Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 16 febbraio 2017, n. 4191

Nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio, i Ctu possono essere autorizzati dal giudice ad avvalersi di appositi ausiliari, destinati a svolgere un’attività strumentale a supporto dell’incarico ricevuto qualora se ne ravvisi la necessità alla luce della complessità riscontrata

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 16 febbraio 2017, n. 4191

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. ORILIIO Lorenzo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8636-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., c.f. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), con sede in (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, e (OMISSIS) Inc., con sede in (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/09/2011, procedimento R.G. n. 9121/2010 e Rep. 2105/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha depositato un avviso di ricevimento ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi gli Avvocati (OMISSIS) e, per delega orale dell’Avvocato (OMISSIS), difensori delle controricorrenti, che si sono riportati agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento e per l’assorbimento degli altri motivi del ricorso e per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione proposta dalle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovuti al C.Testo Unico e agli ausiliari del giudice nominati nell’ambito della causa civile promossa dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. nei confronti delle opponenti. Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione – per quanto in questa sede ancora rileva – ha rideterminato, diminuendolo, il compenso liquidato alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. incaricata di prestare ausilio al C.Testo Unico nel dare esecuzione all’ordinanza cautelare con la quale era stato disposto di rimuovere dai server delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) le immagini del programma “(OMISSIS)”.

2. – Avverso l’ordinanza del Tribunale, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS).

Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attivita’ difensiva.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice dell’opposizione liquidato il compenso spettante alla (OMISSIS) s.r.l. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 56, comma 3 (qualificando il compenso come spesa relativa ad ausiliario del C.T.U.) e non invece ai sensi dell’articolo 56, comma 2 cit. Decreto del Presidente della Repubblica (quale spesa sostenuta dal C.Testo Unico per esperire il mandato), applicando cosi’ i compensi previsti dalla tabella allegata al detto decreto, anziche’ liquidando la spesa secondo le regole del libero mercato e il preventivo predisposto dalla (OMISSIS).

La censura non e’ fondata.

Va premesso che il C.Testo Unico ing. (OMISSIS) e’ stato incaricato di dare esecuzione all’ordinanza cautelare con la quale era stato disposto di rimuovere dai server delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) le immagini del programma “(OMISSIS)”.

Per compiere tale attivita’ il C.Testo Unico ha chiesto l’ausilio della Societa’ (OMISSIS) s.p.a., ausilio espressamente autorizzato dal giudice procedente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, in tema di liquidazione dei compensi e delle spese ai consulenti tecnici d’ufficio, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articoli 49 e 56 che ha abrogato della L. 8 luglio 1980, n. 319, l’articolo 7 hanno mantenuto la distinzione tra “le spese sostenute dal consulente tecnico per l’adempimento dell’incarico”, il cui rimborso e’ subordinato alla loro documentazione e necessita’, ed e’ rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato, e “le spese per le attivita’ strumentali svolte dai prestatori d’opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi”, in ordine alle quali trovano applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, anche in virtu’ della natura di munus publicum che caratterizza l’incarico assegnato al consulente, del quale l’ausiliario non puo’ ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l’ausiliario e il consulente (Sez. 2, n. 15535 del 11/06/2008).

Nel caso di specie, l’attivita’ espletata dalla (OMISSIS) non puo’ essere qualificata come spesa sostenuta dal C.Testo Unico per l’espletamento dell’incarico, ma costituisce spesa per le attivita’ strumentali svolte dai prestatori d’opera di cui il consulente e’ stato autorizzato ad avvalersi: cio’ in quanto trattasi di attivita’ direttamente svolta dalla (OMISSIS), sia pure sotto la vigilanza e responsabilita’ del C.T.U., avente ad oggetto un’attivita’ di non mera materiale esecuzione, ma implicante accertamenti, acquisizione di dati, attivita’ di indagine e di analisi dell’impianto informatico delle societa’ convenute (cfr. p. 3 dell’ordinanza impugnata).

Il carattere non meramente esecutivo dell’attivita’ svolta dalla (OMISSIS) esclude che essa possa essere considerata spesa liquidabile secondo fattura, trattandosi invece di prestazione professionale – che ha natura di munus pubblico, in quanto dipendente da incarico del giudice (cio’ che rende inconducente la pretesa della ricorrente di qualificare l’attivita’ svolta in senso privatistico, inquadrandola nel contratto di appalto) – per la quale le spettanze vanno liquidate, per espresso disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 56, comma 3 ai sensi dell’articolo 50 stesso decreto.

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge.

2. – Col secondo motivo, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale omesso di moltiplicare per sei il compenso liquidato, avendo la (OMISSIS) impiegato sei operatori nello svolgimento delle operazioni peritali.

Anche questo motivo non puo’ trovare accoglimento.

Innanzitutto, la censura risulta inammissibile nella misura in cui sottintende un accertamento in fatto, circa il numero di dipendenti impiegati per lo svolgimento delle operazioni peritali; numero che non risulta essere stato in alcun modo oggetto di accertamento (anzi, a p. 5 dell’ordinanza impugnata, il giudice rileva la carenza della documentazione prodotta dalla (OMISSIS), anche con riferimento ai “salari” erogati).

In ogni caso, poi, la doglianza e’ infondata, essendo stato l’incarico conferito alla societa’ nel suo complesso, e non ai suoi dipendenti.

3. – Col terzo motivo, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale omesso di fare applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 53 a tenore del quale, quando l’incarico e’ collegiale, il compenso liquidato per il singolo deve essere aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio.

Anche questa doglianza e’ infondata. Il giudice, infatti, non ha conferito alcun incarico collegiale, ma si e’ limitato ad autorizzare il C.Testo Unico ad avvalersi dell’ausilio di un unico soggetto, la (OMISSIS) s.r.l.

4. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00 (settemiladuecento) (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese forfettarie ed accessori di legge

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