Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 settembre 2016, n. 18540

Non può essere dichiarato illegittimo il provvedimento di espulsione amministrativa nei confronti del cittadino straniero, solo perché non contiene, come previsto dalla direttiva, un termine per la partenza volontaria. Tale mancanza può infatti incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione ma non sulla validità del provvedimento

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 21 settembre 2016, n. 18540

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)), dai quali e’ rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via, presso lo studio dell’avv., rappresentato e difeso dall’avv., giusta procura speciale a margine del controricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. e alla p.e.c.;
– controricorrente –
avverso la ordinanza del Giudice di pace di Milano, emessa il 23 ottobre 2015 e depositata il 27 ottobre 2015, n. R.G. 43878/2015.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
1. Il signor (OMISSIS) entrava in Italia per la prima volta il 22 giugno 2013 proveniente dalla Spagna che gli aveva rilasciato un regolare visto per motivi di studio valido 180 giorni, dal 22 gennaio 2013 al 31 luglio 2013. A seguito di un breve soggiorno in Italia, tornava in Spagna prima della scadenza del visto per poter proseguire i suoi studi. Ritornava quindi una seconda volta in Italia nel 2015 privo di un visto di ingresso valido ai fini del soggiorno. Il Prefetto di Milano emetteva pertanto decreto di espulsione n. 15 maggio 2015 con accompagnamento alla frontiera.
2 Il Giudice di Pace di Milano, con provvedimento depositato il 27 ottobre 2015, ha respinto l’impugnazione proposta dal signor (OMISSIS) contro il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Il Giudice di Pace ha ritenuto che il provvedimento impugnato e’ stato emesso legittimamente in quanto il cittadino cubano e’ entrato in Italia privo di un visto di ingresso valido ai fini del soggiorno e quanto alla impossibilita’ di applicare la disciplina della direttiva 2008/115/CE per il rimpatrio volontario mediante concessione di un termine per la partenza volontaria, ha rilevato che il (OMISSIS) non ha consegnato alcuna certificazione idonea a dare prova dell’effettiva disponibilita’ di un alloggio stabile dove poter essere agevolmente rintracciato e ha dichiarato di non voler far rientro nel suo Paese di origine.
3. (OMISSIS) ricorre per Cassazione e con un primo articolato motivo deduce:
a) violazione dell’articolo 360 c.c., comma 1, n. 3, per errata applicazione di norme di legge in relazione alla normativa Europea (direttiva 115/2008/CE). Il ricorrente ritiene che il Giudice di Pace abbia errato nel ritenere inesistenti i presupposti per il rimpatrio volontario come previsto dalla direttiva comunitaria. Sostiene infatti di aver dichiarato il proprio domicilio in (OMISSIS) presso la moglie, di non poter piu’ rientrare a Cuba in quanto ritenuto “emigrante” e di godere di adeguate garanzie economiche in quanto sua moglie, la Sig.ra (OMISSIS), e’ assunta regolarmente ed e’ in grado di mantenere se stessa e il marito.
b) violazione dell’articolo 360, comma 1, n. 3, per errata valutazione delle normative Europee in tema di libera circolazione nell’aera Schengen: il ricorrente ritiene che il Giudice non abbia correttamente applicato la normativa Europea in tema di libera circolazione nell’area Schengen. Il signor (OMISSIS) infatti, nel momento in cui si e’ recato la prima volta in Italia il 22 giugno 2013, e’ arrivato nell’aeroporto di Orio al Serio in possesso di un regolare passaporto e di un valido visto e permesso della durata di 180 giorni per motivi di studio con cui gli e’ stato permesso di entrare in Spagna e di soggiornare in un altro paese aderente al trattato di Schengen.
c) Violazione dell’articolo 360, comma 1, n. 3, per la mancata traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua conosciuta dal ricorrente. Il ricorrente sostiene che, a causa della mancanza di reperibilita’ di un’interprete, non e’ stato possibile tradurre il decreto di espulsione nella lingua da lui comprensibile, ovvero lo spagnolo.
d) Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sulla nullita’ del decreto di espulsione per omessa sottoscrizione da parte del Prefetto. il ricorrente rileva che, in violazione di quanto disposto in materia dal decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2001, il provvedimento di espulsione risulta essere stato sottoscritto dal Vice Prefetto vicario e non dal Prefetto e pertanto deve essere ritenuto inesistente.
4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 360 co. 1 n. 5 per violazione nella redazione del provvedimento di espulsione dello straniero in quanto privo dei requisiti prescritti dalla legge e omessa motivazione del giudice su tale punto gia’ sollevato dal ricorrente in primo grado.
Ritenuto che:
5. In primo luogo va rilevato, come nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al Prefetto, quale autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimita’ (Cass. Civ. sez. ord. n. 16718 del 30 luglio 2015 e Cass. Civ. sez. 1 n. 825 del 19 gennaio 2010).
6. Quanto al primo motivo di ricorso va comunque rilevata la sua infondatezza sotto tutti i profili dedotti.
7. Il provvedimento di espulsione appare motivato sulla base del reingresso irregolare del ricorrente in Italia e, in tema di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero, la ricorrenza dell’ipotesi di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 2, lettera b), comporta l’emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticita’ con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del Prefetto al riguardo (Cass. Civ. sez. 6-1 ord. n. 15185 dell’11 settembre 2012). Il provvedimento espulsivo del Prefetto e’ sindacabile e’ sindacabile solo ove gli accertamenti di fatto su cui e’ fondato siano erronei o mancanti, o il cittadino straniero non abbia potuto esercitare la propria opzione in ordine alla richiesta di rimpatrio mediante partenza volontaria (Cass. Civ., sez. 6-1, ord. n. 1809 del 28 gennaio 2014). Il ricorrente non indica come e quando abbia fatto valere nel giudizio di merito l’esistenza di legami familiari in Italia. Per altro verso va rilevato come non puo’ essere dichiarata l’illegittimita’ del provvedimento di espulsione amministrativa nei confronti del cittadino straniero solo perche’ esso non contenga un termine per la partenza volontaria, cosi’ come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale mancanza puo’ incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla validita’ del provvedimento espulsivo (Cass. Civ. sez. 6-1 ord. n. 15185 dell’11 settembre 2012). Peraltro, anche ai fini della validita’ della misura esecutiva, il Giudice di pace ha affermato che e’ stata riscontrata l’assenza di documentazione circa l’effettiva disponibilita’ di un alloggio presso il quale poter essere agevolmente rintracciato, e la volonta’ dichiarata dal (OMISSIS) di rimanere in Italia e di non rientrare nel paese di origine e di provenienza. Condizioni ritenute legittimamente ostative al rimpatrio volontario del ricorrente. Va infine rilevato come non sia stata data esecuzione all’espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera per indisponibilita’ immediata “di un idoneo vettore o altro mezzo di trasporto” e cio’ rende ulteriormente priva di interesse l’impugnazione del provvedimento prefettizio nella parte in cui non applica la misura della partenza volontaria.
8. Il secondo profilo del primo motivo di ricorso e’ anch’esso infondato. L’applicazione della disciplina Schengen non e’ discussione quanto al primo ingresso in Italia avvenuto nel 2013 ma quanto al successivo rientro in Italia nel 2015 quando ormai il visto di 180 giorni per motivi di studio, di cui il (OMISSIS) era in possesso al momento del suo ingresso in Italia nel 2013, era ampiamente scaduto.
9. Il terzo profilo del primo motivo di ricorso e’ infondato. La redazione del decreto di espulsione in lingua italiana e’ dipesa dalla dichiarazione resa dal (OMISSIS) nel foglio notizie sottoscritto presso l’Ufficio immigrazione al momento della sua identificazione di comprendere e parlare la lingua italiana.
10. E’ infine infondato anche il quarto profilo del primo motivo di ricorso. E infatti legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 2, lettera b), che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziche’ dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi puo’, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni (Caso. Civ. sez. 6-1, ord. n. 2664 del 22 febbraio 2012, Cass. Civ. sez. 1, n. 20686 del 26 ottobre 2005, n. 2085 del 2 febbraio 2005 e n. 9094 del 6 giugno 2003).
11. Il secondo motivo di ricorso e’ infondato. In tema di espulsione dello straniero, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 13, comma 5, come modificato dalla L. 2 agosto 2011, n. 129, mentre spetta al Prefetto, valutato il singolo caso, stabilire se sussistono le condizioni per concedere, con il provvedimento di espulsione, il termine per la partenza volontaria, rientra nella competenza del Questore indicare, in tale evenienza, le condizioni per la permanenza “medio tempore” dello straniero nel territorio nazionale, ovvero, qualora venga disposta l’espulsione immediata, decidere se provvedere all’accompagnamento coattivo immediato, al trattenimento presso il C.I.E. o all’intimazione Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 14, comma 5 bis. Ne consegue che non vi e’ contraddittorieta’ di provvedimenti tra il diniego di concessione di partenza volontaria e la mancata adozione di misure di controllo, che restano applicabili, alternativamente o cumulativamente, dal Questore solo nell’ipotesi in cui sia stata accolta dal Prefetto la richiesta di rimpatrio volontario (Cass. Civ., sez. 6-1, ord. n. 1809 del 28 gennaio 2014).
12. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

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