Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 16 febbraio 2017, n. 7464

La presunzione di illegittima provenienza di risorse patrimoniali (a norma della suddetta disposizione normativa) deve essere esclusa anche quando queste ultime provengano da attività economiche lecite, ma non denunciate al fisco

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 16 febbraio 2017, n. 7464

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza in data 20/05/2016 del Tribunale di Frosinone;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Corbo;

lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lori Perla, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 20 maggio 2016, depositata il 20 giugno 2016, il Tribunale di Frosinone, pronunciando in sede di riesame, ha in parte rigettato e in parte accolto l’impugnazione proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone nella parte in cui aveva disposto, nei confronti del medesimo, indagato per i reati di cui all’articolo 416 c.p., comma 1 e 2, articoli 319, 321 e 479 c.p., il sequestro preventivo, a norma dell’articolo 321 c.p.p. e Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, di valori mobiliari e beni mobili registrati. Precisamente, il decreto di sequestro preventivo e’ stato confermato con riferimento ai seguenti beni: 1) conto deposito titoli n. (OMISSIS), recante una obbligazione (OMISSIS), per un controvalore netto pari ad Euro 147.300, sottoscritta in data 3 marzo 2015; 2) polizza assicurativa n. (OMISSIS) (OMISSIS), n. anagrafico (OMISSIS), per un controvalore alla data del 12 aprile 2016 pari ad Euro 83.547,39 lordi, ed Euro 80.011,42 netti, sottoscritta in data 20 novembre 2013; 3) polizza assicurativa n. (OMISSIS), n. anagrafico (OMISSIS), per un controvalore alla data del 12 aprile 2016 pari ad Euro 40.000,00 lordi, ed Euro 38.119,00 netti, sottoscritta in data 6 maggio 2015; 4) autovettura BMW XI, immatricolata l’11 marzo 2015, del valore commerciale di Euro 35.000,00 circa. Il provvedimento genetico, invece, e’ stato revocato, con conseguente ordine di dissequestro, con riferimento ai seguenti beni: 1) polizza assicurativa n. (OMISSIS), n. anagrafico (OMISSIS), per un controvalore alla data del 12 aprile 2016 pari ad Euro 122.556,00 lordi, ed Euro 119.583,01 netti, sottoscritta in data 26 agosto 2011; 2) autovettura Lancia Y, immatricolata nel 2006; 3) motoveicolo Yamaha, immatricolato nel 2012 e acquistato per l’importo di Euro 500,00.

Il provvedimento del Tribunale ha innanzitutto rappresentato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una seria cospicua e potenzialmente indeterminata di delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, di falso ideologico e materiale, di sostituzione di persona, di accesso abusivo a sistema informatico e di frode informatica, nonche’ la documentazione audio-video di almeno tre episodi di consegna indebita di denaro all’indagato, mentre lo stesso era nel suo ufficio di direttore della Motorizzazione civile di (OMISSIS). Ha poi affermato, sotto il profilo dell’ambito di operativita’ della presunzione di illecita accumulazione ex Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, che non si potevano computare in favore dell’indagato entrate reddituali “in nero”, asseritamente derivanti da un’attivita’ di consulenza ingegneristica protrattasi nel tempo, mentre occorreva tener conto di una vendita immobiliare effettuata nel 2010, in relazione alla quale era documentato l’incasso di due acconti, uno pari ad Euro 65.000,00 in data 8 aprile 2010, e l’altro parti ad Euro 110.000,00 in data 28 luglio 2010. I redditi dichiarati dallo (OMISSIS) per i periodi di imposta tra il 2010 ed il 2014, sono i seguenti: a) Euro 36.412,00 per l’anno 2010; b) Euro 32.162,00 per l’anno 2011; c) Euro 31.610,00 per l’anno 2012; d) Euro 33,273,00 per l’anno 2013; e) Euro 35.000,00 per l’anno 2014.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS), quale difensore di fiducia dello (OMISSIS), articolando un unico motivo, nel quale si lamenta violazione di legge, in riferimento agli articoli 125, 321, 322, 325 e 546 c.p.p., e Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies.

Si premette che: a) l’indagato istante e’ stato direttore della Motorizzazione di (OMISSIS) dal 19 maggio 2014 al 3 settembre 2015, come espressamente indicato anche nell’ordinanza applicativa delle misure cautelari personali, ed i reati a lui contestati non solo si collocano esattamente in questo biennio, ma hanno fruttato al massimo qualche migliaio di Euro; b) l’atto di vendita immobiliare del 2010, stipulato il 30 giugno 2010, ha determinato la ricezione dell’importo complessivo di 230.000,00 Euro (e non solo di 175.000,00 Euro, quale risultato della somma dei due acconti versati prima del rogito); c) sono stati prodotti estratti conto evidenzianti saldi significativi, come quello di Euro 288.629,31 alla data del 31 marzo 2009 presso la (OMISSIS), ovvero quello di Euro 264.962,00 alla data del 26 agosto 2011 presso la banca (OMISSIS), determinato anche dal versamento dei due acconti precedentemente indicati per complessivi Euro 175.000,00.

Si deduce che l’ordinanza impugnata ha omesso di valutare tutte le indicate risultanze, non ha preso in considerazione i redditi derivanti dall’attivita’ professionale svolta dallo (OMISSIS) solo perche’ non denunciati ai fini delle imposte sui redditi, in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita’, ed ha trascurato di effettuare la valutazione di sproporzione al momento dei singoli acquisti dei beni sottoposti a sequestro.

3. In data 14 gennaio 2017, l’avvocato (OMISSIS), quale difensore di fiducia dello (OMISSIS), ha depositato memoria, nella quale si ribadiscono, in particolare, le doglianze concernenti l’omessa motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialita’ tra i fatti ed i beni in sequestro, anche alla luce dello scarto temporale tra l’accensione delle polizze e del conto deposito titoli, da un lato, ed i fatti in contestazione, dall’altro. Si sottolinea, inoltre, l’assoluta incongruita’ del dissequestro, limitato esclusivamente ad una polizza per il valore di 122.556,00 Euro, a fronte del riconoscimento della percezione di acconti dalla vendita immobiliare per 175.000,00 Euro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, ribadito recentemente anche dalle sezioni unite, la presunzione di illegittima provenienza di risorse patrimoniali a norma dell’articolo 12-quinquies Decreto Legge n. 306 del 1992 deve essere esclusa anche quando queste ultime provengano da attivita’ economiche lecite, ma non denunciate al fisco, in particolare in considerazione del dato letterale della disposizione, la quale, al comma 1, attribuisce idoneita’ a giustificare la provenienza dei beni, in via alternativa, tanto al reddito dichiarato ai fini delle imposte, quanto all’attivita’ economica svolta (cfr., anche per questa osservazione, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247, nonche’, tra le altre, Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Pucillo, Rv. 261046).

Inoltre, orientamento assolutamente consolidato e’ quello secondo cui, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, l’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto, sui quali e’ stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011, ma anche Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016, Giudici, Rv. 266335, non mass. sul punto).

3. L’ordinanza impugnata, innanzitutto, ha escluso che, ai fini della determinazione dell’ambito operativo della presunzione di illecita accumulazione ex Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies potessero prendersi in considerazione entrate reddituali “in nero” derivanti da un’attivita’ di consulenza protrattasi nel tempo, e svolta dall’indagato nell’esercizio della sua professione di ingegnere. In tal modo, e’ stato inequivocabilmente frainteso l’orientamento giurisprudenziale di cui si e’ dato conto in precedenza.

La medesima ordinanza, inoltre, dopo aver riconosciuto che l’indagato aveva documentato di aver venduto un immobile nel 2010 e di aver incassato acconti per complessivi Euro 175.000,00, ha ritenuto che tali entrate giustificassero l’acquisto, nel 2011, di una polizza la quale, alla data del 12 aprile 2016, recava un controvalore lordo pari a 122.556,00 Euro, ed ha del tutto omesso di prendere in considerazione le ulteriori disponibilita’ conseguite attraverso la dismissione immobiliare, e pari, per quanto sembra doversi evincere, ad oltre 50.000,00 Euro.

4. In conseguenza delle violazioni di legge cosi’ rilevate, si impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. E’ infatti necessario un nuovo esame della vicenda che, ai fini della individuazione dei beni da sottoporre a vincolo, tenga conto, anche solo al fine – eventualmente – di spiegarne compiutamente l’irrilevanza, sia dell’esistenza di disponibilita’ conseguite mediante attivita’ di per se’ lecita, ma occultata al fisco, quantificandola e ricostruendone il reimpiego, sia di tutte le disponibilita’ ottenute mediante la vendita immobiliare stipulata nel 2010.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di (OMISSIS).

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