Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 settembre 2016, n. 18539

Una volta scaduto, il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato solo se l’istante abbia evidenziato nuove circostanze sopravvenute valutabili ai fini dell’espellibilità.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile
ordinanza 21 settembre 2016, n. 18539

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (pec: (OMISSIS) fax n. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) (pec: (OMISSIS), fax (OMISSIS)) per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
Prefettura Trieste;
– intimata –
avverso la ordinanza n. 49/15 del Giudice di pace di Trieste emessa il 25 maggio 2015 e depositata il 26 maggio 2015, n. R.G. 1271/2015.

RILEVATO IN FATTO

Che:
1. Il Giudice di Pace di Trieste ha respinto il ricorso di (OMISSIS) avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Trieste in data 25 maggio 2015. Ha rilevato il Giudice di Pace che (OMISSIS), cittadino nigeriano entrato in Italia il 7 ottobre 2008 presso (OMISSIS), ha ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico scaduto in data 8 novembre 2014 mentre la sua domanda di rifugio e protezione internazionale e’ stata respinta dalla Commissione territoriale di Foggia il 19 aprile 2013 e in sede di opposizione dal Tribunale di Bari il 23 luglio 2013.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioe’ che egli, in base al principio di non refoulement, ha comunque diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ex articolo 5, comma 6 del testo unico immigrazione e quindi alla cd. protezione umanitaria che lo Stato deve riconoscere anche a prescindere di una domanda in tal senso in ogni momento in cui si ravvisa il rischio reale che, se respinto o espulso, lo straniero potrebbe essere oggetto di torture, pene o altri trattamenti inumani o degradanti.

RITENUTO IN DIRITTO

3. La sussistenza di un diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari ha costituito l’oggetto del giudizio sulla richiesta di protezione internazionale e pertanto non puo’ condividersi la censura di omesso esame da parte del Giudice di pace. Quanto all’esame delle specifiche condizioni della Nigeria che impedirebbero l’espulsione il Giudice di pace ha reso una motivazione specifica e consistita nell’escludere il sopravvenire di nuove circostanze che potrebbero condurre a una diversa valutazione e ha fatto riferimento all’istruttoria svolta dal Tribunale di Bologna nel recente giudizio sulla protezione internazionale e alle notizie di pubblico dominio sulla Nigeria riportate dalla stampa e dai media. Il ricorrente invoca il principio del cd. non refoulement secondo cui nessun rifugiato o richiedente la protezione internazionale puo’ essere espulso o respinto verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua liberta’ sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. Ma tale principio e’ stato rispettato con la concessione del permesso di soggiorno nel momento in cui e’ stata proposta la domanda di protezione internazionale, permesso di soggiorno scaduto successivamente alla sentenza di rigetto dell’impugnazione del diniego emessa dal Tribunale di Bologna. Il ricorso avrebbe dovuto pertanto evidenziare nuove circostanze sopravvenute in (OMISSIS) valutabili ai fini dell’espellibilita’ ma sotto questo profilo il ricorso appare del tutto generico e anche l’accertamento esperibile con l’accesso alle informazioni presenti sul sito web del M.A.E. evidenziano come ormai l’azione terroristica anti cristiana, esistita nel sud del Paese, sia ormai cessata e rimane circoscritta negli Stati del Nord Est.
4. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

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