Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 30 luglio 2015, n. 33774

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Alfredo M – Presidente

Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere

Dott. MICCOLI Graz – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), il nato (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3939/2012, emessa in data 24 settembre 2013, dalla Corte di Appello di Milano;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita nella udienza pubblica del 12 giugno 2015 la relazione fatta dal Consigliere Grazia Miccoli.

Conclusioni delle parti:

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. Roberto ANIELLO, ha concluso chiedendo:

– l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per (OMISSIS) in relazione al capo 11, con eliminazione della relativa pena;

– l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per (OMISSIS);

– il rigetto nel resto per gli altri ricorsi.

Per i ricorrenti:

– (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

– (OMISSIS), gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), dopo aver depositato copia della sentenza civile della Corte di Appello di Milano emessa in data 24 ottobre 2013, con attestazione del passaggio in giudicato, hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

L’avv. (OMISSIS) ha chiesto applicarsi la nuova disciplina di cui all’articolo 2621 c.c., quale norma integratrice del reato di bancarotta impropria da reato societario;

– (OMISSIS) e (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;

– (OMISSIS), gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

– (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

– (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

– (OMISSIS), gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

– (OMISSIS), gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

– (OMISSIS) e (OMISSIS), gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

L’avv. (OMISSIS) ha chiesto applicarsi la nuova disciplina di cui all’articolo 2621 c.c., quale norma integratrice del reato di bancarotta impropria da reato societario.

RITENUTO IN FATTO

1. Le decisioni dei giudici di merito.

1.1. La sentenza della Corte di Appello.

Con sentenza del 24 settembre 2013 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 15 dicembre 2011, appellata dagli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e dal responsabile civile (OMISSIS) S.p.A., ha:

– assolto (OMISSIS) dal reato ascrittogli perche’ il fatto non costituisce reato e (OMISSIS) dal reato ascrittogli al capo 19) limitatamente ai fatti relativi al bilancio 2002 e alla situazione patrimoniale del 2003 per non aver commesso il fatto;

– dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato loro ascritto al capo 13) perche’ estinto per intervenuta prescrizione, e conseguentemente rideterminato, riducendola, la pena inflitta ai predetti imputati;

– revocato le statuizioni a favore delle parti civili:

fallimento (OMISSIS) S.p.A. relativamente a (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), fallimento (OMISSIS) s.r.l. relativamente a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A.;

fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione relativamente a (OMISSIS) e (OMISSIS); fallimento (OMISSIS) s.r.l., relativamente a (OMISSIS) e (OMISSIS);

– confermato nel resto la sentenza di primo grado.

1.2. Imputati e imputazioni.

Per quanto di interesse in questa sede si riportano qui di seguito le imputazioni trascritte nella sentenza di appello, come risultanti dall’originaria accusa. Si trascrivono (tra parentesi quadre) anche le Imputazioni in relazione alle quali v’e’ stata definizione nei giudizi di merito e che riguardano gli imputati ricorrenti, perche’ aiutano a comprendere meglio i termini dell’intera vicenda in esame ed il contenuto di alcune delle doglianze proposte in questa sede.

del reato di cui agli articoli sotto indicati, nelle seguenti qualita’ della (OMISSIS) S.p.A., con sede in (OMISSIS), dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il (OMISSIS):

– (OMISSIS) in qualita’ di Presidente del CdA dalla costituzione al 24.11.2003, di AD dal 18.12.2002 al 14.3.2003, di membro del Comitato Esecutivo dall’8.1.2001 al 3.7.2003 e comunque di soggetto apicale del c.d. Gruppo (OMISSIS) dalla costituzione fino al 24.11.2003;

– (OMISSIS) in qualita’ di componente del CdA dal 30/12/99 ai 7/3/00, di A.D. dal 7/3/00 all’8/3/01 e dal 21/12/01 al 18/12/02, Direttore Generale dall’8/3/01 al 21/12/01, Vice Presidente dal 18/12/02 al 5/11/03 e componente il Comitato Esecutivo dall’8/1/01 al 3/7/03;

– (OMISSIS) in qualita’ di (OMISSIS) della (OMISSIS) S.p.A. dal 18/3/03, titolare delle societa’ (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. e della (OMISSIS) S.p.A.;

– (OMISSIS) in qualita’ di membro del CdA dal 9.10.2002 al 14.3.2003 e di Direttore Generale dal 14.3.2003 al 5.11.2003;

– (OMISSIS) in qualita’ di Presidente del Collegio Sindacale dal 15.2.2001 al 16.10.2003;

– (OMISSIS) in qualita’ di Presidente del Collegio Sindacale dal 21.12.00 al 15.2.2001 e dal 16.10.2003 al 24.11.2003 e Componente Effettivo dal 15.2.2001 al 16.10.2003;

– (OMISSIS) in qualita’ di componente del CdA di (OMISSIS) S.p.A. dal 21/12/00 all’8/3/01 e dal 26/11/01 al 28/5/03 e di A.D. dal 28/5/03 al 24/11/03, Presidente CdA di (OMISSIS) dal 21/1/02 al 31/7/02;

– (OMISSIS) in qualita’ di componente del CdA di (OMISSIS) S.p.A. dal 21/12/01 al 28/5/03, di A.D. dal 21/12/00 al 21/12/01 e dal 28/5/03 al 24/11/03, e di membro del Comitato Esecutivo dall’8/1/01 al 21/12/01; omissis.

– BANCAROTTA IMPROPRIA DA FALSO IN BILANCIO.

1. (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS):

del reato di cui agli articoli 110 e 40 cpv. c.p., L.F., articolo 223, commi 1 e 2, n. 1 (in rel. all’articolo 2621 c.c.), perche’ in concorso tra loro e con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per i quali si procede al capo 2), nelle qualita’ sopra indicate nonche’ i Sindaci con condotta consistita nell’omettere volontariamente ogni attivita’ di vigilanza sull’osservanza della legge da parte degli amministratori ed omettendo ogni attivita’ di accertamento sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e sull’osservanza delle norme stabilite dall’articolo 2426 c.c., in tema di valutazione del patrimonio sociale, ed anzi esprimendo parere favorevole all’approvazione del bilancio redatto in contrasto con detti criteri nonche’ esprimendo specificamente il consenso a norma dell’articolo 2426 c.c., n. 6, sulla valutazione riguardante l’avviamento di (OMISSIS):

esponevano nel bilancio relativo all’esercizio 2002 della societa’ (OMISSIS) S.p.A., con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fatti materiali non corrispondenti al vero in ordine alla situazione economico-patrimoniale della societa’ ed in particolare:

1) iscrivevano all’attivo dello stato patrimoniale CREDITI inesistenti, inesigibili o irrealizzabili per un importo complessivo di euro 13.212.274,14 a fronte di una voce pari a 37.388.692,00 e piu’ specificamente:

a) iscrivevano all’attivo dello stato patrimoniale tra i crediti verso clienti per fatture da emettere e nel conto economico tra i ricavi, l’importo di euro 6.550.000,00 nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. o (OMISSIS) S.p.A. – societa’ del gruppo facente capo a (OMISSIS) – crediti inesistenti in quanto originati da contratti appositamente predisposti ed in particolare:

– a fronte di un contratto c.d. quadro stipulato con (OMISSIS) S.p.A. e datato 9.1.2002, gli importi di euro 3.850.000,00 per fatture da emettere ad (OMISSIS) per corrispettivo proporzionale ed euro 365.000,00 per fatture da emettere ad (OMISSIS) per corrispettivo fisso;

– a fronte di tre contratti stipulati, rispettivamente con (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A., datati il 9.1.2002, gli importi di euro 985.000,00, di euro 675.000,00 e di euro 675.000,00;

b) iscrivevano all’attivo dello stato patrimoniale tra i crediti verso clienti nei confronti del cliente (OMISSIS) l’importo di euro 309.874,14 per “fatture da emettere” in violazione del principio di competenza, afferendo i ricavi all’esercizio successivo, posto che il contratto con (OMISSIS) veniva concluso in data 25.3.2003;

c) iscrivevano tra i crediti verso clienti l’importo di euro 200.000,00 nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. in relazione all’emissione della fattura n. 207 del 30.9.2002 relativa ad operazioni inesistenti;

d) iscrivevano all’attivo dello stato patrimoniale e/o non svalutavano tra i crediti verso controllate l’importo di euro 6.152.400,00 nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. composto per euro 3.447.800,00 dall’importo ricavato dalla vendita realizzata con due contratti del 24.12.2002 e del 27.12.2002 di (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) s.r.l. alla (OMISSIS) S.p.A., credito inesistente artificiosamente costruito al solo fine di migliorare il risultato d’esercizio e del quale, nella nota integrativa, si dava falsamente atto che i pagamenti procedevano regolarmente e per la restante parte da crediti commerciali e finanziari in tutto o in parte irrealizzabili in relazione alle condizioni economiche di dissesto della societa’ partecipata;

2) iscrivevano all’attivo nello stato patrimoniale tra le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE – la cui voce complessiva ammontava a euro 16.048.504,00 – al valore di costo anziche’ a quello effettivo – in violazione degli obblighi imposti dall’articolo 2426 c.c., laddove impongono di adeguare la valutazione all’eventuale minor valore che risulti attribuibile alla partecipazione alla chiusura dell’esercizio – le partecipazioni in (OMISSIS) s.r.l. (detenuta al 100% con acquisto del 16.1.2001) iscritta per il valore di euro 8.853.500,00, e in (OMISSIS) S.p.A. (detenuta al 100% a seguito di costituzione nel luglio 2001) iscritta per il valore di euro 834.900,00, valori azzerati nella situazione patrimoniale al 30.11.2003;

3) iscrivevano nello stato patrimoniale tra le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – la cui voce complessiva ammontava a 3.974.057,00 – l’avviamento relativo alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. pari a euro 1.500.000, nonostante che il suddetto valore di avviamento fosse del tutto inesistente e che, essendo l’acquisto del ramo di azienda negozio simulato effettuato al solo fine di compensare crediti della (OMISSIS) nei confronti della stessa (OMISSIS) migliorando al contempo il risultato di bilancio, l’avviamento non avrebbe potuto essere iscritto in bilancio ai sensi dell’articolo 2426 c.c., comma 1, n. 6, in quanto non acquisito a titolo oneroso.

Con tale condotta, alterando in modo sensibile la rappresentazione economico-patrimoniale della societa’, col superamento delle soglie di rilevanza previste dalla legge, concorrevano a cagionare il dissesto della societa’ (OMISSIS) S.p.A. attraverso illusione ed il grave ritardo del ricorso ai rimedi legali previsti dall’articolo 2446 c.c. e segg., dissesto aggravatosi per via della protrazione del ricorso al credito bancario e delle attivita’ distrattive dei pagamenti preferenziali che sono stati realizzati nel corso del 2003 e 2004 di seguito contestate.

2. OMISSIS.

– BANCAROTTA PATRIMONIALE PER DISTRAZIONE.

3. (OMISSIS) – (OMISSIS):

del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 1), articolo 223, comma 1, perche’ in concorso tra loro distraevano dal patrimonio della societa’ fallita la complessiva somma di euro 1.270.500,00 corrisposta senza giustificazione economica:

3.1- per euro 150.000,00 corrisposta il 12.9.2003 in favore di (OMISSIS) S.p.A. a fronte della fattura n. (OMISSIS) dell’importo di euro 150.000.000,00 (IVA compresa) emessa per operazioni inesistenti – contratto di consulenza del 7.1.2003 -;

3.2- per euro 100.000,00 corrisposta il 12.9.2003 in favore di (OMISSIS) S.p.A. a fronte della fattura n. (OMISSIS) dell’importo di 1.320.000,00 (IVA compresa) emessa per operazioni inesistenti – contratto di consulenza del 7.1.2003-;

3.3- per euro 480.500,00 corrisposta parte a (OMISSIS) – euro 332.500,00 (euro 190.000,00 con assegno n. (OMISSIS) e 142.500,00 con assegno n. (OMISSIS) della (OMISSIS) su c/c (OMISSIS))- e parte ad (OMISSIS) S.p.A. – euro 148.000,00 con assegno n. (OMISSIS) della BPL c/c (OMISSIS) – per l’acquisto del 95% del capitale azionario di (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. privo di valore;

3.4- per euro 300.000 corrisposta alla societa’ (OMISSIS) S.p.A. a fronte di due fatture (n. (OMISSIS)) emesse per operazioni inesistenti.

3.5- per euro 240.000,00 corrisposta a (OMISSIS) nel periodo dall’aprile al novembre del 2003 a titolo di compenso per il ruolo di “Global Advisor” della (OMISSIS) S.p.A..

Tutte societa’ o soggetti riferibili a (OMISSIS) A.U. delle societa’.

4. (OMISSIS) – (OMISSIS):

del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 1), articolo 223, comma 1, perche’ in concorso tra loro:

a) distraevano dal patrimonio della societa’ fallita la somma di euro 8.702.623,70, (di cui euro 6.645.369,95 effettivamente corrisposta ed euro 2.057.253,75 rimasta quale debito del fallimento) in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A. per l’acquisto del 100% delle quote di (OMISSIS) s.r.l., somma di gran lunga eccedente il reale valore;

b) distraevano o comunque dissipavano dal patrimonio della societa’ fallita:

– la somma di euro 309.873,60 corrisposta alla societa’ (OMISSIS) con rimesse del 31/10/02, 29/11/02 e 31/12/02 a titolo di sponsorizzazione;

– la somma di euro 247.899,32 corrisposta alla societa’ (OMISSIS) con rimesse del 15/2/02 e del 13/9/02 a fronte di fatture rispettivamente del 31/12/01 e 12/7/02 a titolo di sponsorizzazione per il (OMISSIS).

Pagamenti effettuati a fronte di fatture per operazioni inesistenti o comunque assolutamente ingiustificati in relazione agli interessi della societa’ e alla sua gia’ compromessa situazione patrimoniale.

5. (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS):

del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1 n. 1), articolo 223, comma 1, perche’ in concorso tra loro:

a) distraevano dal patrimonio della societa’ fallita beni pari a complessivi euro 3.351.440,62 attraverso le seguenti modalita’:

– una quota di credito pari ad euro 1.628.233,25 vantato da (OMISSIS) S.p.A. nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., veniva compensata con il prezzo di acquisto di un ramo di azienda della stessa (OMISSIS) s.r.l. di pari importo (operazione realizzata con atto di cessione datato 24.12.2002 e contabilizzata entro il 31.12.2002); compensazione del tutto ingiustificata in relazione alla insussistenza del valore di avviamento attribuito al ramo di azienda pari a euro 1.500.000;

– una quota di credito pari ad euro 1.020.000 compensata con crediti di pari importo vantati da (OMISSIS) S.p.A. nei confronti di (OMISSIS), contabilizzati attraverso la emissione da parte di quest’ultima di due fatture (n. 119 e 120 entrambe del 31.12.2002) con la causale rispettivamente di “prestazioni svolte per vostro conto nel periodo dal 1 maggio al 31 dicembre 2002 sul progetto Public Affairs” e “lavorazione e servizi per adattamento file anagrafico di operatori economici italiani secondo contratto del 15/7/2002” a fronte di prestazioni inesistenti;

– una quota di credito pari ad euro 83.040,40 conseguenti ad un ingiustificato accollo di debiti della societa’ collegata (OMISSIS), privo di contropartita;

– somma di denaro complessivamente pari a euro 620.166,97 corrisposta nel corso del 2003 con le modalita’ meglio descritte nella tabella che segue, sulla scorta di fatture emesse per operazioni inesistenti: omissis;

b) distraevano dal patrimonio della societa’ fallita la complessiva somma di euro 166.500,00 corrisposta a (OMISSIS) s.r.l. (in seguito (OMISSIS) s.r.l. – societa’ riferibile alla famiglia (OMISSIS)-) con bonifico bancario del 9.10.2003 a fronte di due fatture rispettivamente n. 1 del 10.7.2003 e n. 2 del 30.9.2003,

registrate nella contabilita’ (OMISSIS) S.p.A. come “acconto e saldo provvigioni cliente CHAMPION” emesse per operazioni inesistenti;

6. (OMISSIS) – (OMISSIS):

del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 1), L.F., articolo 223, comma 1, perche’ in concorso tra loro ( (OMISSIS) in qualita’ di Consigliere del CdA dal 30/12/99 al 24/11/03 della (OMISSIS) S.p.A. con sede in (OMISSIS) 1) distraevano la complessiva somma di euro 150.000,00 che veniva prelevata da (OMISSIS) dal conto corrente della societa’ fallita il 2 e 3 ottobre 2003, utilizzata per la costituzione di n. 15 libretti al portatore emessi dalla BANCA (OMISSIS) su suo ordine e versata alla controllata (OMISSIS) s.r.l. della quale (OMISSIS) era amministratore – che li incassava il 26/11/03 – a pagamento di un credito inesistente da quest’ultima vantato verso la (OMISSIS) s.r.l. anch’essa controllata di (OMISSIS) S.p.A.;

7. (OMISSIS) – (OMISSIS):

del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 1), articolo 223, comma 1, perche’ in concorso tra loro:

a) distraevano dal patrimonio della societa’ fallita la complessiva somma di euro 201.806,46 corrisposti senza giustificazione economica alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. di cui era amministratore (OMISSIS) con bonifici ed assegni bancari, nel periodo marzo/ottobre 2003, a fronte di due fatture rispettivamente n. 2 dell’8/4/03 per l’importo di euro 21.806,46 e n. 3 del 21/5/03 per l’importo di euro 180.000,00 per prestazioni non eseguite.

b) distraevano dal patrimonio della societa’ fallita la complessiva somma di euro 141.123,40, corrisposta nel corso del 2002 a favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (riferibile al padre di (OMISSIS)):

– per l’importo di euro 133.745,67 a fronte delle seguenti fatture emesse per operazioni inesistenti:

omissis.

– per l’importo di euro 7.377,73 a titolo di anticipo pagamenti.

8. (OMISSIS) – (OMISSIS):

del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 1), articolo 223, comma 1, perche’ in concorso tra loro, distraevano dal patrimonio della societa’ fallita la somma di euro 150.000,00 corrisposta senza giustificazione economica a (OMISSIS) s.r.l., di cui era amministratore (OMISSIS), a fronte della fattura n. 15 il 31.10.2003 con la causale “public affairs con (OMISSIS) S.p.A.” emessa per prestazioni inesistenti;

9. (OMISSIS) – (OMISSIS) (rispetto al quale si procede separatamente):

del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, nn. 1) e 2), articolo 223, comma 1, perche’ in concorso tra loro:

– distraevano dal patrimonio della societa’ fallita la somma di euro 160.000, prelevati ed incassati attraverso la emissione dei seguenti assegni bancari:

– n. 617 di euro 30.000 del 7.1.2003 risultato emesso a favore di (OMISSIS) e girato per l’incasso da (OMISSIS) stesso presso la BANCA (OMISSIS);

– n. 273 di euro 10.000 del 6.6.2003 risultato emesso a favore di (OMISSIS) S.p.A. ed incassato per contanti allo sportello della banca con firma illeggibile della prima girata per conto (OMISSIS) S.p.A. e pure firma illeggibile della seconda girata; – n. 520 di euro 120.000 del 16.7.2003 e’ stato emesso in bianco e consegnato a (OMISSIS) e incassato per contanti allo sportello della banca con girata per conto (OMISSIS) S.p.A. a firma illeggibile.

– falsificavano le scritture contabili giustificando l’uscita di denaro sopra indicata come anticipo versato ad (OMISSIS) azionista di (OMISSIS) S.p.A. per l’acquisto da parte di (OMISSIS) S.p.A. di n. 170.000 azioni di (OMISSIS) per il prezzo complessivo di euro 170.000,00.

10. (OMISSIS) – (OMISSIS) (rispetto al quale si procede separatamente) –

del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma ,1 n. 1), articolo 223, comma 1, perche’ in concorso tra loro, distraevano dal patrimonio della societa’ la somma di euro 15.000 – prelevata ingiustificatamente su ordine di (OMISSIS) in data 16/1/03 mediante assegno n. (OMISSIS) tratto sulla (OMISSIS) materialmente consegnata in contanti a (OMISSIS) – registrata in contabilita’ tra i crediti della societa’ verso terzi.

11. (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS):

del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 2), articolo 223, comma 1, perche’, ciascuno in riferimento al capo di imputazione a lui ascritto, allo scopo di procurare a se’ ed altri un ingiusto profitto, falsificavano il libro giornale e i partitari nelle parti in cui annotavano false causali relative a fatture per operazioni inesistenti in relazione ai pagamenti distrattivi di cui ai capi sub. 3, 4 (/b)), 5 (/a), /b)), 7 (/a), /b)), 8 e 9, risultate in tutto od in parte inesistenti.

– VICENDA (OMISSIS) – (OMISSIS);

12. (OMISSIS) – (OMISSIS);

del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 1), articolo 223, comma 1, perche’ in concorso tra loro, distraevano una somma complessiva pari ad euro 667.515,92 pagata da (OMISSIS) S.p.A. (al tempo (OMISSIS) s.r.l.) a (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. a fronte di fatture emesse per operazioni inesistenti in quanto relative a fittizi contratti di acquisto di spazi pubblicitari, lavori di ricerca o consulenza; pagamenti in realta’ effettuati ad esclusivo beneficio di (OMISSIS) nei cui confronti le due televisioni locali li avevano rivendicati quale forma di indennizzo in conseguenza di attivita’ di natura anticoncorrenziale da questa praticate in favore del circuito televisivo (OMISSIS).

In particolare a (OMISSIS) veniva pagata la somma di euro 348.298,53 (pari a lire 674.400.000) a fronte delle fatture n. 59 e n. 131 del 31/1/00, n. 228 e n. 242 del 29/2/00, n. 966 del 30/9/00, n. 1074 del 27/10/00 e la n. 247 del 23/3/01, ed inoltre la somma di euro 9.296,25, e ad (OMISSIS) veniva corrisposta la somma complessiva di euro 309.921,14 di cui euro 229.013,00 a fronte della fattura n. 2 del 29/1/02, emessa in corrispettivo dell’incarico ad effettuare una ricerca nel settore dell’emittenza televisiva privata, e il residuo a fronte delle fatture n. 50 del 2972/00, n. 19, 61 e 68 – non rinvenute -, n. 360 del 13/10/00 e n. 404 del 7/11/00;.

– BANCAROTTA PREFERENZIALE;

13. (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS): del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 3 – articolo 223, comma 1, perche’ in concorso tra loro, i primi in qualita’ di Amministratori della (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) in qualita’ di Consigliere Delegato di (OMISSIS) S.p.A., consapevole dello stato di insolvenza della societa’ (OMISSIS) S.p.A., al fine di favorire il creditore (OMISSIS) e a danno di tutti gli altri, eseguivano pagamenti a esclusivo beneficio della stessa (OMISSIS) – in forza di un contratto di “factoring” stipulato tra (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A. nel dicembre del 2002 – a partire dal febbraio 2003 e fino alla dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) S.p.A., per una somma complessiva di oltre euro 21.943.733,3, tutti riferibili a prestazioni eseguite su commissione di (OMISSIS) S.p.A. per conto del cliente (OMISSIS) S.p.A..

Con le aggravanti di cui alla L.F., articolo 219, commi 1 e 2, n. 1 per aver cagionato alla societa’ un danno patrimoniale di rilevante gravita’ e per aver commesso piu’ fatti di bancarotta per (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS).

Con l’aggravante di cui alla L.F., articolo 219, comma 1, per avere cagionato alla societa’ un danno patrimoniale di rilevante gravita’ per (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS). In (OMISSIS).

14. OMISSIS.

– (OMISSIS) S.n.A..

15. (OMISSIS) – (OMISSIS):

del delitto p.p. dall’articolo 110 c.p., L.F., articolo 223, comma 1, articolo 216, comma 1, nn. 1 e 2, articolo 219, comma 2, n. 1, perche’ in concorso tra loro, (OMISSIS) nelle qualita’ sopra indicate nonche’ di amministratore di fatto della controllata (OMISSIS) S.p.A. con sede in (OMISSIS), dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 24/3/04, e (OMISSIS) in qualita’ di amministratore della (OMISSIS) S.p.A.:

– distraevano la somma di euro 300.000,00 pagata alla (OMISSIS) S.p.A. con sede in (OMISSIS) (TA), societa’ facente capo a (OMISSIS), con due bonifici di euro 138.000,00 in data 6.6.2003 ed euro 162.000,00 in data 30.7.2003 a fronte delle fatture n. 43/03 del 6.6.2003 e n. 73/03 del 30.7.2003 emesse per operazioni inesistenti ed in particolare con la dicitura “check-up e riorganizzazione aziendale”;

– allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto falsificavano le scritture contabili iscrivendo le fatture per operazioni inesistenti di cui al capo che precede.

Fatto aggravato per aver commesso piu’ fatti di bancarotta. In (OMISSIS)

– (OMISSIS).

16. (OMISSIS) – (OMISSIS)- (OMISSIS):

del delitto p.p. dall’articolo 110 c.p., L.F., articolo 223, comma 2, n. 2, (OMISSIS) nelle qualita’ sopra indicate della (OMISSIS) S.p.A. socia di maggioranza della (OMISSIS) nonche’ di amministratore di fatto della controllata; (OMISSIS) in qualita’ di direttore finanziario della (OMISSIS) S.p.A.; (OMISSIS) in qualita’ di A.U. dal 13/2/02 al 31/3/03 della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il (OMISSIS), in concorso tra loro, cagionavano con dolo il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. con sede in (OMISSIS), ritardando pretestuosamente il pagamento del debito che (OMISSIS) S.p.A. aveva nei confronti della fallita e ammontante a lire 5.273.903.998 e compensandolo con un credito che (OMISSIS) S.p.A. aveva acquisito dai fornitori della societa’ fallita ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) verso la fallita e ammontante a lire 4.392.535.900, con l’ingiustificato storno nelle scritture contabili (attraverso la registrazione di una voce di debito per clienti per nota di credito da emettere verso (OMISSIS) S.p.A.) in data 21/12/01 alla somma di lire 1.204.750.000, e la conseguente ingiustificata compensazione parziale del credito vantato nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. con il debito verso le due societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) del quale (OMISSIS) S.p.A. era divenuta cessionaria. In (OMISSIS).

– (OMISSIS) s.r.l..

17. (OMISSIS).

del delitto di cui alla L.F., articolo 223, commi 1 e 2, n. 2), e articolo 216, comma 1, n. 1), articolo 219 commi 1 e 2, n. 1), perche’ nelle qualita’ sopra indicate nonche’ quale amministratore di fatto della controllata e A.U. dal 3.1.2003 all’1.4.2003 della (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.), con sede in (OMISSIS), dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza dell’11/3/04, sottoscrivendo un accordo unitario, nell’ottobre del 2002, tra la societa’ (OMISSIS) S.p.A. ed (OMISSIS) S.p.A. che prevedeva da parte di (OMISSIS) S.p.A. l’acquisto della quota del 24,9% della societa’ (OMISSIS) s.r.l. dalla (OMISSIS) S.p.A. e della totalita’ del capitale sociale della GIB s.r.l. alla quale (OMISSIS) S.p.A. aveva ceduto il ramo d’azienda de “Il Nuovo”:

– (cagionava il fallimento della societa’ (OMISSIS) MULTIMEDIA s.r.l. (gia’ GIB s.r.l.) alla quale (OMISSIS) S.p.A. aveva ceduto il ramo d’azienda de “Il Nuovo” che, sebbene corredato di un fondo di ristrutturazione di circa euro 3.000.000,00, aveva una situazione debitoria che nel giro di pochi mesi determinava una perdita pari a euro 7.714.900,00 e conseguentemente il fallimento della societa’);

– distraeva dal patrimonio della societa’ fallita la somma di euro 774.464,00 pari alla differenza tra l’importo di euro 2.870.000,00 ricevuto dalla (OMISSIS) s.r.l. dalla (OMISSIS) S.p.A. a titolo di fondo per la ristrutturazione de “Il Nuovo” che attraverso il sistema “cash pooling” veniva trasferito nel patrimonio della controllante (OMISSIS) S.p.A. e utilizzato per costi della controllata solo per un importo pari ad euro 2.100.000,00; (euro 2.000.000,00 versato sul conto l’8.1.2003 ed euro 870.000,00 versato sul conto il 4.2.2003).

Con le aggravanti di cui alla L.F., articolo 219, commi 1 e 2, n. 1, per avere cagionato alla societa’ un danno patrimoniale di rilevante gravita’ e per aver commesso piu’ fatti di bancarotta. In (OMISSIS).

– (OMISSIS) s.r.l..

del reato di cui agli articoli sotto indicati, nelle seguenti qualita’ della (OMISSIS) s.r.l. con sede in (OMISSIS), dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il (OMISSIS):

– (OMISSIS) in qualita’ di Presidente del CdA dalla costituzione al 24/11/03, di AD dal 18/12/02 al 14/3/03, di membro del Comitato Esecutivo dall’8/1/01 al 3/7/03 e comunque di soggetto apicale del c.d. Gruppo (OMISSIS) dalla costituzione fino al 24.11.2003 nonche’ di amministratore di fatto della controllata (OMISSIS);

– (OMISSIS) in qualita’ di Presidente del CdA dal 27/7/01 al 24/11/03;

– (OMISSIS) in qualita’ di A.D. dal 27/7/01 al 4/9/02;

– (OMISSIS) in qualita’ di Presidente del CdA dal 24.12.2003 al 26.1.2004;

– (OMISSIS) in qualita’ di Presidente del Collegio Sindacale dal 27/7/01 al 24/11/03;

– (OMISSIS) in qualita’ di Sindaco Effettivo dal 27/7/01 al 24/11/03;

– (OMISSIS) in qualita’ di Sindaco Effettivo dal 28/6/02 al 24/11/03;

– (OMISSIS) in qualita’ di consulente incaricato di risolvere il problema (OMISSIS), addetto alla divisione Private Equity della (OMISSIS);

– (OMISSIS) in qualita’ di Global Advisor della (OMISSIS) S.p.A. dal 18.3.2003, titolare della societa’ (OMISSIS) S.p.A.;

18. (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS):

del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 223, comma 1, articolo 216, comma 1, n. 1), perche’ in concorso tra loro:

– distraevano dal patrimonio della societa’ fallita la somma di euro 1.800.000,00 pari al prezzo del marchio (OMISSIS) che la fallita acquistava dalla controllante (OMISSIS) S.p.A. apparentemente nel dicembre del 2001, bene di valore notevolmente Inferiore che veniva pagato con bonifici e con compensazione di crediti nei confronti della (OMISSIS) S.p.A.;

– distraevano dai patrimonio della societa’ fallita la somma di euro 416.540,31 pari al prezzo pagato per l’acquisto, il 26/6/02, del 60% del capitale sociale di (OMISSIS) s.r.l., societa’ che nel 2003 azzerava il proprio capitale per perdite di gestione;

19. (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS):

del reato di cui agli articoli 110 e 40 cpv. c.p., L.F., articolo 223, comma 2, n. 1 (in rel. agli articoli 2621 e 2632 c.c.), perche’ in concorso tra loro, ed i Sindaci con condotta consistita nell’omettere volontariamente ogni attivita’ di vigilanza sull’osservanza della legge da parte degli amministratori, ed omettendo ogni attivita’ di accertamento sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e sull’osservanza delle norme stabilite dall’articolo 2426 c.c., in tema di valutazione del patrimonio sociale, esprimendo parere favorevole all’approvazione del bilancio redatto in contrasto con detti criteri ed in particolare non acquisendo le perizie di stima relative all’acquisto delle partecipazioni e ai conferimenti nonche’ esprimendo specificamente il consenso a norma dell’articolo 2426 c.c., n. 5, sulla valutazione riguardante le immobilizzazioni finanziarie e per il marchio (OMISSIS), acquistato dalla controllante (OMISSIS), omettendo in quest’ultimo caso di accertare l’esistenza della relazione di stima prevista dall’articolo 2343 bis c.c.:

– esponendo nel bilancio relativo all’esercizio 2001 e nel bilancio relativo all’esercizio 2002, e mantenendo tale iscrizione nella situazione patrimoniale al 30/11/03 della societa’ fallita, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fatti materiali non corrispondenti al vero in ordine alla situazione economico – patrimoniale della societa’, ed in particolare iscrivevano tra le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sotto la dicitura ACQUISIZIONI il valore del marchio (OMISSIS) per un importo di euro 1.800.000,00 bene di valore notevolmente inferiore e che al 31/12/03 veniva svalutato del 50%;

– esponendo nel bilancio relativo all’esercizio 2002 e mantenendo tale iscrizione nella situazione patrimoniale al 30/11/03, iscrivevano:

– tra le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, sotto la dicitura PARTECIPAZIONI, la partecipazione in (OMISSIS) S.p.A. al valore di euro 3.438.498,00 e la partecipazione in (OMISSIS) s.r.l. al valore di euro 416.540,00, corrispondenti al costo di acquisto e non al valore risultante dal patrimonio netto delle societa’ partecipate, che avrebbe comportato una svalutazione rispettivamente di euro 3.139.035 per la partecipazione (OMISSIS) s.r.l., e di euro 390.290 per la partecipazione (OMISSIS) s.r.l., giustificando tali maggiori valutazioni in nota integrativa, con riferimento alla (OMISSIS), con un valore di avviamento inesistente;

– tra le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, sotto la dicitura IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO, i seguenti valori relativi a progetti in corso conferiti dalla (OMISSIS) S.p.A. nella (OMISSIS) S.p.A.:

– Internet Monitor per il valore di euro 296.770,92;

– Omnia Metter per il valore di euro 274.290,95;

– Market Monitor per il valore di euro 48.934,23;

– Value Monitor per il valore di euro 42.466,54,

per un totale di euro 662.462,64, importi da svalutarsi integralmente in quanto privi di valore, e con tali condotte alterando in modo sensibile la rappresentazione economica-patrimoniale della societa’, col superamento delle soglie di rilevanza previste dalla legge;

– Formando fittiziamente il capitale sociale della societa’ fallita mediante la sopravvalutazione dei conferimenti apportati da (OMISSIS) S.p.A. di cui alle “immobilizzazioni immateriali” sopra riportate, concorrevano a cagionarne il dissesto, attraverso l’elusione ed il grave ritardo nel ricorso ai rimedi legali previsti dall’articolo 2446 c.c. e segg., ed il continuo ricorso al credito di terzi.

20. (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS):

del reato di cui all’articolo 110 c.p., articolo 223, comma 1, articolo 216, comma 1, n. 1), perche’ in concorso tra loro distraevano dal patrimonio della societa’ fallita la somma di euro 300.000,00 pagata a favore della (OMISSIS) S.p.A. societa’ facente capo a (OMISSIS), a fronte di due fatture – n. 42 del 6/6/03 per l’importo di euro 138.000,00 e n. 75 del 30/7/03 di euro 162.000,00 – per operazioni inesistenti. In (OMISSIS).

[21. OMISSIS]

Con le aggravanti di cui alla L.F., articolo 219, commi 1 e 2, n. 1, per avere cagionato alla societa’ un danno patrimoniale di rilevante gravita’ e per aver commesso piu’ fatti di bancarotta per (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS)…omissis In (OMISSIS);

1.3. La sentenza di primo grado.

Come si legge anche nella premessa della sentenza impugnata in questa sede, ” (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati come in rubrica, nonche’ il responsabile civile (OMISSIS) S.p.A., hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO in data 15/12/11 che li ha ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, “con esclusione del capo 5) lettera A), del capo 17) I parte, del capo 18) 1 parte, nonche’, per i soli (OMISSIS) e (OMISSIS), del reato di cui al capo 1) e, per il solo (OMISSIS), del reato di cui al capo 7) lettera B)”, e, concesse le attenuanti generiche a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (equivalenti alle aggravanti rispettivamente ascritte), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (prevalenti sulla ritenuta aggravante) e (OMISSIS), e riconosciuta la continuazione, ha condannato:

(OMISSIS) alla pena di anni 7 di reclusione;

(OMISSIS) alla pena di anni 4 di reclusione;

(OMISSIS) alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;

(OMISSIS) alla pena di anni 5 di reclusione;

(OMISSIS) alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione;

(OMISSIS) alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;

(OMISSIS) alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;

(OMISSIS) alla pena di anni 2 di reclusione;

(OMISSIS) alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione;

(OMISSIS) alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione;

(OMISSIS) alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;

(OMISSIS) alla pena di anni 3 di reclusione;

e, inoltre, in solido tra loro al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio:

– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del fallimento (OMISSIS) S.p.A., con provvisionale di euro 3.500.000,00;

– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e il responsabile civile (OMISSIS) S.p.A. nei confronti del fallimento (OMISSIS) s.r.l., con provvisionale di euro 400.000,00 a carico di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ed euro 200.000,00 a carico di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

– (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del fallimento (OMISSIS) S.p.A., con provvisionale di euro 300.000,00;

– (OMISSIS) nei confronti del fallimento (OMISSIS) s.r.l., con provvisionale di euro 800.000,00″.

Il Tribunale aveva anche:

– ai sensi degli articoli 444 e 448 c.p.p., su richiesta delle parti, applicato a (OMISSIS) la pena di anni due di reclusione (pena sospesa), oltre alla rifusione (in solido con (OMISSIS) e (OMISSIS)) delle spese processuali sostenute dalla parte civile fallimento (OMISSIS) liquidate come in dispositivo;

– assolto:

(OMISSIS) e (OMISSIS) dal capo 1) perche’ il fatto non costituisce reato;

(OMISSIS) dal capo 2) per non aver commesso il fatto;

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dal capo 2) perche’ il fatto non costituisce reato;

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dai capi 5) lettera A), 17) prima parte e 18) prima parte, (come rispettivamente ascritti) perche’ il fatto non sussiste;

(OMISSIS) e (OMISSIS) dai capi 5) lettera B) e 7) lettera B) rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto;

(OMISSIS) e (OMISSIS) dal capo 14) perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato;

(OMISSIS) e (OMISSIS) dal capo 21) perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

2. I ricorsi.

Hanno proposto ricorso in cassazione gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

3.1 difensori di (OMISSIS) hanno articolato i seguenti 11 motivi.

3.1. Con il primo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato di bancarotta impropria contestato al capo 1 delle imputazioni, con specifico riferimento al nesso di causalita’ tra il reato societario di cui all’articolo 2621 c.c., e il dissesto della societa’.

3.1.a. Si sostiene nel ricorso che punto nodale della causa era quello di stabilire se e come il reato di false comunicazioni sociali di cui all’articolo 2621 c.c., avesse cagionato o concorso a cagionare il dissesto di (OMISSIS). Il tema era stato oggetto di specifico motivo di appello e la Corte territoriale si sarebbe erroneamente determinata a confermare l’affermazione di responsabilita’ nel convincimento che (OMISSIS) fosse societa’ votata da sempre al “rapido epilogo fallimentare” ritenuto quale “naturale evoluzione di quell’originaria sottocapitalizzazione gia’ evidenziata dal Tribunale”.

Secondo i deducenti, proprio gli assunti della sentenza (riportati anche testualmente nel ricorso) escluderebbero il reato contestato sotto il profilo della mancanza del nesso di causalita’ tra il falso in bilancio ed il dissesto di HCD, giacche’ si e’ delineata una situazione di irreversibile crisi precedente al bilancio approvato il 29 luglio 2003.

3.1.b. Oltre che illogica e contradaittoria la motivazione della sentenza sarebbe anche carente per aver omesso di considerare specifiche doglianze dedotte con i motivi di impugnazione.

Era stata censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui, con riferimento alla data del 31 luglio 2003 (coincidente con la decisione della banca di interrompere l’erogazione del credito nei confronti di (OMISSIS)), aveva ritenuto che tale ultimo evento avrebbe, da un lato, “segnato l’avvio della inversione di marcia in seno agli organi collegiali della holding, che, specie per quel che attiene al Collegio Sindacale, hanno manifestato la immediata necessita’ di ricorrere ai rimedi di cui all’articolo 2446 c.c. e ss.”, dall’altro, invece, avrebbe indotto “gli amministratori a temporeggiare nel tentativo di procrastinare la esistenza in vita di una realta’ oramai svuotata di qualsivoglia supporto finanziario e destinata a sbriciolarsi insieme alla sue partecipate, al fine anche di arricchimento personale attraverso le attivita’ distrattive successive”. Secondo i deducenti la Corte territoriale erroneamente non ha smentito tale ricostruzione, non valutando quanto segnalato nell’atto di appello in ordine a risultanze che hanno provato che l’amministratore, immediatamente dopo l’approvazione del bilancio, avuta contezza di una situazione che poteva mettere a repentaglio quel regime di continuita’ aziendale si era immediatamente attivato. Sono state quindi indicate specificamente le risultanze processuali a sostegno della tesi difensiva, che sarebbero state ignorate dalla Corte territoriale.

3.1.c. Si deduce ulteriormente anche l’omessa motivazione in ordine alla insussistenza del nesso di causalita’ tra reato societario e dissesto di (OMISSIS). La sentenza non darebbe contezza di come e in che termini un’artefatta rappresentazione contabile, quale quella rappresentata dall’articolo 2621 c.c., possa essere stata la causa del dissesto societario e non viceversa porsi quale mero artificio contabile finalizzato esclusivamente a mascherare una condizione di sofferenza societaria.

3.2. Con il secondo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle contestazioni di cui ai capi 4, lettera A) e 18.

La Corte territoriale, nel confermare la condanna per la distrazione derivante dall’ipotizzata sopravvalutazione della societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), avrebbe errato nel ritenere che: non rileva in ambito penale la consulenza tecnica a firma (OMISSIS)/ (OMISSIS), predisposta in sede civile; la testimoniata difficolta’ nell’individuare valori alternativi da attribuirsi alle societa’ non inficia la conclusione colpevolista, dovuta alla “palese sopravvalutazione”.

L’errore di diritto risiederebbe nella esclusione della rilevanza della consulenza tecnica e degli altri atti relativi al procedimento civile. La contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione, invece, starebbe nell’avere ritenuto ininfluente l’impossibilita’ di fornire un preciso valore alle partecipazioni di (OMISSIS) nelle societa’ citate.

Si censura poi la sentenza nella valutazione della testimonianza del teste (OMISSIS) sul punto.

3.3. Con il terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo 6.

Si lamenta la mancata riqualificazione del fatto contestato in bancarotta preferenziale. Infatti, sul punto i Giudici d’appello danno conto delle testimonianze delle dipendenti (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano chiaramente testimoniato nel senso della pregressa sussistenza di un debito di (OMISSIS) verso la controllata, cui sarebbero confluiti i fondi asseritamente distratti.

3.4. Con ulteriore motivo e’ stata dedotta la mancata assunzione di prova decisiva in riferimento alle vicende di cui ai capi 5, lettera b, e 7.

Ci si duole del fatto che non e’ stato ammesso l’esame del teste (OMISSIS), che avrebbe potuto fornire una spiegazione delle ragioni dei pagamenti indicati nei capi di imputazione e fornire adeguata documentazione in supporto.

3.5. Con il quinto motivo viene dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestazione di cui al capo 12, derivante da indebita sovrapposizione con il capo 4, lettera b.

Al capo 12 viene contestato al (OMISSIS) e a (OMISSIS) di avere distratto la somma di euro 667.515,92, pagata dalla societa’ (allora) (OMISSIS) a favore delle televisioni locali (OMISSIS) e (OMISSIS), senza alcuna giustificazione economica per la societa’ che ha effettuato il pagamento, ma esclusivamente a titolo di indennizzo nell’interesse di (OMISSIS). La Corte territoriale avrebbe eluso la trattazione delle deduzioni difensive in appello, con le quali era stato rilevato come quelli in contestazione fossero episodi del tutto estranei e scollegati al fallimento, essendo fatti che originavano nel 1999, quando ancora la societa’ (OMISSIS) non esisteva. E anche le fatture erano state emesse tra il 2000 e il 2001.

Era stato altresi’ rilevato come non vi potesse essere alcun dubbio che in quell’epoca (OMISSIS) fosse una societa’ in bonis, con un patrimonio netto ampiamente positivo, nel quale l’attivo avrebbe garantito le passivita’.

3.6. Con il sesto motivo viene dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestazione di cui al capo 4, lettera b, relativo alle sponsorizzazioni delle societa’ calcistiche del (OMISSIS) e del (OMISSIS), considerate quali episodi dissipativi.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto le sponsorizzazioni in esame prive di utilita’, senza spiegare perche’ mai una forma tanto comune ed importante di pubblicita’ possa essere considerata del tutto priva di interesse per una societa’ commerciale e nessun valore venga attribuito al fatto che le societa’ calcistiche facevano capo a primari clienti della (OMISSIS), con la conseguenza che le relative sponsorizzazioni producevano un immediato riscontro positivo, quanto meno in termini di rapporti con i suddetti clienti.

3.7. Con il settimo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della contestazione di cui ai capi 11 e 19. Si deduce che le imputazioni di cui ai capi citati vengono impugnate solo “per relationem”, avendo ad oggetto la trasposizione nelle scritture contabili delle operazioni contestate nei restanti capi. Ne consegue, invero, che gli errori di diritto e i vizi motivazionali concernenti i restanti capi travolgono anche quelli in questione.

3.8. Con l’ottavo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle contestazioni di cui ai capi 3, 8, 15 e 20, relativi al fallimento della (OMISSIS) s.r.l..

Dopo aver premesso che nella sentenza impugnata in ordine alla posizione del (OMISSIS) nelle vicende di cui ai suddetti capi di imputazione si fa rinvio a quanto scritto sul coimputato (OMISSIS), si rileva che la Corte territoriale non avrebbe valutato la documentazione prodotta dalla difesa e avrebbe erroneamente ignorato quanto accertato in sede di giudizio civile.

3.9. Con il nono motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della contestazione di cui al capo 16, relativo al fallimento della (OMISSIS) s.r.l..

Dopo aver indicato elementi in ordine alla ricostruzione dei fatti, ci si duole della valutazione operata dalla Corte d’Appello in ordine alla presunta contraddittorieta’ della condotta di (OMISSIS). Si deduce quindi che: 1) (OMISSIS) non ha mai contestato per intero le prestazioni svolte da (OMISSIS) e le lagnanze si sono limitate a specifici profili quantitativi e qualitativi relativi ad alcune voci di una singola fattura; 2) nella condotta “surrogatola” di (OMISSIS) deve essere ravvisata la volonta’ di salvare la propria controllata, evitandone il fallimento, e dunque proprio una volonta’ contraria a quella “bancarottiera” ipotizzata in sentenza. Si contesta quindi la riconducibilita’ dei fatti nel reato contestato, deducendo l’insussistenza del nesso causale tra la condotta e il fallimento, nonche’ la coscienza e volonta’ del soggetto agente circa la realizzazione, con quelle modalita’, dell’evento fallimento.

3.10. Con il decimo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della contestazione di cui al capo 17, relativo al fallimento della (OMISSIS) s.r.l..

Si sostiene che la motivazione della sentenza d’appello sarebbe del tutto carente sul tema dei vantaggi compensativi infragruppo, introdotto dalla difesa attraverso le note d’udienza.

Premessa la sussistenza di un gruppo societario, appare evidente – secondo i deducenti – come il mantenimento dei 744 mila euro nelle casse della controllante (OMISSIS) abbia complessivamente apportato un guadagno per il gruppo, dal momento che – nemmeno in ipotesi accusatoria – tale denaro e’ stato speso per finalita’ extra-gruppo. Quindi, la permanenza dei 744 mila euro nelle casse della controllante (OMISSIS) (utilizzati per finalita’ societarie e non distratti in altro modo) ha rappresentato non solo un diretto vantaggio per l’intero gruppo, ma anche un vantaggio indiretto per (OMISSIS), controllata al 100% dalla stessa (OMISSIS).

3.11. Con l’ultimo motivo sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al correlato diniego delle attenuanti generiche. In particolare, ci si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della circostanza che il (OMISSIS) avesse provveduto a corrispondere, in sede di transazione con le curatele fallimentari, la complessiva somma di euro 393.000, cosi’ determinando le revoche delle costituzioni delle parti civili.

4. Con un unico atto sottoscritto dal loro difensore, hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo i seguenti otto motivi.

4.1. Con il primo motivo vengono denunziati vizi di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, mediante l’esame di due testi ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), che avrebbero dovuto riferire in ordine alla c.d. Operazione DMAIL, di rilievo con riferimento al reato di bancarotta impropria contestato al capo 1, e in ordine all’acquisto di parte del capitale sociale di (OMISSIS) s.r.l. (capo 18) e ai pagamenti, ritenuti distrattivi, a favore della (OMISSIS) s.r.l..

4.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilita’ dei ricorrenti per i fatti di bancarotta loro ascritti.

I giudici di merito avrebbero errato nel ritenere le posizioni dei due ricorrenti parificate a quelle del dominus (OMISSIS), addirittura fuoriuscendo dal paradigma di responsabilita’ di cui all’articolo 40 c.p., comma 2, (contestato nel capo 1 delle imputazioni) proprio degli amministratori, per configurare una responsabilita’ a titolo diretto.

Si deduce che la posizione marginale di (OMISSIS) in ordine alla gestione societaria, facente capo a (OMISSIS) e ad altri soggetti in posizione apicale, trova diversi riscontri nell’istruttoria dibattimentale, che non sarebbero stati valutati dalla Corte territoriale.

Analogamente per la (OMISSIS) viene dedotto che non ha mai partecipato ad alcun consiglio di amministrazione, salvo all’assemblea del 29 luglio 2003, dove, a causa dell’assenza del marito (OMISSIS), aveva letto la relazione senza esprimere alcuna opinione in merito.

Secondo i ricorrenti sia la sentenza del Tribunale che quella di appello non sarebbero state in grado di evidenziare alcuna prova, legittimamente acquisita, che potesse rappresentare una condotta attiva o atto gestorio loro riferibile inerente la redazione del bilancio del 2002, poi approvato all’unanimita’ dal CdA e ratificato dai sindaci.

4.3. Con il terzo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilita’ per il reato di cui al capo 5, lettera b, nel quale viene contestata tra gli altri a (OMISSIS) la distrazione di euro 166.500 pagata ad (OMISSIS) s.r.l. a fronte di due fatture emesse per operazioni ritenute inesistenti. Secondo il deducente sarebbe mancato anche per tale imputazione lo scrutinio da parte dei giudici di appello volto a verifica re l’eventuale responsabilita’ di (OMISSIS) alla luce dell’unico paradigma di responsabilita’ utilizzabile nella situazione data: quello di cui all’articolo 40 cpv. c.p., per il quale cio’ che si sarebbe dovuto verificare e’ se l’imputato avesse conoscenza della finalita’ dell’operazione e se, alla luce del compendio informativo a sua disposizione, avesse in capo a se’ l’obbligo di impedirla.

4.4. Con il quarto motivo vengono denunziati vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di cui al capo 7, lettera a, che riguarda il pagamento di due fatture emesse da (OMISSIS) s.r.l. a fronte di operazioni inesistenti. Il ricorrente contesta ancora una volta il fatto che gli e’ stata ascritta una responsabilita’ diretta e precisa che le due fatture erano state emesse quando non esistevano segnali di allarme valutabili dai sindaci e dai semplici consiglieri di (OMISSIS) s.p.a., tanto che i primi venivano assolti e i secondi neppure mai tratti a giudizio.

4.5. Con il quinto motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilita’ del (OMISSIS) e della (OMISSIS) per il reato di cui al capo 11, nel quale vengono contestate le condotte di annotazioni false relative alle fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 3, 4(b), 5 (a,b), 8 e 9.

Si censura la sentenza impugnata, che come quella di primo grado, avrebbe omesso di indicare qualsivoglia condotta attiva o atto gestorio inerente le falsificazioni di cui al capo di imputazione.

Per la (OMISSIS) viene dedotto poi che non le erano state contestate le operazioni distrattive che avevano dato luogo alla falsificazione dei libri contabili, mentre al (OMISSIS) erano state contestate quelle di cui ai capi 5 e 7, ma deve escludersi che solo in tale ragione possa essere ritenuto responsabile del reato di bancarotta documentale.

4.6. Con il sesto motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui al capo 11. I giudici di merito nulla avrebbero detto sull’idoneita’ delle condotte di falsificazione delle scritture contabili ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio societario e del movimento di affari.

4.7. Con il settimo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilita’ della (OMISSIS) per i reati di cui ai capi 18 seconda parte, 19 e 20 delle imputazioni, relativi al fallimento della societa’ controllata (OMISSIS) s.r.l..

Si sostiene che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente dato conto del fatto che il vero dominus era stato (OMISSIS) e che la moglie (OMISSIS) era stata solo una “testa di legno”, assolutamente inconsapevole delle operazioni effettuate, tra cui quella dell’acquisto di parte del capitale sociale della societa’ (OMISSIS).

4.8. Con l’ultimo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

In particolare si lamenta la carente motivazione in ordine alla determinazione della pena base superiore di un anno al minimo edittale, alla ritenuta adeguatezza del giudizio di mera equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti e alla mancata considerazione dell’avvenuto risarcimento dei danni alle parti civili.

4.bis In data 4 giugno 2015 e’ stata depositata da un nuovo difensore una memoria con motivi “aggiunti”.

4.bis.l. Con un primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’imputazione di bancarotta societaria impropria di cui al capo 1.

Si rappresenta che la Corte territoriale sarebbe incorsa in evidente errore di diritto, laddove neutralizza il tema relativo alla prospettata responsabilita’ degli istituti di credito – che avevano dismesso in data 31 luglio 2003 qualsiasi forma di finanziamento ad (OMISSIS) – con una motivazione carente e illogica.

Si sostiene inoltre che sarebbe stata la stessa Corte territoriale ad aver escluso il nesso di causalita’ tra il falso in bilancio e il fallimento, giacche’ se e’ vero che il gruppo (OMISSIS) aveva quale unica prospettiva quella del fallimento, alla luce di una irreversibile crisi nella quale versava, puo’ significare solo che il bilancio in contestazione (quello approvato il 29 luglio 2003), sebbene diretto al perseguimento di altri finanziamenti, non ha – ne’ avrebbe potuto- cagionare e/o concorso a cagionare il dissesto del predetto gruppo.

Si lamenta, inoltre, la mancata motivazione su uno dei motivi di appello con il quale si era contestata la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, che, con riferimento alla decisione della banca di interrompere l’erogazione del credito nei confronti di (OMISSIS), aveva ritenuto che tale circostanza avrebbe sollecitato gli organi collegiali del gruppo a ricorrere ai rimedi di cui all’articolo 2446 c.c., e, successivamente, indotto gli amministratori a prendere tempo al fine di mantenere in vita una realta’ societaria ormai depauperata di qualsivoglia risorsa finanziaria, cosi consentendo un arricchimento personale attraverso l’attivita’ distrattiva.

4.bis.2. Con un secondo motivo si deducono ancora una volta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’articolo 234 c.p.p., e in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi 4 e 18. Si ribadisce la censura relativa alla mancata acquisizione della consulenza tecnica predisposta e prodotta nel parallelo giudizio civile. La questione atteneva al valore delle partecipazioni di (OMISSIS) nelle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), alla luce della comprovata impossibilita’ di sopravvalutazioni che la Corte di Appello ha ritenuto come individuate, limitandosi a far proprie le osservazioni sul punto del Tribunale.

4.bis.3. Con ulteriore motivo si denunziano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo 4 lettera b. Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sulla scorta del solo dato temporale fatti dissipativi le c.d. sponsorizzazioni alle societa’ calcistiche del (OMISSIS) e del (OMISSIS).

4.bis.4. Con il quarto motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui al capo 7.

Si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi di prova a discarico e in base ai quali si sarebbe dovuto escludere la sussistenza del reato di bancarotta per distrazione in relazione a pagamenti eseguiti da (OMISSIS) nel corso del 2003 in favore di (OMISSIS) e nel corso del 2002 in favore di (OMISSIS).

4.bis.5. Con ulteriore motivo relativo alla imputazione di cui al capo 11 si sostiene che l’insussistenza dei reato di bancarotta documentale deriverebbe dalla insussistenza dei fatti distrattivi, seguendo al contrario il percorso logico – argomentativo della sentenza Impugnata.

4.bis.6. Con il sesto motivo si censura, per vizio di motivazione e violazione di legge, la sentenza impugnata in relazione alla imputazione di cui al capo 17, relativo al fallimento (OMISSIS) s.r.l..

Secondo il deducente la Corte territoriale avrebbe ignorato il fatto che, a fronte della pacifica sussistenza del gruppo societario (OMISSIS), il mantenimento di oltre 700.000 euro nelle casse della controllante (OMISSIS) abbia nel complesso apportato un deciso guadagno per il suddetto gruppo e un vantaggio indiretto per (OMISSIS) Multimedia, controllata al 100% dalla stessa (OMISSIS).

4.bis.7. In relazione al capo 18 (contestato alla (OMISSIS) e al marito (OMISSIS)) secondo il deducente la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire l’ipotesi accusatoria, omettendo di considerare che (OMISSIS) nel 2002 era ancora una azienda in piena espansione e l’acquisto di (OMISSIS) non poteva che ampliarne e migliorarne la posizione di mercato. Peraltro l’acquisto della partecipazione era avvenuta a valore di “libro”, dunque sulla scorta del valore ricavato dal precedente bilancio, del tutto positivo.

4.bis.8. In relazione ai capi 19 e 20 si sostiene che non vi sarebbe la prova del nesso di condizionamento tra i reati societari e il dissesto patito dalla societa’, nonche’ la configurabilita’ del reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione nei fatti contestati nella imputazione di cui al capo 20.

4.bis.9. Con l’ultimo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.

4.ter. Come gia’ rilevato nelle conclusioni, in sede di discussione il difensore degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) ha chiesto applicarsi la nuova disciplina di cui all’articolo 2621 c.c., in relazione al reato di bancarotta impropria da reato societario loro ascritto ai capi 1 e 19.

5. Con atto sottoscritto personalmente e con autentica di firma del suo difensore, ha proposto ricorso (OMISSIS).

5.1. Con un primo articolato motivo viene dedotto il vizio di motivazione con riferimento ai capi di imputazione sub nn. 1, 4, 10, 11, 12, 18, seconda parte, 19.

Il ricorrente lamenta in via generale la carenza di motivazione della sentenza di appello con riferimento alla sua posizione, alla quale sarebbero dedicate solo tre pagine, senza la valutazione specifica delle argomentazioni proposte con il corposo atto di impugnazione.

Sempre in via generale il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, pur riconoscendo che, affinche’ l’amministratore di diritto risponda di condotte altrui, occorra la consapevolezza delle condotte medesime che hanno cagionato il dissesto societario, non ha compiuto tale vaglio con riferimento alla sua posizione di amministratore della (OMISSIS), avendo ignorato completamente in particolare la valutazione dell’elemento soggettivo.

5.1.a. In primo luogo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione relativamente alla sussistenza in capo a lui dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta impropria contestato al capo 1.

Rappresenta il ricorrente che la Corte territoriale fa discendere la sua responsabilita’ solo dalla ricostruita responsabilita’ di posizione, avendo ricoperto le cariche di amministratore delegato e vicepresidente della (OMISSIS) nel periodo (maggio/giugno 2003) in cui e’ stato approvato il bilancio di esercizio 2002. Avrebbe quindi trascurato quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale ed argomentato nell’atto di appello circa due elementi: 1) egli non aveva avuto alcun ruolo attivo nella redazione del bilancio (OMISSIS) relativo all’anno 2002, in quanto, nel periodo maggio/giugno 2003 – data di redazione del primo bilancio – gia’ ricopriva da alcuni mesi il ruolo di direttore del quotidiano on – line (OMISSIS) ed aveva quindi dismesso ogni incarico di gestione attiva all’interno della Holding; 2) il bilancio di esercizio relativo all’anno 2002 e’ stato preliminarmente approvato dal Consiglio di amministrazione di (OMISSIS) s.p.a. nel corso della seduta del 3 luglio 2003, cui hanno fatto seguito il giudizio favorevole della Societa’ di revisione ” (OMISSIS)”, l’ulteriore parere favorevole all’approvazione di bilancio da parte del Collegio Sindacale – espresso nella relazione dell’ 1 luglio 2003 – e la finale approvazione da parte degli azionisti di (OMISSIS) in data 29 luglio 2003.

5.1.b. Anche in ordine all’imputazione di cui al capo 1, punto 1, lettera a (crediti nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione circa l’elemento soggettivo del reato. Deduce quindi che tutta l’operazione era stata decisa e posta in essere unicamente da (OMISSIS), mentre sia lui che gli altri amministratori non avevano preso parte allo specifico atto gestionale.

5.1.c. In ordine all’imputazione di cui al capo 1, punto 1, lettera b (crediti nei confronti di (OMISSIS)) il ricorrente lamenta nuovamente la mancanza di motivazione circa l’elemento soggettivo del reato. Sostiene che l’operazione e’ stata interamente gestita da (OMISSIS) e che nessuna negligenza gli e’ imputabile, in primo luogo perche’ la (OMISSIS) era una grande realta’ aziendale e poi perche’ il contratto con l'(OMISSIS), riferendosi ad una attivita’ di consulenza, rientrava appieno nell’oggetto sociale della (OMISSIS).

5.1.d. Ancora in ordine all’imputazione di cui al capo 1, punto 1, lettera e (crediti nei confronti di (OMISSIS) s.r.l.), il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione circa l’elemento soggettivo del reato. Anche in questo caso – sostiene il ricorrente – vale il ragionamento compiutamente esposto in precedenza, ossia che lui, quale amministratore della (OMISSIS) non gerente direttamente i rapporti contestati, manteneva relativamente agli stessi un mero onere di vigilanza e controllo, che era stato adempiuto.

5.1.e. In ordine all’imputazione di cui al capo 1 – punto 2 (immobilizzazioni finanziarie iscritte al valore di costo relative alle partecipazioni di (OMISSIS) in (OMISSIS)) il ricorrente lamenta ancora che nessun cenno sia stato fatto nella sentenza con specifico riferimento alle doglianze da lui mosse con l’atto di appello. Rappresenta quindi che, nel caso che ci occupa, relativo alle partecipazioni in (OMISSIS) s.r.l. ed in (OMISSIS) S.p.A., gli amministratori di (OMISSIS), considerata anche la circostanza che si trattava di partecipazioni acquisite appena l’anno precedente, hanno ritenuto corretto applicare il criterio valutativo del ed “costo di acquisto”, applicando una scelta amministrativo – contabile corretta.

5.1.f. In ordine all’imputazione di cui al capo 1 – punto 3 (immobilizzazioni immateriali di avviamento relative alla Societa’ (OMISSIS) s.r.l.) ancora una volta il ricorrente si duole della mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo. In particolare il deducente rappresenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare quanto pure dedotto nell’atto di appello in ordine al fatto che l’operazione era stata compiuta sulla base delle positive risultanze di una “perizia di stima” a firma (OMISSIS) in data 31 marzo 2003, che aveva concluso che, alla data di riferimento del 31 dicembre 2002, il valore economico attribuibile al ramo di azienda (OMISSIS) s.r.l. non doveva essere assunto superiore ad euro 1.500.000,00, somma fedelmente riportata tra le immobilizzazioni immateriali nello stato patrimoniale di (OMISSIS).

5.1.g. In ordine al capo di imputazione sub n. 4 ( (OMISSIS) – bancarotta per distrazione), oltre a dolersi ancora una volta dell’omessa motivazione, il ricorrente ha precisato elementi di fatto che non sarebbero stati presi in alcuna considerazione nella sentenza impugnata.

Cosi’ con riferimento alla condotta distrattiva per l’acquisto della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (capo n. 4, lettera a) il ricorrente deduce elementi che proverebbero che si tratto’ solo di una operazione imprenditoriale non fortunata. Cosi’ come – secondo il ricorrente – non si puo’ parlare di distrazioni con riferimento alle somme corrisposte a titolo di sponsorizzazioni in favore della Societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo 4, lettera b).

5.1.h. Poche considerazioni il ricorrente ha inteso svolgere in ordine alla distrazione di 15.000 euro contestata al capo 10, deducendo che la teste (OMISSIS) in dibattimento aveva riferito di non ricordare di avergli consegnato la suddetta somma, sicche’ sarebbe venuta meno la prova in ordine a tale imputazione. La motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe apodittica.

5.1.i. In ordine alla bancarotta fraudolenta documentale ascritta al capo 11 il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sull’elemento soggettivo. La Corte territoriale avrebbe proprio “dimenticato” tale capo di imputazione.

5.1.1. Ancora una volta il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo con riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione ascrittagli al capo 12 relativamente alla vicenda (OMISSIS) e (OMISSIS). Deduce quindi tutta una serie di elementi di fatto e risultanze processuali che minerebbero l’impianto motivazionale della sentenza impugnata.

5.1.m. Analoghe censure vengono fatte dal ricorrente in relazione alla motivazione sul capo 18 (bancarotta per distrazione (OMISSIS) s.r.l.). Il deducente sottolinea di aver ricoperto la carica di amministratore della (OMISSIS) ricerche per un periodo limitato (dal 27 luglio 2001 al 4 settembre 2002), che il vero dominus era stato (OMISSIS) e che l’operazione cui fa riferimento il capo di imputazione appariva logicamente conveniente, mentre si era rilevata non essere tale solo in un secondo momento, quando il suo ruolo gestorio si era da tempo concluso.

5.1.n. Con riferimento al capo 19, avente ad oggetto la bancarotta impropria relativa alla (OMISSIS) ricerche s.r.l., il ricorrente lamenta ancora una volta l’omessa motivazione sull’elemento soggettivo relativamente al falso in bilancio per l’anno 2001, unica ipotesi ancora addebitatagli, essendo stato assolto per il falso in bilancio 2002. Il ricorrente indica una serie di elementi di fatto e risultanze processuali che confuterebbero l’ipotesi accusatoria e non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale.

5.2. Con il secondo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente sottolinea l’errore, anche in fatto, nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, che ha motivato ritenendo che in primo grado fossero state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravanti, mentre in effetti erano state negate.

La Corte territoriale, poi, non ha tenuto conto dell’avvenuto risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

6. Nell’interesse di (OMISSIS) sono stati depositati ricorsi e memorie a firma sia dell’imputato personalmente che dei suoi difensori di fiducia.

6.1. Nel ricorso sottoscritto dal (OMISSIS) si fa una premessa di carattere generale, nella quale si censura la sentenza impugnata, in particolare per aver ritenuto generici i motivi di appello e per aver fatto riferimento per relationem alla sentenza di primo grado.

Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle ordinanze del Tribunale con le quali era stata revocata l’ammissione degli esami di alcuni testi (i sindaci delle societa’) ed alla mancata rinnovazione del dibattimento di appello, essendo stato richiesto l’esame dei suddetti testi quale prova decisiva.

6.2. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 1 ovvero alla ritenuta sussistenza del concorso dell’imputato, quale extraneus, nel reato di falso in bilancio del 2002, mediante l’appostazione dei crediti, ritenuti fittizi, vantati dalle societa’ (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A., facenti capo al (OMISSIS).

Si censura, in particolare, la valutazione della prova relativa alla datazione dei contratti intercorsi tra (OMISSIS) e (OMISSIS), essendovi data certa provata dai timbri postali apposti sul retro dei relativi documenti, e a quella relativa all’esecuzione delle prestazioni.

Il ricorrente deduce che ci sarebbe stato da parte della Corte territoriale anche travisamento delle prove storico – documentali.

6.3. Con il terzo motivo vengono denunziate violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento all’affermazione di colpevolezza per le distrazioni di cui ai capi 3, 11, 15 e 20.

Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione apparente, apodittica e tautologica, nonche’ frutto di travisamento del fatto, atteso che non v’e’ stata alcuna valutazione degli argomenti difensivi sebbene fondati su risultanze documentali e testimoniali.

In particolare, in ordine all’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta il ricorrente critica la sentenza perche’ ha ritenuto che si sostanzi nel dolo generico, mentre esso deve avere ad oggetto il profitto e la consapevolezza di recare danno ai creditori.

6.4. Con riferimento al reato di cui al capo 11 il ricorrente denunzia ancora una volta violazione di legge e vizio di motivazione, riportandosi per quanto riguarda la veridicita’ delle annotazioni nelle scritture contabili a quanto detto sui contratti stipulati e, quindi, deducendo l’effettivita’ delle prestazioni.

Si duole altresi’ della sua affermazione di responsabilita’ per la bancarotta documentale non avendo rivestito cariche sociali, sicche’ la motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto incentrarsi sugli elementi del “concorso esterno”.

6.5. Con l’ultimo motivo vengono dedotti violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, di quella di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, ed al trattamento sanzionatorio.

Tra l’altro, dolendosi per l’eccessivita’ della pena, denunzia l’assenza di motivazione sulla ritenuta aggravante di rilevante gravita’; inoltre si lamenta del fatto che non siano state riconosciute le attenuanti sopra richiamate avendo provveduto a risarcire i danni delle parti civili.

6bis. Anche nel ricorso sottoscritto dai difensori si fa una generale premessa di censure all’iter motivazionale della sentenza impugnata, che non avrebbe tenuto conto delle specifiche ed articolate argomentazioni dedotte con l’appello e per questo sarebbe caratterizzato anche da contraddittorieta’ e manifesta illogicita’.

6bls.l. In relazione a tutti i capi di imputazione con il primo motivo vengono dedotti vizio di motivazione, anche mediante travisamento dei fatti, e violazione di legge in relazione al punto riguardante la data certa dei contratti conclusi tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. il 9 gennaio 2002 e tra (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. il 7 gennaio 2003. In particolare si sostiene la validita’ della prova costituita dai timbri postali apposti sui contratti, che secondo l’impostazione accusatoria sarebbero retrodatati. Si denunzia l’errore logico nel quale sarebbe incorsa la sentenza di appello nel ritenere che l’istituto della “autoprestazione postale” implicasse una effettiva spedizione del documento.

6bis.2. Sempre in relazione a tutti i capi di imputazione, con il secondo motivo vengono dedotti vizio di motivazione, anche mediante travisamento della prova, violazione di legge e mancata assunzione di prove decisive. Si censura la sentenza nella parte in cui ha fatto riferimento per relationem a quella di primo grado e, in particolare, si denuncia l’omessa valutazione dei verbali dei collegi sindacali afferenti i citati contratti. Si lamenta, da una parte, il mancato esame di una serie di testi che avrebbero confermato la “genuinita’” delle date dei contratti e, dall’altra, il travisamento delle deposizioni testimoniali acquisite.

6bis.3. Con il terzo motivo si denunzia ancora una volta la mancata assunzione di prove decisive nei casi previsti dall’articolo 495 c.p.p., comma 2, nonche’ vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

In particolare ci si duole delle ordinanze di revoca dell’esame dei testi della difesa da parte del Tribunale e della decisione della Corte territoriale che li ha ritenuti superflui ai sensi dell’articolo 603 c.p.p..

Sul punto si denuncia anche contraddittorieta’ della motivazione per avere la sentenza affermato la superfluita’ dei testi essendo stati acquisiti agli atti i verbali dei collegi sindacali, per poi negare a quei verbali valenza probatoria per mancanza di data certa.

6bis.4. Sempre con riferimento a tutti i capi di imputazione, con il quarto motivo si denunziano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria. Nuovamente si denuncia violazione di legge per la decisione (ordinanza del 24 febbraio 2011) di revoca da parte del Tribunale dei testi della difesa.

Si denunzia altresi’ la contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza di appello, che da un lato ha ritenuto insufficiente la produzione documentale e dall’altro non ha consentito di sopperire a tali insufficienze attraverso le prove testimoniali.

6bis.5. Con il quinto motivo viene denunziata l’omessa e/o apparente motivazione in relazione ai motivi di appello nei quali venivano indicati specifici elementi di prova (elencati nel ricorso), nonche’ violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, in relazione all’articolo 546 c.p.p., lettera e.

6bis.6. Con il sesto motivo si denunziano l’omessa e/o apparente motivazione, violazione di legge processuale e travisamento del fatto (in ordine alle dichiarazioni rese dall’imputato) in relazione alla affermata riconducibilita’ delle societa’ del “gruppo (OMISSIS)” al (OMISSIS) anche nei periodi in cui le societa’ erano state amministrate da terzi.

6bis.7. Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento all’effettiva esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti stipulati con (OMISSIS).

6bis.8. Con l’ottavo motivo si denunziano vizio di motivazione ancora sulla effettiva esecuzione delle prestazioni previste dai contratti stipulati con (OMISSIS) e sulla validita’ delle ragioni economiche sottostanti, nonche’ travisamento delle prove costituite dalla deposizione del teste Intonti’ all’udienza del 24 febbraio 2001, dalla nota Unicredit del 9 marzo 2001 e dalla consulenza tecnica della difesa sulla consistenza patrimoniale del gruppo (OMISSIS).

Nel ricorso si riportano parti dei motivi di appello, in particolare per sostenere, con riferimento alla deposizione Intonti’, la erronea affermazione di inattendibilita’ del teste e la contraddittorieta’ derivante dall’utilizzazione parziale delle sue dichiarazioni.

6bis.9. Con il nono motivo e’ dedotto vizio di motivazione in relazione alla doglianza contenuta nell’atto di appello con riferimento alla documentazione prodotta per dimostrare l’effettuazione delle prestazioni.

6bis.10. Con il decimo motivo si denunzia l’omessa motivazione con riferimento ai motivi di appello sul punto che precede. Vengono riportati stralci della relazione del curatore e della deposizione del teste Aceto per censurare il mancato rinvenimento della documentazione relativa alle prestazioni effettuate dal gruppo (OMISSIS) e denunciare carenza di motivazione sui motivi di appello sul punto.

6bis.11. Con l’undicesimo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge processuale sul punto inerente la consistenza patrimoniale delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS). Si sostiene che tali societa’ avevano un patrimonio netto di circa 500 mila euro e sono state liquidate in bonis) si deduce, altresi’, che, tenuto conto del campo di operativita’, sarebbe irrilevante l’assenza di beni strumentali e di personale dipendente.

6bis.12. Con il dodicesimo motivo vengono denunziati travisamento del fatto e vizio di motivazione con riferimento al concorso del (OMISSIS) nell’appostazione in bilancio dei crediti di cui al capo 1 dell’imputazione prima dell’intervento dell’imputato in (OMISSIS). Si denunzia il travisamento della conversazione, oggetto di intercettazione, tra (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali – secondo il deducente – si riferivano al bilancio di Radio Track e non a quello di (OMISSIS). Il travisamento, poi, avrebbe riguardato le prove, citate nell’atto di appello, con riferimento al fatto che il bilancio al 31 dicembre 2012 di (OMISSIS), contenente la indicazione delle fatture verso il gruppo (OMISSIS), era stato gia’ predisposto prima della nomina del (OMISSIS) come Global Advisor della (OMISSIS) e, quindi, del suo ingresso nella stessa societa’.

6bis.13. Con il tredicesimo motivo si denunzia travisamento del fatto sul punto del dolo specifico del reato di falso in bilancio con riferimento alle deduzioni difensive nell’atto di appello.

6bis.14. Con ulteriore motivo viene denunziata l’omessa motivazione sul punto inerente la sussistenza della consapevolezza del reato di falso in bilancio e con riferimento specifico al superamento della soglia di punibilita’ del 5%.

6bis.15. Con il quindicesimo motivo viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della L.F., articolo 223, comma 2, n. 1, con riferimento all’affermazione che l’aggravamento del dissesto costituisca l’evento del reato.

6bis.16. Con il sedicesimo motivo si denunzia sempre violazione di legge e si deduce che il fatto ascritto al capo 1 doveva essere inquadrato nella fattispecie meno grave di cui alla L.F., articolo 224. Si sostiene che l’ipotesi di false appostazioni in bilancio va inquadrata nella fattispecie di cui alla L.F., articolo 223, allorche’ essa sia stata causa diretta del dissesto o dell’aggravamento del dissesto; se, invece, le false appostazioni sono solo causa indiretta dell’aggravamento del dissesto, generato da perdite derivanti dal trascinamento della gestione, si rientrerebbe nell’ipotesi di cui alla L.F., articolo 224.

6bis.l7. Con ulteriore motivo si denunzia omessa motivazione in merito alle specifiche doglianze avanzate in appello e riguardanti i capi 3 nn. 1, 2 e 3.

Vengono riportati i motivi di appello con i quali in particolare si contestava: la mancata esecuzione delle attivita’ di cui alle fatture costituenti ipotesi distrattive; la qualita’ di dominus del (OMISSIS) nelle societa’ (OMISSIS) ed (OMISSIS), essendo state peraltro esse acquisite da (OMISSIS); il concorso dell’extraneus nei reati in oggetto.

6bis.18. Riguardo al capo 3 n. 5 e’ stato dedotto il travisamento del fatto in relazione ai compensi ricevuti dal (OMISSIS) per le attivita’ svolte quale Global Advisor di (OMISSIS) e delle societa’ controllate dall’aprile 2003 al novembre 2003. Anche in questo caso si riportano i motivi di appello con i quali erano stati indicati i documenti ed i faldoni in cui erano contenuti relativamente all’attivita’ giudiziale e stragiudiziale svolta dall’imputato per conto di (OMISSIS).

6bis.19. Con ulteriore motivo viene dedotta carenza di motivazione in ordine al concorso dell’extraneus nel reato di cui al capo 3 n. 5.

6bis.20. Con il ventesimo motivo viene denunziata la manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla ritenuta fittizieta’ dei rapporti afferenti alle ipotesi distrattive di cui ai capi 3 n. 4,15 e 20. Si denunzia altresi’ l’omessa motivazione in punto di prova ottenuta dalla deposizione del teste (OMISSIS) e violazione di legge processuale sempre in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3.

Anche sul punto si riportano i motivi di appello e la indicazione di documentazione in essi contenuta, deposizioni testimoniali ed altro con riferimento all’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte di (OMISSIS) S.p.A. verso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricerche.

6bis.21. Con il ventunesimo motivo si denunzia l’omessa motivazione della sentenza di appello e la illogicita’ di quella di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto lo svolgimento da parte di GCS di attivita’ di consulenza fiscale per conto delle societa’ del gruppo, per poi affermare che le prestazioni indicate nelle fatture sono inesistenti.

6bis.22. Con ulteriore motivo si deduce l’omessa motivazione con riferimento alla riconducibilita’ della gestione di (OMISSIS) al (OMISSIS).

6bis.23. Con il ventitreesimo motivo si denunzia vizio di motivazione in punto di trattazione dei rapporti tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) allorche’ la Corte di Appello considera le transazioni intervenute tra il fallimento (OMISSIS) e le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS). Si denunzia quindi il travisamento del fatto per aver considerato ai fini motivazionali vicende assolutamente diverse.

6bis.24. Si lamenta l’omessa motivazione in merito allo specifico motivo di appello sul capo 11 ovvero con riferimento alla condanna dell’imputato per il reato di bancarotta documentale (si riportano ancora una volta i motivi di appello sul punto).

6bis.25. Con l’ultimo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, sotto il profilo dell’attenuazione del danno, considerate le transazioni intervenute tra il (OMISSIS) e le parti civili.

6ter. In data 26 maggio 2015 il nuovo difensore di (OMISSIS) ha presentato una memoria, nella quale sono state in particolare reiterate le censure in ordine: a) alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; b) alla ritenuta responsabilita’ per il reato di bancarotta societaria impropria; c) alla ritenuta responsabilita’ in relazione alle imputazioni di cui ai capi 3, 15 e 20; d) alla ritenuta responsabilita’ per il reato di bancarotta documentale di cui al capo 11.

6quater. In data 27 maggio 2015 e’ stata depositata memoria a firma dell’altro difensore del (OMISSIS), nella quale sono state svolte deduzioni di sintesi in ordine ai motivi gia’ proposti in ricorso.

6quinquies. In data 27 maggio 2015 l’imputato (OMISSIS) personalmente ha depositato un atto contenente motivi “nuovi”, ai quali ha allegato documenti.

6quinquies.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento ai capi 1, 3, 15 e 20 delle imputazioni, nonche’ violazione di legge processuale in relazione agli articoli 581 e 591 c.p.p..

In particolare il ricorrente si duole ancora una volta della decisione della Corte di appello che ha ritenuto generici i motivi di impugnazione.

6quinquies.2. Con il secondo motivo si deduce nuovamente vizio di motivazione e travisamento di atti e di fatti risultanti dal testo della sentenza in relazione al punto riguardante la data certa dei contratti conclusi tra (OMISSIS) s.p.a. e le societa’ facenti capo al (OMISSIS).

6quinquies.3. Infine si deduce vizio di motivazione e travisamento del fatto sul punto inerente la partecipazione ed il contributo causale di (OMISSIS) alla redazione del bilancio 2002 di (OMISSIS), in quanto la bozza di bilancio non e’ mai stata modificata successivamente al c.d. ingresso dello stesso (OMISSIS) in (OMISSIS).

7. Nell’interesse di (OMISSIS) sono stati presentati ricorso e memoria difensiva a firma dei suoi difensori.

7.1. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di motivazione in relazione all’articolo 417 c.p.p.. Si evidenzia che e’ stata la stessa Corte territoriale a rilevare che “la formulazione dell’imputazione pecca certamente di chiarezza e precisione in relazione alle sue diverse componenti”. Da cio’ sarebbe dovuta conseguire la declaratoria di nullita’ della imputazione, per mancanza dei requisiti formali di cui all’articolo 417 c.p.p., e la assoluzione dell’imputato.

7.2. Con il secondo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’articolo 2343 bis c.c., che impone la perizia giurata di stima.

Si deduce che l’articolo 2343 bis c.c., deve leggersi in combinato disposto con gli articoli 2343 ter e quater c.c., che escludono la necessita’ della perizia per i conferimenti e che non puo’ ritenersi riservata alle S.r.l. la necessita’ della perizia che sarebbe invece esclusa per le S.p.A..

In particolare, si e’ rilevato che erroneamente i giudici di merito richiamino la necessita’ di una perizia giurata di stima. A fronte della acquisizione del marchio e delle partecipazioni e della loro conseguente iscrizione, nell’attivo patrimoniale di (OMISSIS), tra le immobilizzazioni, non vi e’ stata alcuna fuoriuscita di denaro dalla societa’ medesima in favore di (OMISSIS) s.p.a.; al passivo di (OMISSIS) e’ stato infatti iscritto (per pari valore) il relativo debito verso la controllante (e venditrice) (OMISSIS) s.p.a. Tutto cio’ e’ stato riconosciuto anche dal Tribunale di Milano con la sentenza del 18 aprile 2009, resa in sede civile nell’ambito dell’azione intrapresa dal fallimento di (OMISSIS) ricerche anche contro (OMISSIS).

Dunque, non vi e’ stata alcuna falsa rappresentazione della situazione patrimoniale; non vi e’ stato prima ancora alcun depauperamento o deprivazione del patrimonio sociale, cui l’operazione di acquisizione di marchio e partecipazioni siano state direttamente e causalmente orientate e finalizzate. Ne’, secondo il ricorrente, puo’ inferirsi che vi sia stata anche una causazione o un aggravamento di un dissesto patrimoniale.

Comunque l’acquisizione dei marchi e delle partecipazioni non aveva comportato alcun “abbellimento” al bilancio (OMISSIS) s.r.l..

7.3. Con il terzo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’articolo 2 c.p..

La Corte territoriale ha, secondo il ricorrente, erroneamente ritenuto che l’articolo 2343 bis c.c., non possa essere considerata norma integratrice di fattispecie penale e, di conseguenza, non ha – come invece richiesto con l’atto di appello – ritenuto che la modifica della suddetta norma, intervenuta in epoca successiva alla condotta, muta sostanzialmente la condotta obbligatoria e imposta dalla norma e fa oggetti va mente venire meno il presunto disvalore penale del fatto. Anzi, deduce il ricorrente, cio’ fortifica la dimostrazione della correttezza della valutazione posta in essere dal collegio sindacale, che ha ragionevolmente interpretato la ratio della norma, poi effettivamente novellata dal legislatore in tale direzione.

7.4. Con il quarto motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’articolo 40 c.p.. Si sostiene che le sopravvalutazioni delle partecipazioni acquisite non hanno inciso sulla correttezza del bilancio e sulla determinazione del patrimonio netto, essendo riportate corrispondenti appostazioni nella voce passivita’; ne’ hanno influito sul dissesto della societa’, non avendo corrisposto ad un effettivo esborso; che, peraltro, la valutazione, ai fini dell’acquisto, non puo’ essere fondata sullo stato patrimoniale, dovendosi tener conto delle immobilizzazioni immateriali (know-how ed altro).

7.5. Con il quinto motivo viene dedotta l’errata valutazione della prova costituita dalla sentenza civile, che aveva escluso un nesso di causalita’ tra il dissesto e la sopravvalutazione degli acquisti.

7.6. Con l’ultimo motivo e’ stato denunziato il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo, che deve riguardare, oltre alla consapevolezza della sopravvalutazione delle poste di bilancio, anche l’aggravamento del dissesto della societa’. Si deduce che non sarebbe emerso alcun elemento che provi il fatto che (OMISSIS) abbia posto in essere le condotte con la consapevolezza di causare o aggravare il dissesto della societa’ o, comunque, accettando il rischio che cio’ accadesse.

7bis. In data 27 maggio 2015 i difensori di (OMISSIS) hanno depositato una memoria, con allegati dei documenti.

7bis.1 In relazione al secondo motivo gia’ proposto in ricorso, i deducenti evidenziano che l’articolo 2343 bis c.c., e’ stato ulteriormente modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 20, comma 4, convertito nella Legge n. 116 del 2014.

Per quanto qui di interesse, il deducente rileva che il testo della nuova norma al comma secondo prevede quanto segue: ‘”l’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa’ ovvero la documentazione di cui all’articolo 2343 ter, commi 1 e 2, contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche’ l’attestazione che tale valore non e’ inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato”. Si sostiene che il legislatore ha recepito nel nuovo testo le valutazioni svolte dalla difesa in tema di applicazione sistematica ed organica della disciplina relativa agli acquisti, di cui all’articolo 2343 bis c.c., in particolare ritenendo come alternativa alla relazione giurata vuoi la documentazione indicata nell’articolo 2343, comma 2, lettera b ed esistente nel caso di specie, vuoi il ricorrere ad una delle condizioni stesse di cui all’articolo 2343 ter e, segnatamente, quella di cui al comma 2, lettera a), anch’essa sussistente nel caso di specie.

7bis.2 In relazione a quanto dedotto con il quinto motivo di ricorso, si evidenzia che e’ intervenuta sentenza della Corte di Appello civile la quale, confermando quella di primo grado, ha rigettato l’azione di responsabilita’ proposta dal fallimento (OMISSIS) nei confronti dell’imputato. In sede di discussione la difesa ha prodotto copia di tale sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato.

7ter. In sede di discussione la difesa ha chiesto applicarsi la nuova disciplina di cui all’articolo 2621 c.c..

8. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorsi sottoscritti personalmente, affidandoli entrambi a sei motivi del tutto analoghi a quelli proposti dall’imputato (OMISSIS), ai quali percio’ si rinvia.

9. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso (OMISSIS) avverso la pronunzia della Corte d’Appello che ha dichiarato l’estinzione del reato di bancarotta preferenziale a lui ascritta.

Il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai presupposti per una pronunzia assolutoria ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., a tal fine richiamando l’ordinanza del G.I.P. (investito della richiesta di misura cautelare), che aveva escluso il fumus del reato, nonche’ una serie di elementi di fatto che escluderebbero la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato.

10. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso (OMISSIS), affidandolo ai seguenti cinque motivi.

10.1. Viene dedotta violazione di legge relativamente al concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta per distrazione e con specifico riferimento all’elemento soggettivo, che – secondo il ricorrente – deve investire anche lo stato di dissesto. Si censura, altresi’, la sentenza che ha ritenuto il concorso nel reato di bancarotta documentale, non avendo il (OMISSIS) avuto alcun ruolo nella redazione delle annotazioni e dei libri contabili.

10.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancata assunzione di prova decisiva, con violazione dell’articolo 495 c.p.p..

Si fa riferimento alla revoca del teste (OMISSIS) da parte del Tribunale, di cui -appunto – si afferma il carattere decisivo, in quanto avrebbe deposto sull’effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura in oggetto. Si censura quindi la valutazione della sentenza impugnata circa l’irrilevanza del mezzo di prova mediante il riferimento ad altre prove testimoniali assunte nel giudizio civile e valorizzando deposizioni (teste (OMISSIS)) del processo penale.

10.3. Con il terzo motivo viene dedotto vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta per distrazione: si sostiene il carattere onorario della carica di vicepresidente della (OMISSIS) attribuita al (OMISSIS) al solo fine di poter operare verso terzi e la effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali (OMISSIS) vantava un credito di euro 162.000 nei confronti di (OMISSIS).

10.4. Con il quarto motivo si denunzia il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilita’ per il reato di bancarotta documentale. Si sostiene, in particolare, il carattere apodittico ed apparente della motivazione sul punto.

10.5. Con l’ultimo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio per non essersi tenuto conto dell’importo esiguo della distrazione attribuita al (OMISSIS), della risalenza dei suoi precedenti penali, peraltro estranei a quelli di cui alla contestazione e dell’intervenuto risarcimento del danno.

10.bis. In data 27 gennaio 2015 un altro difensore ha presentato memoria contenente tre motivi nuovi.

10bis.1. Con il primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione sempre con riferimento all’elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione, lamentando il fatto che la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilita’ del (OMISSIS) facendo solo leva sulla posizione di garanzia ex articolo 40 c.p..

Lamenta poi il fatto che non vi sarebbe prova sul nesso di causalita’ tra la condotta distrattiva e lo stato di dissesto.

10bis.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione sempre con riferimento alla bancarotta per distrazione, sostenendo la effettivita’ delle prestazioni di cui alla fattura indicata nel capo di imputazione e la diversa qualificazione giuridica come bancarotta preferenziale, con conseguente prescrizione del reato.

10bis.3. Con l’ultimo motivo si deducono nuovamente censure sul diniego delle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio.

11. (OMISSIS) ha proposto ricorso con atto sottoscritto dal suo difensore.

11.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta per distrazione di cui al capo 6. Lamenta il ricorrente che i giudici di merito non hanno tenuto conto della documentazione bancaria, prodotta dalla difesa (ed allegata al ricorso), comprovante il finanziamento intervenuto tra (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l., che costituiva il rapporto sottostante alla emissione dei quindici libretti al portatore consegnati a (OMISSIS) a garanzia del predetto credito. Si era fatto riferimento a tale documentazione nell’atto di appello ma la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le relative doglianze.

Il ricorrente, inoltre, censura la sentenza nella parte in cui ritiene che la responsabilita’ dell’imputato si fonderebbe sul ruolo di (OMISSIS) quale membro del CdA fino al 24 novembre 2003 (benche’ non operativo). Cio’ non escluderebbe la buona fede dell’imputato, non consapevole del fatto che i libretti provenissero da (OMISSIS) e dello stato di dissesto della predetta societa’. Deduce, quindi, il ricorrente tutta una serie di elementi a sostegno della sua tesi e con i quali la Corte territoriale non si sarebbe confrontata.

11.2. Con il secondo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso del (OMISSIS) nell’ipotesi distratti va di cui al capo 6.

Si deduce che non vi e’ prova sia del concorso nella creazione della provvista illegittima da parte di (OMISSIS), costituita dalla formazione dei quaranta libretti al portatore presso Banca (OMISSIS), non riportati in contabilita’ di (OMISSIS), sia del carattere doloso della ricezione dei quindici libretti da parte del (OMISSIS), peraltro indicati nella contabilita’ di (OMISSIS), stante la certa esistenza del credito nei confronti di (OMISSIS).

11.3. Con il terzo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta preferenziale. In tal senso si ribadisce la effettiva esistenza del credito di (OMISSIS) per il finanziamento in favore di (OMISSIS) e che, peraltro, quest’ultima societa’ era creditrice nei confronti di (OMISSIS) per euro 442.000.

11.4. Con il quarto motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione con riferi’mento alla mancata rinnovazione dell’istruzione in appello per l’esame del consulente tecnico della difesa.

11.5. Con il quinto ed ultimo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle generiche relativamente alle quali non si e’ neanche tenuto conto della intervenuta transazione.

11bis. In data 26 maggio 2015 e’ stata depositata una memoria con motivi aggiunti.

11bis.1. Con il primo si ampliano le argomentazioni a sostegno del motivo relativo alla violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo 6 e alla mancata valutazione da parte della Corte territoriale della prova documentale a sostegno della tesi difensiva.

11bis.2. Con il secondo motivo si ribadisce la richiesta di riqualificazione del fatto nella piu’ lieve ipotesi di bancarotta preferenziale.

11bis.3. Con l’ultimo motivo si ribadiscono censure in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. In particolare, si deduce che, successivamente alla sentenza della Corte territoriale, sono stati dichiarati estinti i reati in relazione ai quali risultavano precedenti penali dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata limitatamente ai profili qui di seguito indicati, mentre va confermata nel resto, con le consequenziali statuizioni in materia di spese.

1. Le vicende oggetto del processo.

Prima di esaminare le questioni proposte dai ricorrenti e quelle rilevabili d’ufficio, appare opportuno dare conto della ricostruzione generale delle vicende in esame, come operata dai giudici di merito e che sfugge al sindacato di legittimita’ di questa Corte.

In particolare, si riportano qui di seguito alcuni stralci della sentenza di primo grado (pagg. 5 – 16), richiamati in premessa anche dalla sentenza di appello. “La societa’ (OMISSIS) S.p.A. e’ stata costituita il 30.12.1999 con denominazione (OMISSIS) s.r.l. e capitale sociale di 20 milioni di lire, al fine di raccogliere tutte le attivita’ imprenditoriali facenti capo a (OMISSIS), all’epoca operante nel settore delle ricerche, dei sondaggi e della comunicazione. L’obiettivo imprenditoriale di breve termine e’ stato quello di realizzare un’offerta integrata di servizi destinati alle imprese e alle istituzioni, quello invece di lungo termine ha riguardato la quotazione in Borsa della holding, con la finalita’ di rastrellare sul mercato dei capitali le risorse necessarie agli investimenti futuri e alla restituzione dei finanziamenti gia’ utilizzati e provenienti dagli azionisti e dai finanziatori istituzionali.

All’epoca della costituzione della societa’, (OMISSIS) era, come si e’ detto, gia’ noto nel settore delle ricerche, della comunicazione e dei sondaggi, in cui operava con la societa’ (OMISSIS), che per prima e’ confluita nella holding mediante incorporazione del 5.12.2000 di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., apportandovi anche denominazione e marchio (appunto (OMISSIS)).

I soci costitutori di (OMISSIS) sono stati (OMISSIS) in proprio per il 70% del capitale e (OMISSIS) S.p.A. (amministrata dallo stesso (OMISSIS)) per il residuo 30%. Omissis

Il 21.12.2000 (OMISSIS) s.r.l. si e’ trasformata in S.p.A., modificando la propria denominazione in (OMISSIS) Datamedia (OMISSIS)

(OMISSIS)TURATO Natascia(OMISSIS)CRESPI Ambrogio Luca (OMISSIS)CRESPI Luigi (OMISSIS)TURCO Ascanio (OMISSIS)CRISTOFORI Gianluca(OMISSIS)VIZZIELLO Domenico (OMISSIS)Nicoletti Emanuele(OMISSIS)Sacchetti Ferruccio (OMISSIS)

(OMISSIS)HDC (OMISSIS)DELOITTE & TOUCHE (OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)HDC (OMISSIS)

(OMISSIS)MERCHANT BANK di BPL (OMISSIS)EFIBANCA (OMISSIS)HDC (OMISSIS)EFIBANCA (OMISSIS)HDC (OMISSIS)EDITING (OMISSIS)Interbanca (OMISSIS)HDC (OMISSIS)HDC (OMISSIS)Poster Up (OMISSIS)EDITING (OMISSIS)Follow me (OMISSIS)E-space (OMISSIS)

(OMISSIS) s.r.l. (51%) fallita;

(OMISSIS) s.r.l. (51%) fallita;

(OMISSIS) multimedia s.r.l. (100%) fallita;

(OMISSIS) S.p.A. (95%) in liquidazione giudiziaria.

(OMISSIS) S.p.A. (95%) in liquidazione giudiziaria.

Attraverso il capitale sociale di (OMISSIS) S.p.A. – fallita – (detenuto al 100%) (OMISSIS) ha inoltre controllato le seguenti societa’:

(OMISSIS) s.r.l. (100%) in liquidazione;

(OMISSIS) s.r.l. (60%) fallita;

(OMISSIS) s.r.l. (100%) fallita;

(OMISSIS) S.p.A. (66%) fallita;

(OMISSIS) (97,14%);

(OMISSIS) (100%);

Si devono poi aggiungere le partecipazioni di (OMISSIS) nelle societa’ (OMISSIS) s.r.l. (al 51 %) e (OMISSIS) s.r.l. (20%), cedute dalla curatela fallimentare.

Come emerge dalla lettura degli elenchi sono rimaste in bonis le societa’ partecipate (OMISSIS) s.r.l. (24,9%) e (OMISSIS) S.p.A. (1%), per le quali, secondo il curatore dr. (OMISSIS), il fallimento ha mantenuto concrete aspettative di realizzo. Le ulteriori partecipazioni maggioritarie in (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. (derivanti dalla complessa operazione strutturata da (OMISSIS) con il gruppo (OMISSIS), della quale in seguito si avra’ modo di trattare in

dettaglio) sono state considerate dalla curatela pressoche’ prive di aspettativa di realizzo e di fatti in data 11.10.2004 il Tribunale di Taranto ne ha deliberato lo scioglimento con la nomina di un liquidatore giudiziale.

L’esistenza di (OMISSIS) e’ stata sostanzialmente caratterizzata dalla unitaria gestione facente capo all’ideatore del progetto imprenditoriale (OMISSIS) e alla sua famiglia, rispetto alla quale tuttavia la mancanza di autonome forme di capitalizzazione della holding si e’ risolta nel tempo in una vera e propria strozzatura, conclamatasi con la delibera del CdA del 24.11.2003, che ha segnato la definitiva fuoriuscita della famiglia (OMISSIS) e dei soci di riferimento dall’azionariato sociale.

Omissis.

Sotto il profilo della documentazione sociale e contabile, la curatela, al momento del fallimento, ha effettuato un complesso lavoro ricognitivo presso le varie sedi occupate da (OMISSIS) (in (OMISSIS), mentre la sede romana di via (OMISSIS) era gia’ stata rilasciata alla data del fallimento) e dalle societa’ controllate e dislocate in (OMISSIS), prendendo altresi’ come punti di riferimento per la ricostruzione dell’attivita’ e del patrimonio sociali i tre bilanci depositati dalla fallita (relativi agli anni di esercizio 2000, 2001 e 2002), le situazioni economico-patrimoniali e la assai articolata documentazione contabile e bancaria rinvenuta.

L’esame dei bilanci ha consentito di appurare che le attivita’ di (OMISSIS) erano sostanzialmente rappresentate dal valore iscritto in relazione alle partecipazioni in altre societa’, costituite per la gran parte da partecipazioni di controllo appostate tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto funzionali al gruppo e destinate non alla vendita ma a rimanere nel controllo della holding, con la sola eccezione di pochissime societa’ minori, di modesto valore, iscritte nell’attivo circolante.

E difatti di particolare interesse, al fine di ben comprendere la forma di capitalizzazione della fallita (OMISSIS), sono risultate le poste attive “immobilizzazioni immateriali” e “partecipazioni”. Sotto il profilo temporale e di valore si evidenzia che gia’ alla fine del 2001 (OMISSIS) iscrive il valore delle partecipazioni nella misura di 15 milioni di euro, compreso in tale valore il c.d. “spin off” del settore ricerche ovvero lo scorporo del ramo di azienda relativo appunto alle ricerche e il suo conferimento nella neocostituita societa’ controllata (OMISSIS) (ed inclusa nel conferimento la partecipazione in (OMISSIS) che viene ad essere ricollocata sotto (OMISSIS) ricerche), che diviene in tal modo una vera e propria sub-holding per il settore ricerche.

A fine 2002 il valore delle partecipazioni e’ lievitato a 18 milioni di euro, ulteriormente accresciuti a 20 milioni di euro nei primi mesi del 2003. In occasione della formazione della situazione patrimoniale al 30.6.2003 si attesta un repentino e improvviso peggioramento della situazione di bilancio e con la successiva situazione al 30.11.2003 si registra la riduzione del valore attribuito alle partecipazioni fino a 9 milioni di euro (di fatto il valore si dimezza), che porta nel volgere di breve tempo alla svalutazione di valori che invece erano appostati positivamente soltanto poche settimane prima.

Il perno finanziario del progetto imprenditoriale di (OMISSIS) nella creazione della holding (OMISSIS), come si e’ detto, e’ stato costituito dai rapporti intrattenuti con (OMISSIS) gia’ a partire dal 2001, che si sono articolati in piu’ punti nodali: 1) 30.11.2001: contratto di finanziamento tra (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’importo di euro 7.746.853,49, finalizzato al rifinanziamento e alla copertura dell’esposizione finanziaria del gruppo, inclusiva dei debiti verso i soci venditori di (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) s.r.l.. A garanzia (OMISSIS) ha rilasciato pegno sulle partecipazioni in (OMISSIS) S.p.A. (di seguito rinominata (OMISSIS)), (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l..

Il finanziamento viene erogato quanto a euro 2.683.510 sul c/c (OMISSIS) presso (OMISSIS) intestato a (OMISSIS) ma vincolato a favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e cioe’ a favore dei venditori delle quote di (OMISSIS); quanto a euro 5.063.344 sul c/c (OMISSIS) presso (OMISSIS) intestato a (OMISSIS);

2) 30.11.2001: contratto di investimento tra (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con l’intervento di (OMISSIS) per quanto di sua competenza. Tale complesso contratto prevedeva un investimento di (OMISSIS) in (OMISSIS) di euro 7.747.853,49, cosi’ articolato: a) euro 5.049.605,69 per l’intervento dell’ 1,226% nel capitale sociale di (OMISSIS), di cui euro 4.852.548,57 a titolo di sovrapprezzo, determinato quest’ultimo sulla base della valorizzazione attribuita al Gruppo (OMISSIS) alla data del 30.6.2001 di euro 39.932.447,44; b) euro 103.291,38 per finanziamento convertibile in capitale sociale di (OMISSIS) (per eventuale aggiustamento del sovrapprezzo); c) euro 2.582.284,50 per ulteriore finanziamento con opzione per l’acquisto di ulteriore partecipazione in (OMISSIS) in relazione a futuri aumenti di capitale sociale.

Complessivamente (OMISSIS) ha investito in (OMISSIS) l’importo di euro 15.493.707 e, al momento della dichiarazione di fallimento, era creditrice dell’importo euro 7.746.853,49 in linea capitale, per la parte garantita da pegno, e dell’importo di euro 923.842,55 in linea capitale per la parte chirografaria. La situazione finanziaria di (OMISSIS) della primavera-estate del 2003 era davvero lontana dalla pur astratta possibilita’ di onorare gli impegni assunti con (OMISSIS) e da cio’ e’ derivata una defatigante querelle tra la parte creditrice e quella debitrice, sfociata nell’avvio di due azioni nell’ottobre del 2003, promosse da (OMISSIS)/ (OMISSIS) contro (OMISSIS)/ (OMISSIS) (si e’ trattato di un giudizio arbitrale e di un procedimento innanzi al Tribunale di Roma), in cui si e’ contestato a (OMISSIS) il mancato rispetto degli impegni contrattuali assunti e si e’ richiesto il risarcimento dei danni quantificato in 50 milioni di euro.

Tale contenzioso ha condotto le parti alla provvisoria definizione delle vertenze con due accordi transattivi sottoscritti il 24.11.2003, l’uno tra (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A., l’altro tra (OMISSIS) e i c.d. vecchi soci di (OMISSIS). In entrambi gli accordi (OMISSIS) e’ stata rappresentata dall’odierno imputato (OMISSIS).

Nucleo dell’accordo transattivo tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (concluso alla stregua delle valutazioni tratte dal commercialista (OMISSIS)) e’ stata la fuoriuscita della vecchia compagine dal capitale sociale con l’ingresso di un nuovo socio, (OMISSIS) s.r.l., con l’obiettivo unico del salvataggio e della ristrutturazione di (OMISSIS). In tale contesto (OMISSIS) ha rinunciato alle azioni avviate contro (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) ha dichiarato di rinunciare ai crediti vantati verso (OMISSIS) fino a ripianarne le perdite, tutti gli azionisti di (OMISSIS) diversi da (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. sono fuoriusciti dal capitale sociale e non hanno partecipato alla sua ricostituzione. Ed invero l’aumento del capitale sociale deliberato lo stesso 24.11.2003, dopo l’azzeramento per perdite, e’ stato sottoscritto da (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) e anche (OMISSIS) e’ intervenuta nella transazione per confermare che, divenuta soda di (OMISSIS), si sarebbe attivata per tentarne il salvataggio.

L’accordo transattivo tra (OMISSIS) e i vecchi azionisti (ovvero (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) ha in sostanza ricalcato la transazione intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto si e’ fondato sull’accertamento tecnico del commercialista (OMISSIS), e ha comportato la fuoriuscita dal capitale sociale della holding della famiglia (OMISSIS) e delle persone vicine nonche’ la ricostituzione del capitale sociale, dopo la copertura delle perdite, ai minimo di euro 100.000,00 con l’attribuzione delle quote per l’84% a (OMISSIS), per il 15% a (OMISSIS) s.r.l. e per lo 0,77% a (OMISSIS). La nuova compagine sociale di (OMISSIS) ha nei gatti disatteso il programmato obiettivo di salvataggio della holding, ragionevolmente oramai compromessa in maniera ineluttabile nella sua situazione finanziaria. Ed invero il nuovo corso si e’ protratto per tempi brevissimi in quanto il 26.1.2004 e’ stato nominato il liquidatore giudiziale (OMISSIS), che con istanza del 2.3.2004 ha richiesto il fallimento di (OMISSIS)”.

Si aggiunge solo che sono state dichiarate fallite anche le societa’ del gruppo (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., in relazione alle quali – come si e’ visto – sono stati contestati in questa sede alcuni reati di bancarotta.

2. Il reato di bancarotta impropria da reato societario.

Come si e’ visto quando si sono trascritte le imputazioni e gli esiti dei giudizi di merito, a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ ascritto al capo 1 il reato di bancarotta impropria, per aver esposto nel bilancio della societa’ (OMISSIS) S.p.A., relativo all’esercizio anno 2002, piu’ fatti non rispondenti al vero in ordine alla situazione economico-patrimoniale della societa’.

Al capo 19 lo stesso reato e’ stato ascritto, in relazione al fallimento della (OMISSIS) s.r.l., a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ ai componenti del collegio sindacale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

2.1. La riforma dell’articolo 2621 c.c., ed il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio.

Prima di esaminare alcune delle questioni dedotte dalle parti in relazione ai reati sopra indicati, si deve analizzare l’incidenza sulla rilevanza penale dei fatti di bancarotta impropria per cui si procede della recente riforma introdotta con la Legge 27 maggio 2015, n. 69, (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio – GU Serie Generale n. 124 del 30-5-2015 – in vigore dal 14 giugno 2015). Infatti, si pone il problema della continuita’ normativa tra la vecchia e la nuova formulazione delle disposizioni in materia di comunicazioni sociali, giacche’ la condotta di bancarotta impropria di cui alla L.F., articolo 223, comma 2, n. 1, e’ quella di aver cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa’ “commettendo alcuno dei fatti” previsti dal codice civile quali reati societari, tra i quali sono indicati quelli di falsificazione di cui agli articoli 2621 e 2622. E’ necessario, quindi, verificare se i fatti per cui si procede siano tuttora previsti dalla legge come reato, atteso che successivamente alla proposizione dei ricorsi in esame e’ entrata in vigore la citata Legge n. 69 del 2015, che ha significativamente ridisegnato le fattispecie di false comunicazioni sociali previste dai testi degli articoli 2621 e 2622 c.c., vigenti all’epoca dei fatti e della pronunzia della sentenza impugnata.

2.1.a. Per quanto qui di stretto interesse, tenuto conto che sono contestati reati di bancarotta impropria derivante dalla condotta di cui all’articolo 2621 c.c., si evidenzia che con l’articolo 9 della suddetta legge la norma del codice civile e’ sostituita dal seguente:

“Art. 2621 (False comunicazioni sociali). – Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsita’ o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi”. Giova gia’ qui ricordare che l’articolo 2621 c.c., comma 1, previgente (nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, articolo 1) era formulato nel modo seguente: “Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorche’ oggetto di salutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione…”.

Anche l’articolo 2622 c.c., e’ stato modificato dalla Legge n. 69 del 2015, articolo 11. In tale norma vengono disciplinate le false comunicazioni sociali delle societa’ quotate e la condotta “aggettiva e’ ora integrata dall’esposizione in una delle comunicazioni tipiche di “fatti materiali non rispondenti al vero” ovvero nell’omissione di “fatti materiali la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene”.

2.1.b. Quindi la novella ha introdotto due autonomi titoli di reato, entrambi configurati come delitti e collocati, rispettivamente, nei citati articoli 2621 e 2622 c.c., al fine di differenziare la repressione delle false comunicazioni sociali a seconda che il fatto sia commesso nell’ambito di una societa’ “non quotata” ovvero di una societa’ “quotata”.

Differenziazione che si traduce soprattutto nella previsione di diverso trattamento sanzionatorio, essendo contemplate pene da uno a cinque anni di reclusione nel primo caso, da tre a otto anni nel secondo.

Ed infatti, a parte alcuni pur non marginali dettagli di cui si dira’ in seguito, la struttura delle due incriminazioni e’ pressoche’ identica e tesa a superare l’assetto ideato dal legislatore del 2002, nel quale era prevista, in un rapporto di sostanziale progressione criminosa tra loro, una fattispecie contravvenzionale di pericolo ed un delitto di danno; quest’ultimo diversamente configurato qualora il fatto riguardasse una societa’ quotata esclusivamente in merito al profilo del trattamento sanzionatorio ed al regime di procedibilita’.

La riforma propone invece due reati di pericolo (in effetti tre, se si considera anche l’ipotesi attenuata di cui all’articolo 2621 bis c.c., configurata come vero e proprio titolo autonomo di reato), integrati a prescindere dalla causazione di un danno a soci o creditori, che ripropongono in buona parte il profilo strutturale della fattispecie contravvenzionale contenuta nel previgente testo dell’articolo 2621 c.c..

Scompare altresi’ per le societa’ non quotate la procedibilita’ a querela della persona offesa, rivelandosi in tal senso l’intenzione di recuperare coerenza sistematica attraverso la tutela esclusiva della trasparenza dell’informazione societaria.

Le nuove fattispecie rimangono reati propri degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori.

2.1.c. Riguardo all’oggetto materiale del reato e’ stata conservata la tipizzazione delle comunicazioni sociali rilevanti introdotta dalla precedente riforma del 2002, individuate nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni dirette ai soci e al pubblico previste dalla legge. Viene dunque confermata l’irrilevanza penale delle condotte che riguardano comunicazioni “atipiche”, comunicazioni interorganiche e quelle dirette ad unico destinatario, sia esso un soggetto privato o pubblico, le quali, sussistendone le condizioni, possono configurare, a seconda dei casi, i reati di truffa ovvero quelli previsti dagli articoli 2625, 2637 e 2638 c.c., o ancora quello di cui all’articolo 185 TUIF.

Il legislatore ha invece provveduto, come gia’ accennato, all’eliminazione dell’evento di danno e delle soglie previsti nella previgente formulazione dei due articoli in esame.

Sono state poi parzialmente rimodulate le condotte, ora integrate dall’esposizione in una delle comunicazioni tipizzate di “fatti materiali non rispondenti al vero” ovvero nell’omissione di “fatti materiali la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o dei gruppo al quale la stessa appartiene”.

Nell’ipotesi prevista dall’articolo 2621 – dedicata, come detto, alle sole societa’ non quotate – i “fatti materiali” non rispondenti al vero ovvero quelli occultati devono inoltre essere “rilevanti”.

La novella ha dunque ripreso la formula utilizzata dal legislatore del 2002 per circoscrivere l’oggetto della condotta attiva, amputandola pero’ del riferimento alle valutazioni (di cui all’inciso “ancorche’ oggetto di valutazioni” e – significativamente, come si precisera’ piu’ avanti – alle “valutazioni estimative”, richiamate nell’articolo 2621, comma 4 e nell’articolo 2622, comma 8), contenuto nel testo previgente dei due articoli, e provvedendo contestualmente a replicarla anche nella definizione di quello della condotta omissiva, in relazione alla quale le due norme incriminatrici in precedenza evocavano invece le “informazioni” oggetto di omessa comunicazione.

Sempre riguardo all’elemento oggettivo delle due fattispecie, e’ stato inoltre riproposto il requisito dell’idoneita’ ingannatoria della falsa comunicazione (e cioe’ dell’attitudine delle medesime ad indurre in errore i loro destinatari), che e’ stato peraltro rafforzato attraverso l’aggiunta dell’avverbio “concretamente”, in grado di qualificare i due delitti come reati di pericolo, per l’appunto, concreto.

2.1.d. Per quanto riguarda invece le modifiche apportate alla struttura dell’elemento soggettivo, deve osservarsi come il legislatore abbia confermato, riguardo ad entrambe le figure di reato, la necessita’ di un dolo specifico, caratterizzato dal fine di procurare per se’ o per altri un ingiusto profitto. La novella non ha invece riproposto la espressa caratterizzazione dello stesso come intenzionale, attraverso la soppressione dell’inciso “con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico”, che era stato introdotto nel 2002. In diretta relazione alla descrizione della condotta ha fatto invece la sua comparsa l’avverbio “consapevolmente”, che appare sintomatico della volonta’ del legislatore di escludere la rilevanza del dolo eventuale.

2.1.e. Deve allora osservarsi come le modifiche apportate dalla Legge n. 69 del 2015 abbiano innanzi tutto ampliato l’ambito di operativita’ dell’incriminazione delle false comunicazioni sociali, avendo comportato, come evidenziato, l’eliminazione dell’evento e delle soglie previste dal precedente testo dell’articolo 2622 cod. civ., mantenendo invece parzialmente coincidente il profilo della condotta tipica.

In tal senso l’odierno fenomeno successorio finisce per assumere caratteristiche opposte a quello generato dal Decreto Legislativo n. 61 del 2002, che aveva invece ristretto gli ambiti applicativi della fattispecie tracciati nell’originario testo della disposizione del codice civile.

2.1.f. Problemi interpretativi suscita la gia’ segnalata epurazione dello specifico riferimento alle valutazioni contenuto nel testo previgente dei due articoli e la sostituzione, riguardo all’ipotesi omissiva, del termine “informazioni” con la locuzione “fatti materiali”. Scelta che finisce per determinare, per quanto qui di seguito si dira’, un ridimensionamento dell’elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali, con effetto parzialmente abrogativo ovvero limitato a quei fatti che non trovano piu’ corrispondenza nelle nuove previsioni normative.

2.1.g. Nell’analisi ermeneutica da compiersi, si ribadisce in primo luogo che la riforma del 2015 ha ripreso la formula utilizzata dal legislatore del 2002 per circoscrivere l’oggetto della condotta attiva, privandola pero’ del riferimento alle valutazioni e provvedendo contestualmente a replicarla anche nella definizione di quello della condotta omissiva, in relazione alla quale il testo previgente faceva invece riferimento alle “informazioni”.

Tutto cio’ non puo’ essere ritenuto neutro nella interpretazione delle norme in esame, avuto riguardo in primo luogo all’esigenza di tipizzazione della condotta e alla corretta applicazione dei criteri ermeneutici in materia penale. Di rilievo e’ evidenziare, per quanto si desume dall’iter dei lavori parlamentari, come il testo delle norme approvato sia il frutto di uno specifico emendamento, che ha sostituito quello inizialmente presentato (risultante dall’unificazione dei vari disegni di legge), il quale, nel descrivere l’oggetto tanto della condotta commissiva che di quella omissiva, aveva utilizzato il termine “informazioni”.

In particolare, il testo dell’articolo 2621 cod. civ. sottoposto inizialmente all’esame della competente commissione prevedeva la seguente condotta:

“…consapevolmente espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni….”.

I primi commenti di una parte della dottrina sulla nuova disciplina hanno rilevato immediatamente come il riferimento introdotto dall’emendamento all’omissione di fatti materiali anziche’ di informazioni, unitamente alla mancata riproposizione dell’inciso “ancorche’ oggetto di valutazioni” in relazione alla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, finisse per essere letta come la volonta’ di non attribuire piu’ rilevanza penale alle attivita’ di mera valutazione ovvero alle stime, che caratterizzano alcune voci di bilancio e che rispondono a una pluralita’ di considerazioni fondate su elementi di varia natura.

E si e’ pure rilevato che la locuzione “fatti materiali”, senza ulteriori specificazioni, gia’ era stata utilizzata dalla Legge n. 154 del 1991 per circoscrivere l’oggetto del reato di frode fiscale di cui alla Legge n. 516 del 1982, articolo 4, lettera f), con il chiaro intento di escludere dall’incriminazione le valutazioni relative alle componenti attive e passive del reddito dichiarato.

Il citato articolo 4, lettera f), puniva infatti l’utilizzazione di “documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero”, nonche’ il compimento di “comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento di fatti materiali”. Pacificamente una tale formulazione del dato normativo comportava l’irrilevanza penale di qualsiasi valutazione recepita nella dichiarazione dei redditi, in quanto cio’ fu conseguenza di una scelta legislativa ben esplicitata nel disegno di legge e con la quale si vollero evitare conseguenze penali da valutazioni inadeguate o comunque in qualche modo discutibili alla luce della complessa normativa tributaria.

Come e’ noto, pero’, tale scelta e’ stata poi espressamente superata dal legislatore in occasione della riforma dei reati tributari del 2000, con la quale non solo la menzionata formula e’ stata modificata, ma specificamente e’ stata attribuita espressa rilevanza penale alle valutazioni estimative divergenti da quelle ritenute corrette, seppure entro la soglia di tolleranza del 10% (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 7, comma 2).

2.1.h. Come si e’ detto, la stessa locuzione “fatti materiali non rispondenti al vero” era stata utilizzata dal legislatore della riforma del 2002, il quale, pure ricorrendo in maniera (da alcuni ritenuta) equivoca – come si dira’ pure piu’ avanti – alla congiunzione “ancorche'”, aveva espressamente precisato che oggetto dei “fatti materiali” potessero essere anche le valutazioni, sostanzialmente recependo fa consolidata interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria del termine “fatti” contenuto nell’originaria formulazione dell’articolo 2621.

Espresso riferimento alle “valutazioni estimative” poi si era fatto prevedendo le soglie di punibilita’ di cui all’articolo 2621, comma 4 e all’articolo 2622, comma 8.

E’ del tutto evidente, allora, che l’adozione dello stesso riferimento ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell’ambito della descrizione della condotta omissiva consente di ritenere ridotto l’ambito di operativita’ delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi.

Tanto piu’ che i testi riformati degli articoli 2621 e 2622 si inseriscono in un contesto normativo che vede ancora un esplicito riferimento alle valutazioni nell’articolo 2638 cod. civ. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorita’ pubbliche di vigilanza), peraltro proprio a precisazione contenutistica della stessa locuzione “fatti materiali non rispondenti al vero”.

Tale disposizione continua infatti a punire i medesimi soggetti attivi (“gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa’….”) dei reati di cui agli articoli 2621 e 2622 che, nelle comunicazioni dirette alle autorita’ pubbliche di vigilanza, “espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche’ oggetto di valutazioni”.

Una lettura ancorata al canone interpretativo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” non puo’ trascurare la circostanza dell’inserimento di modifiche normative in un sistema che riguarda la rilevanza penale delle attivita’ societarie con una non giustificata differenziazione dell’estensione della condotta tipizzata in paralleli ambiti operativi, quali sono quelli degli articoli 2621 e 2622 cod. civ., da una parte, e articolo 2638 cod. civ., dall’altra, norme che, sebbene tutelino beni giuridici diversi, sono tutte finalizzate a sanzionare la frode nell’adempimento dei doveri informativi.

E, proprio sulla portata contenutistica della condotta descritta nell’articolo 2638, questa Corte ha avuto modo di rilevare che l’espressione “fatti materiali, ancorche’ oggetto di valutazioni” porta solo ad escludere dal perimetro della punibilita’ le opinioni, le previsioni o le congetture prospettate come tali, cioe’ quali apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo. In particolare, si e’ affermato che, “in tema di false comunicazioni all’autorita’ di vigilanza, premesso che esiste continuita’ normativa tra la fattispecie prevista dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, abrogato articolo 134 e quella prevista dall’articolo 2638 cod. civ., quale novellato dal Decreto Legislativo n. 61 del 2002, deve ritenersi tuttora configurabile il reato anche nel caso in cui la falsita’ sia contenuta in giudizi estimativi delle poste di bilancio, atteso che dal novero dei “fatti materiali”, indicati dall’attuale norma incriminatrice come possibile oggetto della falsita’, vanno escluse soltanto le previsioni o congetture prospettate come tali, vale a dire quali apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo, e l’espressione, riferita agli stessi fatti, “ancorche’ soggetti a valutazione”, va intesa in senso concessivo, per cui, in ultima analisi, l’oggetto della vigente norma incriminatrice viene a corrispondere a quello della precedente, che prevedeva come reato la comunicazione all’autorita’ di vigilanza di “fatti non rispondenti al vero”” (Sez. 5, n. 44702 del 28/09/2005, P.G. in proc. Mangiapane ed altri, Rv. 232535). Tanto si e’ detto, pero’, nell’ambito di un giudizio nel quale erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che con l’inciso “ancorche’ oggetto di valutazioni” si volesse escludere la rilevanza penale delle false valutazioni. Questa Corte ha avuto quindi la necessita’ di osservare che, benche’ la locuzione abbia dato luogo in dottrina a varie dispute, va considerato che la congiunzione “ancorche'” – equivalente a “sebbene, quantunque, anche se” – ha, nel contesto generale della norma, valore concessivo. Pertanto, nell’impostazione della nuova fattispecie la proposizione “fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche’ oggetto di valutazione” finisce col corrispondere in tutto all’espressione, contenuta nella disposizione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, abrogato articolo 134 “fatti non rispondenti al vero”.

Espressione, si sottolinea, del tutto corrispondente a quella contenuta nell’articolo 2621 cod. civ. previgente alla riforma del 2002.

Ne’ puo’ trascurarsi che la giurisprudenza di questa stessa Sezione ha ritenuto necessario precisare che non deve trarre in inganno l’utilizzo, all’interno dell’articolo 2638 cod. civ., comma 1 dell’espressione “fatti materiali”, proprio perche’ la quasi immediata aggiunta “ancorche’ oggetto di valutazioni” vale ad estendere la portata della previsione, escludendone soltanto le previsioni o congetture prospettate come tali (si veda in motivazione Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Pg in proc. Banco e altri, Rv. 254065).

Tale interpretazione della locuzione contenuta nell’articolo 2638 cod. civ. allora finisce per ulteriormente supportare la tesi secondo la quale la riforma del 2015 ha fatto ricorso solo alla locuzione “fatti materiali non rispondenti al vero”, non replicando la precisazione contenuta del previgente articolo 2621 e nel vigente citato articolo 2638, con l’intento di lasciar fuori dalla fattispecie le valutazioni.

2.1.i. Quindi, il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli articoli 2621 e 2622, come si e’ visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l’articolo 2638 cod. civ., sono elementi indicativi della reale volonta’ legislativa di far venir meno la punibilita’ dei falsi valutativi, ancorche’ si sia sostenuto, sempre nei primi commenti alla novella, come non possa del tutto escludersi che l’eliminazione di qualsiasi espresso riferimento a questi ultimi sia da imputarsi alla ritenuta superfluita’ di una loro evocazione. Tale tesi si fonda soprattutto sul dichiarato timore di una riduzione della portata operativa della normativa e finisce per fare ricorso soprattutto ad una interpretazione sistematica, partendo dall’assunto che le voci di bilancio sono costituite quasi interamente da valutazioni.

Tuttavia in tale ottica si dovrebbe ritenere che la riforma abbia inteso affermare che la distorsione nella valutazione di un fatto rilevi nella misura in cui la comunicazione sociale finisca per rappresentare una realta’ materiale oggettivamente falsa. E cio’ in quanto la valutazione deve considerarsi comunque la misurazione di qualcosa che esiste nella realta’ “materiale”, per rimanere in sintonia con l’aggettivo “materiali” attribuito ai “fatti”.

Sotto tale profilo non si trascura come in effetti la locuzione “fatti materiali” possa ritenersi solo un’endiadi, giacche’ mal si comprende quali possano essere i fatti “immateriali” penalmente irrilevanti.

Come si dira’ piu’ avanti, pero’, la scelta della riforma del 2002 di aggiungere l’aggettivo “materiali” nell’espressione “fatti non rispondenti al vero” di cui all’articolo 2621 cod. civ. previgente, con l’ulteriore richiamo espresso alle “valutazioni”, era stata letta da molti come conseguenza della necessita’ di risolvere definitivamente i dubbi interpretativi insorti in relazione alla vecchia formulazione della norma.

2.1.l. Sempre in alcuni dei primi commenti alla novella, si e’ pure osservato che la ragione delle tenaci resistenze ad una estensione dell’ambito applicativo delle false comunicazioni sociali alle valutazioni e’ in realta’ tradizionalmente legata alla difficolta’ di individuare in maniera certa e prevedibile il criterio in base al quale le stesse possano ritenersi mendaci. Per definizione, infatti, una valutazione non dovrebbe essere “vera” o “falsa”, bensi’ “giusta” o “sbagliata”. Si tratta pero’ di una semplificazione concettuale che non puo’ soddisfare nella misura in cui, attraverso la manipolazione delle valutazioni, e’ possibile proiettare un’immagine per l’appunto “falsa” dell’oggetto della comunicazione.

Ma anche in tale prospettiva rimane il problema di stabilire quale sia l’effettiva soglia della falsita’ di una valutazione, se cioe’ sia sufficiente lo scostamento dai parametri di riferimento (soprattutto se normativamente imposti) ovvero se sia necessario uno scollamento tra il criterio valutativo dispiegato rispetto a quello dichiarato.

2.1.m. Peraltro, nell’ambito dei canoni ermeneutici cui bisogna far riferimento ex articolo 12 disp. gen., comma 1, “Nell’applicare la legge non si puo’ ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore”), diventa arduo pensare che, pur avendo la novella mutuato solo la locuzione “fatti materiali non rispondenti al vero” della riforma del 2002, epurandola del riferimento specifico alle “valutazioni”, si sia ignorato (oltre che l’esistenza nell’ordinamento delle citate norme che – contenevano e – contengono lo stesso riferimento ai “fatti materiali”) il dibattito nel quale gli interpreti a lungo erano stati impegnati nel confronto tra la disciplina introdotta nel 2002 e quella previgente, nonche’ – come si e’ gia’ detto – l’opinione di chi, subito dopo la suddetta riforma, affermo’ che l’espressione “fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche’ oggetto di valutazioni” finiva per sancire quanto dottrina e giurisprudenza prevalenti avevano ritenuto nell’interpretare l’allora previgente dettato normativo, che appunto limitava il riferimento ai “fatti” non rispondenti al vero.

Infatti, e’ noto come la dottrina e la giurisprudenza avevano dato vita sul vecchio testo dell’articolo 2621 cod. civ. ad un articolato dibattito in merito alla rilevanza penale delle valutazioni.

Anche la giurisprudenza civile di questa Corte aveva avuto necessita’ di precisare che l’ipotesi dell’erronea valutazione delle attivita’ nel bilancio sociale se, normalmente, non rientra nel campo della falsita’ dei bilanci prevista dall’articolo 2621 cod. civ., dato che la valutazione importa, necessariamente, un apprezzamento discrezionale, in tal campo rientra, invece, allorquando essa oltrepassi il limite di ogni ragionevolezza, non potendo in tal caso parlarsi di discrezionalita’, ma di valutazione artificiosa mirante a nascondere gli utili realizzati o a dimostrare l’esistenza di utili che, in realta’, non esistono. (V. 1450-66, massima n.322888). (Sez. 1, Sentenza n. 484 del 13/02/1969, Rv. 338595).

Ed ancora, si era affermato che perche’ un bilancio di societa’ possa ritenersi falso e’ necessaria, secondo la dizione dell’articolo 2621 cod. civ., la esposizione fraudolenta di fatti non rispondenti al vero o la omissione di fatti concernenti le condizioni economiche della societa’. Cio’ esclude dal campo della falsita’ l’ipotesi della erronea valutazione delle attivita’ e delle passivita’ sociali, dato che tali valutazioni importano necessariamente un apprezzamento discrezionale, ma tale valutazione non deve oltrepassare il limite di ogni ragionevolezza, poiche’ in tal caso non potrebbe parlarsi piu’ di discrezionalita’ e si tratterebbe invece di valutazioni artificiose, che mirano a nascondere gli utili realizzati od a dimostrare come esistenti utili che in realta’ non sussistano. (Sez. 1, Sentenza n. 1450 del 31/05/1966, Rv. 322888)

Nella giurisprudenza penale, poi, si era piu’ volte chiarito che, ai fini della sussistenza del reato di cui all’articolo 2621 cod. civ., il mezzo per raggiungere la falsificazione (che la legge indica con il termine fatto non rispondente al vero) si identifica in una qualsiasi attivita’ atta ad alterare la situazione obiettiva. Nel concetto di falsificazione non vanno, di regola, comprese le ipotesi di erronea valutazione delle attivita’ e delle passivita’ dell’ente, in quanto tali valutazioni comportano necessariamente un apprezzamento discrezionale; ma tale valutazione non deve oltrepassare il limite di ogni ragionevolezza, poiche’ in tal caso si tratterebbe di valutazioni artificiose miranti chiaramente a dimostrare come esistenti utili che in realta’ non sussistono (Sez. 6, n. 1228 del 17/12/1971, Bazan, Rv. 120344; si veda anche Sez. 5, n. 8984 del 18/05/2000, Patrucco P. V. ed altri, Rv. 217767, che ha precisato che, in tema di false comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi, nell’espressione “fatti non rispondenti al vero” contenuta nella norma incriminatrice, vanno ricomprese le stime sul valore di entita’ economiche non precisamente calcolabili; invero, pur se la prova della non rispondenza al vero appare difficile da raggiungere quando il fatto si configura come operazione dell’intelletto, non avente un concreto parametro di riscontro, non di meno, anche la stima o valutazione deve essere considerata attivita’ fattuale).

Ed ancora, si era detto che, agli effetti del delitto di falsita’ in bilanci, previsto dall’articolo 2621 cod. civ., la erronea valutazione delle attivita’ e delle passivita’ della societa’, comportando detta valutazione necessariamente un apprezzamento discrezionale, non assume di regola rilevanza, purche’ non superi ogni limite di ragionevolezza, concretandosi in una valutazione artificiosa mirante ad occultare la reale situazione patrimoniale della societa’ (Sez. 5, n. 12229 del 14/05/1976, Hussmann, Rv. 134843).

Una parte della dottrina aveva finito per sostenere un’interpretazione molto restrittiva del termine Sfatti” contenuto nell’articolo 2621 c.c., n. 1, escludendo del tutto dagli stessi le valutazioni.

Era prevalsa, pero’, la tesi che riteneva che pure queste ultime potessero rientrare nel generico concetto di “fatti”, sostenendone quindi la rilevanza penale.

2.1.n. In tale tormentato contesto interpretativo, la riforma del 2002 apporto’ delle parziali modifiche alla condotta, con attribuzione di rilevanza penale all’esposizione di “fatti materiali non rispondenti al vero ancorche’ oggetto di valutazioni”.

Il riferimento specifico ai fatti “materiali” e la necessita’ di precisare, con il ricorso alla congiunzione “ancorche'” (come si e’ detto, con valore chiaramente “concessivo”), che in essi vanno ricompresi anche le valutazioni, sono stati evidentemente supportati proprio dalla necessita’ di superare i contrasti interpretativi originati dalla precedente formulazione della norma e di dovere fissare nell’articolo 2621 cod. civ., comma 4 (e nell’articolo 2622 cod. civ., speculare comma 8) una soglia di punibilita’ avente ad oggetto proprio le “valutazioni estimative”, ribadendo cosi’ come anche le valutazioni potessero assumere rilievo penale laddove dovessero travalicare i confini della soglia in questione. In tal senso si era espressa, come gia’ ricordato, una parte degli interpreti, secondo la quale la nuova locuzione definitivamente sanciva quanto dottrina e giurisprudenza prevalenti avevano ritenuto nell’esegesi del previgente dettato normativo.

Anche le Sezioni Unite di questa Corte, che si sono occupate dei contrasti giurisprudenziali creatisi in sede di prima applicazione della riforma del 2002, nell’affrontare specificamente il problema della continuita’ normativa, con tutte le implicazioni poste dall’articolo 2 cod. pen., ebbero a sottolineare, nel confronto tra vecchia e nuova normativa, che “l’esposizione deve riguardare fatti “materiali non rispondenti al vero, ancorche’ oggetto di valutazioni”, e non piu’ semplicemente “fatti non rispondenti al vero”” (in motivazione Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, Giordano ed altri, Rv. 224605, che ha chiarito come la nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali e di bancarotta fraudolenta impropria “da reato societario” ad opera, rispettivamente, del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, articoli 1 e 4 non ha comportato l’abolizione totale del reati precedentemente contemplati, ma ha determinato una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose).

2.1.o. Fatte queste precisazioni e nella prospettata necessita’ di verificare in che termini vi sia continuita’ normativa, il passaggio della recente riforma ad una tipizzazione delle condotta (sia attiva che omissiva) che mutua solo la locuzione Sfatti materiali”, legittima l’interpretazione che esclude la rilevanza penale ai fatti derivanti da procedimento valutativo.

Se, infatti, si e’ visto quanto aspro fosse il dibattito allorquando la norma attribuiva rilevanza ai soli “fatti”, e’ chiaro che ora l’impiego dell’aggettivo “materiali” finisce per inequivocabilmente escludere ogni sorta di valutazione dalla sfera applicativa della fattispecie.

E cio’ tanto piu’ se si consideri – come si e’ gia’ sopra sottolineato – che, in un primo momento, il disegno di legge oggetto dei lavori parlamentari attribuiva rilevanza alle “informazioni” false, adottando cosi’ un’espressione indubbiamente idonea a ricomprendere le valutazioni e sicuramente piu’ corretta avuto riguardo proprio alla normativa in materia di comunicazioni sociali (articoli 2423 e ss. cod. civ.).

Insomma, non si puo’ ignorare, in una interpretazione che faccia buona applicazione dei criteri ermeneutici propri della materia penale, il non giustificato revirement nella formulazione della fattispecie, con ritorno alla locuzione “fatti materiali” (in luogo del riferimento al piu’ ampio ed esaustivo concetto di “informazioni”), espressamente epurati di quell’aggancio alle n valutazioni”, che invece aveva voluto la riforma del 2002, anche ricorrendo all’esplicita previsione di una soglia di punibilita’ calibrata proprio su di esse (come si e’ detto, nei citati articolo 2621 c.c., comma 4 e articolo 2622 c.c., comma 8).

A tal proposito va sottolineata e ribadita l’esigenza di tipicita’ della norma nella sua applicazione in sede penale, che – come si e’ visto – nei testi previgenti degli articoli 2621 e 2622 finiva per essere soddisfatta proprio mediante l’individuazione di una soglia di rilevanza delle valutazioni estimative e l’implicito rinvio relativamente alla condotta alla disciplina dettata dall’articolo 2426 cod. civ., che appunto fissa i criteri da osservarsi nelle salutazioni.

Come e’ noto, l’interpretazione giurisprudenziale aveva rilevato come le soglie fissate dalla normativa del 2002 non dovessero considerarsi mere condizioni obiettive di punibilita’, e quindi “esterne” alla struttura del reato, ma concorressero proprio a tipizzare le condotte penalmente rilevanti (si veda Corte Cost. n. 161/2004, nonche’ la gia’ citata Sez. Un., 26/03/2003, Giordano; e in motivazione Sez. 5, n. 44007 del 28/09/2005, Vintaloro ed altro, Rv. 232804). Nella nuova normativa di cui agli articoli 2621 e 2622 la suddetta esigenza di tipizzazione della condotta non risulta affatto soddisfatta e il mancato esplicito riferimento alle valutazioni estimative finisce, con una interpretazione estensiva della nozione di “fatti materiali”, per lasciare all’interprete la discrezionalita’ (e quindi l’arbitrio) di precisarne la rilevanza, in evidente violazione del principio di tipicita’ del precetto penale.

Cio’ risulta ancor piu’ pregnante ove si consideri pure l’ulteriore incertezza creata dalla struttura della fattispecie di cui all’articolo 2621 cod. civ., nella quale – come si e’ gia’ evidenziato – i “fatti materiali” devono anche essere “rilevanti”; precisazione che invece, inspiegabilmente, non viene replicata nella gemella disposizione di cui all’articolo 2622 cod. civ..

L’aggettivo “rilevanti” riferito ai “fatti materiali” risulta pregno di genericita’ e in tal modo la determinazione della soglia di penale rilevanza viene ancora una volta lasciata alla valutazione discrezionale del giudice.

2.1.p. Peraltro, sempre sotto lo stesso profilo e per quello che in particolare interessa in questa sede, nella quale sono contestati reati di bancarotta impropria da falso in bilancio, l’esigenza di una tipizzazione si fa ancora piu’ intensa ove si consideri che, mentre l’articolo 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare prevede un reato di evento (costituito dal fallimento) con condotta a forma libera (tanto che si e’ dubitato della legittimita’ costituzionale della stessa norma), la fattispecie prevista dall’articolo 223, comma 2, n. 1 e’ un reato anch’esso di evento (costituito dal dissesto) ma a condotta vincolata, giacche’ quest’ultima e’ definita dal richiamo operato con l’espressione “commettendo i fatti” previsti dagli articoli 2621 e 2622 (nonche’ da tutte le altre norme del codice civile espressamente indicate nella stessa norma).

Assume, quindi, particolare rilevanza, ai fini del rispetto del principio di tipicita’ della fattispecie penale, una chiara delimitazione della condotta, per evitare di incorrere in interpretazioni vietate ex articolo 14 disp. gen..

2.2. L’applicazione ex articolo 2 cod. pen. della nuova disciplina ai casi in esame.

L’opzione interpretativa sopra rappresentata, e alla quale si aderisce, richiede la verifica di quali siano, alta luce dei criteri previsti in materia di successione di leggi penali, gli ambiti applicativi della nuova fattispecie di false comunicazioni sociali (i cui “fatti”, si ripete per quanto qui di interesse, sono richiamati dall’articolo 223, comma 2, n. 1 della legge fallimentare), ove si consideri che la maggior parte delle poste di bilancio altro non e’ se non l’esito di procedimenti valutativi e, quindi, non puo’ essere in alcun modo ricondotta nell’alveo dei soli fatti materiali, come previsti dalla normativa introdotta dalla Legge n. 69 del 2015. Certamente la valutazione di qualcosa di inesistente ovvero l’attribuzione di un valore ad una realta’ insussistente non puo’ che ritenersi esposizione di un fatto materiale non rispondente al vero.

E’ ben vero, tuttavia, che sono comunque ipotizzabili casi nei quali possa trovare applicazione anche una condotta incentrata sul mendacio ricadente solo su fatti materiali: si pensi ai ricavi “gonfiati”, ai costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti oppure alle falsita’ aventi ad oggetto l’esistenza di conti bancari o a rapporti contemplati da fatture emesse per operazioni inesistenti. Patimenti devono essere ritenute rilevanti pure condotte scaturenti da fatti storici: un esempio e’ quello dei crediti lasciati in bilancio sebbene ormai definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore; altro ovvio esempio e’ quello della omessa indicazione della vendita o dell’acquisto di beni. E Sfatto materiale” puo’ considerarsi anche la mancata svalutazione di una partecipazione nonostante l’intervenuto fallimento della societa’ controllata o, ancora, l’omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso nel quale si e’ rimasti definitivamente soccombenti.

2.2.a. Le condotte di cui al capo 1, n. 1, lettera a, b e c.

Sulla base di queste premesse possono nel caso in esame ricondursi nella condotta di esposizione di “fatti materiali non rispondenti al vero” quelle di cui al capo 1, n. 1, lettera a, b) e c) che – come si e’ visto – riguardano l’iscrizione:

– all’attivo dello stato patrimoniale tra i crediti verso clienti per fatture da emettere e nel conto economico tra i ricavi, l’importo di euro 6.550.000,00 nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. o (OMISSIS) S.p.A. – societa’ del gruppo facente capo a (OMISSIS) – crediti inesistenti in quanto originati da contratti fittizi (lett. a);

– all’attivo dello stato patrimoniale il credito nei confronti del cliente (OMISSIS) dell’importo di euro 309.874,14 per “fatture da emettere” in violazione del principio di competenza, afferendo i ricavi all’esercizio successivo, posto che il contratto con (OMISSIS) veniva concluso solo in data 25.3.2003 (lett. b);

– tra i crediti verso clienti dell’importo di euro 200.000,00 nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. in relazione all’emissione della fattura n. (OMISSIS), relativa ad operazioni inesistenti.

Si ritornera’ piu’ avanti (paragrafo sub n. 3) a trattare delle specifiche questioni poste dalle parti in relazione a tali condotte, per le quali si ritiene sussista ancora rilevanza penale.

2.2.b. Le condotte di cui al capo 1, n. 1 lettera d), n. 2 e n. 3.

Le condotte di cui al capo 1, n. 1 lettera d, n. 2 e n. 3 possono, invece, essere ricondotte in quelle attivita’ non piu’ penalmente rilevanti, in quanto frutto di un procedimento di valutazione attraverso il quale avviene l’associazione di una grandezza numerica ad una realta’ sottostante e sussistente. Secondo la ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, tutte le indicate iscrizioni sono frutto di una errata valutazione degli importi delle poste riportate in bilancio (o per sopravvalutazione o per irrealizzabilita’ sopravvenuta e non prevista dei crediti).

In relazione alla condotta di cui al numero 1, lettera d) dell’imputazione, la motivazione nella sentenza di primo grado “rinvia innanzitutto all’analisi delle vicende di (OMISSIS) e dei conferimenti effettuati a favore di questa da (OMISSIS), svolta in relazione al capo 19), che aveva portato alla luce “in relazione a tali conferimenti… per attestazione della stessa societa’ di revisione, l’insussistenza di qualsivoglia operativita’ in capo a (OMISSIS)”; inoltre, nel dicembre 2002 (OMISSIS) aveva ceduto ad (OMISSIS) due partecipazioni, iscrivendo a bilancio un credito verso l’acquirente sostanzialmente pari al costo sostenuto l’anno precedente per l’acquisto….. A fronte di cio’, “Il consulente tecnico del P.M. ha rilevato (e sul punto non vi e’ stata alcuna smentita da parte delle difese) l’esistenza di un notevolissimo scarto di valore tra il costo e il patrimonio netto di (OMISSIS)”, evidenziando il grave deficit (superiore a 6 min euro) al 31/12/02 di (OMISSIS), che “godeva di finanziamenti da parte della controllante, facendo in tal modo emergere quanto illogica e contraria alla regole prudenziali apparisse la iscrizione nell’attivo del bilancio della holding al valore di costo delle partecipazioni nelle controllate sue debitrici e al valore nominale dei crediti vantati nei confronti di queste ultime, fondatamente non suscettibili di prospettiva alcuna di realizzo…” (dalla sintesi della sentenza di appello).

Si tratta, quindi, di poste di bilancio frutto di valutazioni non palesemente erronee, ovvero in relazione alle quali non e’ chiaramente emerso che siano state iscritte per finalita’ meramente ingannatorie e comunque programmaticamente inosservanti dei criteri valutativi. Esse piuttosto si sono rivelate “contrarie a regole prudenziali”, come rilevato dal consulente del Pubblico Ministero. In ordine alla condotta di cui al numero 2 della imputazione, nella sentenza di primo grado si rileva che “quanto all’iscrizione delle partecipazioni al valore di costo anziche’ a quello effettivo delle partecipazioni in (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) S.p.A., dopo avere richiamato per quest’ultima quanto poco sopra detto circa le condizioni finanziarie alla fine del 2002, e per la prima i rilievi critici di cui era stata oggetto da parte del Collegio Sindacale di (OMISSIS) (in particolare per quanto concerne le “modalita’ di determinazione del rilevantissimo prezzo di acquisto”), la variazione di quell’iscrizione nei bilanci e le successive vicende della partecipazione, nonche’ rinviando alla trattazione dell’addebito di bancarotta per distrazione in relazione all’acquisto di (OMISSIS) – capo 4), il Collegio conclude osservando che “la insussistenza di una perizia di stima del controvalore attribuito alla partecipata, la stridente distonia rilevata tra il valore di acquisto e quello attribuito al capitale sociale della controllata, sprovvista di “asset” e cespiti di valore, e l’integrale svalutazione della partecipazione operata nell’autunno del 2003 conducono univocamente a ritenere il valore di iscrizione in bilancio (OMISSIS) al 31/12/02 pacificamente sovrastimato e, per l’effetto, a configurare il pagamento eseguito in favore della parte venditrice depauperativo del patrimonio della fallita e, come si vedra’ al capo 4), con contenuto distrattivo in danno del ceto creditorio. Ad analoghe conclusioni in punto di falsa iscrizione in bilancio deve giungersi con riferimento all’inserimento all’attivo nello stato patrimoniale di (OMISSIS) al 31/12/02 tra le immobilizzazioni immateriali” per euro 1.500.000 dell’avviamento relativo a (OMISSIS) s.r.l. (societa’ commerciale del gruppo (OMISSIS), posseduta dalla holding al 51%)”. (sempre dalla sintesi in premessa della sentenza di corte di appello).

Infine, con riferimento alla condotta ascritta al numero 3 del capo 1 ed ancora sulla societa’ (OMISSIS), si evince che, tra le immobilizzazioni immateriali del bilancio al 31/12/02, risultava anche il valore di avviamento del ramo di azienda sulla base di una perizia predisposta da un professionista appositamente incaricato da (OMISSIS), basata “sull’attualizzazione dei flussi di cassa teorici ipotizzati per il periodo 2003/2007 dagli stessi amministratori della societa’ e del gruppo”.

Anche questa partecipazione, pero’, e’ stata poi azzerata al 30/11/03.

I giudici di merito hanno rilevato che “tutte le poste attive in contestazione sono risultate il frutto di palese violazione delle regole di formazione del bilancio, specie con riferimento ai profilo valutativo, nell’univoco obiettivo di sovrasti ma delle attivita’, come confermato dall’integrale azzeramento operato soltanto qualche mese dopo l’approvazione del documento di sintesi” (dalla sentenza di primo grado, richiamata in quella di appello).

Tutte le condotte sopra appena descritte non possono che essere ritenute frutto di un procedimento valutativo in relazione al quale comunque si e’ dato conto di realta’ sussistenti, sebbene certamente sovrastimate al momento della appostazione in bilancio o stimate con criteri poi rivelatisi erronei.

Infatti, ad ulteriore precisazione di quanto detto sopra (paragrafo sub n. 2.2.), valutative sono le poste accese ai crediti, tenuto conto che il criterio da applicare e’ quello del presumibile valore di realizzo (articolo 2426 c.c., n. 8).

Valutative sono anche le immobilizzazioni immateriali, ancorate ai criteri che inducono gli amministratori a qualificare come tali determinati costi in quanto ritenuti forieri di utilita’ future.

Valutative devono pure ritenersi le immobilizzazioni materiali, tenuto conto della procedura di ammortamento alla quale devono essere sottoposte e che e’ parametrata alla loro “residua possibilita’ di utilizzazione” (articolo 2426 c.c., n. 2).

E valutativo e’ pure il procedimento di ammortamento dell’avviamento che, come previsto dall’articolo 2426 c.c., n. 6, puo’ essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un peri’odo di cinque anni.

2.2.c. Le condotte di bancarotta impropria di cui al capo 19.

Anche le condotte di cui al capo 19 sono frutto di procedimenti valutativi relativi ad immobilizzazioni finanziarie e al marchio (OMISSIS), acquistato dalla controllante (OMISSIS).

Come si e’ gia’ visto, tale imputazione riguarda il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ed e’ contestata a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e ai componenti del collegio sindacale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

In particolare, le condotte ascritte a questi ultimi sono tutte incentrate proprio sul mancato controllo dei valori estimativi, tanto che si rimprovera loro, tra l’altro, di aver omesso ogni attivita’ di accertamento sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e sull’osservanza delle norme stabilite dall’articolo 2426 cod. civ. in tema di valutazione del patrimonio sociale, “esprimendo parere favorevole all’approvazione del bilancio redatto in contrasto con detti criteri ed in particolare non acquisendo le perizie di stima relative all’acquisto delle partecipazioni e ai conferimenti nonche’ esprimendo specificamente il consenso a norma dell’articolo 2426 c.c., n. 5 sulla valutazione riguardante le immobilizzazioni finanziarie e per il marchio (OMISSIS), acquistato dalla controllante (OMISSIS), omettendo in quest’ultimo caso di accertare l’esistenza della relazione di stima prevista dall’articolo 2343 bis c.c.”.

Si tratta delle iscrizioni:

– tra le immobilizzazioni immateriali, sotto la dicitura acquisizioni del valore del marchio (OMISSIS) per un importo di euro 1.800.000,00, bene che al 31/12/03 veniva svalutato del 50%;

– tra le immobilizzazioni finanziarie, sotto la dicitura partecipazioni, la partecipazione in (OMISSIS) S.p.A. al valore di euro 3.438.498,00 e la partecipazione in (OMISSIS) s.r.l. al valore di euro 416.540,00, corrispondenti al costo di acquisto e non al valore risultante dal patrimonio netto delle societa’ partecipate, che avrebbe comportato una svalutazione rispettivamente di euro – 3.139.035 per la partecipazione (OMISSIS) s.r.l., e di euro – 390.290 per la partecipazione (OMISSIS) s.r.l.;

– tra le immobilizzazioni immateriali, sotto la dicitura immobilizzazioni in corso, i seguenti valori relativi a progetti in corso conferiti dalla (OMISSIS) S.p.A. nella (OMISSIS) S.p.A.: Internet Monitor per il valore di euro 296.770,92; Omnia Metter per il valore di euro 274.290,95; Market Monitor per il valore di euro 48.934,23; Value Monitor per il valore di euro 42.466,54.

Si e’ gia’ detto sopra, nel paragrafo che precede, della natura certamente valutativa da attribuirsi alle immobilizzazioni.

Qui si deve, invece, ulteriormente ribadire come la ricostruzione dei fatti che emerge dalle sentenze dei giudici di merito, non consenta di ritenere nel caso di specie che le poste di bilancio sopra indicate siano state frutto di procedimenti valutativi non corrispondenti a realta’ sottostanti e sussistenti. Peraltro, non e’ emerso che esse siano state iscritte per finalita’ meramente ingannatorie e, comunque, programmaticamente inosservanti degli stessi criteri valutativi, tanto da poter concretamente indurre altri in errore.

2.3. L’annullamento parziale della sentenza impugnata con riferimento al reato di bancarotta impropria da reato societario.

Alla luce di quanto sopra osservato e tenuto conto della nuova formulazione dell’articolo 2621 cod. pen. (i cui fatti sono richiamati dall’articolo 223, comma 2, n. 1, l. fall.), applicabile al caso in esame ex articolo 2 cod. pen. nella parte in cui risulta piu’ favorevole (si veda in materia e in particolare la citata Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, Giordano ed altri, Rv. 224605), la sentenza in esame va annullata senza rinvio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al capo 1, n. 1 lettera d), n. 2 e n. 3, nonche’ nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) relativamente al capo 19 perche’ i fatti di cui alle predette imputazioni non sono piu’ previsti dalla legge come reato. Le esposte argomentazioni che conducono a tale decisione rendono superfluo l’esame di tutte le altre questioni poste dai singoli imputati in relazione alla suddette imputazioni.

3. Il rigetto dei ricorsi in relazione al reato di bancarotta impropria di cui al capo 1, n. 1, lettera a, b, e C.

Si e’ gia’ detto della rilevanza penale delle condotte di bancarotta impropria di cui al capo 1, n. 1, lettera a, b, e C, con il conseguente rigetto in ordine a tali imputazioni dei ricorsi proposti da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

3.1 Le condotte contemplate sono di esposizione di “fatti materiali non rispondenti al vero”, da ritenersi, peraltro, anche “rilevanti”, secondo la nuova formulazione dell’articolo 2621 cod. civ., avuto riguardo all’entita’ dei valori iscritti in relazione a realta’ inesistenti (come si avra’ modo di precisare piu’ avanti) e alla condizione economica, patrimoniale e finanziaria della societa’ fallita, anche in rapporto a quella delle altre societa’ del gruppo.

3.1.a Nel capo 1, n. 1, lettera a, si fa riferimento alla iscrizione all’attivo dello stato patrimoniale, tra i crediti verso clienti per fatture da emettere, e nel conto economico tra i ricavi dei rilevante importo di euro 6.550.000,00 per crediti nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. o (OMISSIS) S.p.A., societa’ del gruppo facente capo a (OMISSIS), rivelatisi inesistenti in quanto originati da contratti appositamente predisposti, la cui fittizieta’ e’ risultata provata sulla base di una serie di risultanze processuali.

I fatti sono stati dettagliatamente ricostruiti dai giudici di merito e la Corte territoriale ne ha dato specificamente conto, richiamando anche la sentenza di primo grado, quando in premessa ha trattato la posizione del (OMISSIS). Appare opportuno, per la complessita’ della vicenda, riportare la parte (pagg. 6 – 10) della sentenza impugnata cui sopra si e’ fatto riferimento, anche per mettere in rilievo come la ricostruzione dei fatti sia stata trattata in maniera esauriente ed esente da vizi di illogicita’, cosi’ smentendo i vizi di travisamento denunziati soprattutto negli atti difensivi del (OMISSIS).

“Rapporti tra la societa’ (OMISSIS) S.p.A. e le societa’ (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. (capo 1) n. 1 lettera A).

“… (OMISSIS) S.p.A. risulta costituita in data 29/10/99 con capitale sociale di lire 200.000.000 aumentato a lire 20 mld il 23/2/00 interamente sottoscritto e versato entro il 30/6/04 (…) In data 28/11/06 la (OMISSIS) procedeva alla fusione per incorporazione della controllata GCS S.p.A. e della controllata (OMISSIS) S.p.A. e variava ulteriormente la denominazione in (OMISSIS) S.p.A. (…) Nel periodo 2000/2003 (OMISSIS) controllava l’80% delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), ed anche altre societa’… ed esercitava l’attivita’ di direzione finanziaria e strategica in favore delle partecipate (…)… i rapporti tra (OMISSIS) S.p.A. e le societa’ riferibili ad (OMISSIS) S.p.A. risultano suddivisi in due fasi: la prima fase attiene a rapporti commerciali tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (in veste reciproca di cliente/fornitore) e la seconda fase attiene alla acquisizione delle due societa’ da parte di (OMISSIS). Contratti di prestazione servizi

Nella prima fase vengono in considerazione alcuni contratti… stipulati tra (OMISSIS) come prestatrice del servizio e le societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) oppure (OMISSIS). Nel 2002 vengono stipulati due tipologie di contratti che hanno la caratteristica di essere datati tutti 9/1/02 (…).

Il primo contratto (intercorso con (OMISSIS) S.p.A.) e’ denominato “accordo quadro” per l’assistenza e la consulenza nella conclusione di contratti di “private & pubblic affairs”…. Lo stesso contratto prevedeva che l’attivita’ di (OMISSIS) dovesse essere effettuata nel corso del 2002 e concludersi specificatamente il 31 dicembre 2002. Il corrispettivo era diviso in due parti: un corrispettivo fisso di euro 365.000 piu’ IVA e “un corrispettivo proporzionale che – testualmente – viene concordato tra le parti in funzione dei risultati ottenuti da (OMISSIS) grazie alle attivita’ svolte” (genericamente dentro o fuori dal gruppo (OMISSIS)) in via definitiva e (soprattutto) indipendentemente dalla loro esecuzione, la cui alea relativa veniva espressamente esclusa; il corrispettivo proporzionale era stato poi determinato in euro 3.850.000 (quindi complessivamente euro 4.215.000,00+IVA). La seconda tipologia riguarda tre contratti con (OMISSIS) prestatrice di servizio e beneficiari (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS). I contratti risultano la fotocopia uno dell’altro con la sola variante del corrispettivo…. Anche in questo caso il progetto doveva essere ultimato entro il 31/12/02, spiegando gli effetti economici strategici per il periodo 1/7/02-30/6/07.

I compensi pattuiti erano i seguenti:

– per il contratto con (OMISSIS) un corrispettivo fisso, concordato in euro 985.000 euro + IVA.

– per i due contratti stipulati con (OMISSIS) e con (OMISSIS), il compenso era fissato in euro 675.000+IVA ciascuno.

Le modalita’ di pagamento per tutti i contratti erano previste con decorrenza 31/7/03. Questi contratti avevano originato al 31/12/02, e specificatamente nel bilancio 2002 di (OMISSIS), l’appostazione quali crediti dei corrispondenti “ricavi per fatture da emettere”.

Peraltro e’ emerso che:

– per il primo contratto non risultavano emesse le fatture e, secondo quanto esposto dal curatore, la situazione era pervenuta al fallimento con fatture da emettere nei confronti di (OMISSIS) per 4.215.000 euro;

– per quanto attiene agli altri tre contratti, solamente per il contratto con (OMISSIS) era stata emessa nel (OMISSIS) una fattura di 985.000 euro piu’ IVA (euro 1.182.000), importo tuttavia compensato con il prezzo di acquisto delle societa’), per gli altri due contratti – (OMISSIS) e (OMISSIS) (euro 675.000,00+IVA pari ad euro 810.000,00) – non era stata emessa fattura (le fatture verranno emesse nell’anno (OMISSIS)) (…) A lato di questi contratti, quale garanzia per il buon fine di questi apparenti crediti, era stato stipulato in data 21/12/02 tra (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. anche un contratto cd. di “acquisto cali” a favore di (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 1331 c.c.: tale contratto prevedeva la possibilita’ di optare entro il 31/7/03 per l’acquisito fino al 95% delle azioni delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) invece di incassare i crediti vantati dalla stessa (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Il valore convenzionale che era stato attribuito alle predette societa’ era di euro 1.000.000,00 per (OMISSIS) e euro 750.000 per (OMISSIS). Contratti di acquisizione servizi

Nel 2003 si inverte la situazione e si trovano due nuovi contratti in data 7/1/03, che vedono questa volta (OMISSIS) e (OMISSIS) prestatrici di servizio nei confronti di (OMISSIS). L’oggetto dei due contratti era uguale…: “prestare consulenza ed assistere il “management” di (OMISSIS) e di sue controllate, in tutte le attivita’ (OMISSIS) sia in campo nazionale che internazionale e in quelle altre attivita’ richieste dalla stessa riguardante i settori in cui essa opera; fornire un supporto ed indirizzo per il coordinamento delle attivita’ esercitate da (OMISSIS) in campo internazionale tramite proprie controllate; valorizzare e formare risorse presenti all’interno di (OMISSIS) o delle sue controllate sul piano dei rapporti internazionali”. Il corrispettivo per il contratto tra (OMISSIS)- (OMISSIS) era fissato in euro 1.100.000 annui; il contratto prevedeva una durata di cinque anni, pertanto il corrispettivo totale del contratto era di euro 5.500.000 oltre IVA. Il contratto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) invece, pur avendo lo stesso oggetto, prevedeva un corrispettivo piu’ basso, cioe’ euro 250.000 l’anno; anche questo contratto prevedeva una durata di cinque anni, quindi il totale del corrispettivo previsto dal contratto era di euro 1.250.000+IVA. A fronte di questi due contratti (OMISSIS) aveva emesso una fattura datata (OMISSIS) di euro 1.100.000+IVA, cioe’ aveva fatturato il primo anno dei cinque previsti dal contratto; mentre (OMISSIS) aveva fatturato l’intero corrispettivo del contratto, cioe’ euro 1.250.000 piu’ IVA. A fronte di queste due fatture (OMISSIS), nonostante avesse dei crediti, almeno apparenti, molto piu’ elevati… effettuava due pagamenti, il primo in data 12/9/03 di euro 100.000 a favore di (OMISSIS) e il secondo di euro 150.000 euro a favore di (OMISSIS) (…) In sintesi i crediti relativi ai contratti 9/1/02 erano stati iscritti nel bilancio al 31/12/02 perche’ le attivita’ a favore di queste due societa’ risultavano svolte nel 2002. Specularmente, venivano siglati gli altri accordi di segno diametralmente opposto, dove era invece (OMISSIS) ad essere debitrice di queste due societa’ per valori simili, anche se leggermente superiori; in questo caso pero’ il corrispettivo non era un costo di competenza dell’anno 2002, perche’ relativo a prestazioni da svolgere nel quinquennio successivo, cioe’ tra il 2003 e il 2007. Per effetto di questo meccanismo (OMISSIS) “arricchiva” il suo bilancio per euro 6.500.000,00 di ricavi (crediti) e iscriveva nel bilancio del 2002 soltanto una piccola quota del debito e del costo, ossia la quota di competenza del contratto speculare relativa all’anno in questione, mentre la differenza, destinata a incidere sugli anni successivi, non rilevava per il bilancio 2002. Nel primo semestre 2003 (OMISSIS) S.p.A. esercitava l’opzione “call” e perfezionava l’acquisto di (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS), concludendo la serie di acquisizioni societarie (…).

La partecipazione di (OMISSIS) Spa nelle due societa’ riferibili al gruppo (OMISSIS) Spa si concretizza nel giugno del 2003 con quattro distinti contratti di acquisto di azioni:

a) dalla (OMISSIS) acquista azioni di nominali euro 380.000 pari al 76% del capitale sociale di (OMISSIS) Spa al prezzo di euro 760.000;

b) dalla (OMISSIS) acquista azioni di nominali euro 380.000 pari al 76% del capitale sociale di (OMISSIS) Spa al prezzo di euro 570.000;

c) da (OMISSIS) acquista azioni di nominali euro 95.000 pari al 19% del capitale sociale di (OMISSIS) Spa al prezzo di euro 190.000…;

d) da (OMISSIS) acquista azioni di nominali euro 95.000 pari al 19% del

capitale sociale di (OMISSIS) Spa al prezzo di euro 142.500.

Il prezzo della azioni sub a) non venne pagato perche’ compensato con il maggior credito di (OMISSIS) verso il venditore (OMISSIS); il prezzo delle azioni sub b) venne in parte (euro 422.000) compensato con il maggior credito di (OMISSIS) e nella misura di euro 148.000 venne effettivamente pagato con assegno tratto sulla (OMISSIS) di (OMISSIS)… Il prezzo delle azioni sub c e sub d), cioe’ quelle acquistate da (OMISSIS), venne effettivamente pagato con due assegni tratti sulla (OMISSIS), uno di euro 190.000 e l’altro di euro 142.500 (…).

Il bilancio di (OMISSIS) S.p.A. alla data del 31/12/02 indica il valore del patrimonio netto delle partecipate in – rispettivamente – euro 491.910 per (OMISSIS) ed euro 493.551 per (OMISSIS). Secondo le conclusioni del curatore e del CTI e due societa’… avevano un patrimonio assolutamente inconsistente, come evidenziavano i loro stessi bilanci, ed in particolare la situazione al 7/11/03 e dal bilancio al 31/12/03 dai quali si rileva:

– che gli unici ricavi delle due societa’ sono rappresentati da fatture emesse alla (OMISSIS);

– che i crediti verso clienti ed i debiti verso fornitori esposti nei rispettivi bilanci erano relativi per la quasi totalita’ nei confronti della stessa (OMISSIS);

– che l’attivo era costituito, in buona sostanza, da costi capitalizzati per buona parte costituiti proprio dalla capitalizzazione delle fatture emesse da (OMISSIS) alle – ora – controllate;

– tolte dai bilanci le posizioni di credito e debito che riguardano (OMISSIS) le due societa’ mostrerebbero un patrimonio netto negativo.

Il CT dr. (OMISSIS) ha sottolineato che (OMISSIS), per l’acquisto delle due inconsistenti partecipazioni aveva materialmente versato a terzi l’importo complessivo di euro 480.500, versamenti oltretutto eseguiti nel giugno 2003 quando la situazione di crisi finanziaria del gruppo era ormai acclarata….. in conclusione (OMISSIS) S.p.A., beneficiando dei vantaggi di questa operazione nel bilancio del 2002, si era privata delle somme relative ai pagamenti poi effettuati e relativi a contratti in realta’ fittizi. Infatti sia il curatore dr. (OMISSIS), sia il CT dr. (OMISSIS) hanno evidenziato che nel corso della procedura e comunque anche in seguito alle accurate indagini svolte non era stata trovata traccia documentale della esecuzione di questi contratti ne’ il personale di (OMISSIS) S.p.A. era stato in grado di riferire circa i servizi, i progetti le consulenze ed in genere le attivita’ previste. L’operazione, pertanto, appariva evidentemente predisposta nel 2003, in seguito all’intervento di (OMISSIS) in (OMISSIS) S.p.A. avvenuto con l’incarico di “global advisor”, allo scopo di consentire le iscrizioni nel bilancio 2002 ed al fine di garantire la prosecuzione dell’attivita’”.

Al termine di questa fase ricostruttiva, afferma il Collegio di condividere quelle valutazioni, ed espone le ragioni per cui ritiene “non conferenti” gli argomenti opposti dalla difesa (secondo cui non sarebbero state svolte adeguate ricerche per reperire la documentazione inerente l’attivita’ svolta, ne’ sarebbero stati presi in esame i contratti – pur se prodotti nell’ambito del giudizio di opposizione al fallimento -, e, inoltre, l’ipotesi accusatoria si fonderebbe sull’acritico recepimento del contenuto dell’esposto di (OMISSIS) del 16/3/04 – in cui quest’ultimo attribuisce a (OMISSIS) l’ideazione di quelle operazioni -, non utilizzabile nei confronti di (OMISSIS)): tra l’altro, si legge in motivazione che “/ contratti risultano essere stati visionati e approfonditi sia nel corso delle indagini… sia in dibattimento dove il curatore ed il C.T. hanno confermato integralmente le considerazioni svolte”, e che “sotto il profilo formale, in ordine alla prova circa la data certa dell’accordo quadro 9/1/02… nessun elemento addotto appare conferire tale certezza storica”, e – peraltro – la documentazione formale attinente all’esistenza e contenuto dei contratti appare comunque elemento secondario perche’ il nucleo accusatorio si concentra sull’effettiva esecuzione dei servizi indicati negli stessi. Il profilo evidenziato dal curatore e dal consulente riguarda il fatto che di questi contratti e della loro esecuzione non risulta esservi traccia prima dell’intervento di (OMISSIS) in societa’ nel marzo 2003″; inoltre, la versione dell’imputato e della sorella (OMISSIS) (di cui la sentenza offre ampia sintesi) e’ smentita dai rilievi svolti da CTPM e curatore, i quali “hanno evidenziato in termini analitici l’assenza di qualsiasi interesse o utilita’ per (OMISSIS) S.p.A. ad offrire tali servizi alle societa’ facenti capo a (OMISSIS) proprio per l’organizzazione giuridica e la struttura di queste tre societa’ all’epoca”, la cui struttura “il curatore ha riassunto nell’efficace espressione del “nulla”, cioe’ avevano un unico amministratore, non avevano struttura propria, non avevano dipendenti propri”, sedi autonome, strumenti, magazzini, consulenti, etc”, e “anche se gli oggetti sociali… potevano ritenersi in astratto compatibili con il progetto indicato… tali societa’ non potevano comunque sostenere costi cosi’ elevati. Se si mettono poi in relazione i contratti di servizi che prevedono dei flussi in entrata, a favore di (OMISSIS) con i contratti che sono stati contemporaneamente fatti con le due societa’ principali, e cioe’ (OMISSIS) e (OMISSIS), e che prevedevano flussi contrari”, ma distribuiti su un periodo temporale differente, e cioe’ su cinque anni, appare evidente anche la contraddizione tra queste due operazioni. Non si comprende, infatti, perche’, prima ancora di incassare i crediti relativi alla propria prestazione di servizi (OMISSIS) S.p.A. paghi acconti per servizi di assistenza al “management” di (OMISSIS) e di sue controllate, in tutte le attivita’ “media sia in campo nazionale che internazionale” e richieda il “supporto ed indirizzo per il coordinamento delle attivita’ esercitate da (OMISSIS) in campo internazionale tramite proprie controllate” da parte di societa’ che ancora dovevano “affacciarsi” sul piano nazionale”. La motivazione propone quindi una sintesi degli esiti dell’attivita’ d’indagine sul conto di quelle societa’ (ivi compresa la descrizione dei locali ove avevano sede, corrispondenti a quelli dello studio professionale dell’imputato, e le modalita’ di conservazione – affatto “indistinta” – di schede contabili e corrispondenza delle societa’, rilevate dalla p.g. all’atto della perquisizione del 7/4/05 e riportate nel relativo verbale)…. Infine, disattendendo le contrarie prospettazioni difensive, i primi giudici affermano che le risultanze dell’istruttoria dibattimentale (con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste (OMISSIS) e del coimputato (OMISSIS)) consentono di ritenere provato “anche l’intervento personale di (OMISSIS) ad incontri e riunioni del CdA di (OMISSIS) S.p.A. che avevano per oggetto” la redazione del bilancio 2002 e, quindi, il suo contributo all’approvazione del documento di sintesi” (come si e’ gia’ detto sopra, tratto da pagg. 6-10 della sentenza impugnata).

3.1.b. L’imputazione di cui al capo 1, n. 1, lettera b, riguarda l’iscrizione all’attivo dello stato patrimoniale tra i crediti di quello nei confronti del cliente (OMISSIS) dell’importo rilevante di euro 309.874,14 per “fatture da emettere”, in violazione del principio di competenza, afferendo i ricavi all’esercizio successivo, posto che il contratto con (OMISSIS) veniva concluso solo in data 25.3.2003. Nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito si rileva che e’ stato acquisito il contratto di consulenza per l’anno 2003 stipulato tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) per l’importo di euro 300.000,00, poi effettivamente fatturato e pagato, ma da collocarsi tra i ricavi di competenza dell’anno di esercizio 2003. Rilevano i giudici di merito che il carattere fraudolento e strumentale viene desunto dall’azzeramento della posta all’atto della formazione della situazione economico-patrimoniale al 30/9/03 (quindi dopo l’approvazione del bilancio 2002), motivando – in nota integrativa – che si tratterebbe di ricavi “collegati ad un contratto… i cui effetti sono stati traslati al 2003”, laddove e’ evidente che si e’ in presenza di ricavi “pacificamente derivati da un contratto relativo a prestazioni di competenza del 2003”, strumentalmente inseriti nel bilancio dell’anno precedente “con chiare e indiscutibili finalita’ di artificiosa sovrastima delle attivita’”.

La condotta contestata ha quindi ad oggetto la esposizione di ricavi inesistenti nell’esercizio relativo all’anno 2002, cui il bilancio si riferiva.

3.1.c. Il capo 1, n. 1, lettera c, riguarda l’iscrizione tra i crediti verso clienti dell’importo, anch’esso di entita’ rilevante, di euro 200.000,00 nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. in relazione all’emissione della fattura n. (OMISSIS), anch’essa relativa ad operazioni inesistenti.

Nelle sentenze dei giudici di merito si rileva che la posta venne “inserita in bilancio con finalita’ di sovrastima delle attivita’, trattandosi di crediti del tutto sprovvisti di documentazione di supporto circa la effettivita’ delle prestazioni sottostanti”: in particolare, (OMISSIS) ha esposto tra i ricavi del (OMISSIS) una fattura emessa a carico di (OMISSIS) (per “consulenza per revisione grafica e di contenuti vs. quotidiano”) per la quale non e’ stato rinvenuto alcun riscontro documentale.

3.2. Passando all’esame delle doglianze dei singoli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), va detto che quelle proposte da tutti sulla sussistenza delle condotte contestate sono manifestamente infondate, perche’ fanno esclusivo riferimento ad elementi fattuali e si traducono nell’inammissibile tentativo di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione nel merito del compendio probatorio di riferimento.

3.2.1. In particolare, i motivi proposti nell’interesse del (OMISSIS) con specifico riferimento ai fatti di cui al capo 1, n. 1, lettera a, riproducono le stesse doglianze avanzate in appello e in relazione alle quali la Corte territoriale ha fornito ampia, esaustiva e logica risposta (si vedano in particolare pag. 91 e ss. della sentenza).

Vengono reiterate le censure alle motivazioni dei giudici di merito con argomentazioni, indicazione di risultanze processuali e documentazione gia’ analiticamente vagliate nella sentenza impugnata.

Si precisa che quanto si evidenziera’ di qui a poco, in ordine alla infondatezza dei motivi proposti, sara’ richiamato nelle parti in cui si esamineranno gli altri capi di imputazione di cui risponde il (OMISSIS), essendo comuni una serie di profili (si veda infatti quanto argomentato in seguito anche nel paragrafo sub n. 4).

Preliminarmente va detto che infondate sono le doglianze con le quali si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ordinanze del Tribunale con le quali era stata revocata l’ammissione di alcuni testi (sindaci delle societa’) ed alla mancata rinnovazione del dibattimento di appello, essendo stato richiesto l’esame dei suddetti testi quale prova decisiva.

La Corte territoriale ha puntualmente risposto sulla richiesta, ritenendo la superfluita’ dei “testimoni indicati dalla difesa (OMISSIS), tutti chiamati a deporre su circostanze gia’ oggetto dell’ampia produzione documentale operata dalla medesima difesa nel corso del primo giudizio (in particolare, relativamente all’esame dei Sindaci, si rileva che agli atti sono gia’ acquisiti i verbali dei Collegi Sindacali, diffusamente citati anche nell’atto d’impugnazione)”.

Le ordinanze di revoca richiamate dalla difesa sono comunque motivate e, a tal proposito, va ricordato che solo la mancanza di motivazione puo’ determinarne la nullita’ (tra te tante, Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli e altro, Rv. 257892).

Peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare piu’ volte che l’errar in procedendo rilevante ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), e’ configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti effettivamente decisiva, cioe’ tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una pronunzia diversa; la valutazione in ordine alla decisivita’ della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (Sez. 4, n. 23505 del 14/03/2008, Di Dio, Rv. 240839).

Passando all’esame ulteriore della tesi difensiva, deve rilevarsi che viene contestata essenzialmente l’accusa in ordine alla fittizieta’ dei rapporti (OMISSIS)/ (OMISSIS) e del concorso di (OMISSIS) nella realizzazione dei fatti di bancarotta fraudolenta.

Correttamente la Corte territoriale ha affermato che l’assunto difensivo e’ destituito di fondamento nella misura in cui la confutazione si regge esclusivamente sul dato formale dell’attribuzione dell’incarico di amministratore di diritto – in alcune delle societa’ del gruppo – ad altri soggetti, ma omette di considerare tutti gli ulteriori dati di fatto inequivocabilmente convergenti nel riportare a (OMISSIS) le responsabilita’ dell’effettiva gestione, formalmente delegata a persone a lui legate da rapporto strettamente fiduciario (quando non di parentela, come nel caso della sorella (OMISSIS)), come traspare sia dal complessivo tenore delle dichiarazioni dibattimentali dello stesso imputato, che in ogni momento ha mostrato di essere l’unico e vero centro decisionale di tutta la complessa struttura societaria, al di la’ degli incarichi formali, sia da talune specifiche affermazioni sintomatiche della reale ripartizione dei ruoli. Anche sulla fittizieta’ dei rapporti tra (OMISSIS) e le societa’ di (OMISSIS) l’argomento principale su cui s’incentra la prospettazione difensiva e’ quella relativa alla questione della retrodatazione di alcuni dei contratti e, in particolare, ai timbri postali apposti sul retro di documenti.

La Corte territoriale ha specificamente analizzato la questione, riportando nella sentenza anche l’immagine di uno dei documenti cui la difesa ha fatto riferimento e concludendo, con incensurabili valutazioni di merito, che vi sono piu’ ragioni che provano la falsita’ della prospettazione difensiva.

In ogni caso, ha aggiunto la Corte territoriale che, come gia’ rilevato nella motivazione della sentenza di primo grado, la questione della datazione dei contratti assume importanza secondaria rispetto ai diversi problemi inerenti l’effettiva esecuzione delle prestazioni e la validita’ delle ragioni economiche sottostanti.

Nella sentenza d’appello, quindi, vengono analiticamente vagliate le risultanze processuali in ordine all’inesistenza della esecuzione delle prestazioni dei suddetti contratti, vaglio che non presenta alcun vizio censurabile in questa sede (si vedano pagg. 94 – 99 della sentenza).

La Corte territoriale, peraltro, da pure analitico e puntuale conto delle risultanze processuali in ordine alla partecipazione attiva del (OMISSIS) alla redazione dei bilanci ed alla definizione delle relative politiche societarie (pagg. 99 – 100 della sentenza), motivando specificatamente sugli elementi in base ai quali si debba ritenere sussistente senza alcuna ombra di dubbio in capo all’imputato “la consapevolezza dei presupposti e la volonta’ del concorso in tutto l'”excursus” deliberativo del progetto di bilancio” (secondo l’espressione che si legge nell’appello), specialmente per quanto concerne la questione della “continuita’ aziendale”, e quindi considerare quel fatto come espressione dell’attivita’ di un semplice consulente esterno, o anche a quella di “generai advisor” assunta poco tempo prima (18/3/03)”.

Rileva infatti la Corte territoriale: “Conferma dell’ingerenza di (OMISSIS) nella gestione di (OMISSIS) si trae anche dalla sua partecipazione, insieme a (OMISSIS), all’incontro con (OMISSIS) del 10/6/03, avente ad oggetto proprio l’approvazione del bilancio di (OMISSIS) al 31/12/02: in quell’occasione i due portano con se’ “i documenti per ogni societa’ partecipata nei quali veniva rappresentata una proiezione economica delle societa’ per 4/5 anni” e chiedono “di non intralciare l’approvazione del bilancio e comunque di rinviare a settembre l’analisi di una situazione piu’ dettagliata per non compromettere la prosecuzione dell’attivita’”. E’ davvero difficile pensare che egli potesse partecipare a un incontro di quel genere e di quella rilevanza senza “la consapevolezza dei presupposti e la volonta’ del concorso in tutto l'”excursus” deliberativo del progetto di bilancio” (secondo l’espressione che si legge nell’appello), specialmente per quanto concerne la questione della “continuita’ aziendale”, e quindi considerare quel fatto come espressione dell’attivita’ di un semplice consulente esterno, o anche a quella di “generai advisor” assunta poco tempo prima (18/3/03); in ogni caso, anche a voler riconoscere la fondatezza della tesi difensiva, l’appellante non potrebbe andare esente da responsabilita’, per coerenza con l’ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ in materia di responsabilita’ concorsuale del consulente/professionista nel reato di bancarotta fraudolenta commesso dall’imprenditore…. ” (pag. 98 e 99).

Correttamente, poi, la sentenza di appello comunque rileva profili di responsabilita’ imputabili al (OMISSIS) anche solo valutando la sua posizione di consulente/professionista.

Invero, la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale – si ribadisce – questa Corte non puo’ fare alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta dell’imputato nella fattispecie del concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta in esame.

Anche di recente questa Sezione (in motivazione, Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara e altri, Rv. 263245) ha ribadito che l’estraneo puo’ concorrere nei reati di bancarotta anche quando sia una persona che esercita la professione di avvocato o consulente contabile, con la sola precisazione che, in questo caso, non deve essere confusa l’assistenza tecnica, che rimane sempre doverosa e garantita dall’ordinamento, col concorso nel reato. Infatti, mentre e’ consentita e non e’ illecita l’opera di consulenza e di intervento svolta da un avvocato o da un consulente contabile a favore di un imprenditore o di una societa’ in dissesto, deve invece ritenersi illecito e penalmente rilevante il fatto del legale o del consulente che, essendo consapevole dei propositi dell’imprenditore, dia a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga un’attivita’ diretta a garantire l’impunita’ o che, comunque col proprio aiuto e con le proprie preventive assicurazioni, favorisca o rafforzi l’altrui progetto delittuoso (Sez. 5, n. 1341 del 22/10/1986, Sonson, Rv. 175013; si veda, nello stesso senso, per i consulenti contabili Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi e altro, Rv. 257566; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, Bonandrini e altro, Rv. 226973).

In ordine alla sussistenza del dolo specifico in capo al (OMISSIS) i giudici di appello hanno sottolineato poi che “- non diversamente da (OMISSIS) – (OMISSIS) ben sapeva dell’esigenza di (OMISSIS) di “fare fatturato” (e’ la stessa difesa a riconoscerlo nell’atto d’appello), e che tutta la complessiva operazione posta in essere era volta a creare l’apparenza di cio'”.

In ordine alla residuale doglianza difensiva inerente l’assenza di motivazione da parte dei primi giudici circa la consapevolezza da parte del predetto del superamento della soglia di punibilita’ prevista dall’articolo 2621 cod. civ. (nella formulazione previgente), la Corte territoriale ha ritenuto “sufficiente replicare che la semplice lettura dei dati di bilancio consentiva a persone certamente cognite della materia come (OMISSIS) e (OMISSIS) di apprezzare l’incidenza sul risultato economico di esercizio delle falsificazioni conseguenti alle false operazioni da loro realizzate, e di rendersi conto che, al lordo delle imposte, esse avrebbero prodotto una variazione in aumento superiore al 5% (atteso che lo specifico intento perseguito era anche di evitare di palesare l’esistenza di una situazione rilevante ex articoli 2446-2447 c.c.)”.

3.2.2. Ulteriore profilo attinto da alcuni dei ricorrenti e’ quello dell’evento dei delitti bancarotta impropria da reato societario ovvero del nesso di causalita’ tra il falso in bilancio e il dissesto.

Anche in ordine a tale profilo i giudici di merito hanno reso ampia ed esaustiva motivazione.

In particolare, la sentenza di appello, rispondendo sempre a censure specifiche del (OMISSIS), ha affermato, “quanto al motivo d’impugnazione secondo cui l’aggravamento del dissesto sarebbe estraneo alla previsione di cui all’articolo 223, comma 2, n. 1 L.F., ascritto al capo 1) (onde questo dovrebbe essere escluso nelle ipotesi in cui il falso porti ad una diminuzione del dissesto tra il momento della sua realizzazione e quello della dichiarazione di fallimento), la stessa difesa riconosce che il ragionamento del Tribunale e’ coerente con quello della giurisprudenza maggioritaria – al quale anche questa Corte ritiene di doversi attenere, non intravedendosi serie e valide ragioni per discostarsene – secondo cui in tema di bancarotta cd. impropria, anche quando l’entita’ complessiva del dissesto sia comunque rimasta invariata o sia stata persi no ridotta non si puo’ escludere la configurabilita’ del reato, poiche’ l’incremento dell’esposizione debitoria deve essere considerata globalmente e non gia’ con riferimento a singole situazioni: il tutto senza perdere di vista l’assenza del presupposto obbiettivo della tesi proposta, dal momento che nessun valido elemento viene in concreto offerto a dimostrazione dell’ipotetica diminuzione dell’esposizione debitoria nel periodo antecedente il fallimento che, a fronte dei circostanziati e documentati rilievi che sulla specifica questione si colgono in sentenza, rimane a livello di mero enunciato” (pag. 101 della sentenza).

In via generale, poi, e rispondendo alle censure mosse dalla difesa degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) la sentenza di appello (pagg. 69 e 70) ha rilevato che “le ripercussioni dell’approvazione del bilancio 2002 sulle condizioni della societa’ risultano correttamente e puntualmente indicate:

dal curatore fallimentare, quando ha ricordato la “sottrazione alla revoca tona fallimentare di molteplici pagamenti eseguiti in favore di (OMISSIS) prima del marzo del 2004 nell’ambito dei rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS)”; dal Tribunale, nell’osservare che le condotte distrattive contestate agli amministratori (i pagamenti alle societa’ di (OMISSIS) – capo 3) -; le vicende (OMISSIS) – capo 5) sub b) -, (OMISSIS) – capo 6)-, (OMISSIS) -capo 7) – e (OMISSIS) – capo 8) -; i prelevamenti dai conti correnti di cui al capo 9), indiscutibilmente pregiudizievoli per la consistenza patrimoniale della fallita, si collocano tutte temporalmente nel corso del 2003, e la loro realizzazione si e’ resa possibile solo grazie al “mantenimento in vita di (OMISSIS) attraverso l’indebita approvazione del bilancio al 31/12/02”. Anche ad avviso di questa Corte, quindi, si deve ritenere provato che “l’approvazione del bilancio in esame ha inciso rispetto alla declaratoria di fallimento del marzo del 2004 in termini di aggravamento del passivo, dovendosi lo stato di dissesto della “holding” pacificamente collocarsi gia’ al 31/12/02, allorche’ soltanto la artificiosa sovrastima delle partecipazioni nel gruppo ha consentito l’occultamento delle perdite all’epoca maturate””. In effetti tutte le doglianze dei ricorrenti relative al suddetto profilo sono infondate, dovendosi ribadire i condivisi principi costantemente affermati in proposito e dei quali i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, il reato in questione sussiste anche nell’ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazione di dissesto gia’ esistente (Sez. 5, n. 19806 del 28 marzo 2003, Negro ed altri, Rv. 224947; Sez. 5, n. 17690 del 18 febbraio 2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247316; Sez. 5, n, 8413/14 del 16 ottobre 2013, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17021 del 11 gennaio 2013, Garuti e altro, Rv. 255090).

Anche di recente questa Sezione ha chiarito che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell’amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell’attivita’ di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiche’ l’evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto. (Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759).

Principio questo che resiste alle obiezioni svolte in particolar modo dal (OMISSIS).

L’articolo 223 legge fall., al pari dell’articolo 216, gia’ contiene il riferimento testuale alla dichiarazione giudiziale di fallimento, in assenza della quale i fatti incriminati dal medesimo articolo in entrambi i suoi commi non assumono rilevanza penale ai sensi del Regio Decreto n. 267 del 1942, talche’ la duplicazione del riferimento al fallimento in senso formale non avrebbe senso alcuno. Del resto, non e’ possibile tracciare un rapporto causale tra le condotte incriminate e la sentenza dichiarativa del fallimento (o altro provvedimento equipollente). E’ dunque ovvio che con la formula impegnata nella disposizione di cui si tratta il legislatore ha voluto fare riferimento al fallimento in senso sostanziale e cioe’ alla situazione obiettiva di dissesto nella quale la societa’ si viene a trovare per effetto delle operazioni poste in essere dal suo ceto gestorio.

In tal senso la situazione che viene in conto e’ il dissesto come effettivamente concretizzatosi al momento della formale apertura della procedura concorsuale, rimanendo dunque irrilevante che al momento della consumazione della condotta e della produzione dei suoi effetti gia’ fosse in atto una situazione di dissesto sulla quale la medesima condotta incide solo aggravandola.

Sotto altro profilo deve invece escludersi, ai fini dell’asserita esclusione della rilevanza del mero aggravamento del dissesto, la decisivita’ dell’argomento correlato alla diversa formulazione delle fattispecie descritte, rispettivamente, negli articoli 223 e 224 legge fall..

L’obiezione fonda, infatti, sull’interpretazione meramente letterale e la conclusione che soltanto l’articolo 224, e non anche l’articolo 223, sanzioni l’aggravamento del dissesto, mentre il secondo esigerebbe, quale evento del reato, necessariamente la causazione del dissesto, con la conseguenza che l’aggravamento, in quest’ultimo caso, resterebbe privo di punizione.

Tale interpretazione presenta gia’ in se’ una nota di irragionevolezza, lasciando ingiustificatamente orfana di sanzione penale una condotta comunque incidente sullo stato di dissesto mediante aggravamento dello stesso.

Peraltro, il dato testuale appare in contrasto con un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto della disciplina del concorso di cause di cui all’articolo 41 cod. pen., applicando la quale assumono rilievo ai fini della responsabilita’ penale, nel caso di bancarotta fraudolenta impropria, anche le condotte successive alla irreversibilita’ del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente contenuto nella norma predetta – che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l’evento -, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto gia’ maturato (Sez. 5, n. 16259 del 4 marzo 2010, Chini, Rv. 247254).

La differente formulazione delle due norme (articolo 223, comma 2, n. 1, nell’attuale formulazione dettata con Decreto Legislativo n. 61 del 2002 e articolo 224 legge fall.) appare quindi verosimilmente ascrivibile alla loro redazione in tempi diversi, che puo’ giustificare il mancato richiamo espresso in quella piu’ recente all’aggravamento del dissesto, comunque sottinteso in base ai principi generali sul concorso di cause.

Sotto altro profilo, giova infine ricordare che questa Corte ha affermato, anche di recente, che integra il reato di bancarotta impropria la condotta dell’amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti tempestivamente – come avvenuto nel caso in esame – la necessita’ di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell’attivita’ di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi. (Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Alfano e altri, Rv. 260394).

E, con specifico riferimento all’elemento soggettivo e alle censure su di esso mosse dai ricorrenti, basta ricordare che, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volonta’ protesa al dissesto, da intendersi, pero’, non gia’ quale intenzionalita’ di insolvenza, bensi’ quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356).

3.2.3. In relazione alla specifica posizione di (OMISSIS) e (OMISSIS), va qui detto, peraltro anche in via generale con riferimento anche agli altri capi di imputazione, che dal confronto tra i motivi di appello e quelli di ricorso si evince come una serie di doglianze non siano state proposte avverso la sentenza di primo grado, se non per i profili comuni a (OMISSIS), avendo essi inizialmente presentato atto di impugnazione insieme a quest’ultimo.

Peraltro, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che nell’atto di appello i motivi di impugnazione erano generici con riferimento alle posizioni dei due imputati; solo nelle note depositate in udienza sono stati affrontati temi piu’ specifici, finalizzati peraltro a differenziare la posizione di (OMISSIS) da quella del fratello e della moglie.

Argomenti specifici in ordine al reato di bancarotta impropria (si veda in particolare il motivo sub 4 bis 1) sono stati rappresentati dall’avv. Francesco Paolo Sisto con la memoria depositata solo in data 4 giugno 2015 e, quindi, tardivamente ex articolo 585 c.p.p., comma 4.

3.2.4. Relativamente alle specifiche doglianze proposte da (OMISSIS), eccettuate quelle comuni agli altri imputati relativamente alla insussistenza del nesso di causalita’ tra il falso in bilancio e il dissesto, di cui sopra si e’ gia’ detto sub 3.2.2., va rilevato che esse mirano tutte ad una rivalutazione di elementi fattuali, con particolare riferimento alla crisi determinata dalla cessazione dei rapporti di finanziamento con le banche.

Va detto che tale questione e’ stata posta pure dalla difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) nella memoria depositata in data 4 giugno 2015, peraltro riprendendo profili che erano stati evidenziati nell’unico atto di appello presentato nell’interesse dei suddetti imputati.

Si tratta, pero’, di questioni di merito articolatamente ed esaustivamente trattate dalla Corte territoriale e dalla sentenza di primo grado; ne’ si ravvisano in proposito vizi di travisamento della prova valutabili in questa sede. Va ancora una volta ricordato che, il vizio di travisamento della prova, previsto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), puo’ essere dedotto, nel caso di cosiddetta “doppia conforme” nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438).

Nella sentenza di appello si e’ affrontato puntualmente il tema della crisi del gruppo (OMISSIS) con le banche, evidenziando anche come non possa ritenersi che essa abbia una qualche incidenza sulla condotte fraudolente ascritte al (OMISSIS) e ai coimputati e, in particolare, sulla configurabilita’ del nesso di causalita’ tra le falsita’ portate dal bilancio dell’anno 2002 e il dissesto (o solo il suo aggravamento) della (OMISSIS).

Spiegano i giudici di merito che la tesi difensiva si basa “essenzialmente su una complessiva valutazione “del progetto industriale (OMISSIS)” e del “contesto storico” in cui quello si collocava, nonche’ su una diversa visione dei rapporti con gli altri componenti della compagine sociale (con particolare riferimento agli istituti di credito), cui viene attribuita in via esclusiva la responsabilita’ del fallimento: in sostanza, secondo la prospettazione difensiva fino a luglio 2003 il gruppo era operativo e manteneva un rilevante valore economico, perche’ sostenuto dalle banche, che avevano assicurato il loro sostegno alla prosecuzione dell’attivita’, onde il dissesto sarebbe colpa delle banche medesime, che avrebbero fatto venire meno il sostegno finanziario per ragioni esterne alla societa’ (e legate al “livello politico”), onde (OMISSIS) sarebbe unicamente vittima di eventi indipendenti dalla sua volonta’”.

Rilevano quindi “innanzitutto, che la possibilita’ di attribuire le responsabilita’ del fallimento (anche sul piano penale) agli istituti di credito, o – quanto meno – l’ipotesi di un concorso degli esponenti della “parte bancaria” nella causazione del fallimento – strenuamente sostenuta (OMISSIS), e “leit motiv” dell’impugnazione – e’ definitivamente tramontata con l’assoluzione – ormai passata in giudicato – di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (che di quella “parte” erano gli esponenti in seno al CdA di (OMISSIS)) dall’imputazione di cui al capo B), che trovava la sua principale fonte nel racconto di (OMISSIS): il che vanifica anche la rilevanza del discorso difensivo sulla connessa questione del ruolo che si pretende di attribuire a (OMISSIS).

Quanto a quest’ultimo, gli strali che gli sono stati rivolti da parte di (OMISSIS) e della sua difesa (che, peraltro, non colgono nel segno, per quanto si dira’ piu’ avanti) sono certamente comprensibili alla luce del fatto che si tratta del funzionario di banca che – diversamente da quanto accade nel normale “copione” di vicende analoghe – giunto ad un certo punto, ed avendo avuto modo di approfondire la realta’ sottostante alle rappresentazioni contabili e di bilancio della controllante, aveva compreso che il “gioco” si faceva troppo rischioso ed ha correttamente deciso di non prestarvisi oltre: comportamento che – come sottolineato oggi dal PG requirente – costituisce il fatto “anomalo” della presente vicenda.

Sotto un diverso profilo, deve anche evidenziarsi che la scelta dell’imputato (indiscutibilmente legittima) di sottrarsi al confronto nella sede dibattimentale, rifiutando l’esame e limitandosi a rendere dichiarazioni spontanee, si ripercuote inevitabilmente sul piano della prova, nella misura in cui non consente di ritenere adempiuto l’onere probatorio a dimostrazione della versione proposta, essendo preclusa una seria verifica delle affermazioni difensive e la loro utilizzabilita’ nei confronti dei coimputati: tra le tesi rimaste prive di adeguato sostegno puo’ includersi anche quella inerente la pretesa esistenza di un “serio tentativo di salvataggio”, a conforto del quale vengono invocate le dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), che, pero’, non risultano affatto risolutive, a fronte delle complessive risultanze probatorie.

In questo senso, e con riferimento alla connessa tematica dei rapporti tra i soci, a fronte delle prospettazioni difensive si osserva che, a prescindere da una precisa datazione dell’inizio dei contrasti tra gli esponenti dei diversi gruppi economici detentori del capitale sociale, nell’appellata sentenza i primi giudici si sono limitati a rilevare che “nei primi mesi del 2003 si erano manifestati all’interno del CdA episodi di dissenso nei confronti della gestione del presidente (OMISSIS), cui il Consigliere (OMISSIS) – di designazione (OMISSIS) – nel corso della riunione del CdA del 14/3/03 aveva espressamente rivolto richieste di chiarimenti circa la gestione sociale, lamentando profili di carenza informativa”.

Tale rilievo e’ pienamente coerente con quanto emerge dai libri sociali, e anche l’assunto di una scarsa trasparenza della gestione trova conferma nella sequenza delle successive riunioni del CdA, atteso che in quella successiva (28/5/03) il Collegio Sindacale stigmatizzava l’insufficienza della documentazione di supporto necessaria all’approvazione del bilancio, onde si rendeva necessario il rinvio al 13/6/03, allorche’, discutendo dell’operato di (OMISSIS) in relazione all’acquisto del ramo d’azienda ex (OMISSIS), (OMISSIS) (Sindaco Effettivo) evidenziava che “contrariamente a quanto stabilito in occasione della riunione del 28/10/02, l’operazione e’ stata effettuata da (OMISSIS) in qualita’ di presidente del CdA senza l’intervento del Comitato Esecutivo” (circostanza a proposito della quale le vaghe e generiche giustificazioni addotte da (OMISSIS) non possono certo ritenersi appaganti); anche la riunione del 3/7/03 sfociava in un nuovo rinvio della Delib. di approvazione del bilancio (con l’astensione di (OMISSIS)) al 29 successivo, quando l’assemblea degli azionisti finalmente approva il bilancio al 31/12/02 (disponendo la copertura della perdita di euro 1.811.826 con utilizzo delle riserve).

Peraltro, solo due giorni dopo, nel corso della riunione del CdA del 31/7/03, (OMISSIS) – invero alquanto inopinatamente, alla luce del contenuto dei precedenti Consigli – ammette “Normalmente lo stato di grave crisi finanziaria in cui versava (OMISSIS) con il suo gruppo” e informa “di avere chiesto sostegno finanziario ai vertici di (OMISSIS) e di (OMISSIS)” (tanto da indurre il Presidente del Collegio Sindacale a richiedere la convocazione dell’assemblea per le delibere di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.); ma dell’indebitamento finanziario evidenziato dalla societa’ di revisione (OMISSIS) mettera’ al corrente il Consiglio solo dopo l’estate (16/10/03), benche’ di entita’ tale da imporre “lo scioglimento anticipato della societa’”: ne’ egli ha mai spiegato per quale motivo non avesse messo prima e piu’ tempestivamente a disposizione di Sindaci e soci queste informazioni, assolutamente rilevanti ai tini dell’approvazione del bilancio e di cui – ovviamente – era in possesso da tempo….. Quel silenzio non sembra trovare spiegazione diversa dal venir meno anche della residua speranza di interventi “salvifici” esterni, senza i quali la societa’ era da tempo (o, piu’ realisticamente, da sempre) votata al fallimento: cio’ si puo’ arguire da quegli appuntamenti e (tentativi di) contatti annotati sull’agenda di (OMISSIS) nel luglio 03, e nella “ulteriore richiesta di contatto” da parte di (OMISSIS) proprio il 29/7/03, ricordati nello stesso atto d’appello: peraltro, poiche’ quell’ultima richiesta – cosi’ come quella “di un ulteriore affidamento di 10 milioni di euro” avanzata da (OMISSIS) – era stata “respinta da (OMISSIS)” dicendo “che non aveva promesso nulla”, e’ evidente che i pretesi accordi tra (OMISSIS) e (OMISSIS), o comunque i tentativi del primo di trovare ancora una “sponda” finanziaria, erano del tutto “evanescenti” e privi di concretezza – e comunque per nulla vincolanti per l’eventuale promettente -, onde, lungi dall’apportare validi elementi a favore delle tesi difensive, essi finiscono per offrire ulteriore avallo all’ipotesi accusatoria, nella misura in cui essi valgono a confermare la piena consapevolezza da parte di (OMISSIS) della situazione di crisi irreversibile in cui versava il suo “gruppo”, ben prima dell’approvazione del bilancio, e del suo operato inteso ad eludere i rilievi di Sindaci e soci, “tirando in lungo” di rinvio in rinvio (accampando la necessito’ di “verifiche tecniche” ormai inutili) nell’attesa di improbabili eventi favorevoli che dessero corpo a quella “continuita’ aziendale” del tutto ipotetica, ma su cui tutto si reggeva e con cui tutto si pretende oggi di giustificare…. Tenuto conto della carenza ab origine “di autonome forme di capitalizzazione della holding” (di cui (OMISSIS) era ben conscio, come si evince dal contenuto del suo esposto/denuncia del 16/3/04) e dalla connessa “linea imprenditoriale prescelta”, fondata sul “ricorso all’indebitamento quale modalita’ di acquisizione delle provviste necessarie”, si comprende che solo grazie al supporto finanziario di (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ possibile spiegare come sia stato possibile l’avvio di una politica di espansione, concretizzatasi fin da subito “nel progressivo acquisto di partecipazioni societarie”, e il progressivo – quanto rapido – lievitare delle operazioni finanziarie, fino ad assumere – nel breve periodo di vita di (OMISSIS) – l’assoluta prevalenza (in termini numerici ed economici) sull’attivita’ propria….. Tali considerazioni trovano conforto nella mancanza di tracce di concreti interventi, volti a consentire alle societa’ del “gruppo” di produrre utili in misura sufficiente a sopperire all’iniziale sottocapitalizzazione: dunque, anche le prospettive di un “provvidenziale” e “salvifico” intervento esterno, e l’esistenza di serie alternative ai rimedi ex articoli 2446 e 2447 non possono che essere valutate in quest’ottica, ne’ ci si puo’ stupire se (OMISSIS), ad un certo punto, si sia determinata a riconsiderare la propria posizione (ed esposizione), per ragioni che non assumono rilievo ai presenti fini, ma che verosimilmente possono individuarsi nella (seppur tardiva) acquisizione della consapevolezza che “la mancanza di autonome forme di capitalizzazione della “holding”” non consentiva un’utile gestione senza ulteriori, dispendiosi investimenti, non adeguatamente remunerati ne’ garantiti, con la conseguente decisione – dapprima – di estromettere la famiglia (OMISSIS) dalla “stanza dei bottoni” per evitare danni maggiori, e – poi – di disattendere nei fatti “il programmato obiettivo di salvataggio della “holding”… oramai compromessa in maniera ineluttabile nella sua situazione finanziaria”.

Alla luce di tutto cio’, se da un lato tutta la tematica dei “covenants”, della loro “rottura” e dell’assenza di reazioni da parte delle banche e’ del tutto priva di rilevanza in relazione specifiche contestazioni, dall’altro sostenere – come fa la difesa – che la perdita del capitale e’ evento imprevisto, improvvisamente verificatosi alla fine di luglio 2003 e non giustificato dalle condizioni dell’impresa, ma conseguente solo all’inopinato “cambiamento di linea” delle banche, e’ affermazione quantomeno azzardata e, anzi, in palese contraddizione con quanto lo stesso (OMISSIS) scrisse nel proprio esposto/denuncia, attribuendo a (OMISSIS) la responsabilita’ delle operazioni che vedono coinvolti i due “gruppi” di societa’ protagonisti della presente vicenda; circostanza, quest’ultima, che, unita alle altre considerazioni svolte, ulteriormente contribuisce a smentire la serieta’ di quella prospettiva di “continuita’ aziendale” che costituisce l’unico labile fondamento di quelle “stime di cespiti improntate a valori di realizzo”, comunque “non ortodosse”, che danno materia all’ipotesi accusatoria, per usare l’espressione lo dello stesso imputato nella citata denuncia a sua firma, in cui testualmente si legge: “La congruita’ dei relativi bilanci, in parte affidati alla valutazione delle poste immateriali (marchi, brevetti, software, etc…), tipica del settore della comunicazione, poteva trovare riscontro soltanto nella certezza del presupposto della “continuita’”, che non era dubitabile attesa l’espansione dell’attivita’ aziendale e la presenza nella compagine societaria del finanziatore (OMISSIS)/ (OMISSIS), impegnato contrattualmente a sostenere l’azienda sino alla quotazione in Borsa… Il bilancio al 31/12/02, cosi’ come la relazione patrimoniale semestrale al 30/6/03, in particolare contenevano scelte contabili “non ortodosse” poste in essere nella prospettiva di una continuita’ societaria”…..

Ne’ la scelta finale dei nuovi soci di non dare corso all’ipotizzato “salvataggio” puo’ legittimare la pretesa di scaricare ogni responsabilita’ sui nuovi amministratori, poiche’ quella decisione appare solo scaturire da una presa d’atto piu’ meditata e realistica (anche dal punto di vista strettamente economico/finanziario) delle prospettive, e non certo espressione di una qualche dolosa macchinazione, di cui non e’ dato comprendere ne’ l’obbiettivo ne’ la convenienza (sol che si pensi al costo di una simile iniziativa, pari all’ammontare dei crediti che la banca ancora vantava nei confronti di (OMISSIS) – e poi insinuati al passivo della procedura -); in ogni caso, anche laddove si potessero individuare profili di responsabilita’ in capo agli ultimi amministratori, di certo non verrebbero meno quelle dei predecessori: in definitiva – come osserva il P.C. nelle note d’udienza depositate dopo la propria requisitoria – “di fronte alla mancata partecipazione ed alle dimissioni dal Consiglio d’Amministrazione del rappresentante di (OMISSIS), il bilancio relativo all’esercizio del 2002 non avrebbe potuto essere approvato nei termini nei quali e’ stato approvato.”” (pagg. 62 – 69 della sentenza).

In conclusione, si ribadisce che nella motivazione della sentenza impugnata, di cui si sono riportati ampi stralci, non si ravvisa alcuna contraddizione o illogicita’, avendo la Corte territoriale esaminato coerentemente anche tutte le risultanze processuali, dando specifico conto delle ragioni sostenute per ritenere del tutto infondata la tesi difensiva e confermare l’affermazione di responsabilita’ da parte dei giudici di primo grado.

3.2.5. Relativamente alla posizione dell’imputato (OMISSIS) in ordine al reato in esame, va ribadito quanto sopra detto (sub 3.2.) in relazione alla posizione di tutti gli imputati.

In effetti, i motivi proposti nell’interesse del (OMISSIS) reiterano pedissequamente quelli di appello e su di essi vi e’ esauriente motivazione della Corte territoriale (pag. 85 e ss. della sentenza), anche con rinvio alla sentenza di primo grado che

sul punto e’ stata confermata.

Come si e’ visto nel riportare i motivi di ricorso, il (OMISSIS), con riferimento specifico al reato di cui al capo 1 – punto 1 – lettera a, b, e c, lamenta la mancanza di motivazione circa l’elemento soggettivo del reato e deduce che tutte le operazioni sono state decise e poste in essere unicamente da (OMISSIS), mentre sia lui che gli altri amministratori non avrebbero preso parte agli atti gestionali, cosi’ essendo tenuto ad esercitare unicamente dei poteri/doveri di mera vigilanza che paiono correttamente adempiuti.

Sul punto la sentenza d’appello ha sviluppato nella parte generale (pagg. 58 – 20) ampia motivazione (poi richiamata quando ha trattato la posizione specifica del (OMISSIS) – pag. 86) sulla responsabilita’ degli amministratori (sia di diritto che di fatto) per i reati di bancarotta, facendo corretta applicazione dei principi reiteratamente affermati da questa Corte in materia.

Per quanto qui di interesse, va ricordato che (OMISSIS) e’ stato Consigliere di (OMISSIS) S.p.A. dal 30/12/99 al 7/3/00, Amministratore Delegato dal 7/3/00 all’8/3/01 e dal 21/12/01 al 18/12/02, Direttore Generale dall’8/3/01 al 21/12/01, Vice Presidente dal 18/12/02 al 5/11/03 e componente del Comitato Esecutivo dall’8/1/01 al 3/7/03.

Insomma, ha ricoperto nell’ambito della societa’, poi fallita, cariche di vertice e di rilievo, anche nel periodo in cui sono state poste in essere le operazioni oggetto del falso in bilancio in esame.

Come si vedra’ anche piu’ avanti, trattando degli altri fatti di bancarotta ascritti al (OMISSIS), e’ del tutto evidente come egli abbia partecipato attivamente alle attivita’ gestorie insieme a (OMISSIS) ed agli altri soggetti gravitanti nello stesso ambito societario.

Peraltro, proprio le doglianze relative alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato sono inammissibili, in quanto, attraverso una lettura frazionata dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata, aspirano ad una rilettura delle risultanze istruttorie, esaminate dalla Corte, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicita’.

Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimita’, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacita’ dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimita’ le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (tra le tante, Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carene, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte).

3.2.6. Va infine detto, in conclusione, che la motivazione della Corte territoriale in ordine alle Imputazioni in esame e’ esaustiva ed esente da vizi di illogicita’ anche su tutti i profili che consentono di ritenere sussistente il requisito della “rilevanza”, che – come si e’ visto – e’ richiesto dalla condotta prevista nella nuova formulazione dell’articolo 2621 cod. civ..

E’ infatti evidente, sulla base della ricostruzione dei fatti di cui si e’ dato sopra conto, come sia stata sottolineata dalla Corte territoriale l’entita’ rilevante dei valori iscritti in relazione a realta’ inesistenti e alla condizione economica, patrimoniale e finanziaria della societa’ fallita, anche in rapporto a quella delle altre societa’ del gruppo.

4. I reati di bancarotta contestati a (OMISSIS) e (OMISSIS) ai capi 3 e 15, nonche’ agli stessi due imputati in concorso con (OMISSIS) al capo 20.

Le questioni relative ai fatti oggetto delle imputazioni di cui ai capi 3, 15 e 20 possono avere una trattazione unitaria, giacche’ riguardano i rapporti tra alcune delle societa’ fallite del “gruppo (OMISSIS)” facente capo a (OMISSIS) (ovvero la holding (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) s.r.l.) e le societa’ facenti capo al (OMISSIS).

Come si e’ visto (paragrafo sub n. 3), alcune delle vicende sono state gia’ trattate con riferimento al reato di bancarotta impropria di cui al capo 1, n. 1, lettera a, giacche’ si e’ accertato che le articolate operazioni riguardanti i rapporti tra le predette societa’ sono state finalizzate, da un lato, alla predisposizione ed alterazione del bilancio di (OMISSIS) S.p.A. relativo all’esercizio al 31.12.2002 e, dall’altro, a realizzare la distrazione di rilevanti importi a favore dell’imputato (OMISSIS) o di societa’ a lui riferibili.

Quindi, prima di passare all’analisi delle doglianze degli imputati, e’ opportuno dare atto di quanto i giudici di merito hanno accertato con riferimento alle modalita’ che hanno di fatto contrassegnato l’intervento di (OMISSIS) nel “gruppo (OMISSIS)” e ai suoi rapporti con (OMISSIS).

Nella sentenza di primo grado, cui quella di appello fa legittimamente rinvio, si evidenzia che per quanto attiene al profilo professionale dell’imputato (OMISSIS) si puo’ fare senz’altro riferimento a quanto dallo stesso dichiarato in dibattimento, in quanto rilevante anche per comprendere l’inizio e le caratteristiche della sua collaborazione con (OMISSIS) all’interno del “gruppo (OMISSIS). Il (OMISSIS) svolge la professione di avvocato e commercialista e risultava, al tempo dei fatti, amministratore unico di (OMISSIS) ( (OMISSIS) S.p.A.) fino al febbraio 2003, nonche’ di (OMISSIS) ( (OMISSIS) S.p.A.) e (OMISSIS) S.p.A. ( (OMISSIS) S.p.A.), fino a settembre 2002.

La riferibilita’ di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a (OMISSIS) anche nel periodo di amministrazione successivo (quando veniva sostituito da (OMISSIS) fino alla liquidazione delle societa’) e’ circostanza pacificamente ammessa dall’imputato, il quale in piu’ occasioni ha riferito di aver operato attraverso queste societa’. Lo stesso ha riferito di aver avuto i primi contatti con (OMISSIS) nel 2001 per alcuni rapporti commerciali e poi di aver formalizzato la propria collaborazione il 18/3/03, avendo ricevuto l’incarico di “global advisor” di (OMISSIS) S.p.A. Parallelamente (OMISSIS) aveva sviluppato anche una collaborazione con la sorella dell’imputato, (OMISSIS), amministratrice di (OMISSIS) S.p.A. L’accertamento della situazione patrimoniale di (OMISSIS) S.p.A. ha implicato l’analisi di operazioni intercorse tra tutte queste societa’ ed (OMISSIS) S.p.A., apparentemente di competenza dell’esercizio 2002.

Questi contratti sono risultati privi di fondamento economico, in quanto artificiosamente predisposti in un periodo successivo, coincidente con l’ingresso di (OMISSIS) quale global advisor di (OMISSIS) s.p.a, al fine di alterare i risultati di bilancio relativi all’esercizio 2002 e favorire la distrazione delle somme indicate nel capo 3.

Queste le ragioni per cui, trattandosi di operazioni non effettive, la situazione patrimoniale al 31.12.2002 era risultata alterata, essendo stato indicato un patrimonio netto sovrastimato in ragione degli effetti delle operazioni in questione (si e’ gia’ detto sul capo 1, n. 1, lettera a, e si vedano le imputazioni di cui al capo 3 n. 1, 2, 3).

Il coinvolgimento di (OMISSIS) riguarda anche i contratti intercorsi tra (OMISSIS) S.p.a, (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) S.p.a. e la societa’ GCS S.p.A. Anche tali contratti sono stati considerati, in seguito agli accertamenti svolti dal curatore e dal consulente tecnico, privi di effettivo contenuto economico e predisposti dallo stesso (OMISSIS) al fine di distrarre dalle rispettive societa’ le somme effettivamente pagate alla GCS S.p.A. (capi 3 n. 4, 15 e 20).

Risulta contestata la distrazione delle somme percepite da (OMISSIS) quale compenso per l’attivita’ professionale svolta in favore di (OMISSIS) (capo 3 n. 5). I fatti di bancarotta contestati nel capo 15 riguardano il fallimento (dichiarato in data (OMISSIS)) della controllata (OMISSIS) S.p.A., di cui amministratore di fatto era risultato (OMISSIS). E’ stata distratta la somma di 300.000 euro, pagata alla (OMISSIS) S.p.A., societa’ facente capo a (OMISSIS), con due bonifici di euro 138.000,00 in data (OMISSIS) ed euro 162.000,00 in data 30.7.2003 a fronte delle fatture n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), emesse per operazioni inesistenti ed in particolare con la dicitura “check-up e riorganizzazione aziendale”. Le suddette fatture erano state poi iscritte nelle scritture contabili.

4.1. Va subito detto che inammissibili sono le doglianze proposte dalla difesa della (OMISSIS) in relazione alla sua condanna per la bancarotta ascrittale al capo 20.

In effetti, solo con la memoria del 4 giugno 2015 (e quindi tardivamente) la difesa ha dedotto che non vi sarebbe la prova del nesso di causalita’ tra i reati societari e il dissesto patito dalla societa’ (questione di diritto su cui si tornera’ piu’ avanti, trattando dei motivi tempestivamente proposti da altri imputati), nonche’ la configurabilita’ nei fatti contestati del reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Si tratta di questioni neppure proposte con l’atto di appello, cosi’ come facilmente evincibile anche dalla lettura della sentenza impugnata, che – si ribadisce – e’ stato presentato tempestivamente con doglianze comuni al marito e al cognato (OMISSIS).

4.2. I motivi proposti da (OMISSIS) sono generici ed ancora una volta finalizzati ad una rivalutazione dei fatti come ricostruiti dai giudici di merito. L’imputato si lamenta in particolare del rinvio che la Corte territoriale ha fatto alla motivazione sulla posizione del (OMISSIS).

In effetti, pero’, la sentenza impugnata rileva correttamente (pag. 76) che con l’atto d’appello l’imputato non aveva proposto alcun argomento specifico a confutazione della ricostruzione operata dai giudici di primo grado a dimostrazione dell’affermata effettivita’ delle prestazioni, limitandosi la difesa ad una generica ed apodittica affermazione in questo senso, sicche’ ha ritenuto che la motivazione potesse rinviare a quanto gia’ rilevato trattando del capo 1) ed alla lettura della sentenza di primo grado a proposito della ftttizieta’ dei rapporti tra le societa’ del “gruppo CRESPI” e quelle del “gruppo ROCHIRA”, riservando anche una piu’ approfondita disamina delle vicende alla trattazione della posizione del coimputato.

4.3. Tale approfondimento in effetti e’ stato fatto sulla posizione del (OMISSIS), cosi’ come peraltro gia’ si e’ visto esaminando i fatti di bancarotta impropria di cui al capo 1.

4.3.a. Si rinvia a quanto gia’ sopra rilevato in ordine alla ricostruzione dei fatti in base ai quali si e’ ritenuta la fittizieta’ dei contratti e la infondatezza delle tesi difensive.

In effetti, le censure proposte dal (OMISSIS) anche in questa sede si limitano a ribadire da un lato la veridicita’ dei rapporti contrattuali tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e, dall’altro lato, l’insussistenza della sua responsabilita’, in quanto privo di incarichi formali e di “funzioni gestionali dirette o indirette” in seno alle diverse societa’ coinvolte.

Si rinvia a quanto gia’ detto sui punto nel paragrafo sub n. 3 e si evidenzia che la Corte territoriale ha ulteriormente motivato sul ruolo del (OMISSIS) nelle societa’ coinvolte nei fatti distrattivi in esame (pagg. 103 – 105). “A completamento di quanto detto, ed in risposta alle residue argomentazioni difensive si possono svolgere alcune sintetiche considerazioni: riguardo alla pretesa estraneita’ di (OMISSIS) alla gestione di GCS e all’effettivita’ dei rapporti con (OMISSIS) delle sue controllate, si richiamano i molteplici, gravi precisi e concordanti elementi che dimostrano il contrario, e che in sintesi si individuano:

– nella sede comune delle diverse societa’, corrispondente allo studio professionale dell’imputato;

– nella comunione dei locali e nella confusione della documentazione inerente a diverse societa’: in particolare, nell’ufficio di (OMISSIS) sono stati reperiti documenti contabili di societa’ del “gruppo (OMISSIS)”, in cui la predetta non risultava avere alcun ruolo (a proposito della sorella dell’imputato, alla luce del quadro probatorio acquisito e’ francamente difficile comprendere come abbia potuto mantenere il ruolo di testimone, e sia rimasta immune dalle iniziative dell’accusa);

– nella conseguente dimostrata falsita’ dell’affermazione di (OMISSIS) secondo cui ognuna di quelle societa’ aveva spazi propri;

– nella figura di (OMISSIS), socio ed amministratore di talune societa’ e collaboratore dello studio;

– nell’assoluta “evanescenza” del contenuto dei contratti;

– nell’anomalia di una societa’ di consulenza che si pretende affermata, ma che necessita di ricorrere ad una ricerca di mercato per reperire nuovi clienti;

– nella gia’ piu’ volte segnalata mancanza di documentazione a comprova dell’attivita’ svolta da (OMISSIS) a favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Milano – Sez. 2 nel giudizio concernente l’opposizione allo stato passivo proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) (a seguito del rigetto della richiesta di insinuazione dei rispettivi crediti) non e’ suscettibile di assumere rilevanza decisiva ai fini della prova dell’effettivita’ delle prestazioni da parte di (OMISSIS) a (OMISSIS), non solo per quanto gia’ detto a proposito dei rapporti tra giudizio civile e processo penale, ma anche perche’ – come gia’ rilevato dai primi giudici – quelle cause vennero abbandonate essendo stata conclusa una transazione (13/12/07), in cui “si dava atto della ricostruzione complessiva dei rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e quindi anche del fatto che (OMISSIS) era divenuta azionista di controllo delle due societa’ detenendo il 95% del loro capitale. Il contratto denominato “cessione di credito” ha previsto quanto segue: la societa’ fallita (OMISSIS) cedeva “pro soluto” alla societa’ ” (OMISSIS)” i crediti contestati da (OMISSIS) pari ad euro 5.025.000,00 per il prezzo di euro 15.000,00 nonche’ il credito vantato e contestato da (OMISSIS) pari ad euro 810.000,00 per il prezzo di euro 3.000,00″: in assenza di elementi suscettibili di giustificare una diversa valutazione, non puo’ che condividersi il commento che la prima sentenza dedica a quell’accordo, laddove si conclude che “il prezzo irrisorio di cessione e’ elemento sicuramente sintomatico dell’inesigibilita’ dei crediti e quindi ne conferma, unitamente agli altri elementi indicati, l’inesistenza”; quanto ai compensi percepiti da (OMISSIS) per l’assistenza legale prestata ad (OMISSIS), la (pur ampia) produzione documentale difensiva non comprende elementi utili per individuare le pratiche in questione ed i corrispondenti compensi ricevuti, con cio’ non consentendo una verifica della congruita’ delle somme complessivamente percepite, a fronte del compenso quale “generai advisor”, e dell’effettiva convenienza di quegli accordi per (OMISSIS), nonche’ del vantaggio a questa derivato dalla loro esecuzione (senza dimenticare che la mancanza di sottoscrizione da parte di (OMISSIS) degli atti di transazione cui avrebbe asseritamente contribuito costituisce elemento inequivocabilmente sintomatico dell’assenza di un’effettiva prestazione – e dunque in senso diametralmente opposto a quanto sostiene la difesa -): riguardo alla transazione raggiunta con la curatela per il residuo compenso, il contenuto dell’accordo (euro 10.000 ricevuti a fronte dei 121.000 euro pretesi) non incoraggia a credere nella fondatezza della pretesa di (OMISSIS)” (come si e’ detto, da pagg. 103 – 105).

Si tratta, ancora una volta, di ricostruzione coerente e basata sulle risultanze processuali correttamente valutate, sicche’ manifestamente infondate sono tutte le doglianze del (OMISSIS) anche sull’asserito travisamento dei fatti, vizio peraltro non rilevabile in cassazione nei termini proposti dal ricorrente. Va ribadito, infatti, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell’articolo 606 c.p.p., lettera e); la modifica normativa di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che puo’ essere solo di legittimita’ e non puo’ estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto e’ quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicita’ o contraddittorieta’ puo’ essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati; e’ percio’ possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorche’ si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Piu’ approfonditamente, si e’ affermato che la specificita’ dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l’ammissibilita’ per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l’utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al citato articolo, lettera c). E cio’, sia perche’ la deducibilita’ per Cassazione e’ ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza, sia perche’ la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicche’ il concetto di mancanza di motivazione non puo’ essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l’analisi di determinati, specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).

Tanto premesso, occorre rilevare che il ricorrente, nelle sue pur molteplici doglianze, in effetti si limita a censurare proprio la sussistenza di prove a suo carico ed in particolare la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e documentale. Quanto dedotto pero’ risulta non avere alcuna effettiva considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata.

E va qui ancora una volta ricordato che in sede di legittimita’ non e’ consentita una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Ne’ la Corte di cassazione puo’ trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato puo’ essere sottoposto al controllo del giudice di legittimita’, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). Ne’ va trascurato nel caso di specie che la sentenza impugnata ha confermato in punto di responsabilita’ per i reati in esame quella di primo grado, sicche’ vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioe’ a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento puo’ essere rilevato in sede di legittimita’ solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438).

4.3.b. Va infine detto che manifestamente infondato e’ anche il motivo con il quale il ricorrente critica la sentenza perche’ ha ritenuto che l’elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale si sostanzi nel dolo generico, mentre esso deve avere ad oggetto il profitto e la consapevolezza di recare danno ai creditori.

Le censure in effetti appaiono finalizzate a far rientrare nel campo del dolo la consapevolezza del dissesto.

Non si puo’ in proposito che precisare quanto questa Corte ha reiteratamente affermato: in tema di elemento soggettivo della bancarotta distrattiva, sono estranee le considerazioni relative al dissesto, elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, quale oggetto del dolo caratteristico del reato, questo anche in relazione alla condotta concorsuale dell’extraneus, consistendo il dolo di quest’ultimo nella volontarieta’ della condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, consapevolezza della pericolosita’ dell’azione per l’oggetto della tutela, che ben puo’ essere tratta da diversi elementi di prova, non ultima un’accettata consapevolezza della situazione di dissesto, o la accertata consapevolezza della potenzialita’ lesiva per le aspettative del ceto creditorio di operazioni aventi caratteristiche tali da potersi prevedere dannose per la massa in caso di fallimento.

Per quanto ricostruito dai giudici di merito tale consapevolezza e’ pienamente individuabile in capo al (OMISSIS).

Giova, peraltro, ancora ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso la prospettiva del dissesto dall’oggetto del dolo dei reati di bancarotta, individuando quest’ultimo come limitato, quanto in particolare al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla consapevolezza di dare ai beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalita’ dell’impresa, privando quest’ultima di risorse e di garanzie per i creditori (Sez. 5, n. 12897 del 6 ottobre 1999, Tassan Din, Rv. 211538; Sez. 5, n. 29896 del 1 luglio 2002, Arienti, Rv. 222388; Sez. 5, n. 7555 del 30 gennaio 2006, De Rosa, Rv. 233413; Sez. 5, n. 11899 del 14 gennaio 2010, Rizzardi, Rv. 246357; Sez. 5, n. 44933 del 26 settembre 2011, Pisani, Rv. 251214; Sez. 5, n. 3299/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto, Rv. 253932). Una volta chiarita l’estraneita’ del dissesto all’oggetto del dolo caratteristico di detto reato, non vi sono ragioni, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, perche’ a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e piu’ ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che e’ richiesto all’amministratore della societa’. Ed in tal senso si e’ espressa reiteratamente la giurisprudenza (Sez. 5, n. 9299 del 13 gennaio 2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162; Sez. 5, n. 16579 del 24 marzo 2010, Fiume, Rv. 246879; Sez. 5, n. 1706/14 del 12 novembre 2013, Papalia, Rv. 258950), per la quale il dolo dell’extraneus si risolve nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all’attivita’ di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente esterno, cosi’ come dall’imprenditore con il quale lo stesso concorre, come produttivo del pericolo per l’effettivita’ di tale garanzia nell’eventualita’ di una procedura concorsuale, a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza. Come si e’ gia’ visto, nel trattare il reato di bancarotta impropria, il (OMISSIS) all’epoca dei fatti in esame ha partecipato attivamente alla vita delle societa’ del gruppo CRESPI, peraltro intervenendo in prima persona anche nelle riunioni con gli istituti bancari. E si e’ pure detto del suo ruolo di “global advisor” come sintomatico del concorso nei fatti di bancarotta anche in qualita’ di consulente – professionista, sicche’ risulta del tutto infondata la tesi sostenuta dalla difesa e finalizzata ad affermare l’insussistenza dell’elemento soggettivo nei termini sopra indicati.

5. I reati di bancarotta fraudolenta contestata a (OMISSIS) e (OMISSIS) al capo 4.

Per i fatti di bancarotta di cui al capo 4 e’ stata affermata la responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS); essi riguardano l’acquisto da parte di (OMISSIS) della societa’ (OMISSIS) s.r.l. e i pagamenti in favore della societa’ (OMISSIS) dell’importo di euro 309.873,60 con rimesse del 31.10.2002, 29.11.2002 e 31.12.2002 e in favore della societa’ (OMISSIS) dell’importo di euro 247.899,32, con rimesse del 15.2.2002 e 13.9.2002 a fronte di fatture del (OMISSIS) a titolo di sponsorizzazione per il (OMISSIS) Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito la prima operazione e’ qualificabile alla stregua di una bancarotta per distrazione, mentre i pagamenti per sponsorizzazione calcistica sono sussumibili nel reato di bancarotta per dissipazione, cosi’ optando per tale qualificazione nella contestazione alternativa fatta dalla pubblica accusa.

5.1.a. Quanto alla prima operazione, premesso che la sua natura distrattiva e’ stata ritenuta in ragione dell’entita’ del corrispettivo e dell’epoca dei pagamenti (“coincidente con il periodo di declino finanziario di (OMISSIS)”), va detto che i giudici di merito hanno sottolineato come “il dato fattuale oggettivo inerente al prezzo di acquisto della societa’ partecipata consente di affermare che si e’ trattato di una compravendita che ha comportato un significativo impatto sulle sorti del patrimonio di (OMISSIS), rispetto al quale elemento significante e’ la stessa collocazione cronologica dell’operazione in un contesto nel quale la “holding”, non capitalizzata, procedeva all’acquisizione delle partecipate avvalendosi di provvista derivante da finanziamenti. Proprio la peculiare provenienza della provvista utilizzata per l’acquisizione (che comportava importanti esposizioni finanziarie di (OMISSIS) verso terzi, nella specie il socio finanziatore (OMISSIS), sulla cui apertura di credito si e’ di fatto fondata fino all’estate del 2003 la continuita’ aziendale della holding) avrebbe dovuto imporre al management societario un vaglio particolarmente rafforzato nella scelta delle operazioni finanziarie nell’ottica di una prudenziale gestione delle risorse patrimoniali e della garanzia dei creditori” (dalla sentenza di primo grado – pagg. 127, 128 -, richiamata da quella di appello anche in premessa).

Nelle sentenze dei giudici di merito vengono descritti dettagliatamente i passaggi della operazione distrattiva, che e’ stata correttamente contestata agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), all’epoca gestori della societa’ con le qualifiche rispettivamente di presidente e direttore generale nonche’, il solo (OMISSIS), sottoscrittore dei contratti di acquisto della societa’ (OMISSIS).

5.1.b. Le censure che vengono svolte dal (OMISSIS) in relazione all’affermazione di responsabilita’ per il capo 4, lettera a, riguardano, in primo luogo, il valore attribuito alle partecipazioni in (OMISSIS), e si fondano – in particolare – sulla pretesa contraddittorieta’ della motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, specie nella parte contenente i richiami alla consulenza tecnica svolta nell’ambito del contenzioso in sede civile, conseguente all’azione di responsabilita’ nei confronti degli amministratori, e alla sentenza emessa all’esito di quel giudizio.

Peraltro, si sostiene che la Corte territoriale, nel confermare la condanna per la distrazione derivante dall’ipotizzata sopravvalutazione della societa’ (OMISSIS), avrebbe errato nel ritenere che: non rileva in ambito penale la citata consulenza tecnica a firma (OMISSIS) – (OMISSIS), predisposta in sede civile; la testimoniata difficolta’ nell’individuare valori alternativi da attribuirsi alle societa’ non inficia la conclusione colpevolista, dovuta alla “palese sopravvalutazione”.

La contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione, invece, starebbe nell’avere ritenuto ininfluente l’impossibilita’ di fornire un preciso valore alle partecipazioni di (OMISSIS) nelle societa’ citate.

Si censura poi la sentenza nella valutazione della testimonianza del teste (OMISSIS) sul punto.

In effetti le doglianze dell’imputato si risolvono tutte in censure di merito e ancora una volta finalizzate ad ottenere una inammissibile rilettura dei fatti. Nella sentenza impugnata sono state date esaurienti e logiche risposte agli analoghi motivi proposti in appello (si vedano in particolare pagg. 70 – 73 della sentenza), anche con specifici richiami alla motivazione della sentenza di primo grado e con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica espletata nel giudizio civile, nonche’ alle dichiarazioni del teste (OMISSIS). Non si rilevano sul punto profili di travisamento delle prove, che – come si e’ gia’ detto nel paragrafo sub n. 4 – si realizza solo allorche’ si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.

5.1.c. Anche le censure proposte dal (OMISSIS) sono tutte attinenti al merito (si deducono elementi che proverebbero che si tratto’ solo di una operazione imprenditoriale non fortunata) e del tutto generiche nella parte in cui si lamenta l’omessa motivazione in ordine all’elemento oggettivo del reato, motivazione che invece e’ articolata ed esente da vizi di illogicita’. I giudici di merito hanno motivato puntualmente pure sul profilo soggettivo del dolo proprio della bancarotta per distrazione, facendo specifico riferimento alla clamorosa sproporzione tra il valore di costo e l’effettivita’ degli assets facenti capo a (OMISSIS), gia’ sufficiente a dare evidenza della consapevolezza degli amministratori della natura depauperativa dell’operazione realizzata in danno dei creditori e sul punto hanno richiamato anche la richiesta di chiarimento che fu avanzata dal Collegio Sindacale di (OMISSIS) sulla rilevante entita’ del prezzo di acquisto della suddetta societa’.

5.2.a. La seconda parte della contestazione in esame riguarda i pagamenti effettuati nell’ambito di contratti di sponsorizzazione con due societa’ calcistiche ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), per i quali e’ stata rilevata dai giudici di merito la incongruenza logica tra l’organizzazione e l’oggetto sociale della fallita (preposta a fornire nel settore pubblicitario prestazioni in favore di imprese e istituzioni) e il bacino di utenza del contratto di sponsorizzazione con una societa’ calcistica, per sua natura destinato a trovare esecuzione in occasione di grandi manifestazioni sportive e quindi a trarre un beneficio in termini di pubblicita’ in un contesto di grande pubblico, assai lontano dal prototipo di cliente di (OMISSIS): da tali considerazioni si e’ evidenziato come non si comprendesse quali utilita’ potesse avere la societa’ da contratti cosi’ esosi.

Pertanto, tenuto conto della configurabilita’ dello stato di dissesto alla data del 31/12/02 e dell’esosita’ degli importi erogati “pressoche’ integralmente nella seconda meta’ del 2002”, e in assenza di una “diversa prospettazione difensiva”, le conclusioni sono state nel senso della “natura pacificamente dissipativa delle operazioni in esame, per effetto delle quali si e’ verificato un ingiustificato depauperamento delle casse sociali con conseguente danno del ceto creditorio0, inerente i rapporti tra la fallita, da un lato, e (OMISSIS) – societa’ di riferimento per (OMISSIS) – e il gruppo (OMISSIS) -cui sono riferibili (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro, “costantemente ispirati ad una posizione di favore da parte della fallita nei confronti dei predetti interlocutori commerciali, i cui interessi sono stati visibilmente anteposti dal management di (OMISSIS) alla indispensabile salvaguardia dell’integrita’ del proprio patrimonio e della parita’ delle singole posizioni di credito” (dalla sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza di appello, pagg. 12-13).

5.2.b. Possono essere trattate congiuntamente le doglianze mosse dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) in ordine all’imputazione in esame, giacche’ esse si incentrano ancora una vola su censure di fatto, lamentando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto le sponsorizzazioni in esame dissipative e prive di utilita’, senza spiegare perche’ mai una forma tanto comune e importante di pubblicita’ possa essere considerata del tutto priva di interesse per una societa’ commerciale e nessun valore venga attribuito alla circostanza che le societa’ calcistiche facevano capo a primari clienti della (OMISSIS), con la conseguenza che le relative sponsorizzazioni avrebbero potuto produrre un immediato riscontro positivo per (OMISSIS), quanto meno in termini di rapporti con i suddetti clienti. In effetti, in ordine a tali rilievi, che finiscono per riprodurre i motivi gia’ proposti in appello, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che l’erogazione delle somme apparentemente destinate alle sponsorizzazioni risulta essere avvenuta per la quasi totalita’ nella seconda meta’ del 2002 ovvero in un periodo in cui la situazione di dissesto di (OMISSIS) era gia’ evidente: circostanza che, tenuto conto dell’ingente ammontare di quegli esborsi, conduce inevitabilmente ad escludere ogni possibile profilo di reale utilita’ di simili impegni per la societa’ ed a confermare la natura dissipativa di quelle operazioni.

Giova a tal proposito ricordare che la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l’incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell’autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima. (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218; Sez. 5, Sentenza n. 38835 del 23/10/2002, Rv. 225398).

6. Il reato di bancarotta per distrazione di cui al capo 5, lettera b, contestato a (OMISSIS) e (OMISSIS).

In relazione ai fatti contestati nel capo 5, essendo stati assolti gli imputati per quelli indicati sub lettera a), bisogna esaminare le doglianze mosse dai fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione ai fatti di bancarotta di cui alla lettera b, relativi alla distrazione dei pagamenti eseguiti da (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) s.r.l., societa’ amministrata dalla moglie di (OMISSIS), gia’ consigliere di (OMISSIS) e di (OMISSIS), che a seguito dell’ingresso in (OMISSIS) della nuova compagine sociale muto’ denominazione in (OMISSIS) s.r.l.. La contestazione fa riferimento alla complessiva somma di euro 166.500,00, corrisposta con bonifico bancario del 9.10.2003 a fronte di due fatture, rispettivamente la n. 1 del 10.7.2003 e la n. 2 del 30.9.2003, registrate nella contabilita’ (OMISSIS) S.p.A. come “acconto e saldo provvigioni cliente CHAMPION”, emesse per operazioni inesistenti.

La responsabilita’ degli imputati e’ stata affermata in base alle dichiarazioni rese dalle testi (OMISSIS) e (OMISSIS) (dipendenti della (OMISSIS)), che avevano dichiarato che (OMISSIS) aveva chiesto la registrazione in contabilita’ delle suddette fatture e il contestuale prelevamento di alcuni libretti di assegni e documenti vari.

Evidenziano i giudici di merito che: “L’entita’ dell’importo pagato da (OMISSIS) in favore di un fornitore sconosciuto presso gli uffici amministrativi della fallita, le modalita’ dell’intervento… e del pagamento disinvolto eseguito da (OMISSIS), la mancanza di documentazione di supporto alla causale portata nelle due fatture incriminate, e soprattutto la collocazione dell’erogazione della provvista in un periodo finanziariamente assai critico per la “holding”… a ridosso dell’uscita della famiglia (OMISSIS) dalla compagine e dal “management” di (OMISSIS) impongono senza alcun dubbio di qualificare la condotta alla stregua di una distrazione di somme dal patrimonio sociale nella evidente consapevolezza di arrecare danno al ceto creditorio. Attesa la peculiare e sintomatica collocazione temporale dell’operazione, appare davvero superfluo illustrare oltremodo il profilo distratti’vo delle accertate condotte rispetto alle quali risulta tuttavia necessario enfatizzare la riferibilita’ soggettiva della societa’ beneficiarla dell’indebito pagamento, riconducibile all’epoca dei fatti al consigliere (OMISSIS) e immediatamente dopo alla famiglia (OMISSIS), a conferma del diretto e familiare profitto ottenuto dai fratelli (OMISSIS), nei confronti dei quali deve essere affermata la penale responsabilita’.” (dalla sentenza di primo grado, riportata nella sentenza di appello a pag. 13 e 14). Nell’atto di appello gli imputati avevano chiesto la rinnovazione del dibattimento per l’esame del teste (OMISSIS) (secondo loro immotivatamente escluso dal Tribunale), che avrebbe potuto fornire spiegazione di quei pagamenti, con richiesta subordinata di riqualificazione in bancarotta preferenziale.

Le censure negli stessi termini sono state reiterate dalla difesa di (OMISSIS), mentre quella di (OMISSIS) – che, come gia’ detto, ha differenziato tardivamente la propria posizione difensiva con note presentate nell’udienza di appello e con il ricorso in cassazione – ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della sua responsabilita’ alla luce dell’articolo 40 cpv. cod. pen..

Per quanto riguarda le richieste di rinnovazione istruttoria la Corte territoriale ha ampiamente motivato le ragioni dei diniego, richiamando la condivisibile giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalita’, in coerenza con la presunzione di completezza dell’accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado, onde la rinnovazione del giudizio in appello e’ istituto di carattere eccezionale, al quale puo’ farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalita’, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni ed altri, Rv. 203974).

Ne’ si puo’ trascurare che il motivo relativo all’esame del teste e’ stato proposto in termini del tutto generici in ordine al carattere della decisivita’, trattandosi peraltro di prova esclusa dal Tribunale.

Infine, va ricordato che il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre laddove ritenga di respingerla puo’ anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilita’ del reo. (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, Coppola, Rv. 259893).

In ordine alle risultanze processuali poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ di entrambi gli imputati, la Corte territoriale ha reso ampia ed esaustiva motivazione, rispondendo alle censure della difesa, anche con riferimento alla insussistenza dei presupposti per configurare il reato di bancarotta preferenziale, vista l’insussistenza dei crediti portati dalle suddette fatture.

Si legge nella sentenza che “Le dichiarazioni di (OMISSIS) non appaiono in alcun modo idonee ad intaccare la rilevanza probatoria degli elementi individuati dal tribunale a suo carico, consistenti nelle dichiarazioni testimoniali delle dipendenti (OMISSIS) ed (OMISSIS) (che hanno puntualmente descritto l’episodio, in particolare riferendo che nel settembre 2003 (OMISSIS) si era presentato in ufficio insieme a (OMISSIS), chiedendo di registrare le due fatture emesse da (OMISSIS), che il primo aveva pagato subito dopo), nella riscontrata mancanza di tracce documentali a dimostrazione della causale, e dell’epoca del pagamento (“in un periodo finanziariamente assai critico per la “holding””): circostanze che convincono della fondatezza delle conclusioni del Tribunale anche in ordine alla natura distrattiva della condotta (atteso che la mancanza di documenti a comprova del rapporto sottostante e’ circostanza sufficiente a precludere la possibilita’ di qualificare il fatto in termini di bancarotta preferenziale, non essendovi elementi per affermare che si tratto’ di un pagamento a favore di un creditore effettivo). A cio’ si aggiunga che -come correttamente rilevato dal PG nelle gia’ citate note d’udienza- non e’ dato individuare alcuna attinenza tra la tesi difensiva (secondo cui sottostante alle due fatture starebbe l’acquisizione di una partecipazione nella societa’ (OMISSIS), appartenente a (OMISSIS), a favore del quale sarebbe stata prevista un’opzione “put”) e la causale indicata nelle fatture (“provvigioni cliente CHAMPION”)” (pag. 73 e 74 della sentenza).

7. Il reato di bancarotta per distrazione contestato al capo 6 agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS).

La contestazione di bancarotta per distrazione di cui al capo 6 riguarda il prelievo (in data 2 e 3 ottobre 2003 ovvero in piena crisi della societa’) dal conto corrente di (OMISSIS), ad opera di (OMISSIS), dell’importo di euro 150.000, utilizzati per la costituzione di quindici libretti al portatore emessi dalla Banca (OMISSIS) su ordine del presidente, versati alla societa’ controllata (OMISSIS) s.r.l., all’epoca amministrata da (OMISSIS), ed incassati in data 26/11/03 a pagamento di un credito inesistente da quest’ultima vantato verso la (OMISSIS) s.r.l., anch’essa controllata di (OMISSIS) S.p.A..

7.1. Anche in relazione all’imputazione in esame il (OMISSIS) ha reiterato essenzialmente le doglianze gia’ proposte in appello, richiamando il contesto generale in cui la vicenda si inquadra e che dovrebbe indurre ad escludere il carattere fraudolento della condotta, per il fatto che i libretti non vennero da lui intascati, ma annotati in contabilita’, e che la funzione di garanzia che essi avevano, a fronte di operazioni poste in essere nell’interesse della societa’, dovrebbe ritenersi provata sulla base delle dichiarazioni delle dipendenti (OMISSIS) ed (OMISSIS). Il ricorrente, peraltro, si duole della mancata riqualificazione del fatto contestato in bancarotta preferenziale. Infatti, sul punto, deduce che le dipendenti (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero testimoniato sulla pregressa sussistenza di un debito di (OMISSIS) verso la controllata, cui sarebbero confluiti i fondi asseritamente distratti.

Si tratta ancora una volta di motivi finalizzati a una rilettura dei fatti (vietata in sede di legittimita’), sui quali, peraltro, la Corte territoriale ha reso logica ed esaustiva motivazione: “Tale prospettazione e’ destituita di fondamento, non solo per la mancanza di documenti idonei ad attestare l’effettiva esistenza del rapporto obbligatorio sottostante (che non puo’ essere superata da dichiarazioni indirette e vaghe degli ex-dipendenti), ma anche perche’ – come si legge in sentenza – “ad ogni buon conto non avrebbe in alcun modo escluso la rilevanza penale dei fatti accertati”: del resto, la stessa difesa finisce per riconoscere che la condotta dell’imputato non e’ esente da censure, quanto meno “per avere movimentato del denaro in un momento di conclamata crisi”. Appare utile, a questo proposito, ripercorrere brevemente le tappe della vicenda. Nel settembre 2003 un importo di 400.000 euro. venne trasferito da un conto di (OMISSIS) presso (OMISSIS), ad altro conto della medesima c/o Banca (OMISSIS), sul quale, tra il 2 e il 3 ottobre successivi, vennero emessi 40 libretti al portatore, regolarmente registrati in contabilita’: di essi, 25 vennero poi riportati da (OMISSIS) alla Banca, regolarmente monetizzati e versati sul conto (OMISSIS), mentre i residui 15 (per 150.000 euro.) furono incassati il 5/12/03 da (OMISSIS); in pari data venne iscritto in contabilita’ di (OMISSIS) un credito verso (OMISSIS), “girato” a (OMISSIS) il 31/12/03, con contestuale chiusura della posizione della prima controllata (il debito di (OMISSIS) verso (OMISSIS) era ancora esistente al momento del fallimento). La teste (OMISSIS) ha dichiarato di aver appreso della consegna dei libretti a (OMISSIS) e della presunta causale solo successivamente, da una “mail” inviata da (OMISSIS) (amministratore di (OMISSIS)). Del presunto finanziamento di (OMISSIS) a (OMISSIS) vi e’ traccia unicamente in una “e-mail” inviata dalla prima alla seconda il 28/11/03: in proposito, in sentenza si sottolinea l’anomalia “di un finanziamento di 150.000 euro per la durata di un mese” (importo bonificato il 3/11/03 con valuta 29/10/03) “in scadenza alla data di inoltro della missiva”, che si profila del tutto inverosimile “se si rapportano l’importo e la durata alla precarie condizioni finanziarie dell’epoca di (OMISSIS)”, e della cui esistenza -comunque- ancora una volta manca ogni traccia documentale. Cosi’ sintetizzata la vicenda, e’ di tutta evidenza che gli argomenti offerti dalla difesa non valgono a mutare le puntuali conclusioni del Tribunale, laddove osserva che la ricostruzione dell’operazione porta a ritenere pacificamente provata la natura distrattiva di quel pagamento, “trattandosi di provvista indebitamente confluita nella disponibilita’ di una controllata in assenza di giustificazione sottostante. ” ” (pagg. 74 – 76 della sentenza di appello).

7.2. Anche i motivi di ricorso proposti da (OMISSIS) sono incentrati su elementi fattuali e reiterano le censure gia’ proposte in appello, in relazione alle quali la Corte territoriale ha reso motivazione logica ed esauriente. In primo luogo si rileva che nella sentenza e’ stato motivato il rigetto della richiesta istruttoria avanzata dalla difesa del (OMISSIS) e finalizzata all’esame del consulente tecnico, esame ritenuto superfluo, “come palesa la stessa genericita’ delle ragioni addotte a sostegno dell’istanza e delle circostanze su cui dovrebbe vertere la nuova audizione” (cosi’ in sentenza).

In relazione al merito delle doglianze dell’imputato, essenzialmente incentrate sulla sussistenza del credito sottostante l’operazione, sulla configurabilita’ di una sua responsabilita’ a titolo di concorso e sulla qualificazione del reato come bancarotta preferenziale, la Corte territoriale, dopo aver richiamato quanto gia’ detto trattando della posizione del coimputato (OMISSIS), ha osservato, “a fronte delle specifiche doglianze difensive (con cui -in modo alquanto contraddittorio – da un lato si lamenta la mancata valutazione di documenti e dichiarazioni testimoniali, ma dall’altro si riconosce che queste ultime – in particolare la teste (OMISSIS) – sono state puntualmente richiamate e valutate dal Tribunale)”, che la difesa “nulla dice a fronte delle pertinenti valutazioni con cui in motivazione viene stigmatizzata l’inverosimiglianza di una simile operazione tra due controllate, sia dal punto di vista razionale, sia da quello economico/finanziario, attesa l’entita’ dell’importo in relazione alle condizioni finanziarie in cui versava (OMISSIS), all’assenza di interessi ed alla durata del prestito; circostanze cui si aggiunge, quale ulteriore elemento anomalo sintomatico della provenienza dei libretti e dello stato di insolvenza di (OMISSIS), la contestuale presenza di (OMISSIS) in entrambe le societa’ coinvolte ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), e il ruolo di (OMISSIS) quale membro del CdA di (OMISSIS) fino al 24/11/03 (benche’ non operativo). Tutti questi convergenti elementi valgono a provare l’esistenza di un preventivo accordo tra gli artefici dell’operazione, volto a dare apparenza di legittimita’ a quell’uscita di denaro dalle casse della controllante, che, quindi, ha natura chiaramente distrattiva: l’assenza di prova in ordine all’effettiva esistenza del rapporto sottostante impone di escludere l’invocata derubricazione in bancarotta preferenziale” (pagg. 117 – 119 della sentenza). La motivazione della sentenza e’ con evidenza coerente, esaustiva ed esente da vizi di illogicita’.

8. Il reato di bancarotta per distrazione di cui al capo 7, contestato a (OMISSIS) e (OMISSIS).

Va subito precisato che con la sentenza di primo grado e’ stata affermata la responsabilita’ solo di (OMISSIS) per i fatti ascritti nella lettera b della imputazione di cui al capo 7, che riguardano la distrazione dal patrimonio della (OMISSIS) della complessiva somma di euro 141.123,40, corrisposta nel corso del 2002 a favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l., riferibile al padre dell’imputato.

Invece i fatti di cui alla lettera a, ricostruiti puntualmente nella sentenza di primo grado, riguardano i pagamenti eseguiti da (OMISSIS) nel corso del 2003 in favore di (OMISSIS) s.r.l., amministrata da (OMISSIS), per la complessiva somma di euro 201.806,46, corrisposti senza giustificazione economica con bonifici ed assegni bancari, nel periodo marzo/ottobre 2003, a fronte di due fatture, rispettivamente la n. (OMISSIS) per l’importo di euro 21.806,46 e la n. (OMISSIS) per l’importo di euro 180.000,00. L’inesistenza dei rapporti di credito – debito sottostanti alle suddette fatture e’ stata desunta dal mancato rinvenimento di contratti e di documentazione utile a dimostrare l’effettivita’ delle prestazioni. Inoltre, la societa’ (OMISSIS) e’ risultata inattiva fin dal 2001, mentre per la (OMISSIS) l’unica argomentazione difensiva e’ stata affidata al memoriale di (OMISSIS), in cui l’imputato ha giustificato i pagamenti in favore di tale societa’ adducendo la circostanza che il padre (OMISSIS) aveva eseguito le prestazioni di controllo delle affissioni avvalendosi di personale “in nero”.

I giudici di merito hanno ritenuto che anche le operazioni in esame, proprio per la loro peculiare collocazione temporale, abbiano costituito una delle molteplici condotte di svuotamento del patrimonio della societa’ fallita, supportato dalla fraudolenta volonta’ degli imputati di far transitare verso centri di imputazione di interessi personali le ultime risorse rimaste in capo a (OMISSIS).

(OMISSIS) non ha proposto specifici motivi di ricorso in ordine all’imputazione in esame.

Il fratello (OMISSIS), invece, ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, contestando ancora una volta il fatto che gli e’ stata ascritta una responsabilita’ diretta e precisa, nonche’ sostenendo che le due fatture erano state emesse quando non esistevano segnali di allarme valutabili dai sindaci e dai semplici consiglieri di (OMISSIS), tanto che i primi venivano assolti e i secondi neppure mai tratti a giudizio. Poi ha sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi di prova a discarico degli imputati e in base ai quali si sarebbe dovuto escludere la sussistenza del reato di bancarotta per distrazione in relazione a pagamenti eseguiti.

Si tratta di motivi inammissibili per genericita’ e specifico riferimento ad elementi fattuali, sui quali, peraltro, la Corte territoriale ha rilevato che proprio l’inattivita’ di (OMISSIS) dal 2001 e’ elemento sufficiente a supportare la tesi accusatoria in ordine alla fittizieta’ di operazioni poste in essere nel 2003.

Peraltro, va detto che la responsabilita’ “diretta” attribuita a (OMISSIS) dai giudici di merito e’ fondata sul chiaro coinvolgimento attivo dell’imputato nell’attivita’ gestoria della societa’ fallita, in concorso con il fratello (OMISSIS).

Ne’ puo’ ritenersi che vi sia stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

L’imputato ha avuto ampia possibilita’ di difendersi su tutti i profili che poi sono stati ritenuti sussistenti dai giudici di merito.

E, in proposito, si evidenzia che il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata e’ violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneita’ o di incompatibilita’ sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto cosi’, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilita’ di effettiva difesa (Fattispecie nella quale la (OMISSIS) ha escluso la violazione del principio suddetto in una ipotesi nella quale all’imputato era stato contestato il delitto di bancarotta nella veste di direttore generale della societa’ fallita ed era stato poi condannato quale gestore di fatto della medesima societa’). (Sez. 5, n. 1842 del 25/11/1998, Pagani A, Rv. 212351).

9. Il reato di bancarotta per distrazione contestato al capo 8 a (OMISSIS) e (OMISSIS).

Si tratta della distrazione della somma di euro 150.000 corrisposta senza giustificazione economica a (OMISSIS) s.r.l., di cui era amministratore (OMISSIS), a fronte della fattura n. (OMISSIS) con la causale “public affairs con (OMISSIS) S.p.A.”.

Anche in questo caso si e’ accertata l’inesistenza del rapporto sottostante la suddetta fattura.

(OMISSIS) s.r.l. era una societa’ con il socio unico (OMISSIS), preposta alla gestione della sede romana di (OMISSIS), che mensilmente rifatturava alla holding un importo forfettario di 15.000 euro, comprensivo delle spese sostenute nell’interesse di (OMISSIS) (le modalita’ di gestione dei rapporti (OMISSIS) s.r.l./ (OMISSIS) sono state esplicitate nel memoriale denuncia di (OMISSIS) cui il consulente tecnico del P.M. ha fatto riferimento).

Al 31.10.2003 (OMISSIS) s.r.l. aveva emesso due fatture, l’una dell’importo di 15.000 euro, rientrante nel sistema di rifatturazione praticato tra le due societa’, l’altra dell’importo di 125.000 euro oltre IVA (per un importo complessivo di 150.000 euro), con la citata causale “public affair con (OMISSIS) S.p.A.”.

Anche la seconda fattura e’ stata pagata dalla (OMISSIS) in data 6.10.2003 (addirittura prima della stessa emissione del titolo da parte del (OMISSIS)) con un assegno tratto sul conto corrente acceso presso (OMISSIS).

Non e’ stata rinvenuta ovvero prodotta la documentazione di supporto alla rilevante somma portata dalla fattura in esame e neppure e’ risultato che nell’autunno del 2003 fosse intervenuto alcun rapporto commerciale tra (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A.

I giudici di merito hanno evidenziato che il (OMISSIS) all’epoca dei fatti era anche vicepresidente di (OMISSIS), sicche’ proprio tale suo ruolo anche nella societa’ che ha corrisposto la somma distratta e’ significativo elemento, sintomatico del concorso con (OMISSIS) nella condotta depauperativa di (OMISSIS) al fine di rimpinguare le casse della societa’ a lui riferibile.

Si e’ inoltre sottolineato come non fosse casuale la circostanza che l’operazione si sia collocata temporalmente a ridosso della fuoriuscita dei due imputati dalla compagine della holding, verosimilmente nella comune consapevolezza che quella fosse oramai una delle ultime occasioni di arricchimento personale.

9.1. Anche in questo caso la difesa di (OMISSIS) non ha articolato alcuno specifico motivo di ricorso.

9.2. Il (OMISSIS), invece, ha incentrato la sua difesa essenzialmente sulla carenza dell’elemento soggettivo del concorso quale extraneus, che dovrebbe investire anche lo stato di dissesto. Il ricorrente lamenta poi il fatto che non vi sarebbe prova sul nesso di causalita’ tra la condotta distrattiva e lo stato di dissesto.

Sull’elemento soggettivo dell’extraneus concorrente nel reato di bancarotta si richiama gia’ quanto ampiamente detto in ordine alla posizione del (OMISSIS) (sub. par. 4.3.b), dovendo peraltro farsi ulteriori precisazioni a confutazione della giurisprudenza (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv 253493) richiamata dal ricorrente a supporto della sua tesi difensiva. Questa Corte da tempo si e’ orientata nell’affermare che nel reato di bancarotta fraudolenta “i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si e’ realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza. Tutte le ipotesi alternative previste dalla norma si realizzano mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio, diminuzione pregiudizievole per i creditori: per nessuna di queste ipotesi la legge richiede un nesso causale o psichico tra la condotta dell’autore e il dissesto dell’impresa, sicche’ ne’ la previsione dell’insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell’atto dispositivo, ne’ la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell’atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell’antigiuridicita’ penale della condotta”. Si e’ rilevato che “quando il legislatore ha ritenuto necessaria l’esistenza di un tal nesso lo ha previsto espressamente nell’ambito della legge fallimentare, all’articolo 223, distinguendo le condotte previste dall’articolo 216 (L.F., articolo 223, comma 1) da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della societa’ (L.F., articolo 223, comma 2), per modo che solo in tali ultime fattispecie delittuose e’ previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento” (Sez. 5, n. 39546 del 15/07/2008, Bonaldo).

Ancor piu’ analiticamente, gli stessi principi risultano ribaditi, quando si e’ rilevato che “il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e’ reato di pericolo, ed e’ pertanto irrilevante che al momento della consumazione l’agente non avesse consapevolezza dello stato d’insolvenza dell’impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato”. Si e’ segnalato che “il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede il dolo specifico, ma si perfeziona con il dolo generico, ossia con la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte”, precisandosi che non puo’ intendersi rilevante la circostanza che all’epoca della distrazione non si fosse ancora manifestato uno stato d’insolvenza: “infatti, ad integrare il reato non e’ richiesta la conoscenza dello stato d’insolvenza dell’impresa, in quanto ogni atto distrattivo viene ad assumere rilevanza ai sensi della L.F., articolo 216, in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo. Qualora, poi, la deduzione debba intendersi rapportata alla asserita insussistenza del dissesto all’epoca dei fatti, cosi’ implicitamente evocandosi la teoria c.d. della “zona di rischio penale”…, ugualmente deve essere disattesa in quanto, per la speciale configurazione del precetto, la protezione penale degli interessi creditori e’ assicurata mediante la sua connotazione di reato di pericolo. L’offesa penalmente rilevante e’ conseguente anche all’esposizione dell’interesse protetto alla probabilita’ di lesione, onde la penale responsabilita’ sussiste non soltanto in presenza di un danno attuale ai creditori, ma anche nella situazione di messa in pericolo dei loro interessi. Conseguentemente, il delitto di bancarotta non impone contestualita’ tra l’azione antidoverosa ed il pregiudizio derivante dalla stessa, ma ammette anche uno sfasamento temporale, se esso non elide il portato dannoso dell’azione: sicche’ la tutela penale dispiega la sua efficacia retroattivamente, risalendo a ritroso, a far data dalla dichiarazione di fallimento, ricapitolando ogni passaggio della gestione dell’impresa fallita nel pregiudizio che viene accertato al momento della dichiarazione di insolvenza con la verifica delle passivita’ gravanti sulla stessa” (Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv 251214). L’orientamento ora illustrato risulta contraddetto da altra pronuncia di questa stessa Sezione, richiamata anche nel ricorso in esame, secondo cui “nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che da luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualita’ di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere, altresi’, sorretto all’elemento soggettivo del dolo” (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv 253493).

L’impianto motivazionale di questa sentenza muove dal presupposto che “non puo’ da un lato ritenersi che qualsiasi atto distrattivo sia di per se’ reato, dall’altro che la punibilita’ sia condizionata ad un evento” (la dichiarazione di fallimento, di cui viene diffusamente discussa la natura all’interno della struttura della fattispecie incriminatrice), “che puo’ sfuggire totalmente ai controllo dell’agente, e dunque ritorcersi a suo danno senza una compartecipazione di natura soggettiva e, ancor peggio, senza che sia necessaria una qualche forma di collegamento eziologico tra la condotta e il verificarsi del dissesto”; l’analisi viene peraltro parametrata sulle peculiarita’ del caso allora sub judice, dove – a differenza delle varie fattispecie concrete di cui alla precedente giurisprudenza, nelle quali “si trattava di episodi distrattivi compiuti nel periodo immediatamente antecedente alla dichiarazione di fallimento, che avevano impoverito l’impresa al punto da provocarne od aggravarne in modo irreversibile la crisi” – a quegli imputati era riferibile una amministrazione “priva di contiguita’ con il fallimento, essendo stata seguita da altre gestioni totalmente estranee”, con tanto di amministrazione giudiziale ex articolo 2409 cod. civ. medio tempore conclusasi “senza alcun rilievo dell’amministratore su eventuali situazioni di insolvenza ed addirittura con una vendita della societa’ a terzi dietro corrispettivo”. Nella sentenza si evidenzia quindi che se il fallimento e’ “il risultato di un’azione dell’imprenditore, da cui la legge (o, meglio, la giurisprudenza conforme) fa dipendere l’esistenza stessa del delitto”, lo stesso fallimento, “o meglio il suo presupposto di fatto, cioe’ lo stato di insolvenza, deve essere dall’agente preveduto e voluto, quantomeno a titolo di dolo eventuale. Il soggetto, cioe’, deve prefigurarsi che il suo comportamento depauperativo portera’ verosimilmente al dissesto (il cui risvolto e’ la lesione del diritto di credito, che costituisce l’interesse principale protetto dalla norma penale) ed accettare tale rischio. Ogni diversa soluzione in punto dolo costituisce una violazione dei principi generali di cui agli articoli 42 e 43 cod. pen., che costituiscono l’ossatura della responsabilita’ penale personale del nostro ordinamento”.

Ne deriverebbe l’opzione interpretativa secondo cui “la bancarotta e’ un reato di evento e tale evento consiste nella insolvenza della societa’, che trova riconoscimento formale e giuridicamente rilevante nella dichiarazione di fallimento. Questa e’ la unica ricostruzione strutturale del reato coerente con le premesse; il fallimento e’ elemento costitutivo dell’illecito in qualita’ di evento e si pone quale conseguenza (esclusiva o concorrente) della condotta distrattiva dell’imprenditore.

Con la richiamata pronuncia si avverte peraltro che “la tesi “secca” della non necessarieta’ del rapporto di causalita’ tra la condotta dell’imprenditore e il fallimento (che si accompagna alla ritenuta non necessarieta’ del dolo a copertura dell’insolvenza), porterebbe a conseguenze assurde; da un lato non sarebbe punibile l’imprenditore che drena risorse enormi da una societa’ dotata di un patrimonio attivo considerevole, tale da permetterle di sfuggire al fallimento, dall’altra sarebbe invece punito con la pesante sanzione di cui alla L.F., articolo 216, un imprenditore o un amministratore della societa’ che moltissimi anni prima del fallimento abbia prelevato indebitamente una modestissima somma di denaro (anche se l’impresa ha poi operato in attivo e pagato regolarmente i propri creditori e sia poi caduta in dissesto esclusivamente per le condotte spoliative di successivi amministratori)…. Sarebbe esente da responsabilita’ quell’imprenditore che, pur avendo causato il dissesto della sua impresa con gravi atti di spoliazione, riuscisse ad ottenere il consenso dei creditori ad una procedura di soluzione negoziale della crisi (salvo il concordato, per l’imprenditore collettivo), mentre sarebbe penalmente sanzionato l’imprenditore che compie un atto di distrazione di modesta entita’ e molto risalente nel tempo, se non incontra il favore dei creditori. E cio’ anche se il dissesto dell’impresa dipende esclusivamente da fattori esterni alla sua condotta, e cioe’, per esempio, da una congiuntura economica negativa o da circostanze comunque imprevedibili o ancor piu’ da condotte successive di altre persone”.

La giurisprudenza di questa Sezione, successiva alla sentenza Corvetta, ha aderito all’orientamento precedente, ritenendo che “ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non e’ necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento” (Sez. 5, n. 7545 del 25/10/2012, Lanciotti, Rv 254634; v. anche Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi).

In una quasi coeva decisione, identicamente massimata (Rv 254061) questa Sezione ha precisato che “anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non si richiede l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento…. Al riguardo vale la pena di rimarcare che il rapporto eziologico fra la condotta vietata e il dissesto della societa’ e’ richiesto dalla L.F., articolo 223, comma 2, n. 1, nel testo novellato, con esclusivo riferimento alle ipotesi di bancarotta “da reato societario”, il cui elemento oggettivo – nel modello descrittivo recato dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 cod. civ., richiamati dalla norma incriminatrice – e’ del tutto diverso da quello che caratterizza le condotte vietate dall’articolo 216 della stessa legge, richiamato invece dal citato articolo 223, comma 1″ (Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro).

Questo collegio ritiene di condividere e ribadire la consolidata e “tradizionale” giurisprudenza, anche in ragione delle indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte che nell’analisi del reato di bancarotta hanno avallato “l’abbandono definitivo della concezione del fallimento come evento” (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy).

Uno degli elementi fondamentali, per orientare la decisione nel senso indicato, si rinviene in effetti nelle gia’ ricordate divergenze strutturali tra la fattispecie disegnata dalla L.F., articolo 216, e quella risultante dalle varie ipotesi previste dal successivo articolo 223, comma 2: solo in queste ultime, infatti, il legislatore ha inteso conferire immediato rilievo a condotte che cagionino il fallimento, ovvero cagionino o concorrano a cagionare il dissesto della societa’. Non sembra pertanto che i pur pregevoli sforzi argomentativi contenuti nella sentenza Corvetta riescano a superare il dato letterale: laddove il legislatore ha inteso individuare la necessita’ di un nesso causale, prima ancora di una riferibilita’ psicologica, fra il comportamento del soggetto attivo del reato ed il successivo dissesto, od il fallimento che ne sia derivato, cio’ e’ espressamente prescritto. Ne’ pare possibile interpretare la L.F., articolo 223, comma 2, come una sorta di norma di chiusura, con funzioni interpretative dell’intero sistema sanzionatorio: da un lato, si tratta di una previsione recentemente modificata (nel 2002), e se si fosse avvertita l’esigenza di uniformare le varie previsioni incriminatrici in tema di bancarotta (volendo intendere, come si sostiene nella richiamata sentenza, che “i fatti di bancarotta di tipo patrimoniale in tanto rilevano in quanto abbiano in qualche modo rilevanza nella produzione del dissesto”) il legislatore ben avrebbe potuto porre ma no anche al precedente articolo 216; dall’altro, se e’ vero che la lettura delle plurime ipotesi di rilievo penale di cui alla legge fallimentare rende palesi alcuni difetti di coordinamento (come parimenti avvertito nella sentenza Corvetta), e’ ancor piu’ evidente che non vi sarebbe necessita’ di reprimere la condotta di chi abbia “cagionato con dolo il fallimento della societa’” (articolo 223, comma 2, n. 2) se gia’ il comma 1 dell’articolo 223 venisse a sanzionare per le societa’ commerciali condotte di distrazione ex articolo 216, di cui possa affermarsi la rilevanza penale soltanto qualora siano fattore causale del fallimento medesimo.

Deve percio’ ritenersi che, tornando ad esaminare il precetto normativo, la condotta sanzionata dalla L.F., articolo 216 – e, per le societa’, dall’articolo 223, comma 1 – non sia quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento, bensi’ – assai prima – quella di depauperamento dell’impresa, consistente nell’averne destinato le risorse ad impieghi estranei all’attivita’ dell’impresa medesima. La rappresentazione e la volonta’ dell’agente debbono percio’ inerire alla deminutio patrimonii (semmai, occorre la consapevolezza che quell’impoverimento dipenda da iniziative non giustificabili con il fisiologico esercizio dell’attivita’ imprenditoriale): tanto basta per giungere all’affermazione del rilievo penale della condotta, per sanzionare la quale e’ si’ necessario il successivo fallimento, ma non gia’ che questo sia oggetto di rappresentazione e volonta’ – sia pure in termini di semplice accettazione del rischio di una sua verificazione – da parte dell’autore.

Come efficacemente segnalato in una sentenza di questa Corte, “ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi della L.F., articolo 216. In caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo, il quale non costituisce l’evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell’interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori cio’ non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l’entita’ dell’operazione che incide negativamente sul patrimonio della societa’” (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv 246879).

E’ del resto innegabile che ci si trovi dinanzi ad una fattispecie disegnata come reato di pericolo; fattispecie in relazione alla quale il giudice delle leggi ebbe da tempo a rilevare che “il legislatore avrebbe potuto considerare la dichiarazione di fallimento come semplice condizione di procedibilita’ o di punibilita’, ma ha invece voluto… richiedere l’emissione della sentenza per l’esistenza stessa del reato. E cio’ perche’, intervenendo la sentenza dichiarativa di fallimento, la messa in pericolo di lesione al bene protetto si presenta come effettiva e reale” (Corte Cost., sentenza n. 146 del 27/06/1982).

La bancarotta fraudolenta patrimoniale e’ dunque, piu’ propriamente, reato di pericolo concreto, dove la concretezza del pericolo assume una sua dimensione effettiva soltanto nel momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento, condizione peraltro neppure indispensabile per l’esercizio dell’azione penale o per l’adozione di provvedimenti de libertate, ai sensi del combinato disposto della L.F., articoli 7 e 238. Ed e’ per questo che rimane esente da pena il soggetto che impoverisca una societa’ di risorse enormi, quando questa puo’ comunque continuare a disporne di ben piu’ rilevanti, idonee a fornire garanzia per le possibili pretese creditorie: perche’ in quel caso, a differenza dell’ipotesi dell’imprenditore che si renda responsabile di una distrazione modesta (ma a fronte di un patrimonio suscettibile di risentirne significativamente), il pericolo di un pregiudizio per i creditori non avra’ assunto la concretezza richiesta dal dato normativo. Anche le indicazioni della giurisprudenza di legittimita’ in tema di c.d. “bancarotta riparata” avvalorano la conclusione appena illustrata; vero e’ che in quegli interventi si e’ ritenuto che “non integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il finanziamento concesso al socio e da questi restituito in epoca anteriore al fallimento, in quanto la distrazione costitutiva del delitto di bancarotta si ha solo quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attivita’ e passivita’, capace di porre concretamente in pericolo l’interesse protetto e cioe’ le ragioni della massa dei creditori”, ma si e’ al contempo precisato che il momento cui fare riferimento per verificare la consumazione dell’offesa e’ pur sempre “quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non gia’ quello in cui sia stato commesso l’atto, in ipotesi, antidoveroso” (Sez. 5, n. 39043 del 21/09/2007, Spitoni, Rv 238212; si veda anche Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavate).

In sostanza, l’imprenditore deve considerarsi sempre tenuto ad evitare l’assunzione di condotte tali da esporre a possibile pregiudizio le ragioni dei creditori, non nel senso di doversi astenere da comportamenti che abbiano in se’ margini di potenziale perdita economica, ma da quelli che comportino diminuzione patrimoniale senza trovare giustificazione nella fisiologica gestione dell’impresa.

Puo’ quindi conclusivamente affermarsi che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede, come sostenuto dal ricorrente in questa sede, l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell’impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (ex multis e tra le piu’ recenti, Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567).

9.3. La difesa del (OMISSIS) ha anche denunciato la mancata assunzione di prova decisiva, con violazione dell’articolo 495 cod. proc. pen. Si fa riferimento alla revoca del teste (OMISSIS) da parte del Tribunale, di cui -appunto- si afferma il carattere decisivo, in quanto avrebbe deposto sulla effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura in oggetto. Si censura quindi la valutazione della sentenza impugnata circa l’irrilevanza del mezzo di prova mediante il riferimento ad altre prove testimoniali assunte nel giudizio civile e valorizzando deposizioni (teste (OMISSIS)) assunte nel processo penale. Si tratta di censura inammissibile, implicante profili valutativi non rientranti nel sindacato di legittimita’, avendo la Corte territoriale specificamente motivato sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento ritenendo superflua la prova indicata dal ricorrente.

Peraltro, va ricordato che, nel dedurre la mancata acquisizione di una prova, il ricorrente e’ tenuto ad allegare le ragioni per cui la stessa deve ritenersi decisiva e cioe’ la sua attitudine a disarticolare la tenuta argomentativa della motivazione posta dal giudice a fondamento della sua decisione. Onere che il ricorrente non ha minimamente assolto in questa sede.

9.4. Inammissibile e’ pure l’altro motivo con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta per distrazione: si sostiene il carattere onorario della carica di vicepresidente della (OMISSIS) attribuita al (OMISSIS) al solo fine di poter operare verso terzi e la effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali (OMISSIS) vantava un credito di euro 162.000 nei confronti di (OMISSIS). Si tratta di doglianze attinenti alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, in relazione alla quale e’ stata resa ampia motivazione, esente da vizi di illogicita’.

In particolare, la Corte territoriale, rispondendo specificamente agli analoghi motivi proposti in appello, ha precisato: “A quanto detto si deve aggiungere che al momento del fatto (OMISSIS) rivestiva una posizione di garanzia, con i conseguenti obblighi derivanti dalla legge: ne’ vi sono serie ragioni per condividere l’assunto difensivo secondo cui quella carica di Vicepresidente aveva natura meramente “onoraria”. In punto di diritto si osserva, poi, che: come gia’ detto in premessa, in materia di bancarotta fraudolenta per distrazione la consapevolezza dello stato di decozione della societa’ non e’ elemento richiesto ai fini della sussistenza del dolo; l’ammontare della distrazione preclude il riconoscimento dell’attenuante speciale di cui alla L.F., articolo 219, u.c., atteso che – secondo il piu’ recente e prevalente insegnamento giurisprudenziale – la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all’entita’ del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensi’ alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; parimenti inapplicabile e’ l’attenuante di cui all’articolo 114 c.p., in ragione della rilevanza del contributo dato dall’appellante alla realizzazione della condotta distrattiva” (pag. 88 della sentenza).

10. I reati di bancarotta per distrazione e documentale di cui al capo (OMISSIS) e’ stato condannato anche per i fatti di bancarotta indicati nel capo 9.

Nel corso della procedura, quando il curatore aveva chiesto ad (OMISSIS), azionista di maggioranza di (OMISSIS), la restituzione delle somme versate in acconto da (OMISSIS), apprendeva che quel denaro non era mai stato ricevuto da (OMISSIS); dai successivi accertamenti bancari emergeva che l’assegno dell’importo di 30.000 euro era stato emesso in favore di (OMISSIS), dallo stesso girato ed incassato presso BANCA (OMISSIS), mentre l’assegno dell’importo di 10.000 euro era stato emesso in favore di (OMISSIS), incassato per contanti allo sportello della banca traente con firma illeggibile della prima girata per conto di (OMISSIS) e della seconda girata; l’assegno dall’importo di 120.000 euro era stato emesso in bianco, consegnato a (OMISSIS) ed incassato in contanti sempre presso lo sportello della (OMISSIS), con girata per conto (OMISSIS) a firma illeggibile.

Lo stesso (OMISSIS) (che ha definito la propria posizione con applicazione di pena concordata) aveva ammesso di avere in piu’ occasioni agito da tramite tra le richieste di denaro di (OMISSIS) e gli uffici amministrativi di (OMISSIS).

In relazione a tale imputazione il (OMISSIS) non ha articolato alcuno specifico motivo nel ricorso, ne’ risulta che abbia proposto doglianze in appello.

11. Il reato di bancarotta per distrazione contestato ai (OMISSIS) al capo 10.

Si tratta di un altro degli episodi di distrazione posti in essere dai soggetti rivestenti ruoli gestori nella (OMISSIS).

Il fatto e’ stato contestato al (OMISSIS) e al (OMISSIS) (che, come si e’ detto, ha patteggiato), mentre nella sentenza di primo grado si manifestano delle perplessita’ sulle ragioni del mancato coinvolgimento anche di (OMISSIS). Si evince dalla ricostruzione dei fatti che in data 16 gennaio 2013, su ordine del (OMISSIS), era stata prelevata la somma di 15.000 euro, portata da un assegno bancario tratto sul conto acceso da (OMISSIS) presso (OMISSIS), consegnato materialmente a (OMISSIS) e registrato contabilmente quale credito verso terzi. L’assegno e’ stato, pero’, pagato per cassa in favore di (OMISSIS). Rilevano i giudici di merito che tale fatto si colloca nella serialita’ delle condotte di cui hanno riferito le testimoni (OMISSIS) e (OMISSIS), le quali hanno deposto sulle molteplici occasioni in cui (OMISSIS) aveva richiesto la disponibilita’ di somme di denaro in contanti per il tramite di (OMISSIS) e (OMISSIS), all’epoca dei fatti rispettivamente amministratore delegato e vicepresidente di (OMISSIS).

11.1. Il (OMISSIS) ha proposto un generico motivo di ricorso, deducendo che la teste (OMISSIS) in dibattimento aveva riferito di non ricordare di avergli consegnato la suddetta somma, sicche’ sarebbe venuta meno la prova in ordine a tale imputazione.

Si tratta con evidenza di doglianza inammissibile, in quanto finalizzata ad una rilettura dei fatti e di una delle prove che i giudici di merito hanno indicato a sostegno della affermazione di responsabilita’.

Peraltro, la Corte territoriale ha risposto specificamente ad analoga doglianza proposta dal (OMISSIS) in appello: “…..quanto all’episodio descritto nel capo 10), la lettura” della deposizione della teste (OMISSIS) da parte della difesa quantomeno strumentale e banalizzante, se non francamente distorsiva del senso del racconto: oltre al fatto che quella somma gli venne consegnata in contanti, alla stregua di quanto riferito dalla predetta e dalla collega (OMISSIS), il prelievo fu effettuata su ordine di (OMISSIS) il giorno 16/1/03 (e dunque allorche’ l’appellante era AD e Vicepresidente di (OMISSIS)), e costituiva uno degli anelli di quella catena di “condotte seriali” riferite dalle predette testi, e confermate dal coimputato (OMISSIS)” (pag. 85 della sentenza).

12. Il reato di bancarotta documentale ascritto al capo 11 agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Anche con riferimento a tale imputazione vanno rigettati i ricorsi degli imputati, alcuni per profili di inammissibilita’.

12.1. Tale e’ il caso certamente degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), che, come si e’ visto, hanno presentato specifiche doglianze in merito alla loro affermazione di responsabilita’, differenziando la posizione difensiva rispetto a quella di (OMISSIS), in appello solo con note tardivamente presentate in udienza e poi con il ricorso in cassazione, nonche’ con l’altrettanto tardiva memoria difensiva depositata dal nuovo difensore in data 4 giugno 2015. Nell’atto di appello proposto tempestivamente il (OMISSIS) e la (OMISSIS) si erano limitati a contestare la propria responsabilita’ per i fatti di cui al capo 11 con generici rinvii a quanto dedotto in ordine alla mancanza di connotazioni fraudolente nelle condotte degli stessi imputati per i fatti distrattivi. I profili di inammissibilita’ (peraltro direttamente rilevabili da questa Corte: Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359) sono stati in parte gia’ evidenziati correttamente dalla Corte territoriale, la quale ha precisato che “la richiesta di derubricazione in bancarotta semplice formulata con riferimento all’addebito di cui al capo 11) e’ inammissibile in quanto non contemplata nell’originario atto d’impugnazione (e dunque non puo’ ritenersi motivo nuovo ai sensi dell’articolo 585 c.p.p. nell’accezione accolta dalla giurisprudenza di legittimita’)” (pag. 83). Tale specifica richiesta, peraltro, non risulta reiterata nel ricorso in cassazione.

Inoltre, la Corte territoriale, con riferimento alle posizioni di entrambi i fratelli (OMISSIS) e della (OMISSIS) (i quali -si ripete- avevano presentato un unico atto di appello) ha rilevato che “anche per quanto concerne il capo 11) (inerente le false causali indicate sulle fatture utilizzate per giustificare i pagamenti distrattivi di cui ai capi 3), 4/B), 5/A-B), 7/A-B), 8) e 9) nell’atto d’appello si assume la mancanza di connotazioni fraudolente delle condotte, senza allegare specifici argomenti (oltre a quanto gia’ visto in precedenza) a confutazione della ricostruzione e delle valutazioni proposte in sentenza in relazione ai singoli addebiti, ma limitandosi ad affermare che comunque le scritture hanno consentito la ricostruzione dell’operazione: l’assunto e’ palesemente inconferente rispetto alla contestazione, onde anche a questo proposito si puo’ rispondere alla prospettazione difensiva richiamando tutte le considerazioni gia’ svolte in precedenza, e quanto piu’ ampiamente esposto dai primi giudici a proposito di quei fatti distrattivi” (pag. 75 della sentenza). Nel ricorso in cassazione si censura la sentenza impugnata perche’, come quella di primo grado, avrebbe omesso di indicare qualsivoglia condotta attiva o atto gestorio riferibile ai ricorrenti inerente le falsificazioni di cui al capo di imputazione. Per la (OMISSIS), poi, viene dedotto che non le sono state contestate le operazioni distratti ve che hanno dato luogo alla falsificazione dei libri contabili. Si contesta altresi’ la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, in quanto i giudici di merito nulla avrebbero detto sulla idoneita’ delle condotte di falsificazione delle scritture contabili ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio societario e del movimento di affari o sugli ostacoli frapposti agli organi della procedura fallimentare in ordine alla ricostruzione suddetta. Si ribadisce che si tratta di motivi inammissibili, perche’ non specificamente proposti in appello, sebbene su uno dei profili di diritto in questione e’ opportuno precisare che nel caso in esame e’ contestata la bancarotta documentale di cui alla L.F., articolo 216, comma 1, n. 2), che richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell’agente che la confusa tenuta della contabilita’ possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volonta’ di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini, Rv. 258881).

Ne’ puo’ venire in rilievo la circostanza che alla (OMISSIS) non sono stati contestati i fatti di distrazione oggetto delle false annotazioni in contabilita’, ove si consideri che la stessa ha rivestito plurimi incarichi nella (OMISSIS), tra i quali anche quello di amministratrice delegata nel periodo cui una parte delle false annotazioni si riferiscono. Ella, infatti, e’ stata consigliere di (OMISSIS) dal 21/12/01 al 28/5/03, amministratore delegato dal 21/12/00 al 21/12/01 e dal 28/5 al 24/11/03, nonche’ membro del Comitato Esecutivo dall’8/1 al 21/12/01.

Cosi’, pure, (OMISSIS), che, oltre ad essere amministratore della (OMISSIS) (come si e’ visto trattando sopra della bancarotta per distrazione contestata al capo 7), e’ stato consigliere di (OMISSIS) S.p.A. dal 21/12/00 all’8/3/01 e dal 26/11/01 al 28/5/03, nonche’ amministratore delegato dal 28/5 al 24/11/03.

12.2. Profili di inammissibilita’ presenta pure il motivo proposto nell’interesse di (OMISSIS), che si limita ad evidenziare genericamente che l’imputazione di cui al capo 11 e’ stata contestata “per relationem”, avendo ad oggetto la trasposizione nelle scritture contabili delle operazioni contestate nei restanti capi. Ne consegue, secondo il ricorrente, che gli errori di diritto e i vizi motivazionali concernenti i restanti capi dovrebbero travolgere anche il capo in questione.

Della sussistenza dei fatti distrattivi corrispondenti alla false annotazioni si e’ gia’ detto, per cui appare superflua ogni ulteriore considerazione sui rilievi del ricorrente, se non la precisazione che e’ corretto il rinvio che, nella trattazione delle questioni relative al reato di bancarotta documentale di cui al capo 11, i giudici di merito hanno fatto all’analisi dei fatti di bancarotta patrimoniale, che con evidenza sono stati il presupposto delle false annotazioni nelle scritture contabili.

Nessun rilievo poi puo’ avere il fatto che comunque sia stata possibile la ricostruzione della contabilita’, giacche’ in tema di bancarotta fraudolenta, nelle prime tre ipotesi previste dalla L.F., articolo 216, comma 1, n. 2, il reato si perfeziona indipendentemente dall’impossibilita’ di ricostruire la contabilita’ dell’impresa, in quanto l’evento della non ricostruibilita’ non e’ riferito a dette ipotesi (sottrazione, distruzione o falsificazione) ma soltanto alla quarta che concerne l’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 6, n. 4038 del 13/01/1994, D’Episcopo ed altri, Rv. 198453).

E’ peraltro evidente, sulla base della ricostruzione della vicenda fatta dai giudici di merito, che nel caso di specie la condotta degli imputati sia caratterizzata da dolo, mentre deve escludersi una connotazione di colpa. La giurisprudenza di questa Corte e’ da tempo orientata nel senso che, “per le ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili, per espresso dettato della legge (articolo 216, comma 1, n. 2), e’ necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori” (Sez. 5, 13 ottobre 1993, Rv. 195896), mentre per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilita’, caratterizzate dalla tenuta delle scritture “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”, e’ richiesto il dolo intenzionale, perche’ la finalita’ dell’agente e’ riferita a un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva, l’impossibilita’ di ricostruire il patrimonio e gli affari dell’impresa, anziche’ a un elemento ulteriore, non necessario per la consumazione del reato, qual e’ il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Rv. 247444; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, Rv. 242550; Sez. 5, 18 febbraio 1992, De Simone, Rv. 189813).

Appare utile aver presente, peraltro, che – diversamente dalla distinzione tra dolo intenzionale e dolo diretto o eventuale – la distinzione tra dolo generico e dolo specifico non attiene all’intensita’, ma alla struttura del dolo; e, come rileva la giurisprudenza di questa Corte, l’intenzione di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell’impresa fallita “cela, di per se’, sul piano pratico lo scopo di danneggiare i creditori o di procurarsi un vantaggio” (Sez. 5, 24 marzo 1981, Rv. 148926; Sez. 5, 8 novembre 1971, Rv 119792).

Quindi, nella prospettiva dell’accertamento, alle diverse configurazioni del dolo nelle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale non corrisponde una sostanziale diversificazione nell’onere probatorio per l’accusa, perche’ e’ pur sempre necessario escludere in entrambi i casi la rilevanza di un atteggiamento psicologico di mera superficialita’ dell’imprenditore fallito (Sez. 5, 6 dicembre 1999, Rv. 216267). Infatti, un atteggiamento di superficialita’ e’ proprio della bancarotta documentale semplice, che puo’ essere caratterizzata dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l’agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volonta’ o per semplice negligenza, di tenere le scritture (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Rv. 251709; Sez. 5, n. 38598 del 09/07/2009, Rv. 244823; Sez. 5, 18 ottobre 2005, Rv. 233997). Nel caso in esame si e’ visto quali sono state le finalita’ fraudolente che hanno caratterizzato le operazioni economiche che poi sono state annotate nelle scritture contabili, con l’evidente ulteriore scopo di rendere non possibile una corretta ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

12.3. Sulla configurabilita’ del concorso del (OMISSIS) nei reati di bancarotta relativi alla fallita (OMISSIS) si e’ gia’ ampiamente detto sopra, trattando dei capi 1 e 3, sicche’ si rinvia a quanto evidenziato anche con riferimento alle questioni di diritto attinenti il ruolo rivestito dal suddetto imputato.

Peraltro la difesa del (OMISSIS) con i motivi di ricorso si e’ limitata a reiterare pedissequamente le doglianze gia’ articolate con l’atto di appello, in relazione alle quali nella sentenza della Corte territoriale si trova ampia ed esaustiva motivazione, sia sulla fittizieta’ delle operazioni oggetto delle annotazioni false, sia sulla configurabilita’ del concorso dell’extraneus e, in particolare, anche del professionista, avvocato o commercialista (si veda quanto rilevato nella trattazione delle questioni generali, pag. 59 e 60 della sentenza di appello).

Quindi i motivi proposti, proprio perche’ reiterativi di quelli di appello, devono ritenersi inammissibili.

Infatti, la funzione tipica dell’impugnazione e’ quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza con la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilita’ (articoli 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Il motivo di ricorso in cassazione, poi, e’ caratterizzato da una duplice specificita’. Deve essere senz’altro conforme all’articolo 581 c.p.p., lettera c, ovvero contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione; ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresi’, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre soli vizi previsti dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisivita’ rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, si’ da condurre a decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584). Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita – come nel caso in esame- a riprodurre il motivo d’appello, viene meno in radice l’unica funzione per la quale e’ previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di formare oggetto di specifica critica argomentata, e’ di fatto del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708). In conclusione, la riproduzione, totale o parziale, del motivo d’appello puo’ essere presente nel motivo di ricorso solo quando cio’ serva a “documentare” il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che si riferisca al provvedimento impugnato con il ricorso e che si confronti con la sua integrale motivazione per denunciarne la manifesta illogicita’ e non solo il mancato recepimento di quanto diversamente prospettato (si vedano, tra le piu’ recenti, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).

Nel caso in esame il ricorso, per quanto gia’ accennato, si limita a ribadire le contestazioni mosse in appello alla sentenza di primo grado, senza tener conto del tenore effettivo della sentenza impugnata e delle argomentazioni espresse per superare i rilievi dell’appellante; sentenza che peraltro va apprezzata, come si e’ gia’ detto, per la motivazione congrua ed improntata a criteri di logicita’ e coerenza.

Va fatta un’ultima annotazione in diritto, tenuto conto che il (OMISSIS), come altri imputati, risponde per gli stessi fatti dei reati di bancarotta impropria (capo 1), di bancarotta per distrazione (capo 3) e di bancarotta documentale (capo 11).

Si deve infatti ricordare che i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (L.F., articolo 216 e articolo 223, comma 1) e quello di bancarotta impropria di cui alla L.F., articolo 223, comma 2, n. 2, hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attivita’ – ne’ si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili – ma che devono porsi in nesso eziologico con il dissesto o con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre e’ da escludere il concorso formale e’, invece, possibile il concorso materiale qualora, come nella specie, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta L.F., ex articolo 216, si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali – concretandosi in abuso o infedelta’ nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico finanziario della societa’ – siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini e altro, Rv. 260142).

12.4. Il ricorrente (OMISSIS) lamenta l’omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato ascrittogli al capo 11. La Corte territoriale avrebbe proprio “dimenticato” tale capo di imputazione. Cosi’ non e’ e si puo’ agevolmente rilevare dalla lettura organica della motivazione della sentenza, che, come si e’ avuto modo gia’ di evidenziare, ha dedicato una parte generale anche all’esame delle questioni, proposte dagli appellanti, relative alla configurabilita’ dell’elemento soggettivo dei reati di bancarotta in capo agli amministratori di diritto delle societa’ fallite.

E’ stata, infatti, correttamente richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della configurabilita’ del concorso dell’amministratore di una societa’ in reato commesso da altro amministratore (o da altro esponente societario) per non avere impedito l’evento, e’ sufficiente che egli si sia rappresentata la probabilita’ del fatto illecito altrui e, cio’ nonostante, abbia persistito nella colpevole inerzia, cosi’ accettando il rischio del verificarsi dell’evento pregiudizievole all’ente. (Fattispecie in tema di false comunicazioni sociali). (Sez. 5, n. 45513 del 05/11/2008, Ferlatti e altri, Rv. 241852). Peraltro, si evince dagli atti che il (OMISSIS) nell’atto di appello aveva proposto una doglianza in termini diversi, avendo chiesto l’assoluzione in ragione della sua estraneita’ alla redazione del bilancio (OMISSIS) al 31/12/02, “non avendo nella propria materiale disponibilita’ i documenti” a supporto dello stesso. In ordine a tale doglianza e nella ricostruzione dei fatti, la Corte territoriale ha ribadito quanto gia’ evidenziato nella sentenza di primo grado ovvero il ruolo attivo avuto dal (OMISSIS) nella gestione della societa’ fallita, tenuto conto che lo stesso e’ stato consigliere di (OMISSIS) S.p.A. dal 30/12/99 al 7/3/00, amministratore delegato dal 7/3/00 all’8/3/01 e dal 21/12/01 al 18/12/02, direttore generale dall’8/3/01 al 21/12/01, vice presidente dal 18/12/02 al 5/11/03 e componente del comitato esecutivo dall’8/1/01 al 3/7/03. Si e’ peraltro gia’ detto del concorso dell’imputato nei fatti di bancarotta patrimoniale cui si riferiscono le false annotazioni.

Non e’, infine, superfluo ricordare che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la norma incriminatrice ingloba in se’ ogni ipotesi di falsita’, anche ideologica, in quanto e’ preordinata a tutelare l’agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsita’ materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un’infedele rappresentazione del dato contabile. (Sez. 5, n. 3115 del 17/12/2010, Clementoni, Rv. 249267).

12.5. Inammissibile per genericita’ e’ il motivo di ricorso proposto dal (OMISSIS).

Per vero, dallo stesso vizio di genericita’ era caratterizzato anche il motivo proposto in sede di appello, avendo l’imputato contestato la sua responsabilita’ solo in quanto non aveva avuto alcun ruolo nella predisposizione della contabilita’ della fallita.

Si e’ gia’ detto del concorso del (OMISSIS) nel reato di bancarotta patrimoniale e va precisato ancora che la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale questa Corte non puo’ fare alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta dell’imputato anche nella fattispecie del concorso dell’extra neus nel reato di bancarotta documentale come ascritto.

13. Il reato di bancarotta patrimoniale contestata a (OMISSIS) e (OMISSIS) al capo 12.

La vicenda relativa ai fatti di cui al capo 12 e’ caratterizzata sotto molteplici aspetti da profili analoghi a quelli, gia’ esaminati, delle sponsorizzazioni di cui al capo 4.

Al (OMISSIS) e al (OMISSIS), in concorso tra loro, viene ascritta la condotta di aver distratto la somma complessiva di euro 667.515,92, pagata da (OMISSIS) S.p.A. (al tempo (OMISSIS) s.r.l.) a (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. a fronte di fatture emesse per operazioni inesistenti, in quanto relative a fittizi contratti di acquisto di spazi pubblicitari, lavori di ricerca o consulenza. Tali pagamenti in realta’ erano stati effettuati ad esclusivo beneficio di (OMISSIS), nei cui confronti le due televisioni locali li avevano rivendicati, quale forma di indennizzo in conseguenza di attivita’ di natura anticoncorrenziale da questa praticate in favore del circuito televisivo (OMISSIS).

In particolare a (OMISSIS) era stata pagata la somma di euro. 348.298,53 (pari a lire 674.400.000), a fronte delle fatture n. (OMISSIS), ed inoltre la somma di euro 9.296,25; ad (OMISSIS) era stata corrisposta la somma complessiva di euro 309.921,14, di cui euro 229.013,00 a fronte della fattura n. 2 del 29/1/02, emessa quale corrispettivo dell’incarico ad effettuare una ricerca nel settore dell’emittenza televisiva privata, e il residuo a fronte delle fatture n. (OMISSIS) -non rinvenute-, n. (OMISSIS).

Le sentenze dei giudici di merito hanno dedicato ampia motivazione alla ricostruzione dei fatti, giungendo alla conclusione della natura dissipativa dei descritti pagamenti effettuati con fondi di (OMISSIS) S.p.A..

Sotto il profilo oggettivo, i giudici di merito hanno evidenziato che i contratti stipulati con le due emittenti private in assenza del conflitto sorto fra le stesse e (OMISSIS) non sarebbero stati posti in essere (e, comunque, certamente non a quelle condizioni economiche) e che quindi la loro funzione principale era quella di costituire un indennizzo per (OMISSIS) ed (OMISSIS) a fronte del comportamento anticoncorrenziale della stessa (OMISSIS). Infatti per un verso le prestazioni, pur effettivamente rese da (OMISSIS) erano pattuite a condizioni assolutamente svantaggiose per (OMISSIS) rispetto alle normali quotazioni di mercato, prevedendo, contrariamente agli usi, il pagamento degli spazi pubblicitari ai prezzi massimi di listino. Ancora piu’ evidente, aggiungono i giudici di merito, e’ l’oggettivo sperpero con riferimento agli esborsi effettuati in favore di (OMISSIS), vista da un lato l’incapacita’ di (OMISSIS) persino di utilizzare gli spazi gia’ prenotati e dall’altro l’assenza, nella documentazione di (OMISSIS) e comunque agli atti del processo, di qualsiasi traccia del lavoro effettivamente svolto dal consulente (OMISSIS), a fronte dell’incarico a lui commissionato in sostituzione della cessione degli spazi medesimi, e pagato dalla societa’ fallita un importo superiore ai 400 milioni di lire.

Ne’ puo’ dirsi, come sostenuto dalla difesa (OMISSIS), che i contestati esborsi siano stati in realta’ effettuati nell’interesse di (OMISSIS)/ (OMISSIS): non sotto il profilo dell’effettiva necessita’ di continuare a servirsi di quei canali per lo svolgimento della propria attivita’ pubblicitaria, considerato che gran parte degli spazi prenotati sono rimasti oggettivamente inutilizzati e che comunque in seguito non sono piu’ stati registrati rapporti significativi con le due emittenti; non sotto il profilo del “ritorno” in termini di profitto per la societa’ da parte del mondo FORZA ITALIA/ (OMISSIS), atteso che lo stesso poteva essere prospettabile solo in termini generici ed eventuali e che non vi e’ in concreto prova che, a fronte del descritto sacrificio economico, vi sia stato un qualche vantaggio per la fallita ad esso riconducibile. Cio’ a maggior ragione ove si consideri che, come illustrato nella piu’ generale ricostruzione della storia societaria, (OMISSIS)/ (OMISSIS) nasceva gia’ caratterizzata da un notevole squilibrio finanziario in ragione dell’elevato indebitamento per investimenti nonche’ della carenza di cespiti patrimoniali solidi e di adeguata liquidita’.

(OMISSIS) era stato l’artefice di tutte le operazioni, ma non vi sono dubbi sul concorso del (OMISSIS), che all’epoca dei fatti era amministratore delegato di (OMISSIS) s.r.l. (poi trasformatasi in (OMISSIS) S.p.A.) e che ha firmato atti che attestano in modo non equivoco la conoscenza dettagliata dei termini della vicenda.

13.1. (OMISSIS) ha lamentato in ricorso che la Corte territoriale avrebbe eluso la trattazione delle deduzioni difensive in appello, con le quali si era sostenuto che quelli in contestazione fossero episodi del tutto estranei e scollegati al fallimento di (OMISSIS), essendo fatti che originavano nel 1999, quando ancora la societa’ non esisteva. E anche le fatture erano state emesse tra il 2000 e il 2001. Ha altresi’ rilevato come non vi potesse essere alcun dubbio che in quell’epoca (OMISSIS) fosse una societa’ in bonis, con un patrimonio netto ampiamente positivo, nel quale l’attivo avrebbe garantito le passivita’. E’ evidente l’inconferenza dell’argomento che fa leva sul fatto che nel 1999 la societa’, poi diventata (OMISSIS) mediante trasformazione, si chiamasse (OMISSIS).

Va poi rilevato che la sentenza di appello ha esaurientemente risposto alle doglianze proposte dall’imputato, anche con rinvii alla motivazione di primo grado.

Peraltro, nessun rilievo puo’ avere l’epoca risalente delle operazioni in esame rispetto alla dichiarazione di fallimento; ne’ puo’ rilevare la circostanza che all’epoca la societa’ (OMISSIS), poi (OMISSIS), non fosse ancora in fase di dissesto.

Invero, in ordine alla configurabilita’ dei fatti di bancarotta fraudolenta, nessuna rilevanza puo’ derivare dal fatto che la declaratoria di fallimento sia avvenuta a distanza di anni dalla commissione delle condotte, in quanto gli atti di disposizione dei beni di per se’ non delittuosi, una volta intervenuto il fallimento, assumono il carattere di illeciti penali in qualunque tempo siano stati commessi e, quindi, anche in epoca non prossima al fallimento, a prescindere dai collegamenti eziologici e psicologici fra tali fatti di bancarotta e il fallimento stesso (Sez. 5, n. 316 del 27/11/1985, Benedetti, Rv. 171578). Infatti, la facolta’ dell’imprenditore di disporre dei suoi beni prima della dichiarazione di fallimento trova un limite nella destinazione del patrimonio alla funzionalita’ dell’impresa ed all’adempimento della obbligazione assunta (Sez. 5, n. 4083 del 28/03/1985, Passari, Rv. 168927).

13.2. Inammissibili sono i motivi proposti da (OMISSIS), che reitera le censure sulla mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo con riferimento alla bancarotta fraudolenta e tutta una serie di elementi di fatto e risultanze processuali, con il chiaro intento di ottenerne una rilettura, come piu’ volte evidenziato, inammissibile in questa sede.

14. Il reato di bancarotta preferenziale di cui al capo 13 contestato a (OMISSIS).

Come si e’ gia’ detto, in relazione ai fatti ascritti al capo 13 agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Ha proposto ricorso solo il (OMISSIS), deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, perche’ vi sarebbe la prova positiva ed evidente della sua innocenza.

In effetti, i motivi dedotti dal ricorrente sono solo formai mente evocativi di vizi di legittimita’, ma in concreto sono articolati sulla base di rilievi tendenti ad una rivalutazione delle risultanze probatorie con valutazioni di merito, inibite a questa Corte.

Peraltro, va detto che la Corte di Appello si e’ limitata alla verifica della causa estintiva e dell’assenza di elementi che rendessero evidente l’applicabilita’ di una formula piu’ favorevole, a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, fondando la sua decisione su argomentazioni del tutto congrue, coerenti ed articolate, non riesaminabili da questa Corte nel “merito” dei relativi apprezzamenti.

Nella sentenza sono indicati specificamente i motivi per cui non sussiste l’evidenza della prova che possa condurre ad una pronunzia assolutoria.

Giova, in proposito, ricordare che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilita’ per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attivita’ ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso – come quello in esame – di mera contraddittorieta’ o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445; Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013, Rv. 256130; Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Rv. 239552).

Alla declaratoria di inammissibilita’ consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di euro mille in favore della cassa delle ammende.

15. Il reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo 16 contestato a (OMISSIS).

I fatti di cui al capo 16 riguardano il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., di cui socia di maggioranza era la (OMISSIS), sicche’ amministratore di fatto della stessa e’ stato ritenuto (OMISSIS).

Si e’ ritenuta sussistente la condotta di aver cagionato con dolo il fallimento della suddetta societa’, ritardando pretestuosamente il pagamento del debito che (OMISSIS) S.p.A. aveva nei confronti della stessa, ammontante a lire 5.273.903.998 e compensandolo con un credito che (OMISSIS) S.p.A. aveva acquisito dai fornitori ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) verso la fallita, ammontante a lire 4.392.535.900, con l’ingiustificato storno nelle scritture contabili (attraverso la registrazione di una voce di debito per clienti per nota di credito da emettere verso (OMISSIS) S.p.A.) di una considerevole somma e la conseguente ingiustificata compensazione parziale del credito vantato nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. con il debito verso le due societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), del quale (OMISSIS) S.p.A. era divenuta cessionaria. Nella sentenza di primo grado, alla quale la Corte territoriale ha fatto rinvio, viene ricostruita dettagliatamente tutta la complessa vicenda, dando conto dell’attivita’ svolta dalla (OMISSIS) tra la fine dell’anno 2000 ed i primi mesi del 2001, legata ai contratti stipulati con (OMISSIS) per lo svolgimento di attivita’ pubblicitaria durante la campagna elettorale di FORZA ITALIA, per la cui esecuzione si era servita delle societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., che erano state compensate solo parzialmente, con il conseguente insorgere di vertenze giudiziarie reciproche. A cio’ si aggiunge il contenzioso generato dal contratto d’affitto d’azienda stipulato dal primo amministratore ( (OMISSIS)) con (OMISSIS) S.p.A. in data 19/4/01, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Milano del 15/12/03, che aveva sancito definitivamente le ragioni creditorie di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS); vicende che, dunque, non hanno inciso sui rapporti di debito e credito tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) s.r.l. (il contratto, concluso in assenza di delibera assembleare, e non contabilizzato, comportava “teoricamente… anche la cessione dei crediti e dei debiti della societa’”).

La difesa di (OMISSIS) ha reiterato nel ricorso in cassazione i motivi gia’ dedotti in appello, sostenendo che (OMISSIS) acquisto’ i crediti di (OMISSIS) e (OMISSIS) al fine di evitare il fallimento di (OMISSIS), il che gia’ di per se’ contrasterebbe con l’asserita volonta’ di provocare il fallimento di quest’ultima. Il contenzioso instaurato era tutt’altro che pretestuoso, avendo ad oggetto non l’esistenza delle prestazioni, ma solo la ritenuta sovrafatturazione delle stesse, e la condotta dell’amministratore di (OMISSIS) e’ solo apparentemente contraddittoria, avendo egli provveduto a tacitare quei fornitori al solo fine di evitare piu’ gravi conseguenze per (OMISSIS).

Dopo aver indicato tali fatti, il ricorrente si duole della valutazione operata dalla Corte d’Appello in ordine alla presunta contraddittorieta’ della condotta di (OMISSIS), asseritamente illogica nella misura in cui quest’ultima societa’ contesta te prestazioni di (OMISSIS) e poi adempie al debito nei confronti delle due societa’ che tali prestazioni avevano effettuato per conto della (OMISSIS) quali subappaltatrici. Deduce quindi che: 1) (OMISSIS) non ha mai contestato per intero le prestazioni svolte da (OMISSIS) e le lagnanze si sono limitate a specifici profili quantitativi e qualitativi relativi ad alcune voci di una singola fattura; 2) nella condotta “surrogatoria” di (OMISSIS) deve essere ravvisata la volonta’ di salvare la propria controllata, evitandone il fallimento, e dunque proprio una volonta’ contraria a quella bancarottiera ipotizzata in sentenza. Il ricorrente contesta quindi la sussumibilita’ dei fatti nel reato ascritto, deducendo l’insussistenza del nesso causale tra la condotta e il fallimento, nonche’ la coscienza e volonta’ del soggetto agente circa la realizzazione, con quelle modalita’, dell’evento fallimento.

Si tratta con evidenza di motivi infondati, al limite della inammissibilita’ nella parte in cui fanno solo riferimento ad elementi fattuali.

La Corte territoriale ha, ancora una volta, specificamente ed esaurientemente risposto alle doglianze del (OMISSIS), rilevando che “la difesa non offre una ricostruzione alternativa a quella proposta in sentenza, all’esito di un’ampia ed approfondita disamina di tutti i complessi passaggi della vicenda, onde ad essa si puo’ tranquillamente fare riferimento…. la tesi difensiva si attesta sull’assunto secondo cui (OMISSIS) avrebbe acquistato i crediti di (OMISSIS) e (OMISSIS) al fine di evitare il fallimento di (OMISSIS) ed il successivo contenzioso sarebbe stato tutt’altro che pretestuoso (e percio’ si dovrebbe escludere che vi sia stata l’intenzione di provocare il fallimento, e che sia stato arrecato un pregiudizio alla fallita). Si tratta di una tesi destituita di fondamento, come gia’ ampiamente illustrato nella motivazione dell’appellata sentenza; a confutazione di quanto affermato nell’atto d’appello si puo’ qui sinteticamente evidenziare quanto segue: – la pretestuosita’ del contenzioso instaurato e comunque coltivato da (OMISSIS) e’ di lapalissiana evidenza laddove si consideri il paradossale comportamento processuale nelle diverse sedi giudiziarie, in cui da un lato (opposizione promossa da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), delle quali aveva acquistato i crediti) sosteneva che l’incarico era stato regolarmente eseguito, e dall’altro (azione di risarcimento danni nei confronti di (OMISSIS) in relazione alla fattura n. (OMISSIS)) contestava l’inadempimento e comunque la mancanza di qualsiasi prova circa la regolare esecuzione delle prestazioni”; – sul piano della ricostruzione dell’elemento soggettivo, l’artificio contabile con cui viene riconosciuto un ingente storno a favore della controllante, azzerandone il debito nei suoi confronti, costituisce – in assenza di concreti allegazioni di segno contrario – elemento univocamente sintomatico della sussistenza del dolo; – quanto al pregiudizio, queste operazioni (ed il loro trattamento contabile) risultano essere la causa ultima del fallimento di (OMISSIS), come gia’ chiarito in sentenza sulla scorta di quanto riferito dal curatore (il quale “ha confermato che in ragione di tale annotazione (e quindi anche la successiva approvazione della stessa in bilancio) era stato dichiarato il fallimento della societa’ perche’ la societa’ (OMISSIS) non aveva altri crediti, ed al momento del fallimento l’ammontare del passivo era di euro 359.621,00, somma che il credito ancorche’ residuo avrebbe comunque interamente coperto”) e dall’Ispettore Giudiziario (che nella propria relazione sottolinea “che proprio la “nota di accredito” aveva determinato il fallimento perche’ aveva ritardato l’incasso immediato della somma con conseguente chiusura del bilancio in utile”)” (pagg. 77-78 della sentenza). Va ricordato, in relazione ai profili di diritto in rilievo in questa sede, che le operazioni dolose di cui alla L.F., articolo 223, comma 2, n. 2, attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedelta’ ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalita’ di pregiudizio patrimoniale discendente non gia’ direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensi’ da un fatto di maggiore complessita’ strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralita’ di atti coordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandint e altri, Rv. 261684; si vedano anche Rv. 259998; Rv. 260492).

Peraltro, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalita’ tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare ne’ la preesistenza alla condotta di una causa in se’ efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’articolo 41 cod. pen., ne’ il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto gia’ in atto. (Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv. 259051).

E con riferimento all’elemento soggettivo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la nozione di operazioni dolose di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 223, comma 2, n. 2, prevede il comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedelta’ nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa. L’elemento soggettivo richiesto, pertanto, non e’ la volonta’ diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volonta’ del comportamento sopra indicato (Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Carrino G ed altri, Rv. 212613).

Per quanto sopra evidenziato nella ricostruzione della vicenda, appare pacifica la configurabilita’ in capo al (OMISSIS) dell’elemento soggettivo nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza.

16. Il reato di bancarotta relativo al fallimento della (OMISSIS) s.r.l. contestato al capo 17.

I fatti riguardano l’altra societa’ del gruppo (OMISSIS) s.r.l., di cui (OMISSIS) e’ stato anche amministratore unico dal 3.1.2003 all’1.4.2003. L’imputazione per la quale il (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile e’ solo quella prevista dalla seconda parte del capo 17 ovvero per aver distratto dal patrimonio della societa’ fallita la somma di euro 774.464,00, pari alla differenza tra l’importo di euro 2.870.000,00 ricevuto dalla (OMISSIS) s.r.l. dalla (OMISSIS) S.p.A. a titolo di fondo per la ristrutturazione de “(OMISSIS)”, che attraverso il sistema “cash pooling” veniva trasferito nel patrimonio della controllante (OMISSIS) S.p.A., ed utilizzato per costi della controllata solo per un importo pari ad euro 2.100.000,00 (euro 2.000.000,00 versato sul conto l’8.1.2003 ed euro 870.000,00 versato sul conto il 4.2.2003).

Il (OMISSIS) in appello aveva chiesto l’assoluzione anche per tale condotta sul rilievo dell’intervenuta sua assoluzione dall’ipotesi di aver cagionato con dolo il fallimento della (OMISSIS) originariamente ascritto nella prima parte del capo 17), assumendo che le risultanze dibattimentali (ivi comprese le osservazioni del consulente del pubblico ministero) avrebbero dimostrato l’assenza di “qualsivoglia rappresentazione in capo all’imputato del carattere diseconomico, quindi fallimentare dell’operazione”. Aveva poi aggiunto considerazioni su natura, finalita’ e modalita’ operative del “cash pooling”, che portano concludere per l’assenza della natura distratti va di quelle operazioni, non essendo ipotizzabile all’epoca la sussistenza di una situazione d’insolvenza del gruppo.

Con il ricorso proposto in questa sede il (OMISSIS) ha reiterato i motivi di appello, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, ritenendo carente la motivazione della sentenza d’appello circa il tema dei vantaggi compensativi infragruppo, introdotto dalla difesa attraverso le note d’udienza. Premessa la sussistenza di un gruppo societario, appare evidente – secondo il deducente – come il mantenimento dei 744 mila euro nelle casse della controllante (OMISSIS) abbia complessivamente apportato un guadagno per il gruppo e anche un vantaggio indiretto per (OMISSIS), controllata al 100% dalla stessa (OMISSIS). Le doglianze sono manifestamente infondate.

La sentenza di appello ha infatti reso esauriente motivazione sui profili in discussione, con argomenti esenti da vizi di illogicita’.

“….A fronte di tale prospettazione (viziata in partenza da una mancata percezione dell’operazione nel suo complesso) si rileva, innanzitutto, che l’assoluzione per l’addebito contenuto nella prima parte dell’imputazione non ha alcuna influenza sulla prova della sussistenza della condotta contestata nella seconda parte, trattandosi di fatti e condotte radicalmente diverse e del tutto indipendenti l’una dall’altra (in particolare, l’addebito di aver cagionato dolosamente fallimento di (OMISSIS) e’ legato all’acquisto del ramo d’azienda de “Il Nuovo”, ed alla sua situazione debitoria, mentre l’affermazione di responsabilita’ concerne fa distrazione dell’importo di euro 774.464,00, trasferito alla controllante mediante il meccanismo di “cash pooling”).

In ordine alla natura distrattiva delle operazioni in questione, a fronte delle doglianze difensive si rileva che esse si collocano agli inizi del 2003, allorche’ la controllante versava gia’ in condizioni di grave ed evidente difficolta’. Infine, in merito al “cash pooling”, se e’ vero che si tratta di uno strumento del tutto legittimo (del che nessuno dubita), e’ parimenti vero che i problemi possono sorgere da un suo uso per finalita’ difformi da quelle normali, e dalle distorsioni cui esso si presta, come gia’ evidenziato nei brani della sentenza dedicati a questo specifico addebito riportati in premessa; il PG ha gia’ condivisibilmente sottolineato che la difesa omette di considerare l’operazione nel suo complesso (sfociata -secondo quanto indicato nel capo d’imputazione-nell’acquisizione di un ramo d’azienda decotto, e nella solo parziale restituzione del fondo di ristrutturazione acquisito dalla controllante, mentre il “cash pooling” non e’ servito per finanziare (OMISSIS) s.r.l.); a tutto cio’ si puo’ solo aggiungere che la natura distrattiva dei trasferimenti e’ stata affermata solo in relazione a quei trasferimenti liquidi che successivamente “risultavano utilizzati per scopi che non rientravano tra quelli della gestione della controllata” (quantificati nella misura complessiva di euro 774.464,00), in relazioni ai quali deve escludersi che (OMISSIS) abbia agito in buona fede, proprio in ragione della destinazione data a quei fondi” (pagg. 79-80). La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di societa’, ovvero “holding”, ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse societa’. Pertanto la destinazione di risorse da una societa’ all’altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzionato (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti ed altri, Rv. 215668; si veda anche di recente in materia Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani e altro, Rv. 257250).

Inoltre, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi tra societa’ appartenenti a un medesimo gruppo, l’interesse che esclude l’effettivita’ della distrazione e la configurabilita’ del reato non puo’ ridursi alla partecipazione al gruppo stesso ne’ identificarsi nel vantaggio della societa’ controllante, in quanto il collegamento tra le societa’ e l’appartenenza a un gruppo imprenditoriale unitario e’ solo la premessa per individuare uno specifico e concreto vantaggio per la societa’ che compie l’atto di disposizione patrimoniale (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, Vianello e altri, Rv. 242546).

E si e’ precisato, con specifico riferimento ai cc.dd. vantaggi compensativi, che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’articolo 2634 cod. civ. – che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell’infedelta’ patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la societa’ apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un piu’ ampio gruppo di societa’ – conferisce valenza normativa a principi – gia’ desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensivita’ – applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi. Pertanto, ove si accerti che l’atto compiuto dall’amministratore non risponda all’interesse della societa’ ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, e’ onere dello stesso amministratore dimostrare l’esistenza di una realta’ di gruppo, alla luce della quale quell’atto assuma un significato diverso, si’ che i benefici indiretti della societa’ fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresi’ idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell’operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell’agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della societa’ (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562).

Qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra societa’ appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo puo’ consentire di ritenere legittima l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la societa’ sacrificata, nel qual caso e’ l’interessato a dover fornire la prova di tale circostanza (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori e altro, Rv. 253031; si veda anche Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536)

In effetti il (OMISSIS) nel caso in esame si e’ limitato ad affermare che il gruppo ha avuto dalla operazione un reale beneficio, senza provare ed indicare specificamente quali sarebbero stati i relativi vantaggi per la societa’ controllata e sulla loro mancata incidenza negativa sulle ragioni dei creditori della (OMISSIS) s.r.l..

Va qui, pure, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di societa’ dello stesso gruppo, effettuato dalla societa’ fallita quando gia’ si trovava in situazione di difficolta’ finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa societa’ fallita (Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646). Cosi’ come e’ evidente che la mera circostanza della collocazione della societa’ fallita all’interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa societa’, trasferendo su quest’ultima il risultato positivo riferibile al gruppo. (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano e altri, Rv. 254519; si vedano anche Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi e altri, Rv. 250492; Sez. 5, n. 21251 del 10/02/2010, Beiteli, Rv. 247471; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio ed altri, Rv. 245136; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599). Conclusivamente si ribadisce che non puo’ in alcun modo escludersi nel caso in esame la configurabilita’ del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, essendo risultato ingiustificato il trasferimento di denaro dalla (OMISSIS) s.r.l. alla societa’ madre del gruppo (OMISSIS), che – come si e’ detto- si trovava all’epoca dei fatti gia’ in difficolta’ economiche (Sez. 5, n. 4410 del 04/12/2007, Spedicati, Rv. 238237).

17. Il reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo 18 seconda parte contestato a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Sulla sussistenza anche del reato in esame e sulla responsabilita’ degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) possono richiamarsi una serie di argomentazioni gia’ esposte in precedenza, soprattutto trattando il reato contestato al capo 4, lettera a.

I citati imputati sono stati condannati per aver distratto dal patrimonio della societa’ (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in data (OMISSIS), la somma di euro 416.540,31 pari al prezzo pagato per l’acquisto, il 26/6/02, del 60% del capitale sociale di (OMISSIS) s.r.l., societa’ che nel 2003 azzerava il proprio capitale per perdite di gestione.

I ricorrenti hanno reiterato anche in questo caso le doglianze gia’ avanzate in appello, sebbene la (OMISSIS) abbia puntato l’attenzione ancora una volta sulla sua asserita estraneita’ alle scelte gestionali fatte dal marito. La difesa ha in buona parte richiamato le considerazioni gia’ svolte trattando della societa’ (OMISSIS) (ivi comprese le censure per la mancata rinnovazione del dibattimento e le altre di carattere processuale, su cui gia’ si e’ detto) e del valore di quella acquisizione, censurando la valutazione dei giudici di merito in quanto operata ex post, alla luce del successivo fallimento di (OMISSIS), senza tener conto delle prospettive di espansione di (OMISSIS) all’epoca dell’acquisizione e del corrispettivo corrispondente al valore risultante dal precedente bilancio, sicche’ l’operazione imprenditoriale non avrebbe presentato profili di anomalia.

(OMISSIS), poi, ha ancora una volta evidenziato come non avesse alcun effettivo potere gestorio, nonostante l’incarico formalmente attribuitogli, rilevando, peraltro, che le criticita’ della (OMISSIS) s.r.l. erano emerse in epoca successiva all’esaurimento del suo mandato in (OMISSIS) (ha ricoperto la carica di amministratore della (OMISSIS) ricerche per un periodo limitato dal 27 luglio 2001 al 4 settembre 2002).

Si tratta con evidenza ancora una volta di censure di merito, in relazione alle quali questa Corte non ha alcun sindacato e la sentenza d’appello, richiamando anche la motivazione di quella di primo grado, ha reso esaurienti e logiche risposte (si vedano in particolare sulla vicenda in generale pagg. 70-73, nonche’ con precisazioni sulla posizione della (OMISSIS) pagg. 82 – 84 e sulla posizione del (OMISSIS) pagg. 85 – 89 della sentenza di appello). In ordine alla responsabilita’ della (OMISSIS) e del (OMISSIS) si richiamano tutte le considerazioni gia’ fatte in ordine al ruolo specifico e di rilievo dagli stessi assunto nella gestione delle societa’ del gruppo (OMISSIS).

18. Motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio.

Vanno qui esaminati solo i motivi di ricorso sul trattamento sanzionatorio proposti nell’interesse degli imputati (OMISSIS) E (OMISSIS), mentre l’esame dei motivi proposti dagli altri imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deve ritenersi assorbito dalla necessita’ di rinviare comunque gli atti alla Corte d’appello di Milano in conseguenza di quanto deciso sui reati di cui al capo 1 e al capo 19 e dell’annullamento della sentenza riguardo agli stessi capi.

E’ necessario qui precisare, tuttavia, che sono fondate le doglianze di (OMISSIS) sull’errore nel quale e’ incorsa la Corte territoriale nel motivare sul trattamento sanzionatorio, ritenendo che in primo grado fossero state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravanti, mentre le suddette attenuanti erano state negate.

18.1. Il (OMISSIS) si e’ lamentato essenzialmente del diniego delle attenuanti generiche, non avendo peraltro tenuto conto la Corte territoriale delle avvenute transazioni con le parti civili. Nei motivi nuovi ha evidenziato che successivamente alla sentenza di appello sono stati dichiarati estinti i reati in relazione ai quali risultavano precedenti penali dell’imputato. Tale ultima annotazione e’ irrilevante, dovendo invece evidenziarsi che la motivazione della Corte territoriale, la quale non ha fatto solo riferimento ai precedenti penali, appare esaustiva ed esente da vizi di illogicita’. A fronte delle generiche proposizioni difensive, ha rilevato il giudice di appello che il diniego delle attenuanti generiche e’ stato adeguatamente motivato dal Tribunale anche “mediante il richiamo ai precedenti penali, che – sebbene non particolarmente gravi – non contribuiscono certo ad una positiva definizione della personalita’ dell’imputato, atteso che – per altro verso – gli atti non offrono (ne’ la difesa ha addotto) concreti elementi utili a giustificare un piu’ favorevole apprezzamento della sua posizione, ed essendo la sola incensuratezza di per se’ insufficiente, per espressa previsione normativa: la misura della pena, dunque, e’ da ritenersi del tutto congrua rispetto alla gravita’ del fatto, desunta dalla specifica condotta dell’imputato, di cui la prima sentenza propone un’efficace descrizione”.

Si deve, a tal proposito, ricordare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Infine, con riferimento alla doglianza che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto delle intervenute transazioni, si rileva che il (OMISSIS) non ha affatto precisato che ruolo e in che termini si sia fatto carico del risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

18.2. Analoghe considerazioni vanno fatte per il (OMISSIS) il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio per non essersi tenuto conto dell’importo esiguo della distrazione a lui contestata, della risalenza dei suoi precedenti penali, peraltro estranei a quelli di cui alla contestazione e dell’intervenuto risarcimento del danno.

Anche per il (OMISSIS) la Corte di Appello, a fronte di generiche doglianze, ha motivato esaurientemente la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado, facendo specifico riferimento alla gravita’ della condotta e ai precedenti penali.

Generica, infine, e’ pure la doglianza sulla ritenuta irrilevanza dell’intervenuto risarcimento del danno, in relazione al quale pure il (OMISSIS) non ha precisato il suo ruolo e in che termini se ne sia fatto carico, cosi’ da avere rilievo positivo sulla determinazione della pena iniettagli.

19. Conclusioni:

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al capo 1, n. 1 lettera d), n. 2 e n. 3, nonche’ nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) – (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) relativamente al capo 19 perche’ i fatti di cui alle predette imputazioni non sono piu’ previsti dalla legge come reato. Vanno rigettati i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con riferimento alle altre imputazioni e va disposto il rinvio nei confronti di tali ricorrenti ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

I ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) vanno rigettati, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Va infine dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS), con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte:

– annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al capo 1, n. 1 lettera d), n. 2 e n. 3, nonche’ nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) – (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) relativamente al capo 19 perche’ i fatti di cui alle predette imputazioni non sono piu’ previsti dalla legge come reato;

– rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con riferimento alle altre imputazioni e rinvia nei confronti di tali ricorrenti ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;

– rigetta i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS); condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’ il (OMISSIS) della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *