Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 8 novembre 2016, n. 46692

Non sussiste bancarotta documentale nel caso in cui non vengano prodotte le documentazioni di cui si sostiene l’occultamento ma si faccia solo un ipotetico riferimento a quelle

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 8 novembre 2016, n. 46692

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 24/6/2015 della Corte d’appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di (OMISSIS) per i reati di bancarotta documentale e per alcuni dei fatti di bancarotta patrimoniale originariamente contestatigli nella sua qualita’ di amministratore della (OMISSIS) s.a.s. fallita nel (OMISSIS), assolvendolo per gli altri episodi distrattivi e dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per il concorrente reato di ricorso abusivo al credito perche’ estinto per prescrizione.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi.

2.1 Con il primo deduce violazione del principio di correzione e vizi della motivazione in merito alla ritenuta responsabilita’ dell’imputato per la contestata distrazione della caparra relativa alla vendita di un immobile. In realta’, osserva il ricorrente, il suddetto immobile sarebbe stato oggetto di una duplice vendita, la seconda delle quali solo simulata, come peraltro riconosciuto in sentenza ancorche’ la stessa non abbia tratto dalla circostanza le inevitabili conclusioni, talche’ la difesa aveva eccepito l’insussistenza del reato per il mancato ingresso nel patrimonio della fallita della caparra che si presumeva distratta, solo formalmente contemplata dal compromesso menzionato nell’imputazione. La Corte territoriale, invece, nel confermare la condanna dell’imputato, ha ritenuto oggetto di distrazione la caparra versata in occasione della stipulazione del primo compromesso e lo stesso immobile, fatti storicamente diversi da quello imputato e invero mai contestati al (OMISSIS) nel corso del processo.

2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti ulteriori vizi della motivazione in relazione all’altra condotta distrattiva oggetto di contestazione ad oggetto i beni strumentali e le attrezzature della fallita. In particolare il ricorrente lamenta il difetto di motivazione sui rilievi difensivi relativi alla vetusta’ dei beni in questione ed al loro scarso valore, nonche’ al fatto per cui, proprio in ragione della risalenza dell’acquisto, la mera annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili non costituirebbe prova sufficiente dell’effettiva attuale presenza degli stessi nel patrimonio della fallita ovvero della loro effettiva funzionalita’.

2.3 Con il terzo motivo vengono denunziati errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale. In proposito il ricorrente rileva come la sentenza abbia argomentato in maniera sostanzialmente apodittica sull’effettiva idoneita’ della irregolare tenuta della contabilita’ ad impedire la ricostruzione del volume degli affari della fallita e sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato in relazione alla prova della consapevolezza dell’imputato della connotazione modale della sua condotta. Parimenti solo apparente sarebbe la motivazione resa dal giudice dell’appello in relazione alla richiesta della difesa di riqualificare il fatto come bancarotta semplice documentale, erroneamente ritenuta sussistente solo in caso di comportamento colposo dell’imprenditore.

2.4 Con il quarto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale in merito alla commisurazione della pena in ragione dell’ingiustificata sottrazione della contestata aggravante della pluralita’ dei fatti di bancarotta al giudizio di comparazione con le concesse attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.

2. In particolare sono fondati il primo ed il terzo motivo.

2.1 Non e’ infatti in discussione il principio – evocato in sentenza – per cui integra la condotta tipica di occultamento il comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non piu’ suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all’azione esecutiva concorsuale (Sez. 5, n. 46921 del 15 novembre 2007, Di Nora, Rv. 237981). Ma dalla motivazione della sentenza non e’ dato comprendere se la Corte territoriale abbia o meno ritenuto effettivamente la simulazione del secondo compromesso relativo all’immobile e, conseguentemente, quale sarebbe l’effettivo oggetto della distrazione. In proposito, infatti, la sentenza opera un apodittico riferimento alle caparre relative ad entrambe le vendite ed alla distrazione dello stesso immobile, senza spiegare in che modo sarebbe stata sottratta alla massa una caparra in ipotesi mai incassata e, soprattutto, sulla base di quali elementi dovrebbe ritenersi distratta quella relativa alla prima compravendita stipulata dalla fallita ed in che termini, soprattutto, tale fatto dovrebbe ritenersi ricompreso nel perimetro dell’imputazione contestata al (OMISSIS).

2.2 Analoghe lacune ed ambiguita’ motivazionali denunzia la sentenza con riguardo all’imputazione di bancarotta documentale. La Corte territoriale non ha infatti chiarito se abbia ritenuto l’imputato responsabile di omessa tenuta delle scritture contabili ovvero di irregolare tenuta delle medesime, fattispecie entrambe evocate in sentenza e in riferimento alle quali diverso e’ il profilo dell’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato e conseguentemente l’onere giustificativo che gravava sui giudici dell’appello.

3. Infondato e’ invece il secondo motivo.

3.1 Coerentemente alla risultanze processuali esposte in sentenza ed al contenuto dell’imputazione, la Corte territoriale ha infatti ritenuto oggetto di distrazione i beni strumentali e le attrezzature risultanti dal registro dei beni ammortizzabili non rinvenuti dal curatore ed in merito alla cui destinazione l’imputato – nella sua qualita’ di amministratore della fallita – non ha saputo fornire spiegazione alcuna. Infondata e’ in particolare l’obiezione del ricorrente per cui i beni in questioni non avrebbero avuto valore di mercato – posto che e’ lo stesso ricorso ad ammettere che gli stessi sono invece stati valutati dalla curatela – o che sarebbero stati vetusti, atteso che si tratta di giudizio applicabile solo ad alcuni di essi, mentre la maggior parte – per come risulta dall’elenco allegato al capo d’imputazione – erano stati acquistati solo pochi anni prima (o addirittura l’anno prima) del fallimento.

3.2 Non di meno il ricorrente non ha contestato l’effettivo acquisto dei suddetti beni da parte della societa’ – e dunque la loro originaria esistenza – talche’ su di lui gravava l’onere di giustificarne il mancato rinvenimento al momento dell’apertura della procedura concorsuale. Infatti, dal condivisibile principio per cui oggetto di distrazione possono essere solo beni realmente preesistenti alla consumazione della condotta illecita – atteso che altrimenti la stessa non sarebbe in grado di ledere gli interessi del ceto creditorio tutelati alla L. Fall., articolo 216, comma 1, – non discende quello ulteriore, che il ricorrente pretenderebbe consequenziale, per cui le appostazioni contabili che li riguardano non sarebbero sufficienti a comprovarne l’effettiva presenza nel patrimonio dell’imprenditore fallito.

3.3 In merito va innanzi tutto ricordato il consolidato orientamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della societa’ dichiarata fallita puo’ essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (ex multis Sez. 5 n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, rv 243295).

3.3.1 La costante elaborazione giurisprudenziale seguita in proposito dal giudice di legittimita’ si ancora alla peculiare normativa concorsuale. Innanzi tutto l’imprenditore e’ posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dell’impresa sul patrimonio di quest’ultima. Donde la diretta responsabilita’ del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell’integrita’ della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l’elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l’evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta.

3.3.2 In secondo luogo, la L. Fall., articolo 87, comma 3 (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verita’ circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell’interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata e’ la conclusione che le condotte descritte all’articolo 216, comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell’interpello.

3.3.3 Osservazioni che giustificano la (apparente) inversione dell’onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che e’ (oltre che il responsabile) l’artefice della gestione, puo’ rendere.

3.3.4 In quest’ottica la prova della effettiva esistenza dei beni – che ovviamente non puo’ dipendere dal loro materiale rinvenimento – puo’ essere fornita con qualsiasi mezzo, comprese le risultanze delle scritture contabili, come legittimamente effettuato dal giudice dell’appello, che dunque non si e’ sottratto agli oneri motivazionali dai quali lo avevano gravato le sollecitazioni difensive.

4. In definitiva la condanna dell’imputato deve ritenersi definitiva in merito al secondo episodio di bancarotta patrimoniale descritto nell’imputazione, mentre la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo esame in riferimento all’altro fatto contestato sotto il medesimo titolo e al reato di bancarotta documentale, rimanendo conseguentemente assorbito il quarto motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla distrazione della caparra di cui all’immobile indicato in imputazione, nonche’ alla bancarotta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso

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