Sez, 3, n. 41096, del 18/10/2011, Rv. 251316).

4.13. Va percio’ esclusa l’interpretazione secondo la quale la nozione di “atto sessuale” deve essere circoscritta ai soli toccamenti delle zone (immediatamente) erogene del corpo, con esclusione di tutte le altre, ma vanno escluse anche improprie dilatazioni dell’ambito di operativita’ della fattispecie penale contrarie alle condizioni di sviluppo sociale e culturale nel quale l’atto si colloca (Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, n.m.).

4.14.La natura “sessuale” dell’atto (che preesiste – come detto – alle intenzioni dell’agente ma anche alla sensibilita’ della vittima) deve essere valutata secondo il significato “sociale” della condotta, avuto riguardo all’oggetto dei toccamenti, ma anche – quando cio’ non sia sufficiente – al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualita’ del soggetto passivo che sia oggettivamente e socialmente percepibile come tale.

4.15.Come ricordato anche dal Giudice delle leggi, “la condotta del (…) delitto di violenza sessuale consiste nel costringere taluno a compiere o subire, con violenza, minaccia o abuso di autorita’, atti sessuali i quali abbracciano ora una gamma assai vasta di comportamenti, caratterizzati dall’idoneita’ a incidere comunque sulle facolta’ della persona offesa di autodeterminarsi liberamente nella propria sfera sessuale. A fronte di una nozione di atto sessuale che continua ad avere come punti di riferimento da un lato la congiunzione carnale e dall’altro gli atti di libidine, ma intende distaccarsi dalla fisicita’ e materialita’ della distinzione per apprestare una piu’ comprensiva ed estesa tutela contro qualsiasi comportamento che costituisca una ingerenza nella piena autodeterminazione della sfera sessuale, il legislatore ha avvertito l’esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravita’ (articolo 609-bis c.p., comma 3). Mediante una consistente diminuzione (in misura non eccedente i due terzi) della pena prevista per il delitto di violenza sessuale (fissata, nel minimo, in cinque anni di reclusione), risulta cosi’ possibile rendere la sanzione proporzionata nei casi in cui la sfera della liberta’ sessuale subisca una lesione di minima entita’. L’attenuante si pone dunque quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla liberta’ sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensita’ della lesione dell’oggettivita’ giuridica del reato (Corte Costituzionale, sentenza n. 325 del 22/06/2005).

4.16. Nel caso di specie, si tratta, come detto, di “succhiotti”.

4.17. Il c.d. “succhiotto” si definisce comunemente come “morso d’amore” (per la carica di passionalita’ e ardore che lo caratterizza) e consiste in un livido causato dalla suzione con le labbra di una parte dell’epidermide o da un bacio molto aggressivo che inizialmente lascia tracce di colore rossastro dovute a(la rottura dei capillari e che si trasforma in colore viola o nero man mano che la lesione guarisce acquisendo la natura di una ecchimosi (in questi esatti termini Sez. 3, n. 44063 del 25/06/2014, n.m.).

4.18.1 dizionari della lingua italiana lo definiscono come “una specie di bacio che si da’ succhiando prolungatamente la pelle, e che lascia un segno livido” (Garzanti) ovvero come “il livido lasciato da un bacio dato succhiando la pelle” (Treccani).

4.19.Appare evidente, dunque, la natura sessuale dell’atto che non comporta un mero toccamento delle labbra con una parte del corpo ma esige un’attivita’ prolungata sul corpo stesso che, proprio per la sua durata ed intensita’, esprime esattamente quella carica erotica che il concedersi con piacere alla bocca altrui comporta; una carica pienamente colta dall’imputato che ne fa strumento di una riaffermata (e malintesa) signoria sulla donna con un simbolo (il livido lasciato sul collo) che vuoi significare un’intimita’ sessuale esattamente percepibile e percepita come tale dai consociati senza necessita’ di ulteriori specificazioni.

5. Il terzo motivo e’ infondato anch’esso.

5.1.La Corte di appello esclude la minore gravita’ dei fatti sul rilievo della loro reiterazione, del luogo di consumazione (luogo di lavoro), del contesto in cui sono stati posti in essere (con appostamenti e agguati improvvisi, ma anche portando la donna altrove contro la sua volonta’), circostanze dalle quali trae anche il convincimento del notevole danno psichico della vittima.

5.2.Questa Suprema Corte ha piu’ volte affermato il principio che ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravita’ di cui all’articolo 609-bis c.p., u.c., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalita’ esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’eta’, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante e’ sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravita’; tra questi la reiterazione degli abusi nel tempo che, in quanto approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l’interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non e’ compatibile con la “minore gravita’” del fatto (cosi’ Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 – dep. il 22/02/2016, Rv. 266272).

5.3. IL criterio di valutazione non e’ costituto dalla natura (piu’ o meno invasiva) dell’atto, ma il grado di estensione dell’offesa al bene tutelato e dunque di compromissione della liberta’ sessuale della vittima che nel caso di specie i Giudici, con motivazione non manifestamente illogica, ritengono esser stata gravemente lesa per le ragioni sopra indicate (ulteriori rispetto anche alla sola reiterazione delle violenze), rispetto alle quali l’eta’ della donna e la sua pregressa relazione sentimentale con l’imputato (circostanza quest’ultima che certamente non attenua di per se’ l’oggettiva gravita’ della condotta) costituiscono allegazioni volte a sollecitare una inammissibile sovrapposizione del giudizio della Corte di cassazione rispetto a quello dei Giudici di merito che il limite al sindacato di legittimita’ non consente.

5.4.La natura manifesta della illogicita’ della motivazione del provvedimento impugnato impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, valutazioni alternative del medesimo fatto, ancorche’ altrettanto ragionevoli.

5.5.L’intero motivo e’ infatti volto a sollecitare non tanto l’esame critico della logica che sorregge il provvedimento impugnato, quanto a sostenere un inammissibile (ri)esame, nel merito, dei dati di fatto utilizzati dai Giudici di merito per escludere la minore gravita’ del fatto.

6. Il quarto, il sesto e l’ottavo motivo di ricorso, comuni per l’oggetto (il trattamento sanzionatorio) possono essere esaminati congiuntamente. Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue:

6.1. Gli indici di commisurazione della pena di cui all’articolo 133 c.p., forniscono al giudice l’armamentario per forgiare la condanna sulla persona dell’imputato in considerazione della finalita’ rieducativa della pena stessa;

6.2. La centralita’ e l’importanza della sua quantificazione e’ stata piu’ volte sottolineata dal Giudice delle leggi che ha ribadito che “il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena forma oggetto, nell’ambito del sistema penale, di un principio di livello costituzionale” rimarcando che la finalita’ rieducativa della pena stessa non e’ limitata alla sola fase dell’esecuzione, ma costituisce “una delle qualita’ essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue” (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 129 del 2008, n. 257 del 2006, n. 341 del 1994)” (sentenza n. 183 del 10/06/2011);

6.3. La quantificazione della pena, dunque, non puo’ essere frutto di scelte immotivate ne’ arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche;

6.4. Quel che conta, in ultima analisi, e’ che dell’uso del potere discrezionale il giudice dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (articolo 132, c.p.);

6.5.a tal fine risulta insuperato l’insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui e’ da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorche’ sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarita’ del caso, e’ sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (cosi’, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva);

6.6.quanto piu’ il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piu’ ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall’articolo 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi percio’ escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla “entita’ del fatto” e alla “personalita’ dell’imputato (cosi’, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo; cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani);

6.7.e’ consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, cosi’ come a espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorche’ nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluto);

6.8.al di fuori di questi casi, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale non puo’ insomma essere affidato alla intuizione del giudice, con riferimento a generiche formule di stile o sommari richiami al parametro contenuto nell’articolo 133 c.p. se e’ pur vero che non e’ richiesto l’analitico esame in rapporto a ogni elemento del complesso parametro richiamato, resta tuttavia la doverosita’ della specifica individuazione delle ragioni determinanti la misura della pena, al fine di dar conto dello uso corretto del potere discrezionale che al giudice di merito e’ affidato, e di garantire l’imputato della congruita’ della pena inflitta (Sez. 1, n. 12364 del 02/07/1990, Italiano, Rv. 185320; cfr. anche Sez. 1, n. 5210 del 14/01/1987, Cardile, Rv. 175802, che ha ricordato come nell’irrogazione di una pena, relativa ad un reato circostanziato, analogamente a quanto previsto per un reato semplice, il giudice adempie all’obbligo di motivazione solo allorche’ indica in modo specifico i motivi che giustificano l’uso del suo potere discrezionale al riguardo e non gia’ adoperando delle formule stereotipate. Infatti, l’obbligo della motivazione, predisposto dalla legge, e’ generale, in quanto vale per tutti i provvedimenti per i quali la legge lo prescrive; indisponibile perche’ deve essere adempiuto unicamente dall’autore del provvedimento; destinato ad essere pubblicizzato e completo, nel senso che deve essere quantitativamente correlato al dispositivo, con l’effetto che in assenza di queste caratteristiche non puo’ dirsi compiutamente adempiuto);

6.9.in sede di appello e’ inoltre necessario che il giudice si confronti anche con gli argomenti devoluti a sostegno del piu’ mite trattamento sanzionatorio rivendicato dall’imputato purche’ tali argomenti siano connotati dal requisito della specificita’ (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, Ingardia, Rv. 209443; Sez. 1, n. 8677 del 06/12/2000, Gasparro, Rv. 218140; Sez. 4, n. 110 del 05/12/1989, Buccilli, Rv. 182965);

6.10. La concessione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiche’, non diversamente da quelle “tipizzate”, la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti;

6.11. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puo’ essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’articolo 62 bis, disposta con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non e’ piu’ sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339);

6.12.nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

7.Tanto premesso, questa Suprema Corte rileva che:

7.1. I Giudici distrettuali hanno applicato il minimo edittale della pena base per il reato ritenuto piu’ grave tra quelli posti in continuazione, sicche’ alcun onere motivazionale gravava su di loro;

7.2. All’imputato non e’ stato applicato alcun aumento di pena per il reato satellite di lesioni personali aggravato di cui al capo B;

7.3. Gli aumenti applicati per i due reati satellite di pari gravita’ edittale (violenze sessuali di cui ai capi D ed F) sono di risibile entita’ (un mese ciascuno, a fronte dei sei mesi irrogati in primo grado allo stesso titolo), sicche’ l’intero trattamento sanzionatorio applicato per quattro diverse violenze sessuali e’ di poco superiore al minimo edittale di una sola di esse;

7.4. La Corte di appello peraltro da’ conto dell’esercizio del proprio potere discrezionale indicando, quali criteri di quantificazione complessiva della pena, la gravita’ dei fatti e i precedenti penali dell’imputato;

7.5. Correttamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e’ stato deciso sul rilievo della assenza di elementi positivi di valutazione a fronte dei precedenti dell’imputato e della reiterazione delle condotte, ne’ l’imputato (al di la’ del proprio stato di incensuratezza) allega specifici elementi di valutazione devoluti in appello e totalmente negletti.

7.6. I motivi che riguardano il trattamento sanzionatorio sono percio’ infondati.

8. Il quinto motivo di ricorso e’ generico e infondato.

8.1. L’imputato aveva chiesto di poter definire il processo mediante giudizio abbreviato condizionato all’escussione di alcuni testimoni al fine (genericamente dedotto) di vagliare l’attendibilita’ della persona offesa.

8.2. Il G.u.p. aveva respinto la richiesta, con scelta condivisa dal Tribunale e dalla Corte di appello.

8.3. E’ sufficiente richiamare gli argomenti gia’ spesi in sede di analisi del primo motivo di ricorso per comprendere, anche alla luce dell’istruttoria espletata, la correttezza della decisione dei giudici di merito.

8.4. Secondo l’autorevole insegnamento di Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173, infatti, il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall’imputato all’assunzione di prove integrative, quando deliberato sull’erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalita’ del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna.

Ne consegue che il giudice dibattimentale il quale abbia respinto “in limine litis” la richiesta di accesso al rito abbreviato – “rinnovata” dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta – deve applicare anche d’ufficio la riduzione di un terzo prevista dall’articolo 442 c.p.p., se riconosca (pure alla luce dell’istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare (nello stesso senso, Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosaino, Rv. 255261; Sez. F., n. 38877 del 20/08/2015, Rv. 264787; Sez. 2, n. 8097 del 04/02/2016, Alfiero, Rv. 266216).

8.5. Si aggiunga, quale ulteriore argomento a sostegno della correttezza della decisione qui contestata, che le deduzioni in ordine all’oggetto della prova cui era subordinato il rito, sono decisamente generiche.

8.6.La prova sollecitata con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale gia’ raccolto ed utilizzabile, puo’ considerarsi “necessaria” quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della “regiudicanda” (Sez. U. Wajib, cit. Rv. 229175; Sez. 4, n. 39492 del 18/06/2013, Rv. 256833). In questo senso l’imputato non fornisce alcuna utile indicazione sulla decisivita’ delle prove dedotte.

8.7. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto che il quadro probatorio (con particolare riferimento al tema della credibilita’ della persona offesa) fosse gia’ esaustivo e che l’integrazione probatoria fosse incompatibile con le esigenze di celerita’ del rito e – si aggiunge – con la sua premialita’.

9. E’ invece fondato il settimo motivo di ricorso.

9.1. Il Tribunale di Chieti aveva condannato l’imputato al risarcimento del (solo) danno morale in favore della parte civile liquidandolo nella misura di Euro 30.000,00, “tenuto conto della particolare pervicacia e insistenza delle condotte poste in essere”.

9.2. In sede di appello l’odierno ricorrente non aveva eccepito la sussistenza del cd. “danno conseguenza”, bensi’ la sua quantificazione, ritenuta eccessiva, effettuata senza alcuna prova della sua entita’ ed affidata a considerazioni generiche.

9.3. La Corte di appello ha totalmente omesso di pronunciarsi sul punto, incorrendo nel denunziato vizio di omessa motivazione.

9.4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni relative alla quantificazione del danno, con rinvio, sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili relative alla quantificazione del danno con rinvio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Rigetta nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge

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